Language of document : ECLI:EU:T:1997:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 settembre 1997
(1)

«Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dellaGeorgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan —

Obbligo dell'aggiudicatario di pagare un dispatch»

Nelle cause riunite T-121/96 e T-151/96,

Mutual Aid Administration Services NV (MAAS), società di diritto belga, con sedein Anversa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Jan Tritsmans e KoenraadMaenhout, del foro di Anversa e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lostudio dell'avv. René Faltz, 6, rue Heinrich Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca ViláCosta, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione e dal signor Hubertvan Vliet, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgopresso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, CentreWagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto domande di annullamento di decisioni della Commissione con lequali viene posto a carico della ricorrente l'obbligo di pagare un dispatch,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Quarta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 giugno1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti all'origine del ricorso

1.
    La ricorrente, Mutual Aid Administration Services NV, è un'agenzia marittima.

2.
    Il 4 agosto 1995, il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 1975, relativo adazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni della Georgia,dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU L 191, pag. 2;in prosieguo: il «regolamento n. 1975/95»). Con regolamento (CE) 18 agosto 1995,n. 2009 (GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2009/95») lacommissione ha emanato le modalità di applicazione del regolamento sopramenzionato.

Causa T-121/96

3.
    Sulla base del regolamento n. 1975/95, la Commissione ha adottato il regolamento(CE) 1° dicembre 1995, n. 2781, relativo al trasporto per la fornitura gratuita allaGeorgia, all'Armenia, all'Azerbaigian e al Tagikistan, di farina di segala (GU L 289,pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2781/95»).

4.
    Tale regolamento prevedeva una gara di appalto per la fornitura di 23 000tonnellate di farina di segala.

5.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del detto regolamento e dell'art. 2, n. 1, lett. b), delregolamento n. 2009/95, l'obbligo imposto all'aggiudicatario comportava la fornituradi farina in partenza da un porto o da una stazione ferroviaria della Comunitàcaricata su un mezzo di trasporto, fino al luogo della presa in consegna ed allostadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara.

6.
    La partita n. 3 di tale gara di appalto è stata assegnata alla ricorrente il 18dicembre 1995. Quest'ultima è stata in pari data informata per telefax e per postaordinaria . La detta partita era costituita da una fornitura, da un lato, di 2 500tonnellate nette, a destinazione dell'Armenia, tenute a disposizione nel porto diAnversa a partire dal 18 gennaio 1996, e, dall'altro, di 2 000 tonnellate nette adestinazione della Georgia, tenute a disposizione nel porto di Rotterdam, a partiredal 15 gennaio 1996. Il corrispettivo versato alla ricorrente per tale operazione èstato di 12 541 273 BFR.

7.
    Alla lettera con la quale la Commissione informava la ricorrente dell'aggiudicazioneerano allegati estratti di un memorandum stipulato il 10 ottobre 1995 sulla basedell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 tra la Commissione e le autoritàgeorgiane (in prosieguo: il «memorandum»). Nella detta lettera la ricorrente venivainvitata a fare un'attenta lettura degli allegati e ad avere cura affinché sianorispettate le istruzioni relative al pagamento delle spese di scarico e di trasporto.

8.
    Conformemente al regolamento n. 2009/95, come pure al memorandum, laricorrente era libera di organizzare a suo modo il trasporto marittimo previsto, madoveva obbligatoriamente affidare alle autorità georgiane lo scarico delle navi neiporti georgiani e l'ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione.

9.
    Per il trasporto marittimo della partita aggiudicatale, la ricorrente ha alloraconcluso un contratto di noleggio con un armatore, sulla base COP (customs of theport — usi portuali). Veniva espressamente previsto che non sarebbe stato pagatoalcun dispatch, cioè un premio di incentivazione che l'impresa di scarico percepiscequalora lo scarico abbia una durata minore di quella prevista.

10.
    L'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 prevede che i pagamenti per lo scaricoe il trasporto, come pure per le controstallie e i dispatches da effettuarsi a favoredelle amministrazione georgiane debbono effettuarsi secondo le modalità e lecondizioni previste dal memorandum. La controstallia («demurrage») è l'indennitàche il proprietario di una nave riceve a risarcimento del danno prodottogli dalladurata dello scarico più lunga di quella inizialmente prevista, e derivantegli dalfatto che durante tale ritardo non è in grado di assicurare alcun nuovo trasporto.Debitore di tale indennità è, di norma, l'impresa responsabile dello scarico.

11.
    Il punto 5 del memorandum dispone che il pagamento dello scarico e del trasportodeve essere effettuato per il 70% prima dell'arrivo della nave, sulla base deiquantitativi trasportati.

12.
    Il punto 6 prevede che il saldo del 30% come pure le controstallie e il dispatchsaranno calcolati dalla Commissione sulla base di tabelle orarie («time sheets»)redatte prima della partenza della nave e firmate dal capitano e dalle autoritàportuali di Poti o di Batami. Né controstallie né dispatch devono essere pagatidirettamente ai porti.

