Language of document : ECLI:EU:T:2015:687

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 settembre 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark – Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Compatibilità di un aiuto – Sentenza Altmark»

Nella causa T‑125/12,

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton (Regno Unito), rappresentata da S. Kalsmose‑Hjelmborg e M. Honoré, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente da C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti, successivamente da V. Pasternak Jørgensen, assistita da K. Lundgaard Hansen, avvocato, e infine da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da K. Lundgaard Hansen e R. Holdgaard, avvocato,

e da

TV2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, avvocato,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, N.J. Forwood e C. Wetter, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e contesto fattuale della controversia

1        Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), per la parte in cui constata che dette misure, sebbene costituiscano aiuti di Stato, sono tuttavia compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il ricorso è proposto dalla Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Viasat»), un’emittente commerciale operante nel mercato danese e concorrente diretta dell’emittente danese TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S»).

2        La TV2 A/S è stata costituita il 1° gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), istituita nel 1986, con il Lov n. 335 om ændring af lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed, del 4 giugno 1986 (legge di modifica della legge relativa al servizio di radiodiffusione). La TV2 A/S, come il suo predecessore, la TV2, è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la Danmarks Radio (in prosieguo: la «DR»).

3        La TV2 A/S, come, in precedenza, la TV2, è incaricata di una missione di servizio pubblico consistente nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali. Tale trasmissione può effettuarsi, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Alcune norme in materia di obblighi di servizio pubblico della TV2 A/S e della TV2 sono fissate dal Ministro della Cultura danese.

4        Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della ricorrente e, dall’altro, del gruppo formato dalle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo: la «SBS»).

5        La TV2 è stata costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della DR, doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla DR, la TV2 avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, dell’introito derivante dall’attività pubblicitaria.

6        In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS Broadcasting AS/TvDanmark, un’altra emittente commerciale presente nel mercato danese, il sistema di finanziamento della TV2 è stato esaminato dalla Commissione delle Comunità europee nella decisione 2004/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica in GU 2006, L 368, pag. 1; in prosieguo: la «decisione TV2 I»). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2 (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esenzione dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2 al momento della sua costituzione, la garanzia statale sui prestiti per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «misure in questione»). Infine, l’indagine della Commissione ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2 di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2 sui loro impianti.

7        Al termine dell’esame delle misure in questione, la Commissione ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Tale conclusione era fondata sulla valutazione secondo la quale il regime di finanziamento della TV2, che mirava a compensare il costo delle sue prestazioni di servizio pubblico, non rispondeva alla seconda e alla quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Racc. EU:C:2003:415; in prosieguo: la «sentenza Altmark» e, quanto alle condizioni summenzionate: le «condizioni Altmark»).

8        La Commissione ha inoltre deciso che gli aiuti concessi tra il 1995 e il 2002 dal Regno di Danimarca alla TV2, sotto forma di canoni e di altre misure descritte nella decisione TV2 I, erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 106, paragrafo 2, TFUE), fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) che essa ha qualificato come eccesso di compensazione (punto 163 e articolo 1 della decisione TV2 I). La Commissione ha quindi imposto il recupero, da parte del Regno di Danimarca, di tale importo, unitamente agli interessi, dalla TV2 A/S (articolo 2 della decisione TV2 I) che, nel frattempo, aveva sostituito la TV2 (v. supra, punto 2).

9        Dato che il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 della decisione TV2 I ha reso la TV2 A/S insolvente, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione, con lettera del 23 luglio 2004, un progetto di ricapitalizzazione di tale società. Tale progetto prevedeva, riguardo alle misure finanziate dallo Stato, da un lato, un apporto di capitale di DKK 440 milioni e, dall’altro, la conversione in capitale di un prestito statale di DKK 394 milioni. Con la decisione C (2004) 3632 definitivo, del 6 ottobre 2004, nel caso in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione [della TV2 A/S] (GU 2005, C 172, pag. 3, in prosieguo: la «decisione sulla ricapitalizzazione»), la Commissione ha concluso che le due misure previste a favore della TV2 A/S erano «necessarie per ricostituire il capitale di cui la TV2 [A/S], dopo la sua trasformazione in società per azioni, [aveva] bisogno per poter adempiere la sua missione di servizio pubblico» (punto 53 della decisione sulla ricapitalizzazione). Di conseguenza, la Commissione ha deciso che qualunque elemento di aiuto di Stato che avrebbe potuto essere connesso alla ricapitalizzazione prevista della TV2 A/S era compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (punto 55 della decisione sulla ricapitalizzazione).

10      La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 A/S (causa T‑309/04) e dal Regno di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2 A/S, ossia la ricorrente (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04).

11      Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc., EU:T:2008:457; in prosieguo: la «sentenza TV2 I»), il Tribunale ha annullato la decisione TV2 I. Nella sentenza il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente concluso che la missione di servizio pubblico conferita alla TV2 corrispondeva alla definizione di servizi di interesse economico generale di radiodiffusione (sentenza TV2 I, cit., EU:T:2008:457, punto 124). Tuttavia, il Tribunale ha altresì constatato l’esistenza di varie illegittimità che inficiavano la decisione TV2 I e che ne hanno determinato, in definitiva, l’annullamento.

12      Pertanto, in primo luogo, esaminando la questione se le misure previste dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva motivato la sua decisione riguardo alla considerazione, de facto, come risorse statali, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti da 160 a 167). In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della Commissione, della questione se la seconda e la quarta condizione Altmark fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2. Pertanto, la decisione TV2 I era viziata da un difetto di motivazione su tale punto (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti da 224 a 233). In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le conclusioni della Commissione, relative alla valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione trovava una giustificazione nella mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo d’indagine (sentenza TV2 I, cit. supra al punto 11, EU:T:2008:457, punti 192 e da 197 a 203).

