Language of document : ECLI:EU:T:2019:650

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 settembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Molestie psicologiche – Sanzione disciplinare – Retrocessione di un grado e azzeramento dei punti di promozione – Rigetto della domanda di assistenza della ricorrente – Modalità dell’indagine amministrativa – Requisito d’imparzialità – Diritto di essere ascoltato – Irregolarità procedurale – Conseguenze dell’irregolarità procedurale»

Nella causa T‑47/18,

UZ, funzionaria del Parlamento europeo, rappresentata da J.‑N. Louis, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente da V. Montebello‑Demogeot e Í. Ní Riagáin Düro, successivamente da V. Montebello‑Demogeot e I. Lázaro Betancor, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 27 febbraio 2017 del Parlamento con cui è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13 e, dall’altro, all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, UZ, copriva un posto di capo unità presso il Parlamento europeo dal 1o gennaio 2009. Ella era inquadrata, da ultimo, nel grado AD 13, terzo scatto.

2        Il 24 gennaio 2014, quattordici dei quindici dipendenti della sua unità (in prosieguo: i «denuncianti») hanno presentato al segretario generale del Parlamento una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), facendo valere molestie psicologiche da parte della ricorrente.

3        A seguito di tale domanda, con lettera del 17 febbraio 2014, il direttore generale della direzione generale del Personale (in prosieguo: la «DG PERS») ha reso noto ai denuncianti che erano state decise misure provvisorie. Si trattava in particolare di affidare la gestione del personale dell’unità interessata ad altra persona e di avviare un’indagine amministrativa.

4        Con lettera del 19 marzo 2014, il segretario generale del Parlamento ha informato la ricorrente dell’avvio di un’indagine amministrativa.

5        Il 20 novembre 2014, la ricorrente è stata sentita dal direttore generale della DG PERS.

6        Due agenti inquirenti, l’uno succeduto all’altro a seguito di collocamento a riposo, hanno redatto due rapporti, in data 3 marzo e 17 novembre 2015. In seguito a tali rapporti, la ricorrente è stata sentita, rispettivamente il 17 giugno e il 2 dicembre 2015, dal direttore generale della DG PERS.

7        Con lettera del 6 gennaio 2016, la ricorrente è stata informata dal segretario generale del Parlamento dell’adizione della commissione di disciplina per inadempimento degli obblighi statutari.

8        La ricorrente è stata sentita dalla commissione di disciplina il 17 febbraio, il 9 marzo, l’8 aprile e il 26 maggio 2016.

9        Il 25 febbraio 2016, la ricorrente ha inviato una lettera al direttore generale della DG PERS, il quale ha risposto con lettera del 1o marzo 2016.

10      Il 25 luglio 2016, la commissione di disciplina ha adottato all’unanimità il suo parere le cui conclusioni sono del seguente tenore:

«28.      Alla luce di quanto precede, la commissione di disciplina propone all’[autorità che ha il potere di nomina] di punire tutti gli illeciti commessi da [UZ] con una sanzione globale consistente nella retrocessione di un grado nello stesso gruppo di funzioni.

29.      Viste le gravi carenze di [UZ] nella gestione del personale e alla luce del dovere di sollecitudine dell’istituzione nei confronti di [UZ] e di altre persone che potrebbero essere interessate dai suoi comportamenti, la commissione di disciplina ritiene che l’[autorità che ha il potere di nomina], nei limiti delle possibilità ad essa offerte dallo Statuto, dovrebbe seriamente considerare una riassegnazione dell’interessata ad un altro impiego tipo in seno al segretariato generale, in ogni caso, come richiesto dalla stessa, in una [direzione generale] diversa (…)».

11      Con lettera del 7 settembre 2016, la commissione di disciplina ha trasmesso alla ricorrente il proprio parere.

12      Con decisione del 20 settembre 2016, il segretario generale del Parlamento ha autorizzato il direttore generale della DG PERS a rappresentarlo in occasione dell’audizione della ricorrente prevista dall’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto e lo ha incaricato di trasmettergli le eventuali osservazioni di quest’ultima quanto al parere pronunciato dalla commissione di disciplina e trasmesso il 7 settembre 2016.

13      Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2016, il direttore generale della DG PERS ha invitato la ricorrente a presentarsi, il 20 ottobre 2016, ad un’audizione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dello Statuto, per poter far valere le sue osservazioni sul parere della commissione di disciplina.

14      La ricorrente ha accusato ricezione di tale invito il 6 ottobre 2016 e, con lettera dell’11 novembre 2016, ha inviato le sue osservazioni al direttore generale della DG PERS.