13.
    Il punto 9 prevede che i dispatches e le controstallie saranno calcolati sulla basedei seguenti elementi:

—    le ore di lavoro dal lunedì, dalle ore 8, al venerdì, alle ore 18, nella misuradi 24 ore al giorno e senza interruzione;

—    i periodi di pioggia saranno detratti dal tempo trascorso;

—    dopo che sia trascorsa la totalità del tempo previsto per lo scarico, nonverranno più presi in considerazione i periodi di pioggia e i giorni festivi;

—    le tariffe giornaliere di scarico, prese in considerazione per ciascun porto,sono le seguenti:

«bulk wheat — vacuvator»                    : 1 300 tonnellate

«grab»                                : 2 500 tonnellate

«big bags/pallets»                            : 350 tonnellate

«unpalletised sacks and cartons»                : 250 tonnellate

14.
    Il punto 7 dispone che dopo la notifica da parte della Commissione dell'importomenzionato al punto 6, l'operatore — il quale nella specie era la ricorrente —provvede al pagamento entro 15 giorni. La prova dell'avvenuto pagamento deveessere inviata alla Commissione.

15.
    Le merci sono state scaricate nel porto di Batumi tra l'8 e il 15 febbraio 1996incluso.

16.
    Il 6 maggio 1996 la Commissione ha inviato alla ricorrente, a mezzo telefax, ilconto delle spese da pagare alle autorità georgiane, compreso un importo di21 967,19 USD a titolo di dispatch. A tale fattura era allegato un documento dellaCommissione, intitolato «port of Batumi time sheet — dispatch (demurragecalculation)» (porto di Batumi tabella oraria — calcolo del premio di scaricoaccelerato (controstallie), il quale conteneva tutti i dati necessari per il calcolo deldispatch dovuto. Vi erano, indicati, in particolare, il nome della nave da scaricare,il suo tonnellaggio, i tempi di scarico previsti, la data di arrivo della nave, la duratadello scarico, la tariffa giornaliera del dispatch e l'ammontare totale del dispatchdovuto.

17.
    Tra il 10 maggio e il 25 luglio 1996, data dell'ultimo telefax della Commissione, traquest'ultima e la ricorrente è intervenuto uno scambio di varie lettere o telefax incui la ricorrente contestava l'obbligo di pagare il dispatch mentre la Commissioneera del parere che tale dispatch era dovuto ai sensi dell'art. 10, n. 5, delregolamento n. 2009/95.

18.
    Nel telefax del 25 luglio 1996, la Commissione respingeva l'offerta della ricorrentedi comporre la controversia in via transattiva, precisando che l'importo dovuto nonpoteva costituire oggetto di alcun trattativa.

19.
    Il 26 luglio 1996, al fine di evitare l'incameramento della cauzione bancaria, laricorrente pagava il dispatch.

Causa T-151/96

20.
    Il 12 marzo 1993, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 449/96,relativo al trasporto per la fornitura gratuita all'Armenia e all'Azerbaigian, di succhidi frutta, di confetture di frutta e di farina di frumento tenero (GU L 62, pag. 4;in prosieguo: il «regolamento n. 449/96»).

21.
    Tale regolamento prevedeva una gara di appalto avente ad oggetto le spese difornitura di 3 800 tonnellate di succhi di frutta, confetture di frutta e di farina difrumento tenero.

22.
    Con decisione 27 marzo 1996 la Commissione ha assegnato il trasporto di talepartita alla ricorrente, la quale ne è stata informata con lettera raccomandata 28marzo 1996. A tale lettera erano allegati estratti del memorandum identici a quellifiguranti in allegato alla lettera indirizzata alla ricorrente nella causa T-121/96 (v.supra punti 7 e 8).

23.
    La ricorrente ha allora stipulato per il trasporto marittimo della partitaaggiudicatale un contratto di noleggio con l'armatore su base COP. Venivaespressamente previsto che non sarebbe stato versato alcun dispatch.

24.
    Le merci sono state trasportate con tre navi e scaricate nel porto di Batumi,durante il periodo dal 15 al 31 maggio incluso.

25.
    Il 27 agosto 1996 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente, a mezzo telefax eposta ordinaria, un conto delle spese da pagare alle autorità georgiane, tra le qualifiguravano menzionati importi di dispatch di 3 934,02 USD e, rispettivamente, di1 705 USD, per un totale di 6 014,02 USD.

26.
    Con telefax 29 agosto 1996, la ricorrente ha contestato tale conteggio. Ha tuttaviapagato i dispatches al fine di evitare l'incameramento della cauzione bancaria.

Il procedimento e le conclusioni delle parti

27.
    Con atti introduttivi depositati in cancelleria il 5 agosto e il 24 settembre 1996 laricorrente ha proposto al Tribunale due ricorsi di annullamento, iscritti nel registrocol n. T-121/96 e col n. T-151/96.

28.
    Con ordinanza 9 dicembre 1996 il presidente della Quarta Sezione ha deciso, inapplicazione dell'art. 50 del regolamento di procedura, di riunire le due cause, aifini della fase scritta e di quella orale del procedimento.

29.
    Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono statesentite all'udienza del 5 giugno 1997.

30.
    Dopo aver sentito in proposito le parti, il Tribunale (Quarta Sezione) ritiene chesi debbano riunione le due cause anche ai fini della sentenza.

31.
    Nella causa T-121/96, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    annullare le decisioni della Commissione che impongono alla ricorrente dipagare un dispatch di 21 967,19 USD, e dichiarare che la ricorrente non ètenuta a pagare un dispatch alle autorità georgiane;

—    fare obbligo alla Commissione di rimborsare alla ricorrente un importo21 967,19 USD, maggiorato degli interessi calcolati al tasso d'interesse legalepraticato in Belgio dell'8% annuo a decorrere dal 30 luglio 1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

32.
    Nella causa T-151/96, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    annulare la decisione della Commissione 27 agosto 1996 che impone allaricorrente di pagare un dispatch di 6 014,02 USD e, di conseguenza,dichiarare che la ricorrente non è obbligata a pagare un dispatch alleautorità georgiane;

—    fare obbligo alla Commissione di rimborsare alla ricorrente un importo di6 014,02 USD, maggiorato degli interessi calcolati secondo il tassod'interesse legale praticato in Belgio del 7% annuo a decorrere dal 1°settembre 1996;

—    condannare la Commissione alle spese.