13      La decisione sulla ricapitalizzazione è stata oggetto di due ricorsi di annullamento, proposti dalla SBS e dalla ricorrente. Con due ordinanze pronunciate il 24 settembre 2009, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’annullamento della decisione TV2 I e della stretta connessione esistente tra l’obbligo di recupero dell’aiuto derivante da tale decisione e le misure oggetto della decisione sulla ricapitalizzazione, non vi era più luogo a statuire nelle cause citate (ordinanze del 24 settembre 2009, SBS TV e SBS Danish Television/Commissione, T‑12/05, EU:T:2009:357, e Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑16/05, EU:T:2009:358).

14      In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la Commissione ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il Regno di Danimarca e la TV2 A/S e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi.

15      La Commissione ha presentato il risultato del suo nuovo esame delle misure in questione nella decisione impugnata, che forma oggetto del presente ricorso, nonché di un altro ricorso proposto dalla TV2 A/S (causa T‑674/12, TV2/Danmark/Commissione) sulla quale il Tribunale si è pronunciato con sentenza in data odierna.

16      La decisione impugnata verte sulle misure concesse alla TV2 tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I.

17      Nella decisione impugnata la Commissione ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a favore della TV2 (punto 153 della decisione impugnata). In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali (punto 90 della decisione impugnata) e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione Altmark (punto 153 della decisione impugnata). Per contro, mentre nella decisione TV2 I aveva concluso che la somma di DKK 628,2 milioni costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, CE, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2 A/S (punto 233 della decisione impugnata). Nel dispositivo della decisione impugnata essa ha quindi dichiarato quanto segue:

«Articolo 1

Le misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di introiti provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».

18      Infine, occorre osservare che il Regno di Danimarca ha adottato misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione della TV2 A/S. Pertanto, da un lato, il 16 giugno 2008, esso ha notificato un progetto di aiuto al salvataggio sotto forma di linea di credito, prevista a favore della TV2 A/S. Tale aiuto è stato approvato dalla Commissione nella decisione C (2008) 4224 definitivo, del 4 agosto 2008, nel caso n. 287/2008, relativo all’aiuto al salvataggio concesso alla TV2 A/S (GU 2009, C 9, pag. 1). La decisione della Commissione è stata oggetto di un ricorso da parte della Viasat. Con ordinanza del 22 marzo 2012, il Tribunale, dopo aver constatato che l’aiuto approvato con la decisione in questione era stato integralmente rimborsato, ha deciso che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire (ordinanza del 22 marzo 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑114/09, EU:T:2012:144).

19      Dall’altro lato, il 4 febbraio 2009, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione il piano di ristrutturazione della TV2 A/S. Nella decisione 2012/109/UE, del 20 aprile 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 19/09 (ex N 64/09) al quale la Danimarca intende dare esecuzione a favore della ristrutturazione di TV2 Danmark A/S (GU 2012, L 50, pag. 21), la Commissione ha ritenuto che tale piano di ristrutturazione fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE a talune condizioni, tra cui il divieto di versare misure di aiuto previste da detto piano, per il motivo che la situazione della società beneficiaria è migliorata. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla Viasat. Poiché la Viasat ha rinunciato al ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con l’ordinanza del 10 dicembre 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑210/12, EU:T:2012:660).

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2012, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

22      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2012, la TV2 A/S ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

23      Con ordinanze del 12 settembre 2012, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto tali richieste.

24      La TV2 A/S ha depositato una memoria d’intervento il 30 novembre 2012. Lo stesso giorno, ha depositato una memoria d’intervento il Regno di Danimarca.

25      La ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte sulle memorie d’intervento il 19 marzo 2013. La Commissione non ha depositato osservazioni scritte sulle memorie d’intervento.

26      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, all’Ottava Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

27      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

28      A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

29      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 15 gennaio 2015. Nel corso dell’udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, le parti hanno preso posizione riguardo alla questione di un eventuale venir meno dell’oggetto della controversia nella causa in esame, in caso di annullamento della decisione impugnata in seguito al ricorso proposto nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

32      Il Regno di Danimarca e la TV2 A/S chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

33      Poiché la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, occorre verificare se essa abbia legittimazione ad agire nell’ambito del presente ricorso.

34      Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di tale decisione (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc., EU:C:1963:17, e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc., EU:C:2008:757, punto 26). Nel settore degli aiuti di Stato, la giurisprudenza riconosce uno status particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione, (EU:C:1963:17), in particolare, al ricorrente la cui posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenza British Aggregates/Commissione, cit., EU:C:2008:757, punto 30).

35      Nella fattispecie, la decisione impugnata riguarda le misure che, durante gli anni dal 1995 al 2002, costituivano, in pratica, l’intero finanziamento della TV2. Orbene, dal fascicolo emerge che la TV2 era il maggiore operatore e il principale concorrente diretto della ricorrente nel mercato danese della pubblicità televisiva e nel mercato danese all’ingrosso nel quale le emittenti radiotelevisive propongono i loro canali ai distributori. Occorre quindi considerare che, nella fattispecie, la posizione della ricorrente nel mercato è sostanzialmente danneggiata dall’aiuto oggetto della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 34.

36      Alla luce di quanto precede, nonché del fatto che la decisione impugnata verte su aiuti di Stato già versati e considerati compatibili con il mercato interno, si deve considerare il ricorso ricevibile.

 Nel merito

37      Con il presente ricorso, la ricorrente contesta la conclusione della decisione impugnata secondo la quale gli aiuti di Stato concessi alla TV2 erano compatibili con il mercato interno.

38      Al riguardo occorre rilevare che, ai punti da 155 a 159 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento, come ambito di valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno, all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e alla sua comunicazione, del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione del 2001»), che fissava i principi e i metodi che essa intendeva applicare per garantire il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

39      Occorre rilevare che, il 2 luglio 2009, la Commissione ha adottato una nuova comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (GU C 257, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione del 2009»). Tuttavia, quest’ultimo atto precisa, al punto 100, che la Commissione applicherà agli aiuti non notificati e concessi prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come gli aiuti controversi, la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001.

