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Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 – Evangelou / Commissione e BCE

(Causa T-292/13)1

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES – Competenza del Tribunale – Nesso di causalità – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Evangelou (Derynia, Cipro); e Yvonne Evangelou (Derynia) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Christos Evangelou e la sig.ra Yvonne Evangelou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 226 del 3.8.2013.