33.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile nella causa T-121/96 e, in subordine,respingerlo;

—    respingere il ricorso nella causa T-151/96;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sulle conclusioni intese a sentir dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T-121/96

Gli argomenti delle parti

34.
    In sede di controreplica la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso nellacausa T-121/96, perché tardivo. A suo parere la decisione controversa sarebbe statacomunicata alla ricorrente già il 6 maggio 1996, di modo che tutte le altre decisionidella Commissione menzionate nel ricorso costituirebbero decisioni puramenteconfermative della decisione controversa. Il ricorso, proposto il 5 agosto 1996,sarebbe pertanto tardivo.

35.
    La Commissione aggiunge che l'eccezione di irricevibilità, sollevata in sede dicontroreplica non trova alcun ostacolo nell'art. 48, n. 2, del regolamento diprocedura, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essisi basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. A suoparere, dalla giurisprudenza emergerebbe che l'improcedibilità per motivi di ordinepubblico, come la scadenza dei termini d'impugnazione, che può essere rilevatad'ufficio dal Tribunale, può essere invocata dalle parti in qualsiasi fase delprocedimento (v., a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Darmonrelative alla sentenza della Corte 10 marzo 1989, causa 126/97, DelPlato/Commissione, Racc. pag. 643, punti 9 e 10).

36.
    Nel corso dell'udienza la ricorrente ha sostenuto, pur confermando che il presentericorso è stato proposto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, cheil termine di due mesi è stato rispettato. A suo parere, tale termine nella presentefattispecie è cominciato a decorrere solo dal 4 giugno 1996, data alla quale laCommissione le avrebbe comunicato con un nuovo telefax il contenuto esatto, comepure la motivazione del telefax del 6 maggio 1996, e, di conseguenza, solo daquesto momento sarebbe stata pertanto in grado di esercitare il suo diritto diricorso (v. sentenza del Tribunale 7 marzo 1996, cause riunite T-432/93, T-433/93e T-434/93, Racc. pag. II-503, punto 49).

37.
    In subordine, la ricorrente ha altresì sostenuto in udienza, che la lettera 10 maggio1996, con la quale ha informato la Commissione di aver concluso, in vistadell'esecuzione del trasporto che le era stato affidato, un noleggio COP, costituivaun fatto nuovo. La Commissione, allora, avrebbe adottato una nuova decisione,comunicata alla ricorrente con telefax del 4 giugno 1996, nel quale sarebbe statopreso in considerazione tale fatto nuovo (v., a contrario, sentenza del Tribunale 15marzo 1996, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto47).

Giudizio del Tribunale

38.
    Secondo la costante giurisprudenza, i termini d'impugnazione ex art. 173 delTrattato sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne datoche sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazionegiuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrarionell'amministrazione della giustizia (v., in particolare sentenze della Corte 15gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11, e 23gennaio 1997, causa C-246/95, Coen, Racc. pag. I-403, punto 21).

39.
    Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, inqualsiasi momento, rilevare d'ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Iltermine d'impugnazione di due mesi, previsto dall'art. 173, quinto comma, delTrattato ai fini della proposizione del ricorso è una condizione di ricevibilità diordine pubblico. Nella specie, spetta pertanto al Tribunale verificare d'ufficio setale termine è stato rispettato.

40.
    Il termine per proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione inizia adecorrere, ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, dalla sua notifica aldestinatario. Secondo la costante giurisprudenza la notifica ha lo scopo diconsentire all'interessato di prendere utile conoscenza dell'esistenza della decisionee dei motivi con i quali l'istituzione intende giustificarla. Affinché una decisione siadebitamente notificata occorre che sia stata comunicata al suo destinatario e chequesti sia in grado di prenderne conoscenza (v., da ultimo, sentenza del Tribunale3 giugno 1997, causa T-196/95, H/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 31).

41.
    Si deve pertanto stabilire se il telefax 6 maggio 1996 costituisca una decisioneimpugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato e, incaso affermativo, se esso sia stato debitamente notificato alla ricorrente.

42.
    Al fine di valutare se il telefax 6 maggio 1996 costituisca una decisione, si deveesaminare se esso è idoneo a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 27marzo 1980, causa 13379, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299,punto 15).

43.
    A questo proposito, da tale telefax emerge che la Commissione, conformementeal memorandum, pone a carico della ricorrente l'obbligo di pagare alle autoritàgeorgiane, entro venti giorni, spese di scarico e di trasporto per un importo di89 940,87 USD, comprensivo di 21 967,19 USD a titolo di dispatch. In esso vieneinfatti menzionato l'art. 12, n. 4, lett. b), secondo trattino, del regolamenton. 2009/95, ai sensi del quale la cauzione bancaria costituita dalla ricorrentedovrebbe essere incamerata a concorrenza dell'importo dovuto, maggiorato dellespese di bonifico, in caso di non pagamento entro il termine impartito. Tale telefaxcostituisce pertanto un atto produttivo di effetti giuridici per la ricorrente e di cuiquesta ha potuto prendere conoscenza il 6 maggio 1996 in maniera univoca.