40      Nella parte della decisione impugnata dedicata alla compatibilità delle misure in questione con il mercato interno la Commissione ha considerato, anzitutto, che la definizione dei servizi di interesse economico generale che dovevano essere attuati dalla TV2 era ampia, ma conforme ai requisiti di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, interpretato alla luce delle disposizioni interpretative di tale articolo inserite nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato FUE, conosciuto sotto la denominazione di protocollo di Amsterdam (punti 171 e 172 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il Lov om radio‑og fjernsynsvirksomhed (legge sulla radiodiffusione) conferisse ufficialmente alla TV2 soltanto compiti di servizio televisivo pubblico. Per contro, secondo la Commissione, l’avvio di qualsiasi altra attività supplementare, da parte della TV2, richiederebbe un nuovo incarico per essere conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (punti 174 e 175 della decisione impugnata). Infine, la Commissione ha esaminato la proporzionalità dell’aiuto di Stato concesso alla TV2, concentrando il proprio esame su due aspetti: da un lato, essa ha calcolato il costo netto della missione di servizio pubblico conferita alla TV2 e ha verificato se tale costo fosse stato oggetto di un eccesso di compensazione, dall’altro, essa ha esaminato il comportamento della TV2 nel mercato della pubblicità, al fine di verificare se la TV2 non praticasse prezzi artificialmente bassi per le sue pubblicità a danno dei suoi concorrenti. Essa ha concluso che le misure in questione erano compatibili con il mercato interno.

41      La ricorrente contesta tale valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, da un punto di vista metodologico ben definito. Essa sostiene, infatti, che, quando la Commissione ha applicato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il dettato di tale disposizione richiedeva che l’istituzione prendesse anche in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark per verificare se le norme sulla concorrenza, previste dal Trattato, abbiano ostacolato l’adempimento della missione di servizio pubblico della TV2 e se l’aiuto compromettesse gli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione europea.

42      La ricorrente non rileva altri errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nella sua valutazione. In particolare, essa non sostiene che l’analisi della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno, effettuata dalla Commissione alla luce della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, sia viziata da un errore di valutazione.

43      Il ricorso si sviluppa attorno a due motivi, con i quali la ricorrente afferma, da un lato, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel valutare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, senza tener conto della seconda e della quarta condizione Altmark e, dall’altro, che la Commissione non ha indicato le ragioni per cui nella fattispecie fosse applicabile l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, sebbene la seconda e la quarta condizione Altmark non fossero soddisfatte, il che costituirebbe una violazione dell’articolo 296 TFUE.

44      Occorre rilevare anzitutto il nesso diretto e stretto tra il presente ricorso e il ricorso proposto dalla TV2 A/S, subentrata nelle posizioni giuridiche del soggetto beneficiario delle misure in questione, nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione, in cui la ricorrente è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il ricorso della TV2 A/S ha ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata per la parte in cui la Commissione, dopo aver constatato che le misure in questione non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione Altmark, ha considerato che tali misure costituivano aiuti di Stato e che si trattava di nuovi aiuti.

45      Nella sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione, il Tribunale ha accolto in parte il ricorso della TV2/Danmark e ha annullato la decisione impugnata, per la parte in cui la Commissione ha considerato che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2, costituivano aiuti di Stato. In seguito a tale annullamento, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto, nei limiti in cui riguarda l’annullamento della decisione impugnata per la parte in cui la medesima ha qualificato gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, percepiti tramite il Fondo TV2, come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Infatti, come ha dichiarato il Tribunale nella sentenza summenzionata, neppure il trasferimento di tali introiti costituiva un aiuto di Stato, cosicché la questione della compatibilità di siffatto aiuto con il mercato interno non si pone. Tuttavia, dato che la ricorrente deduce gli stessi motivi e argomenti per tutte le misure qualificate come aiuti compatibili con il mercato interno nella decisione impugnata, tali motivi e argomenti devono essere tutti esaminati, in ogni caso, per la parte restante della decisione impugnata.

46      Peraltro, occorre altresì rilevare che, nella sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione (punti 88 e seguenti), il Tribunale ha concluso che, a seguito di un errore di diritto, la Commissione aveva concluso, nella decisione impugnata, che la seconda condizione Altmark non fosse soddisfatta nella fattispecie. Il Tribunale non ha tuttavia dichiarato che tale conclusione giustificasse l’annullamento della decisione impugnata, in quanto ha considerato che la conclusione della Commissione, secondo la quale la quarta condizione Altmark non era soddisfatta nella fattispecie, non fosse viziata da errore. Infatti, quest’ultima conclusione era, di per sé, sufficiente per giustificare la conclusione secondo la quale le misure in questione (ad eccezione di quella menzionata supra al punto 45) costituivano aiuti di Stato.

47      Dato che, nei suoi argomenti, la ricorrente non distingue tra la seconda e la quarta condizione Altmark, ma sostiene, riguardo a queste due condizioni, che il fatto che esse non fossero soddisfatte avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti statali controversi, la conclusione del Tribunale menzionata supra al punto 46 non ha come effetto di rendere inutile l’esame dell’uno o dell’altro motivo fatto valere dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso.

