Language of document : ECLI:EU:T:2013:303





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 giugno 2013 – Interroll / UAMI (Inspired by efficiency)

(causa T‑126/12)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Inspired by efficiency – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 18, 19)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 20, 21)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 22-25)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo Inspired by efficiency [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 27, 30, 39‑43, 45)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 gennaio 2012 (procedimento R 1280/2011‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Inspired by efficiency come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Interroll Holding AG è condannata alle spese.