44.
    Quanto alla questione se la ricorrente abbia potuto prendere conoscenza dellamotivazione della decisione controversa, due sono le constatazioni che siimpongono.

45.
    In primo luogo la decisione controversa si riferisce esplicitamente al memorandumdi cui la ricorrente aveva ricevuto per estratto i punti rilevanti. I termini utilizzatidalla ricorrente nel telefax del 10 maggio 1996 dimostrano a questo proposito cheessa aveva individuato i motivi dedotti dalla Commissione per giustificare la suadecisione, dato che contesta la validità del rinvio al memorandum per imporle ilpagamento del dispatch alle autorità georgiane. Orbene, il punto 6 di talememorandum, relativo al calcolo da parte della Commissione dopo l'esecuzione deltrasporto, delle spese di scarico e di trasporto dispone esattamente che tali spesesono calcolate dalla Commissione, prendendo in considerazione «demurrage» edispatch.

46.
    In secondo luogo è giocoforza constatare che in nessun momento, né prima dellapresentazione del ricorso, né dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha contestatol'esattezza materiale dei dati riprodotti sul «time sheet — dispatch-demurragecalculation» trasmesso dalla Commissione in allegato al suo telefax del 6 maggio1996, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza. Tale documento contiene tuttii dati dettagliati necessari per calcolare il dispatch dovuto nella fattispecie, comei tempi dello scarico (già menzionati al punto 9 del memorandum) la tariffagiornaliera del dispatch, il tonnellaggio della nave da scaricare, la data di arrivodella nave, la data e l'ora dell'inizio dello scarico e la data e l'ora delcompletamento dello scarico, come pure il resoconto completo, giorno, dopo giornodelle operazioni di scarico. La ricorrente non può, pertanto, come ha fatto inudienza, sostenere adesso, che, siccome essa non era stata in grado di verificarel'autenticità dei dati contenuti in tale «time sheet — dispatch/demurragecalculation» prima di aver ricevuto copia dell'originale allegato alla lettera dellaCommissione 17 luglio 1996, la decisione controversa era incompleta e non erapertanto idonea a produrre effetti giuridici nei suoi confronti.

47.
    Da tutti questi elementi emerge che il telefax 6 maggio 1996 costituiva unadecisione idonea a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente e che ladetta decisione le è stata debitamente notificata. La ricorrente era pertanto ingrado, fin dal ricevimento del telefax, di avvalersi del diritto di presentare ricorso,riconosciutole dall'art. 173 del Trattato. Ne consegue che il termine d'impugnazionedi due mesi è iniziato a decorrere dal 6 maggio 1996.

48.
    Tale conclusione non è modificata dalla circostanza che il 4 giugno 1996 laCommissione ha inviato un telefax in risposta al telefax della ricorrente 10 maggio1996. Infatti tale telefax del 4 giugno 1996, nel quale la Commissione ha rifiutatodi rivedere le proprie precedenti decisioni contenute nel telefax 6 maggio 1996, nonha modificato in termini apprezzabili la situazione giuridica della ricorrente rispettoa quella derivante dalla detta precedente decisione, poiché la Commissione si è

limitata a confermarla, senza accogliere alcun nuovo elemento produttivo di effettigiuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi della ricorrente (v., a questoproposito, sentenze Cobrecaf e a./Commissione, già citata, punto 45, e 11 gennaio1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punti da11 a 14).

49.
    Si deve a questo proposito sottolineare che il riferimento, contenuto nel telefax del4 giugno 1996, all'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95, deve essere consideratocome una semplice esplicitazione della base giuridica sulla quale la inizialedecisione contenuta nel telefax 6 maggio 1996 era già fondata mediante un rinvioal memorandum. Esso non fa pertanto prova di un riesame degli atti da parte dellaCommissione a seguito del telefax della ricorrente del 10 maggio 1996. Inoltre laCommissione conferma chiaramente nella sua risposta che l'obbligo di pagare ildispatch si basa esclusivamente sulle norme di regolamento applicabili alla specie«indipendentemente da contratti in senso contrario eventualmente firmati daglioperatori con il loro armatore». L'esistenza di un contratto di noleggio COP,concluso dalla ricorrente per il trasporto considerato, di cui questa ha informatola Commissione solo con telefax del 10 maggio 1996, non costituisce pertanto unfatto nuovo. Infatti tale contratto di noleggio essendo estraneo al rapporto giuridicotra la Commissione e la ricorrente non era idoneo a modificare la valutazione dellaCommissione circa l'esistenza e il fondamento dell'obbligo di pagamento impostodalla decisione contenuto nel telefax del 6 maggio 1996.

50.
    Da ciò consegue che il telefax del 4 giugno 1996 non ha costituito una decisionenuova rispetto alla decisione contenuta nel telefax 6 maggio 1996.

51.
    Il termine di ricorso di due mesi, prorogato di due giorni in ragione della distanza,come previsto dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura a favore delle partistabilite in Belgio, è pertanto scaduto l'8 luglio 1996, a mezzanotte.

52.
    Il ricorso proposto nella causa T-121/96 in data 5 agosto 1996 è quindi tardivo e,per tale ragione, irricevibile.

53.
    Per di più, poiché i mezzi e gli argomenti sollevati nel merito sono identici a quellisollevati nella causa T-151/96, tale ricorso avrebbe dovuto essere comunquerespinto nel merito per gli stessi motivi che saranno sviluppati in prosieguo, nelcontesto di tale causa.