 Sul primo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

48      Con il suo primo motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che la sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), incide necessariamente sul modo in cui la Commissione deve valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

49      Essa sostiene, in particolare, che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ed essere applicato unicamente quando le norme del Trattato, segnatamente l’articolo 107 TFUE, «ostano» all’adempimento della missione di servizio pubblico considerata. Inoltre, conformemente alla sua formulazione letterale, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE potrebbe essere applicato solo nel caso in cui tale applicazione non sia in contrasto con l’interesse dell’Unione. Infine, secondo la ricorrente, la seconda e la quarta condizione Altmark rientrano nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto quest’ultimo definisce la nozione di aiuto di Stato. Pertanto, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver esaminato, nella decisione impugnata, se l’applicazione della seconda e della quarta condizione Altmark abbia «ost[acolato] [l’]adempimento» della missione di servizio pubblico o abbia «compromesso gli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione».

50      Secondo l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

51      Per regole di concorrenza di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE si deve intendere, in particolare, il divieto di versare alle imprese gli aiuti di Stato, derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

52      Gli argomenti addotti dalla ricorrente sollevano, in sostanza, la questione del rapporto tra, da un lato, le condizioni Altmark e, dall’altro, le condizioni alle quali un aiuto di Stato concesso a un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale possa essere considerato compatibile con il mercato interno, alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

53      Al riguardo, occorre ricordare che l’esame della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno presuppone che la misura in esame presenti natura di aiuto. Orbene, né dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE né da altre disposizioni emerge che, in tutti i casi in cui lo Stato impieghi i propri mezzi finanziari per garantire la prestazione di un servizio di interesse economico generale, esso concede un aiuto di Stato all’impresa che fornisce tale servizio.

54      Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i presupposti previsti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Occorre ricordare che tale articolo enuncia le seguenti condizioni: in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza Altmark, cit. supra al punto 7, EU:C:2003:415, punti 74 e 75 e giurisprudenza ivi citata).

55      Per quanto riguarda, più in particolare, la terza di tali condizioni, attinente alla circostanza che l’intervento in questione conceda un vantaggio al suo beneficiario, occorre rilevare che, come ha ricordato la Corte nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415, punto 84 e giurisprudenza ivi citata), vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, siano atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che debbano ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

56      Ne consegue che, quando lo Stato, per garantire la prestazione di un servizio di interesse economico generale, versa all’impresa che garantisce tale servizio una contropartita finanziaria corrispondente al prezzo di tale servizio in condizioni normali di mercato, non si tratta di un vantaggio che l’impresa in questione non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Pertanto, in tal caso, non si tratta neppure di un aiuto di Stato, in quanto non sussiste una delle condizioni essenziali affinché la misura in questione possa essere così qualificata.

57      L’obiettivo delle condizioni Altmark è di rispondere proprio alla questione se un servizio di interesse economico generale sia fornito in condizioni normali di mercato.

58      Tali condizioni sono le seguenti: in primo luogo, l’impresa beneficiaria della compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei suddetti obblighi. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole (sentenza Altmark, cit. supra al punto 7, EU:C:2003:415, punti da 89 a 93).

59      Come emerge dal punto 94 della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), qualora tali condizioni siano tutte soddisfatte, non si tratta neppure di un aiuto di Stato, nel senso che l’impresa interessata non ottiene un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

60      Per contro, come è già stato rilevato, la qualificazione di una misura come aiuto compatibile con il mercato interno, alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, è fondata sulla premessa secondo la quale la misura in questione costituisce un aiuto. In altri termini, nel caso di un’impresa che garantisce un servizio di interesse economico generale, siffatta qualificazione presuppone necessariamente che l’impresa in questione ottenga, come contropartita della prestazione di tale servizio, un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

61      Per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, va ricordato che la giurisprudenza costante (v. sentenza del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T‑442/03, Racc., EU:T:2008:228, punto 144 e giurisprudenza ivi citata) ha elaborato tre condizioni che devono essere soddisfatte affinché un aiuto di Stato concesso quale compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico possa essere considerato compatibile con il mercato interno. La prima condizione, relativa alla definizione del servizio pubblico, richiede che il servizio in questione sia effettivamente un servizio di interesse economico generale e che sia definito chiaramente come tale dallo Stato membro. La seconda condizione, relativa all’incarico di servizio pubblico, richiede che l’impresa beneficiaria sia espressamente incaricata dallo Stato membro della fornitura del servizio pubblico in questione. Infine, la terza condizione è fondata sulla nozione di proporzionalità. Secondo tale condizione, il finanziamento di un’impresa incaricata di obblighi di servizio pubblico deve essere considerato compatibile con il mercato interno nella misura in cui l’applicazione delle regole di concorrenza del TFUE – nella fattispecie il divieto degli aiuti di Stato – osterebbe all’adempimento della specifica missione affidata a tale impresa e la deroga alle regole di concorrenza non deve incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione.

62      In varie cause sulle quali si è pronunciato il Tribunale, le parti hanno rilevato una certa analogia tra le condizioni di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e talune condizioni formulate dalla Corte nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415). Si tratta, in particolare, delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, Racc., EU:T:2008:29, punti 160, 162 e 224); SIC/Commissione, citata supra al punto 61 (EU:T:2008:228, punti da 134 a 136); dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione (T‑354/05, Racc., EU:T:2009:66, punti da 116 a 118); del 1° luglio 2010, M6/Commissione (T‑568/08 e T‑573/08, Racc., EU:T:2010:272, punto 128); del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, Racc., EU:T:2012:584), e del 16 ottobre 2013, TF1/Commissione (T‑275/11, EU:T:2013:535, punto 122).

63      Tuttavia, non va dimenticato che, quand’anche le condizioni per qualificare una misura di aiuto come compatibile con il mercato interno presentassero una certa analogia con le condizioni Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), si deve tener conto del fatto che, in caso di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si tratta di rispondere a una questione essenzialmente diversa, che presuppone già una risposta in senso affermativo alla questione esaminata nella sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), la quale è distinta e si colloca a monte della questione relativa alla compatibilità con il mercato interno dell’aiuto in questione.

64      È alla luce di tali considerazioni generali che occorre esaminare i diversi argomenti addotti dalla ricorrente.