15      Il 14 novembre 2016, la ricorrente è stata sentita dal direttore generale della DG PERS. Nel corso di tale audizione, la ricorrente ha consegnato una nota e ha chiesto l’assistenza del Parlamento a seguito di minacce che sarebbero state rivolte nei suoi confronti da dipendenti della sua unità.

16      Con lettera del 30 novembre 2016, il direttore generale della DG PERS ha proposto il trasferimento della ricorrente, in via temporanea, ad altra unità.

17      Con messaggio di posta elettronica del 9 gennaio 2017, la ricorrente ha accettato tale trasferimento.

18      Con decisione del 27 febbraio 2017, il segretario generale del Parlamento ha preso la decisione di infliggere alla ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione, nello stesso gruppo di funzioni, dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel vecchio grado AD 13 (in prosieguo: la «decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito»).

19      Con lettera del 2 marzo 2017, il segretario generale del Parlamento ha informato la ricorrente della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito e le ha proposto una riassegnazione ad un posto di amministratore in un’altra unità.

20      Con lettera del 3 aprile 2017, la ricorrente ha inviato al segretario generale del Parlamento osservazioni relative alla proposta della sua riassegnazione in un’altra unità.

21      Con lettera del 9 maggio 2017, il segretario generale del Parlamento ha accusato ricezione delle osservazioni della ricorrente e le ha comunicato la sua decisione di riassegnazione in un’altra unità al posto di «direttore amministrativo».

22      Con lettera del 6 giugno 2017, la ricorrente ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Parlamento un reclamo diretto contro la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito.

23      Con lettera del 14 giugno 2017, la ricorrente ha presentato al segretario generale del Parlamento un reclamo diretto contro il rigetto implicito della sua domanda di assistenza.

24      Con lettera del 20 luglio 2017, il direttore generale della DG PERS ha respinto la domanda di assistenza della ricorrente.

25      Con lettera del 6 ottobre 2017, il presidente del Parlamento ha respinto i reclami della ricorrente formulati nelle lettere del 6 e del 14 giugno 2017.

26      Con lettera del 17 novembre 2017, la ricorrente ha chiesto al segretario generale del Parlamento se l’amministrazione avesse individuato un posto vacante corrispondente alla sua formazione, alla sua esperienza professionale, alle sue attitudini e alle sue aspirazioni.

27      Con lettera del 18 gennaio 2018, il segretario generale del Parlamento ha risposto che l’assegnazione della ricorrente al posto di «direttore amministrativo» in un’altra unità doveva essere considerata permanente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale in pari data, integrata da una lettera del 5 febbraio 2018, ella ha presentato una domanda, fondata sull’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta ad ottenere l’anonimato, che il Tribunale ha accolto con decisione del 4 aprile 2018. Il 23 aprile 2018, il Parlamento, ha depositato il suo controricorso.

29      Il 6 agosto 2018, la ricorrente ha depositato la replica e, il 4 ottobre 2018, il Parlamento ha depositato la controreplica.

30      Con atto motivato depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2018, la ricorrente ha chiesto di essere sentita nel corso di un’udienza di discussione, in applicazione dell’articolo 106 del regolamento di procedura.

31      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 91 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti e ha invitato il Parlamento a produrre diversi documenti.

32      Il 18 marzo 2019, la ricorrente e il Parlamento hanno risposto ai quesiti e il Parlamento ha fornito i documenti richiesti.

33      Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 aprile 2019.

34      Nell’ambito di una nuova misura di organizzazione del procedimento adottata all’udienza, il Tribunale ha invitato il Parlamento a rispondere per iscritto ad altri quesiti e a fornire altri documenti. Il Parlamento ha risposto ai detti quesiti e ha fornito i detti documenti il 16 aprile 2019 mentre la ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 6 maggio 2019.

35      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito;

–        annullare la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza;

–        condannare il Parlamento alle spese.

36      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito

37      La ricorrente fa valere, in sostanza, due motivi a sostegno del suo ricorso diretto contro la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito. Il primo motivo è relativo all’irregolarità dell’indagine amministrativa, il secondo motivo è relativo all’irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e ad una mancata audizione da parte dell’autorità competente al termine di questi ultimi.

 Sull’irregolarità dell’indagine amministrativa

38      Occorre ricordare che il diritto dell’Unione europea richiede che i procedimenti amministrativi si svolgano nel rispetto delle garanzie conferite dal principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tra tali garanzie figura l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Il diritto per ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale include, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno degli agenti dell’istituzione interessata incaricati della questione manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta a offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155 e giurisprudenza citata).

