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Ricorso presentato il 28 luglio 2010 - ELE.SI.A/Commissione

(Causa T-312/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, P. Tomassi, avvocato, P. Caprile, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Accertare e dichiarare che ELESIA ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal Contratto.

Accertare e dichiarare che la Commissione ha violato gli obblighi previsti dal Contratto, non avendo provveduto a corrispondere quanto dovuto per l'attività svolta da ELESIA e avendo domandato la restituzione di quanto già corrisposto.

Per l'effetto condannare la Commissione al pagamento di Euro 83.627,68, oltre interessi, per i costi sostenuti da ELESIA nell'ambito del Progetto e non ancora rimborsati dalla Commissione.

Per l'effetto annullare, revocare - anche attraverso l'emissione di corrispondenti note di credito - o comunque dichiarare l'illegittimità delle note di debito con cui la Commissione ha richiesto la restituzione di quanto già corrisposto a ELESIA e il pagamento dei danni.

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il consorzio di cui la società ricorrente nella presente causa è coordinatrice e la Convenuta hanno concluso un contratto riguardante l'adempimento del progetto "I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety", finanziato con dei fondi stanziati nell'ambito del "Sesto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico".

Considerando che nello sviluppo del progetto in questione erano state commesse gravi irregolarità, la Commissione europea decise di procedere alla risoluzione del contratto.

La ricorrente considera, da un canto, che la condotta della Commissione sia in completa violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti e dei principi di diritto applicabile, quali il principio di equità, di proporzionalità, di buona amministrazione, e, d'altro canto, che dopo avere correttamente adempiuto a tutte le attività contrattuali per quasi la totalità del periodo di 36 mesi previsto nel contratto, la Commissione non intende provvedere al riconoscimento di alcun corrispettivo, sulla base peraltro di un Audit che presenta numerosi profili di irregolarità e nonostante la ricorrente abbia cooperato in perfetta buona fede in ogni momento del rapporto contrattuale e anche successivamente.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa in concreto valere avere correttamente e costantemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che, in contrasto, la Commissione avrebbe violato gli articoli II.1.11, II.16.1, II.16.2 e II.29 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché il suo diritto di difesa e la normativa riguardante il regolamento n. 2185/961.

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1 - Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela egli interessi finanziati delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2)