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Ricorso proposto il 14 marzo 2012 - Viasat Broadcasting UK / Commissione

(Causa T-125/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Kalsmose-Hjelmborg e M. Honoré)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, nel caso C 2/03, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (decisione 2011/839/UE) (GU L 340, pag. 1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nell'effettuare l'esame di compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalla conclusione in base alla quale la compensazione per il servizio pubblico a TV 2 era stata concessa in violazione della seconda e della terza condizione stabilite nella sentenza Altmark (sentenza del 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag.I-7747).

Per quanto attiene alla correlazione tra la seconda condizione della sentenza Altmark e l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la ricorrente afferma quanto segue:

-    i requisiti di trasparenza stabiliti nella seconda condizione della sentenza Altmark sono propri anche dell'esame effettuato dalla convenuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE;

-    la convenuta esige già la conformità ad altri requisiti puramente formali ai fini del rispetto dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE;

-    l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE contiene già un requisito di trasparenza e la presenza di alcune garanzie strutturali;

-    la seconda condizione della sentenza Altmark si riflette già in diverse comunicazioni e decisioni della Commissione relative all'applicabilità dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, anche nel settore del servizio pubblico di radiodiffusione; e

-    non esiste una ragione convincente per cui la convenuta, nel caso di specie, non debba tenere conto della propria interpretazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE in sue diverse comunicazioni e decisioni, in particolare quando l'interpretazione della Commissione scaturisce da sviluppi giurisprudenziali.

Per quanto concerne la correlazione tra la quarta condizione della sentenza Altmark e l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la ricorrente sostiene quanto segue:

-    il fatto di non prendere in considerazione l'efficienza dell'emittente di servizio pubblico ai fini dell'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE in assenza di gara d'appalto avrebbe conseguenze pregiudizievoli per la concorrenza sul mercato;

-    il pregiudizio alla concorrenza sarebbe particolarmente significativo nel settore della radiodiffusione, in quanto tutti i costi sostenuti da un operatore di servizio pubblico possono essere qualificati come costi aggiuntivi per il servizio pubblico suscettibili di essere compensati dallo Stato membro, e laddove non esista un obbligo di esaminare se i costi derivino da una gestione inefficiente o dall'obbligo di servizio pubblico;

-    la compensazione per il servizio pubblico può quindi essere utilizzata de facto come aiuto al salvataggio o aiuto al funzionamento, permettendo a un'impresa in difficoltà di continuare la propria attività invece di essere ristrutturata o eliminata;

-    un esame di efficienza non rende l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE "lettera morta", poiché la Commissione può, a seconda delle caratteristiche del caso, approvare una compensazione che superi i costi di un'impresa media, ben gestita;

-    l'obiettivo dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, come interpretato alla luce del Protocollo di Amsterdam, non è quello di proteggere una determinata emittente di servizio pubblico dalle regole della concorrenza, bensì quello di proteggere la libertà degli Stati membri nel definire i compiti del servizio pubblico e garantire che i cittadini ricevano servizi pubblici ai costi più bassi per la società.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe indicato i motivi che hanno portato all'approvazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE quando la seconda e la terza condizione della sentenza Altmark non erano rispettate.

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