65      La ricorrente deduce vari motivi per i quali, a suo avviso, la seconda e la quarta condizione Altmark devono essere prese necessariamente in considerazione dalla Commissione nel valutare la compatibilità con il mercato interno, alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, di una misura qualificata come aiuto di Stato a causa dell’inosservanza di queste due condizioni.

66      Da un lato, per quanto riguarda la seconda condizione Altmark, in primo luogo, la ricorrente afferma che, ai fini dell’osservanza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione richiede il rispetto di varie condizioni di natura puramente formale, come ad esempio una precisa definizione dell’incarico di servizio pubblico. Orbene, se tali requisiti formali sono necessari per l’osservanza di tale disposizione, sembrerebbe logico, secondo la ricorrente, che tale disposizione contenga anche l’obbligo per gli Stati membri di stabilire in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri di calcolo della compensazione del servizio pubblico.

67      In secondo luogo, la ricorrente precisa che la seconda condizione Altmark compare già nelle comunicazioni e nelle decisioni della Commissione relative all’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Al riguardo, essa fa riferimento al documento della Commissione intitolato «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» del 2005 (GU C 297, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione SIEG 2005») e alla decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo [106], paragrafo 2, [TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312, pag. 67; in prosieguo: la «decisione SIEG 2005»), nonché a due atti che hanno abrogato e sostituito i due atti summenzionati, ossia la comunicazione della Commissione relativa alla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la «comunicazione SIEG 2011») e la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7, pag. 3; in prosieguo: la «decisione SIEG 2011»). La ricorrente fa valere che tali documenti prevedono che, affinché l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE sia applicabile, l’atto che conferisce l’incarico di servizio pubblico debba indicare i parametri di calcolo, di controllo e di revisione della compensazione, nonché le modalità di rimborso di eventuali eccessi di compensazione e i mezzi per evitare tali eccessi.

68      In terzo luogo, la ricorrente puntualizza che la comunicazione sulla radiodiffusione del 2009 contiene, al punto 51, un requisito analogo alla seconda condizione Altmark. Tale punto disporrebbe, infatti, che, per essere compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l’atto d’incarico deve stabilire le condizioni per corrispondere la compensazione e le disposizioni per evitare il versamento di una compensazione di importo superiore a quanto sarebbe strettamente necessario per l’adempimento della missione di servizio pubblico.

69      Infine, in quarto luogo, secondo la ricorrente, sebbene la decisione impugnata sia adottata in base alla comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, non sussisterebbero fondati motivi per impedire alla Commissione di applicare, nella fattispecie, l’interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE che la stessa ha adottato nelle comunicazioni SIEG 2005 e 2011, nelle decisioni SIEG 2005 e 2011 e nella comunicazione sulla radiodiffusione del 2009.

70      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’impatto della quarta condizione Altmark sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la ricorrente rileva, anzitutto, che l’ampia definizione del servizio pubblico comporta il rischio che la compensazione del servizio pubblico sia utilizzata, in realtà, come aiuto al salvataggio e come aiuto al funzionamento. Al fine di evitare tale rischio e garantire un giusto equilibrio tra l’ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in materia di definizione e di concessione delle missioni di servizio pubblico, da un lato, e la tutela della concorrenza nel mercato, dall’altro, la Commissione potrebbe utilizzare, nell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il requisito dell’efficienza derivante dalla quarta condizione Altmark. Inoltre, la ricorrente afferma che la giurisprudenza del Tribunale, secondo la quale il criterio dell’efficienza è irrilevante ai fini dell’esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, è stata pronunciata in base alla giurisprudenza precedente alla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415) ed è, in ogni caso, discutibile. Essa sostiene altresì che la stessa Commissione ammette l’importanza del criterio dell’efficienza nella comunicazione SIEG 2011 e in una comunicazione del 2011 al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale [documento COM (2011) 146 definitivo]. Infine, la ricorrente fa valere che dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 49 TFUE e 56 TFUE deriva che i principi della parità di trattamento e di trasparenza ostano a che un’autorità pubblica attribuisca una concessione di servizio pubblico a una società senza una procedura di gara.

71      La ricorrente deduce da quanto precede che la seconda e la quarta condizione Altmark rientrano nella verifica della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno stabilita dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, queste due condizioni devono necessariamente incidere sul modo in cui la Commissione applica il criterio della compatibilità alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

72      In conclusione, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da un errore di diritto in quanto la Commissione non ha tratto le necessarie conseguenze dalla constatazione che la compensazione del servizio pubblico, versata alla TV2, non rispondeva alla seconda e alla quarta condizione Altmark.

73      È giocoforza constatare che, sebbene la ricorrente faccia valere vari motivi per cui la seconda e la quarta condizione Altmark dovrebbero necessariamente influire sulla valutazione della compatibilità con il mercato interno, alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, di una misura qualificata come aiuto di Stato per mancata osservanza di queste due condizioni, essa si astiene dal precisare la natura e la portata di tale asserita incidenza.

74      Tuttavia, alla luce di tutte le considerazioni esposte dalla ricorrente nelle sue memorie, occorre considerare che, con il suo primo motivo, essa afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto la Commissione ha ritenuto le misure in questione compatibili con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonostante tali misure non rispondano alla seconda e alla quarta condizione Altmark.

75      Tale motivo non può essere accolto.

76      A tale proposito, in primo luogo, dalla giurisprudenza emerge che il fatto che le misure in questione non rispondano alla seconda e alla quarta condizione Altmark non impedisce di considerare tali misure, qualificate quindi come aiuti di Stato, compatibili con il mercato interno, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

77      Nella sentenza TF1/Commissione, citata supra al punto 62 (EU:T:2009:66, punti 130 e 140), il Tribunale ha rilevato, in particolare, che dalla inequivocabile formulazione della sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), risultava che le quattro condizioni enunciate in tale sentenza avevano come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato e, più precisamente, la determinazione dell’esistenza di un vantaggio e che tali condizioni non dovevano essere confuse con le condizioni di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il cui obiettivo era di verificare la compatibilità di una misura costitutiva di un aiuto di Stato con il mercato interno.