39      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente fondati, sostanzialmente, in primo luogo, sul fatto di non essere stata sentita dall’autorità competente, in secondo luogo, sulla presenza di più agenti inquirenti nel corso del procedimento amministrativo, in terzo luogo, sulla mancanza di imparzialità degli inquirenti, in quarto luogo, sulla mancata presa in considerazione del comportamento dei denuncianti e, in quinto luogo, sulla mancata presa in considerazione delle testimonianze in suo favore.

40      Per quanto riguarda il primo argomento, secondo il quale la ricorrente non sarebbe stata sentita dall’APN competente, occorre rilevare che, all’udienza, l’interessata ha affermato di non mantenere in essere tale argomento, del che è stato preso atto nel verbale di udienza.

41      Per quanto riguarda il secondo argomento, fondato sulla presenza di più agenti inquirenti nel corso dell’indagine amministrativa, risulta dalle spiegazioni fornite dal Parlamento che tale indagine amministrativa comprendeva due aspetti. Due inquirenti erano stati nominati per l’aspetto «disciplinare», riguardante varie mancanze della ricorrente agli obblighi statutari ad eccezione delle molestie, e un terzo inquirente era stato nominato per l’aspetto «molestie».

42      Si deve ricordare che l’audizione condotta nella fase dell’indagine amministrativa, su richiesta dell’APN, è destinata a consentire a quest’ultima di esaminare se occorra adire la commissione di disciplina ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto e, in questo caso, redigere la relazione che specifica i comportamenti contestati e, eventualmente, le circostanze in cui essi sono stati adottati (v., per analogia, sentenza del, 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T‑74/96, EU:T:1998:58, punto 340).

43      A questo proposito, l’autorità incaricata di un’indagine amministrativa dispone, come risulta dalla giurisprudenza, di un ampio potere discrezionale nella conduzione dell’indagine (sentenze dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 124, e del 18 settembre 2014, CV/CESE, F‑54/13, EU:F:2014:216, punto 43; v., altresì, in questo senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 38).

44      Pertanto, poiché la ricorrente non dimostra in che modo la presenza di più inquirenti nel corso dell’indagine amministrativa avrebbe costituito una lesione dei suoi diritti, si deve respingere questo secondo argomento.

45      Per quanto riguarda il terzo argomento, fondato su una mancanza di imparzialità degli inquirenti, la ricorrente sostiene, in particolare, da un lato, che uno dei due inquirenti incaricati dell’aspetto «disciplinare», prima dell’avvio di ogni procedimento nei suoi confronti, è intervenuto come consulente di uno dei denuncianti. Pertanto, tale inquirente non disporrebbe più dell’indipendenza e dell’imparzialità necessarie per partecipare all’indagine amministrativa. Ne risulterebbe una violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Dall’altro lato, l’inquirente incaricato dell’aspetto «molestie» avrebbe dato un’informazione inesatta dichiarando ad uno dei denuncianti, nell’ambito dell’audizione di quest’ultimo, di essere stato appena informato della vicenda di cui trattasi, mentre egli era stato consultato sin dalla domanda di assistenza dei denuncianti. Egli non avrebbe mai dovuto accettare il ruolo di inquirente per le accuse di molestie, dato che le sue opinioni erano necessariamente influenzate dalle testimonianze raccolte in occasione dell’indagine ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

46      Il Parlamento sostiene, quanto ad uno dei due inquirenti incaricati dell’aspetto «disciplinare», che il segretario generale ha già precisato alla ricorrente che l’oggetto dell’incontro in questione riguardava principalmente le modalità di una domanda di congedo parentale e che, al momento in cui avveniva tale colloquio, il membro della DG PERS che aveva incontrato il detto denunciante non sapeva ancora che sarebbe stato nominato inquirente. Inoltre, nessuna informazione relativa alla presente controversia sarebbe stata comunicata. Quanto all’inquirente incaricato dell’aspetto «molestie», il Parlamento ha specificato all’udienza che tale inquirente era il presidente del comitato consultivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro e alla loro prevenzione e che proprio a tale titolo era venuto a conoscenza della presente controversia, senza che se ne debba desumere un conflitto di interessi al riguardo.

