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Ricorso proposto il 21 settembre 2007 - Rebizant e a. / Commissione

(Causa F-94/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean Rebizant (Karlsruhe, Germania) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Lois, E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

constatare l'illegittimità della decisione che fissa le soglie di promozione verso il grado AD 13, applicabili ai funzionari che ricadono nel bilancio "ricerca"/"centro comune di ricerca" (CCR) e nel bilancio "funzionamento";

annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina di negare ai ricorrenti la promozione al grado AD 13 in base all'esercizio di promozione 2006;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

-    violazione dell'art. 5, n. 5, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto);

-    violazione dell'art. 6, n. 2, dello Statuto, nonché dell'art. 9 del suo allegato XIII;

-    violazione del principio della parità di trattamento.

I ricorrenti precisano che, fissando al 98,5 la soglia di promovibilità al grado AD 13 per i funzionari che ricadono nel bilancio "ricerca" e nel bilancio CCR, la Commissione non avrebbe tenuto conto, da un lato, dei posti di lavoro che, in applicazione dell'art. 9 dell'allegato XIII dello Statuto, erano effettivamente vacanti presso la DG Ricerca e la DG CCR e, dall'altro, della specificità della situazione dei funzionari rientranti in tali bilanci.

I ricorrenti sostengono che, avendo omesso questo, la Commissione avrebbe mancato di osservare la propria decisione 20 luglio 2005, riguardante le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti nella quota "ricerche" del bilancio generale, decisione che stabilisce le norme che garantiscono il principio della parità di trattamento tra i funzionari dei differenti bilanci.

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