Sulle conclusioni intese, nella causa T-151/96, all'annullamento della decisionecontroversa, nonché ad ingiungere alla Commissione di procedere al rimborso deldispatch pagato, oltre agli interessi

54.
    Nella replica la ricorrente sostiene che il contenuto del ricorso e della replicapresentata nel contesto della causa T-121/96 doveva considerarsi integralmenteripreso nel contesto della causa T-151/96. A tal fine ha allegato alla replica relativaa questa causa le due memorie sopra considerate.

55.
    Date le circostanze, poiché le due cause sono riunite, occorre, ai fini della soluzionedella causa T-151/96, prendere in considerazione gli argomenti sviluppati dallaricorrente nel contesto della causa T-121/96.

56.
    Si deve osservare che il ricorso non si presenta ben strutturato e che i motividedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di annullamento non sonoidentificati in quanto tali. Tuttavia la Commissione ha potuto prendere posizionenel merito e la strutturazione degli argomenti effettuata dal giudice relatore nellarelazione d'udienza è stata approvata dalle parti. Il Tribunale è pertanto in gradodi esercitare il suo controllo.

Sul primo motivo: violazione del regolamento n. 2009/95 come pure del memorandum

Gli argomenti delle parti.

57.
    La ricorrente ritiene che la decisione di imporle il pagamento di un dispatch di6 014,02 USD costituisce una violazione del regolamento n. 2009/95 come pure delmemorandum, poiché nessuno di tali atti fissa una qualsiasi tariffa che possa servireda base al calcolo di tali diritti. La ricorrente non potrebbe pertanto essereconsiderata debitrice del dispatch dovuto alle autorità georgiane.

58.
    La Commissione sarebbe stata in grado di determinare la tariffa del dispatch almomento del bando della gara d'appalto o, quanto meno, al momento della suaesecuzione. La ricorrente rileva infatti che il memorandum è stato concluso il 6ottobre 1995, di modo che, al momento dell'assegnazione dell'appalto, il 27 marzo1996, le tariffe del dispatch avrebbero potuto essere comunicate. Dopo che laricorrente ha presentato la sua offerta, la Commissione avrebbe avuto conoscenzadi tutti i dati tecnici delle navi destinate ad eseguire il trasporto assegnato allaricorrente, poiché quest'ultima era obbligata a fornirli ai sensi dell'art. 6, n. 1,lett. d) punto 3, del regolamento n. 2009/95. Dalla prassi della Commissioneemergerebbe altresì che essa è perfettamente in grado di determinare la tariffa deldispatch al momento dell'adozione del regolamento relativo all'aggiudicazione. Aquesto proposito, la ricorrente fa riferimento al regolamento della Commissione 22luglio 1996, n. 1416, relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiutoalimentare (GU L 182, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1416/96») dove letariffe del dispatch sarebbero state riprese a proposito di una fornitura a favore delBangladesh.

59.
    La ricorrente si interroga altresì sulle ragioni che hanno indotto la Commissionea svelare i dati necessari per il calcolo del dispatch solo nel controricorso, mentreavrebbe potuto farlo in una fase anteriore all'aggiudicazione.

60.
    La tesi della Commissione, secondo la quale la ricorrente sarebbe obbligata apagare un dispatch, implicherebbe che questa avrebbe dovuto prevedere una tariffaal momento del noleggio della nave, pur ignorando l'importo che alla fine sarebbe

risultato dovuto. Su questo punto la Commissione non potrebbe assumere che laricorrente avrebbe potuto riferirsi alle tariffe applicate nel contesto di operazioniprecedenti di aiuto alimentare sulla base del regolamento (CE) del Consiglio 27luglio 1994, n. 1999, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricolidestinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, delKirghizistan e del Tagikistan (GU L 201, pag. 1) poiché tali trasporti sono statieffettuati nel 1994 e nel 1995, mentre il trasporto di cui trattasi sono stati effettuatinel 1996.

61.
    La ricorrente denuncia infine nella replica che, inserendo nel memorandum tempidi scarico più lunghi e non prevedendo, allo stesso tempo, la tariffa del dispatch laCommissione ha indirettamente elaborato una disposizione che in caso di scaricorapido consente il pagamento da parte dell'offerente della gara di appalto di unasorta di sussidio al beneficiario dell'aiuto alimentare, cioè, nella specie, alle autoritàdella Georgia. In una situazione siffatta, il pagamento del dispatch da partedell'offerente nella gara d'appalto sarebbe irragionevole, e questo a maggiorragione se la somma reclamata è sproporzionata rispetto al valore degli alimentitrasportati. La ricorrente sostiene che se tale argomento fosse considerato come unmotivo nuovo, esso sarebbe ciò non di meno ricevibile con riferimento all'art. 48,n. 2, del regolamento di procedura, poiché è fondato su un elemento portato a suaconoscenza mediante la comunicazione di cui all'allegato I al controricorso nellacausa T-121/96.

62.
    La Commissione replica, in primo luogo, che il semplice fatto che nel regolamenton. 2009/95 o nel memorandum non sia prevista alcuna tariffa di dispatch non èsufficiente per dispensare la ricorrente dal pagamento del dispatch dato chedall'art. 10, n. 5, del detto regolamento e dai punti 5 e 9 del memorandum emergeche essa ne era debitrice. A questo proposito la Commissione fa riferimentoall'art. 55 della convenzione sulla vendita internazionale di beni, in applicazione delquale, nel caso in cui il contratto non fissi un prezzo di vendita, l'acquirente èobbligato a pagare il prezzo generalmente fissato al momento della conclusione delcontratto per beni di tale natura venduti in circostanze analoghe nel mercatoconsiderato.