78      Nella medesima sentenza TF1/Commissione, citata supra al punto 62 (EU:T:2009:66, punti da 132 a 139), il Tribunale ha dichiarato che dalla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415, punto 105), risultava che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE rimaneva applicabile nel caso in cui una compensazione dovesse essere qualificata come aiuto di Stato, in quanto non rispondeva alle condizioni Altmark. Il Tribunale ha altresì rilevato che la giurisprudenza successiva alla sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), non aveva affatto escluso l’applicabilità dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, alle compensazioni versate alle imprese incaricate di obblighi di servizio pubblico, qualificate come aiuto di Stato per il motivo che esse non rispondevano alle condizioni Altmark.

79      La ricorrente si astiene dal domandare al Tribunale di rivedere la posizione adottata nella sentenza TF1/Commissione, citata supra al punto 62 (EU:T:2009:66). Essa afferma, per contro, che, in tale sentenza, il Tribunale non ha risposto alla questione se la sentenza Altmark, citata supra punto 7 (EU:C:2003:415), incidesse in qualche modo sull’esame da effettuare alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in caso di compensazione del servizio pubblico. Tale sentenza non impedirebbe, quindi, di considerare che la sentenza Altmark, citata supra punto 7 (EU:C:2003:415), debba necessariamente incidere sul modo in cui la Commissione applica il criterio della compatibilità alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

80      Al riguardo, occorre constatare che sebbene la sentenza Altmark, citata supra punto 7 (EU:C:2003:415), individui quattro condizioni distinte, queste ultime non sono completamente indipendenti l’una dall’altra. Per quanto riguarda le ultime tre, esiste una coerenza interna e, in tal senso, un certa interdipendenza.

81      Infatti, la determinazione di parametri obiettivi e trasparenti per il calcolo della compensazione, come richiesto dalla seconda condizione Altmark, costituisce un presupposto necessario per rispondere alla questione se tale compensazione ecceda o meno quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, come richiesto dalla terza condizione Altmark. Per rispondere alla questione se la compensazione ecceda quanto è necessario, occorre anzitutto determinare ciò che è necessario. Orbene, per controllare l’osservanza della terza condizione Altmark, occorre basarsi su parametri obiettivi e trasparenti, come richiesto dalla seconda condizione Altmark.

82      Per quanto riguarda la quarta condizione Altmark, quest’ultima completa la seconda condizione Altmark. Non è sufficiente che i parametri fissati per il calcolo della compensazione da versare a un’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico siano obiettivi e trasparenti, come richiesto dalla seconda condizione Altmark. Salvo nel caso in cui la scelta dell’impresa in questione sia effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, la quarta condizione Altmark esige che tali parametri siano fondati sull’esempio di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste.

83      Non si deve neppure perdere di vista l’obiettivo della verifica in cui si inserisce l’analisi dell’osservanza delle quattro condizioni Altmark, che è quello di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti (sentenza Altmark, cit. supra al punto 7, EU:C:2003:415, punto 90). Pertanto, come è già stato rilevato (punto 57 supra), si tratta di stabilire se un servizio di interesse economico generale sia fornito in condizioni normali di mercato, nel qual caso la contropartita finanziaria versata all’impresa che fornisce tale servizio non costituisce un vantaggio che tale impresa non avrebbe ottenuto in dette condizioni, né, quindi, un aiuto di Stato (punto 59 supra).

84      Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, è vero che, nella sentenza BUPA e a./Commissione, citata supra al punto 62 (EU:T:2008:29, punto 224), il Tribunale ha rilevato che la terza condizione Altmark coincide ampiamente con il criterio della proporzionalità quale accolto dalla giurisprudenza nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione.

85      Va tuttavia precisato che sebbene, nei due casi, si applichi, in sostanza, il medesimo criterio, il contesto e l’obiettivo della sua applicazione sono, in ciascun caso, diversi.

86      Nel caso dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non si tratta più di stabilire se un servizio di interesse economico generale sia fornito in condizioni normali di mercato. L’applicazione di tale disposizione presuppone l’esistenza di un aiuto di Stato, il che significa, per definizione (v. supra, punto 83), che il servizio in questione non è fornito in tali condizioni.

87      Come ha rilevato il Tribunale al punto 140 della sentenza M6/Commissione, citata supra al punto 62 (EU:T:2010:272), ciò che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE intende evitare con la valutazione della proporzionalità dell’aiuto è che l’operatore preposto al servizio di interesse economico generale benefici di un finanziamento che ecceda i costi netti del servizio pubblico. Ne consegue che la questione se un’impresa preposta al servizio di interesse economico generale della radiodiffusione possa adempiere gli obblighi di servizio pubblico al minor costo è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento statale di tale servizio alla luce delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

88      In altri termini, i costi di un servizio di interesse economico generale di cui occorre tener conto nell’applicazione dell’ articolo 106, paragrafo 2, TFUE sono i costi reali di tale servizio quali sono, e non quali avrebbero potuto o dovuto essere, in base a criteri di calcolo obiettivi e trasparenti, fondati sull’esempio di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi.

89      In tale contesto, il criterio di proporzionalità viene preso in considerazione per valutare i costi reali del servizio di interesse economico generale se, in mancanza di elementi di prova a disposizione della Commissione che consentano un calcolo esatto di tali costi, la medesima deve procedere a una stima. Più in generale, è in applicazione del principio di proporzionalità che si deve concludere che un aiuto destinato a coprire i costi di un servizio di interesse economico generale non è compatibile con il mercato interno, in quanto il suo importo eccede i costi reali di tale servizio.