47      Per quanto riguarda la mancanza di imparzialità di uno degli inquirenti per l’aspetto «disciplinare», dalla risposta della ricorrente alla misura di organizzazione del procedimento risulta che, in occasione della sua audizione, in data 26 maggio 2016, uno dei denuncianti ha asserito di aver incontrato tale inquirente in data anteriore all’avvio dell’indagine amministrativa riguardante la ricorrente. Secondo la testimonianza di tale denunciante, egli si era recato a Lussemburgo (Lussemburgo) per informarsi in ordine ad un’eventuale indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) avviata nei suoi confronti, dato che alcuni colleghi gli avevano spiegato che il marito della ricorrente l’aveva denunciato, su iniziativa di quest’ultima, presso tale organismo, riguardo a pretese irregolarità connesse ad un congedo parentale, «come ritorsione», «perché il collega interessato [avrebbe] sabotato il suo lavoro».

48      Il Parlamento non nega l’esistenza di tale incontro anteriore all’avvio dell’indagine amministrativa tra uno dei denuncianti e un futuro inquirente, ma sostiene, in primo luogo, che nessuna informazione concernente la controversia in esame è stata comunicata da quest’ultimo in occasione di tale incontro e, in secondo luogo, che il membro della DG PERS non poteva sapere che sarebbe stato nominato inquirente.

49      Per quanto riguarda il primo argomento del Parlamento, secondo la risposta fornita da quest’ultimo a seguito della misura di organizzazione del procedimento, non esiste alcun riscontro del contenuto della conversazione tra uno dei denuncianti e il membro della DG PERS.

50      In ogni caso, per quanto riguarda il secondo argomento del Parlamento, come si è appena ricordato, l’imparzialità sotto il profilo oggettivo presuppone che l’istituzione offra garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio (v. precedente punto 38).

51      Nella fattispecie, risulta dalla testimonianza di uno dei denuncianti (v. precedente punto 47) che un membro della DG PERS aveva incontrato quest’ultimo preliminarmente all’avvio dell’indagine e che, in occasione di tale incontro, egli aveva riferito al membro di cui sopra, poi designato come inquirente, di essere stato denunciato all’OLAF dalla ricorrente e, più specificamente, tramite il marito di quest’ultima, «come ritorsione», riguardo a pretese irregolarità.

52      Si deve necessariamente constatare che una testimonianza del genere può ingenerare nella ricorrente un dubbio legittimo quanto all’imparzialità dell’inquirente, che avrebbe potuto essere stato influenzato dal carattere particolarmente malevolo del suo preteso comportamento così come esso gli è stato riferito.

53      Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente aveva messo in discussione tale mancanza di imparzialità nella sua nota consegnata al Parlamento in occasione della sua audizione del 14 novembre 2016 (v. precedente punto 15).

54      A tal riguardo, si deve rilevare che nulla fa ritenere che sia stato difficile per il Parlamento scegliere, tra i suoi funzionari, una persona priva di ogni previa conoscenza dei fatti del caso di specie e tale da non sollevare quindi alcun legittimo dubbio agli occhi della ricorrente.

55      Si deve pertanto concludere che il Parlamento non avrebbe dovuto nominare un inquirente che aveva incontrato uno dei denuncianti preliminarmente all’avvio dell’indagine.

56      Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dalla precisazione fornita dal Parlamento all’udienza secondo la quale non si era verificato alcun avvio di indagine da parte dell’OLAF al riguardo.

57      Quanto alla pretesa mancanza di imparzialità dell’inquirente per l’aspetto «molestie», dalle spiegazioni fornite dal Parlamento all’udienza risulta che, prima di essere nominato inquirente per l’aspetto «molestie» nell’ambito dell’indagine amministrativa fondata sull’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, egli aveva presieduto il comitato consultivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro e alla loro prevenzione che aveva concluso, a seguito della domanda di assistenza dei denuncianti in forza dell’articolo 24 dello Statuto, nel senso che la gestione dell’unità di cui la ricorrente era a capo fosse affidata ad altra persona.

58      Si deve necessariamente constatare, alla luce delle conclusioni del comitato consultivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro e alla loro prevenzione, che, quando è stato nominato inquirente per l’aspetto «molestie», l’interessato poteva già avere un’opinione negativa della ricorrente. Anche questa circostanza è tale da rimettere in discussione l’imparzialità sotto il profilo oggettivo degli inquirenti.

59      Pertanto, si deve concludere che, sia nominando come inquirente nell’ambito dell’indagine amministrativa un membro della DG PERS che aveva già incontrato uno dei denuncianti, sia nominando come altro inquirente il presidente del comitato consultivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro e alla loro prevenzione che aveva deciso sull’allontanamento della ricorrente, il Parlamento non ha offerto le garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 38.

60      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, perché un’irregolarità procedurale possa giustificare l’annullamento di un atto, è necessario che, in assenza di tale irregolarità, la procedura potesse sfociare in un risultato diverso (v. sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T‑270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74, punto 74 e giurisprudenza citata).

