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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) il 26 marzo 2021 – LB / Smetna palata na Republika Bulgaria

(Causa C-195/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen Sad Lukovit

Parti

Ricorrente: LB

Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE 1 debba essere interpretato nel senso che i requisiti imposti nei criteri di selezione quanto alle capacità professionali del personale degli operatori economici in un appalto in un settore edile specializzato possano essere più severi rispetto ai requisiti minimi di formazione e qualifica professionale previsti dalla lex specialis nazionale [articolo 163a, paragrafo 4, dello ZUT (legge sulla pianificazione territoriale)], senza che risultino a priori restrittivi della concorrenza, e più in concreto: se il requisito della «proporzionalità» delle condizioni di partecipazione imposte con riferimento all’oggetto dell’appalto a) richieda una valutazione da parte del giudice nazionale sulla base delle prove raccolte e dei parametri concreti dell’appalto, anche nei casi in cui la normativa nazionale determini una serie di soggetti specializzati qualificati, in linea di principio, per svolgere le attività nell’ambito dell’appalto, oppure b) consenta di limitare il controllo giurisdizionale alla sola verifica se le condizioni di partecipazione non siano eccessivamente severe rispetto a quelle previste nella lex specialis nazionale.

Se le disposizioni del titolo II «Misure e sanzioni amministrative» del regolamento n. 2988/95 2 debbano essere interpretate nel senso che la stessa violazione dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici, ZOP), che recepisce la direttiva 2014/24/UE (compresa la violazione compiuta nella definizione dei criteri di selezione, per la quale il ricorrente è stato sanzionato), possa comportare conseguenze giuridiche diverse a seconda del fatto che la violazione sia colposa oppure intenzionale o causata da negligenza.

Se i principi di certezza del diritto ed effettività consentano, alla luce dell’obiettivo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e ai considerando 43 e 122 del regolamento n. 1303/13 3 , che le diverse autorità nazionali chiamate a salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione europea valutino in modo diverso gli stessi fatti nell’ambito della procedura di appalto, più concretamente: che l’autorità amministrativa del programma operativo non accerti alcuna violazione nella definizione dei criteri di selezione, mentre la Corte dei conti consideri, nel successivo controllo, senza che sussistano particolari circostanze o ne siano intervenute di nuove, che tali criteri restringono la concorrenza e per tale motivo infligga una sanzione amministrativa all’amministrazione aggiudicatrice.

Se il principio di proporzionalità osti a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 247, paragrafo 1, dello ZOP, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice che violi formalmente il divieto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della medesima legge sia punita con un’ammenda pari al 2 per cento del valore dell’appalto, IVA compresa, tuttavia con un massimale di Leva (BGN) 10 000, senza necessità di accertare la gravità della violazione e le sue conseguenze effettive o potenziali per gli interessi dell’Unione.

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

2 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

3 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).