63.
    Tenuto conto di questi elementi, la Commissione sostiene che si deve esaminarese l'importo dei dispatches richiesti alla ricorrente fosse ragionevole. Orbene, latariffa del dispatch, preso in considerazione in via definitiva nell'accordo conclusotra la Commissione e le autorità georgiane, non potrebbe essere consideratairragionevole, poiché tariffe di livello analogo erano state concordate nel corso diuna precedente operazione di aiuto alimentare, allorché le imprese eranoautorizzate a negoziare individualmente le tariffe di dispatch. Inoltre dal punto 18della prima parte del contratto di noleggio concluso tra la ricorrente e ilproprietario di una nave noleggiata per il trasporto di cui trattasi e allegato dallaricorrente nel ricorso di cui alla causa T-151/96, come pure dalla clausolaaddizionale n. 23, emerge che i diritti di controstallia erano fissati a 2 200 USD, eche pertanto la tariffa del dispatch considerata dalla Commissione nella presente

causa, cioè 750 USD per la nave che aveva trasportato meno di 1 000 tonnellatee 1 100 USD per le altre due navi che avevano trasportato tra 1 000 e 2 000tonnellate, non sarebbe irragionevole dato che il dispatch ammonta di norma allametà dei diritti di controstallia.

64.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente non contesta il carattere irragionevoledelle tariffe di dispatch prese in considerazione, ma si limita ad affermare che nonera dovuto alcun dispatch poiché tali tariffe non facevano parte degli estratti delmemorandum comunicati al momento dell'assegnazione degli appalti considerati.La convenuta aggiunge che nessun'altra impresa ha rifiutato di pagare il dispatchin ragione del fatto che la tariffa non era conosciuta a quel momento.

65.
    In secondo luogo la Commissione ritiene che si debba distinguere il rapportogiuridico intercorrente tra lei e la ricorrente da quello che lega la ricorrente alproprietario della nave, l'armatore.

66.
    Il rapporto giuridico intercorrente tra la Commissione e la ricorrente sarebbesoggetto unicamente al regolamento n. 2009/95 e al memorandum. L'art. 5, n. 1,del regolamento n. 2009/95 prevederebbe, per esempio, che la Commissione paghiun prezzo forfettario per tonnellata trasportata, senza prendere in considerazioneil prezzo reale, effettivamente convenuto tra la ricorrente e l'armatore. Da talinorme emergerebbe chiaramente che la ricorrente era debitrice del dispatchdovuto. Infatti, il memorandum concluso con le autorità georgiane prevederebbedi assicurare il pagamento di diritti di contrastallie alle imprese che effettuano itrasporti previsti. Questa sarebbe la ragione per cui queste erano obbligate apagare solo il 70% delle spese di scarico anticipatamente, poiché il saldo del 30%era dovuto solo previa detrazione di eventuali diritti di controstallie in funzione deltermine effettivo di scarico. In contropartita le autorità georgiane avrebberopreteso che un dispatch sia aggiunto a tale saldo del 30% in caso di scarico rapido.La formulazione del punto 6 del memorandum, secondo il quale il dispatch e idiritti di controstallia non possono essere saldati direttamente ai porti, e che talesaldo viene calcolato congiuntamente con le controstallie e il dispatch («togetherwith demurrage and dispatch»), troverebbe la sua spiegazione in tale dupliceesigenza. Dal punto 2 di tale memorandum emergerebbe altresì che le autoritàgeorgiane, e non la ricorrente in quanto noleggiante, erano responsabili per loscarico. Eventualmente, a differenza di quanto avviene in una situazione normale,tali autorità e non la ricorrente sarebbero state tenute a versare diritti dicontrostallia o autorizzate a percepire un dispatch.

67.
    Per contro il rapporto tra la ricorrente e l'armatore, proprietario delle navinoleggiate, sarebbe disciplinato dal contratto di noleggio tra di essi concluso. Infattila clausola n. 23 del contratto di noleggio allegato al ricorso nella causa T-151/96,avrebbe previsto che nessun dispatch sarebbe dovuto, di modo che il proprietariodi una nave non sarebbe stato obbligato, al contrario di quanto avviene di norma,a pagarla alla ricorrente (il noleggiante). Tuttavia tali contratti di noleggio non

inciderebbero sull'obbligo che imporrebbero alla ricorrente, in quantoaggiudicataria dell'appalto di trasporto considerato, il regolamento n. 2009/95, comepure il memorandum, di pagare il dispatch alle autorità georgiane, responsabilidello scarico in sua vece. Esse sarebbero destinate esclusivamente a regolare ilrapporto tra la ricorrente e l'armatore. La Commissione deduce ancora che laricorrente avrebbe potuto redigere il contratto di noleggio in funzione delmemorandum di cui conosceva il contenuto. Prevedendo che il proprietario dellenavi non era tenuto a pagare un dispatch si sarebbe pertanto deliberatamenteesposta al rischio di doverlo pagare essa stessa.