90      È per questo motivo che l’eventuale inosservanza della seconda e della quarta condizione Altmark, sebbene pertinente ai fini dell’esame della questione se tale servizio sia fornito in condizioni normali di mercato, non è pertinente quando si valuta la proporzionalità dell’aiuto in sede di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, la tesi della ricorrente porta, in definitiva, a esigere che i servizi economici di interesse generale siano sempre forniti in condizioni normali di mercato. Orbene, se siffatto requisito fosse ammesso, l’applicazione delle regole di concorrenza rischierebbe di ostare all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, esattamente ciò che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE mira a prevenire (v., in tal senso, sentenza M6/Commissione, cit. supra al punto 62, EU:T:2010:272, punto 136).

91      Peraltro, detta tesi porta a una «impasse» dal punto di vista logico, in quanto implica che, affinché un aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere rispettate tutte le condizioni Altmark, nel qual caso la misura in questione non costituirebbe neppure un aiuto (sentenza TF1/Commissione, cit. supra al punto 62, EU:T:2013:535, punto 144).

92      Del resto, alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti da 76 a 91, si devono respingere in quanto irrilevanti, gli argomenti della ricorrente fondati sui testi delle comunicazioni SIEG 2005 e 2011 e delle decisioni SIEG 2005 e 2011. Infatti, come emerge dal preambolo e dall’articolo 1 delle decisioni SIEG 2005 e 2011, nonché dal punto 2, ultima frase, della comunicazione SIEG 2005 e dal punto 7 della comunicazione SIEG 2011, tutti questi testi riguardano la valutazione della compatibilità delle compensazioni che, non avendo soddisfatto le condizioni Altmark, devono essere qualificate come aiuti di Stato. Pertanto, il riferimento, in tali testi, alle nozioni che potrebbero risultare simili a quelle utilizzate nella formulazione della seconda o della quarta condizione Altmark non può essere inteso come indicativo del fatto che, quando esamina la compatibilità delle compensazioni che, non rispondendo alle condizioni Altmark, sono state qualificate come aiuti di Stato, la Commissione deve tener conto dell’inosservanza di queste due condizioni.

93      Peraltro, occorre rilevare, al pari della Commissione, che nessuno di tali testi è, in ogni caso, applicabile alle compensazioni versate alla TV2. Infatti, da un lato, per quanto riguarda le comunicazioni SIEG 2005 e 2011, esse escludono espressamente, la prima al punto 3 e la seconda al punto 8, il settore del servizio pubblico di radiodiffusione dal loro rispettivo ambito di applicazione. Dall’altro lato, per quanto riguarda le decisioni SIEG 2005 e 2011, l’importo degli aiuti concessi alla TV2 supera le soglie al di sotto delle quali tali decisioni sono applicabili.

94      Parimenti, la comunicazione sulla radiodiffusione del 2009 non è applicabile nel caso di specie (v. supra, punto 39).

95      Il testo applicabile alla valutazione, nella fattispecie, della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE è la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001. Orbene, tale testo non contiene alcun requisito di compatibilità analogo alla seconda e alla quarta condizione Altmark. Al riguardo, occorre rilevare, al pari della Commissione, del Regno di Danimarca e della TV2 A/S, che la ricorrente non ha contestato la validità della comunicazione del 2001 alla luce delle norme di rango superiore.

96      Va infine ricordato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non solo non doveva ispirarsi alle disposizioni delle comunicazioni e delle decisioni adottate dopo il 2005, dalla stessa citate nell’atto introduttivo del ricorso, ma non poteva neppure farlo.

97      Infatti, quando la Commissione dispone, come avviene nel caso della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, di un ampio potere discrezionale, essa può adottare orientamenti sulle modalità di applicazione della disposizione considerata a un settore o a un particolare tipo di aiuti.

98      Tuttavia, va rilevato che, adottando norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, Racc., EU:C:2008:482, punto 60).

99      Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi della parità di trattamento e di trasparenza ostano a che un’autorità pubblica assegni una concessione di servizio pubblico a una società senza una procedura di gara, è giocoforza ricordare che la stessa sentenza Altmark, citata supra al punto 7 (EU:C:2003:415), non esclude che una missione di servizio pubblico possa essere conferita a un’impresa senza una procedura di gara. Infatti, tale sentenza stabilisce un metodo di verifica del livello della compensazione applicabile quando la scelta dell’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso concreto, non sia stata effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non include, nel novero dei suoi presupposti di applicazione, un requisito secondo il quale lo Stato membro debba aver seguito una procedura di gara per l’attribuzione dei servizi di interesse economico generale (v., in tal senso, sentenza SIC/Commissione, cit. supra al punto 61, EU:T:2008:228, punti 145 e 146).

100    Risulta da quanto precede che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel constatare, nella decisione impugnata, che le misure in questione erano compatibili con il mercato interno alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonostante la sua conclusione secondo la quale le stesse misure non rispondevano alla seconda e alla quarta condizione Altmark.

101    Il primo motivo deve essere quindi respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo vertente su un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE

102    Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto la Commissione non ha indicato i motivi che giustificano l’approvazione dell’aiuto concesso alla TV2 alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonostante il fatto che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione Altmark. Dai punti 159 e seguenti della decisione impugnata emergerebbe che la Commissione ha effettuato, nella fattispecie, solo un esame di compatibilità «standard», fondato sulla comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, costituito da tre fasi. Per contro, essa non avrebbe verificato se la deroga alla seconda e alla quarta condizione Altmark fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, in particolare, se l’applicazione di tali condizioni ostacolasse necessariamente l’adempimento del servizio pubblico.

103    Al riguardo, è sufficiente constatare che il silenzio della decisione a proposito della funzione svolta dalla seconda e dalla quarta condizione Altmark nella valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno non è dovuto a un errore di ragionamento della Commissione o a un difetto di motivazione che vizia la decisione impugnata, ma al fatto che tale decisione applica un quadro di analisi diverso da quello privilegiato dalla ricorrente.

