Language of document : ECLI:EU:T:2015:362





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 giugno 2015 –
Stayer Ibérica / UAMI – Korporaciya «Masternet» (STAYER)

(causa T‑254/13)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo STAYER – Marchio internazionale denominativo anteriore STAYER – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 18)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Fatti e prove non dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, 57, §§ 1, 2 e 3, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 22, § 2, e 40, § 6) (v. punti 27‑33)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 66, 67, 70, 103)

4.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativo e denominativo STAYER [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)] (v. punti 76, 94, 99, 102, 105‑107)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 80)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti di cui trattasi – Complementarità dei prodotti [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 96, 98)

7.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso dell’interveniente – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nel ricorso e nel controricorso – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), 46, § 1, b), e 135] (v. punto 100)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ZAO Korporaciya «Masternet» e la Stayer Ibérica, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2013 (procedimento R 2196/2011-2) è annullata nei limiti in cui essa ha dichiarato la nullità del marchio comunitario figurativo STAYER per «parti di macchine diamantate da taglio, fresatura e rifinitura; punte a dischi da taglio per l’industria di marmo, granito, pietra, grès, mattonelle, tegole, mattoni, calcestruzzo, asfalto e, in generale, utensili da taglio quali parti delle macchine comprese nella classe 7» rientranti nella classe 7, nonché per gli «strumenti abrasivi manuali (dischi e mole)», rientranti nella classe 8.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI, la Stayer Ibérica, SA e la ZAO Korporaciya «Masternet» sopporteranno ciascuno le proprie spese.