68.
    In terzo luogo la Commissione fa notare che non era in grado di fissarel'ammontare esatto del dispatch al momento della firma del memorandum, poichétale importo dipendeva da una pluralità di fattori non conosciuti a tale data, comeil porto di scarico, il tonnellaggio della nave, lo stato di questa, come purel'andamento dei prezzi del mercato del trasporto marittimo. Le tariffe applicatesarebbero state adottate solo mano a mano che le informazioni si rendevanodisponibili. Sarebbe inoltre stato impossibile determinare il tonnellaggio delle naviutilizzate sulla base dei dati riprodotti nelle offerte della ricorrente, poiché questecontenevano solo un'indicazione sul tipo di nave e non rivelavano né il numerodelle navi utilizzate, né il loro tonnellaggio. Al contrario, nel regolamenton. 1416/96, al quale il ricorrente fa riferimento, la Commissione sarebbe stata ingrado di prevedere il tonnellaggio delle navi che sarebbero state utilizzate per iltrasporto considerato e, di conseguenza, fissare previamente la tariffa di dispatchapplicabile. La Commissione rileva ancora che la ricorrente non si è mai informatasulla tariffa del dispatch applicabile e che apparentemente non aveva sollevatoalcuna obiezione a che tale tariffa non fosse stata espressamente menzionata neidocumenti che le sono stati inviati.

69.
    In quarto luogo, la Commissione ritiene che l'argomento secondo cui il pagamentodel dispatch sarebbe una sorta di sussidio alle autorità georgiane costituisce unmotivo nuovo, irricevibile con riferimento all'art. 48, n. 2, del regolamento diprocedura, in quanto fondato su due elementi di fatto, relativi al calcolodell'importo del dispatch dovuto, che la ricorrente già conosceva prima dellapresentazione del presente ricorso. La Commissione sottolinea che i tempi delloscarico presi in considerazione figuravano al punto 9 degli estratti del memorandumcomunicati in occasione dell'assegnazione degli appalti considerati e che la tariffadel dispatch era stabilita nelle decisioni controverse. Ad ogni modo, i tempi delloscarico previsti non sarebbero stati troppo lenti, dal momento che sarebbero stateprese in considerazione la natura delle merci trasportate e le agevolazionidisponibili in Georgia.

Giudizio del Tribunale

70.
    I rapporti tra la ricorrente e la Commissione sono disciplinati esclusivamente dalregolamento del Consiglio n. 1975/95, dai regolamenti nn. 2009/95 e 449/96 adottatidalla Commissione nel quadro stabilito da tale regolamento, dalla decisione 27

marzo 1996 e dal memorandum stipulato tra la Commissione e le autoritàgeorgiane, i cui estratti che qui rilevano erano compiegati alla lettera dellaCommissione 28 marzo 1996.

71.
    Emerge chiaramente da tali atti che le imprese aggiudicatarie di trasporti erano,se del caso, debitrici di un dispatch nei confronti delle autorità della Georgia.

72.
    Infatti, l'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 prevede che i pagamenti per loscarico e il trasporto, così come per le controstallie e i dispatches, da effettuarsi infavore delle amministrazioni della Georgia, dovranno effettuarsi seguendo lemodalità e le condizioni che saranno fissate in un memorandum. Tale disposizionepertanto prevede non solo che il memorandum regolerà le modalità e le condizionidi pagamento del dispatch ma pone chiaramente il principio che un dispatch sarà,se del caso, dovuto a favore delle autorità georgiane, laddove fa usodell'espressione «i pagamenti (...) per i dispatches da effettuarsi in favore delleamministrazioni della Georgia»..

73.
    Le modalità di pagamento sono disciplinate nel memorandum come segue. Il punto5 prevede che l'impresa alla quale il trasporto è aggiudicato deve pagare, primadell'arrivo della nave nel porto georgiano, il 70% delle spese di trasporto e discarico calcolato sulla base dei quantitativi trasportati. Il punto 6 dispone che ilsaldo del 30% come pure le controstallie e il dispatch («together with demurrageand dispatch») saranno calcolati dalla Commissione a scarico avvenuto, sulla basedei «time sheets» redatti dal capitano della nave assieme alle autorità portuali. Lostesso punto prevede che nessun pagamento di controstallie o di dispatches puòessere saldato direttamente con le autorità portuali. Infine il punto 7 prevede chel'operatore deve pagare entro 15 giorni l'importo di cui viene fatta menzione nelpunto 6.

74.
    Dai predetti punti 5, 6 e 7 del memorandum emerge che il calcolo eseguito dallaCommissione dopo lo scarico della nave da parte delle autorità georgianecomprende non solo il saldo delle spese di scarico, ma anche, se del caso, ildispatch, e che l'impresa alla quale il trasporto è stato attribuito ne è debitrice.

75.
    La circostanza che la ricorrente abbia stipulato con un armatore un contrato dinoleggio che esclude il pagamento di qualsiasi dispatch da parte di quest'ultimo nonincide assolutamente sulla sua posizione giuridica nei confronti della Commissione,poiché tale contratto di noleggio è unicamente inteso a disciplinare i rapporti trala ricorrente e l'armatore. La clausola «no dispatch» vuole solo significare chel'armatore non è tenuto a pagare alcun dispatch alla ricorrente, anche se questadovesse diventarne debitore nei confronti delle autorità georgiane, in forzadell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 2009/95 e del memorandum.