104    È giocoforza, peraltro, constatare che, ai punti da 157 a 270 della decisione impugnata, la Commissione ha presentato una motivazione dettagliata per giustificare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno alla luce della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 e che la ricorrente non formula alcuna censura riguardo a tale motivazione.

105    Ciò premesso, non si può ritenere che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

106    Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sulla qualificazione come aiuto di Stato dei fondi assegnati per il finanziamento delle emittenti regionali della TV2

107    Nella replica la ricorrente adduce argomenti con i quali intende rispondere alle dichiarazioni formulate dalla Commissione nel controricorso, depositato nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione, in cui la ricorrente interviene a sostegno delle conclusioni della Commissione.

108    Le dichiarazioni della Commissione menzionate supra al punto 107 mirano a rispondere al terzo motivo del ricorso proposto dalla TV2 A/S nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione. Con tale motivo, la TV2 A/S ha fatto valere che dal punto 194 della decisione impugnata risultava che, secondo la Commissione, gli introiti provenienti dal canone ricevuti dalla TV2, tra il 1997 e il 2002, dal Fondo TV2 e trasferiti successivamente dalla stessa alle sue emittenti regionali costituivano aiuti di Stato a suo favore. La TV2 A/S ha sostenuto che, contrariamente a quanto emergeva dal suddetto punto, la TV2 non era beneficiaria degli introiti provenienti dal canone che essa aveva trasferito alle sue emittenti regionali. La TV2 avrebbe agito, infatti, come un «canale di pagamento», che trasferiva somme di denaro dal Fondo TV2 alle emittenti regionali.

109    Nel controricorso depositato nella causa in questione, la Commissione ha sostenuto che la TV2 A/S aveva erroneamente interpretato il punto 194 della decisione impugnata. La Commissione ha affermato, al riguardo, che la TV2 non era beneficiaria dei fondi trasferiti alle sue emittenti regionali e ha quindi accettato il motivo dedotto, nella causa citata, dalla TV2 A/S. Secondo la Commissione, ciò avrebbe definito la controversia su tale punto.

110    La Viasat ha preso le distanze dalle osservazioni della Commissione nella sua memoria d’intervento depositata nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione. Essa ha tuttavia rilevato che, intervenendo a sostegno delle conclusioni della Commissione, essa non poteva contestare il punto di vista di quest’ultima. Essa non potrebbe neppure chiedere al Tribunale di esaminare la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la qualificazione dei fondi trasferiti dalla TV2 alle sue emittenti regionali, dato che, in seguito alle dichiarazioni della Commissione, la TV2 A/S ha chiesto al Tribunale di respingere il suo terzo motivo in quanto privo di oggetto. È per questo motivo che la ricorrente ha scelto di presentare i suoi argomenti nell’ambito della causa in esame.

111    Nel merito, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel constatare, al punto 194 della decisione impugnata, che i fondi assegnati dalla TV2 alle sue emittenti regionali non costituivano aiuti di Stato. Essa afferma che la TV2 non era un semplice intermediario attraverso il quale risorse statali venivano trasferite alle emittenti regionali, bensì un beneficiario effettivo di tali risorse.

112    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo il combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la produzione di motivi nuovi in corso di causa a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

113    Dalla giurisprudenza emerge altresì che non può essere considerato quale motivo basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento un motivo basato su di un’asserita illegittimità che poteva essere conosciuta e addotta fin dall’introduzione del ricorso (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio, 108/81, Racc., EU:C:1982:322, punto 25, e del 2 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Racc., EU:T:2010:55, punto 120).

114    Nella fattispecie, si deve anzitutto constatare che, nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente non ha dedotto alcun motivo riguardante la qualificazione, o la mancanza di qualificazione, come aiuto di Stato dei fondi assegnati alla TV2 e trasferiti da quest’ultima a tali emittenti regionali. Pertanto, il presente motivo non può essere considerato come l’ampliamento di un motivo dedotto nell’atto introduttivo del ricorso, ma costituisce un motivo nuovo, fatto valere in corso di causa. La sua ricevibilità dipende, pertanto, dall’esistenza di eventuali elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.

115    La ricorrente afferma, in sostanza, che sono le dichiarazioni riguardanti l’aiuto in questione, contenute nel controricorso della Commissione nella causa T‑674/11, TV2/Danmark/Commissione, a configurarsi come un elemento emerso durante il procedimento.

116    Orbene, con tali dichiarazioni, la Commissione si è limitata a esporre il proprio punto di vista quanto all’interpretazione del punto 194 della decisione impugnata. Tale punto nonché l’intera decisione impugnata erano conosciuti dalla ricorrente al momento della presentazione del ricorso e non costituiscono, evidentemente, elementi emersi nel corso del procedimento. Pertanto, il presente motivo, dedotto nel corso del procedimento senza che sussistano le condizioni che possono giustificare siffatta presentazione, come previste all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, deve essere respinto in quanto irricevibile.

117    Poiché tutti i motivi del ricorso sono stati respinti, si deve concludere che, nei limiti in cui mantenga il suo oggetto (v. supra, punto 45), il presente ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

118    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

119    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

120    Tenuto conto del fatto che la TV2 A/S non ha chiesto formalmente la condanna della ricorrente a sopportare le spese dell’intervento, essa sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è luogo a statuire sul ricorso, nei limiti in cui esso è diretto all’annullamento della decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark, per la parte in cui la Commissione ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, versati a TV2/Danmark A/S tramite il Fondo TV2, costituissero aiuti di Stato.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Viasat Broadcasting UK Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione europea.

4)      Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

5)      La TV2/Danmark sopporterà le proprie spese.

Gratsias

Forwood

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.