76.
    Come riconosciuto in udienza, la ricorrente ha pertanto assunto un rischioaccettando tale clausola «no dispatch». A suo avviso essa avrebbe accettato tale

rischio perché era convinta che la mancanza di comunicazione di una tariffa precisadi dispatch al momento dell'assegnazione dell'appalto aveva avuto l'effetto diimpedire la nascita effettiva di un obbligo di pagare, se del caso, un dispatch alleautorità georgiane. Tuttavia tale convinzione è errata. La mancanza dicomunicazione della tariffa del dispatch al momento dell'assegnazione dell'appaltoalla ricorrente non dispensa quest'ultima da un obbligo siffatto. Va infatti ricordatoche il memorandum ha chiaramente imposto all'impresa aggiudicataria l'obbligo dipagamento del dispatch, senza dilungarsi sulla determinazione della sua portatamediante la fissazione della tariffa che sarà ad essa applicabile. Inoltre nessun'altranorma di regolamento applicabile ai rapporti tra la Commissione e la ricorrenteimpone alla Commissione l'obbligo di determinare la tariffa del dispatch prima oal momento dell'assegnazione dei diversi appalti di trasporto. Ciò considerato, lamancanza della comunicazione delle tariffe applicabili al momentodell'aggiudicazione non incide sull'esistenza stessa dell'obbligo di pagare il dispatcha carico della ricorrente.

77.
    Del resto l'importo esatto di un dispatch può essere stabilito solo dopo lo scaricodella nave, di modo che la determinazione di tale importo prima dello scarico restaaleatoria, anche se le tariffe praticate sono conosciute in anticipo. Pertanto, comenella presente fattispecie, tali tariffe non sono conosciute al momentodell'assegnazione dell'appalto. Spetta pertanto all'aggiudicatario anticiparel'applicazione di una tariffa ragionevole.

78.
    Orbene, su questo punto la ricorrente non contesta la ragionevolezza della tariffadi dispatch che è stata poi applicata nel caso di specie, il che è stato altresìconfermato dalla ricorrente in udienza.

79.
    Ad ogni modo, poiché la ricorrente — sapendo già fin dal momento dellapresentazione della sua offerta, sulla base dell'art. 10, n. 5, del regolamenton. 2009/95 e, in maniera ancora più precisa, al momento della comunicazione degliestratti del memorandum, all'atto dell'assegnazione dell'appalto considerato, cheun dispatch sarebbe stato eventualmente dovuto — avrebbe potuto, in caso didifficoltà, informarsi presso la Commissione per conoscerne le tariffe esatte, al finedi essere in grado di meglio valutare il rischio al quale andava incontro, stipulandocontratti di noleggio contenenti una clausola «no dispatch».

80.
    Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla ricorrente nella replica circal'esistenza di un sussidio dissimulato concesso alle autorità georgiane in ragionedella rilevanza dell'importo del dispatch dovuto, esso costituisce un motivoirricevibile con riferimento all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, in quantosi fonda su due elementi di fatto di cui la ricorrente era già a conoscenza almomento della presentazione del ricorso. In effetti, il calcolo dell'importo deldispatch dovuto dipende dai tempi dello scarico previsti come pure dalla tariffa didispatch applicata. Orbene, il primo elemento figura al punto 9 degli estratti delmemorandum allegate al ricorso nelle due cause in esame e il secondo è

menzionato in ognuna delle decisioni oggetto dei presenti ricorsi e che sono pureallegati al ricorso nelle due cause in esame.

81.
    Da tutto quanto precede consegue che il primo motivo deve essere respinto.

Secondo motivo: conteggio poco chiaro del dispatch dovuto

Gli argomenti delle parti

82.
    La ricorrente sostiene altresì che i conteggi degli importi dovuti, contenuti nelladecisione controversa, non erano chiari.

83.
    La Commissione risponde che la modalità di calcolo dell'importo del dispatchdovuto emerge chiaramente dai documenti intestati «time sheet —dispatch/demurrage calculation» e che i vari conteggi non sono affetti da errorealcuno.

Giudizio del Tribunale

84.
    Il calcolo dell'importo del dispatch emerge chiaramente dai documenti intestati«time sheet — dispatch/demurrage calculation», che la commissione ha trasmessoalla ricorrente in quanto parte integrante della decisione controversa.

85.
    Rispondendo ad un quesito rivoltole dal Tribunale, la ricorrente ha precisato inudienza che la mancanza di chiarezza lamentata dipendeva esclusivamente dal fattoche le tariffe di dispatch applicate all'atto del conteggio non erano in precedenzanote alla ricorrente. Se ne deve concludere che i calcoli erano del tutto chiari perla ricorrente, ma che, in realtà, essa contesta nuovamente, con tale secondo motivo,il principio stesso dell'obbligo di pagare un eventuale dispatch, cosa che costituisceesattamente l'oggetto dell'argomentazione sviluppata nel contesto del primo motivo.

86.
    Ne consegue che, come quest'ultimo, anche il secondo motivo deve essere respinto,tanto più che la ricorrente non ha assolutamente contestato dinanzi al Tribunaleche tutti i calcoli effettuati sono corretti e riposano sull'applicazione di tariffe didispatch ragionevoli.

87.
    Da tutto quanto precede consegue che le domande intese all'annullamento delladecisione controversa debbono essere respinte nel loro complesso. Di conseguenza,le conclusioni volte ad ottenere la condanna della Commissione al rimborso deldispatch pagato, oltre agli interessi, sono divenute prive d'oggetto.

Sulle spese

88.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, laricorrente dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dellaCommissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-121/96 e T-151/96 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Il ricorso nella causa T-121/96 è irricevibile.

3)    Il ricorso nella causa T-151/96 è respinto.

4)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lenaerts Lindh Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 1997

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'olandese.