61      Nel contesto di tale esame è stato dichiarato che era d’uopo tener conto del complesso delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della natura delle censure e dell’ampiezza delle irregolarità procedurali commesse con riguardo alle garanzie di cui il funzionario ha potuto beneficiare (v. sentenza del 15 aprile 2015, Pipiliagkas/Commissione, F‑96/13, EU:F:2015:29, punto 65 e giurisprudenza citata).

62      Orbene, il procedimento disciplinare istituito dall’allegato IX dello Statuto prevede due fasi distinte. La prima fase è costituita dallo svolgimento di un’indagine amministrativa imparziale (v. precedente punto 38), avviata con decisione dell’APN, seguita dalla redazione di una relazione di indagine, e chiusa, una volta sentito l’interessato sui fatti a lui addebitati, da conclusioni tratte dalla detta relazione. La seconda fase è costituita dal procedimento disciplinare propriamente detto, avviato dall’APN sulla base di tale relazione d’indagine, e consiste, sia nell’avvio di un procedimento disciplinare senza consultazione della commissione di disciplina, sia nell’adizione della detta commissione, sulla base di un rapporto redatto dall’APN in relazione all’esito dell’indagine e alle osservazioni presentate dalla persona interessata riguardo all’indagine stessa.

63      Ne deriva che l’indagine amministrativa condiziona l’esercizio, da parte dell’APN, del suo potere di valutare quali conseguenze attribuire a tale indagine e che tali conseguenze possono condurre, in fine, all’irrogazione di una sanzione disciplinare. Infatti, è sulla base di tale indagine e dell’audizione dell’agente interessato che l’APN valuta, innanzitutto, se occorra o meno avviare un procedimento disciplinare, in seguito, se esso debba, eventualmente, comportare l’adizione della commissione di disciplina e, infine, allorché avvia un procedimento dinanzi alla commissione di disciplina, i fatti sottoposti a detta commissione.

64      Pertanto, poiché la competenza dell’APN non è vincolata, non può escludersi che, se l’indagine amministrativa fosse stata condotta con cura e imparzialità, la detta indagine avrebbe potuto comportare una diversa valutazione iniziale dei fatti e, pertanto, condurre a conseguenze diverse (sentenze del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T‑270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74, punto 82).

65      Alla luce di quanto precede, e senza che occorra esaminare gli altri argomenti presentati dalla ricorrente, le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito devono essere accolte.

66      Tuttavia, per ragioni connesse ad una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale ritiene utile esaminare il secondo motivo, relativo all’irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e alla mancata audizione della ricorrente da parte dell’autorità competente al termine dei lavori della commissione di disciplina.

 Sull’irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e sulla mancata audizione da parte dell’autorità competente al termine di questi ultimi

67      A sostegno del secondo motivo, la ricorrente fa valere, da un lato, che i lavori della commissione di disciplina non sono stati condotti in maniera regolare e, dall’altro, che ella non è stata sentita dall’autorità competente in esito a tali lavori.

68      In primo luogo, per quanto riguarda la pretesa irregolarità dei lavori della commissione di disciplina, da una parte, in sostanza, la ricorrente sostiene che, ad una delle sei riunioni della commissione di disciplina, il Parlamento era rappresentato da due membri e che, in esito a tale riunione, ella, assieme al suo difensore, sarebbe stata invitata a lasciare la sala al termine della sua audizione, mentre i due rappresentanti del Parlamento sarebbero restati per deliberare assieme ai membri della commissione di disciplina. Ne risulterebbe una violazione dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto. Dall’altra parte, riguardo alle altre riunioni, i membri della commissione di disciplina non vi avrebbero assistito tutti, mentre avrebbero tutti partecipato alla deliberazione e all’adozione del parere della commissione di disciplina. Si tratterebbe di una violazione dei diritti della difesa, non potendo il Parlamento affermare che, se tutti i membri della commissione di disciplina avessero assistito a tutte le riunioni, il parere della commissione sarebbe stato lo stesso.

69      Il Parlamento afferma che la presenza di due dei suoi rappresentanti ad una delle riunioni della commissione di disciplina si spiega col fatto che, come si è rilevato nell’ambito del primo motivo (v. precedente punto 41), l’indagine amministrativa comprendeva due aspetti; e cioè un aspetto «disciplinare» e un aspetto relativo a «molestie». L’intervento di inquirenti diversi per tali due aspetti giustificherebbe la presenza di tali due funzionari presso la commissione di disciplina. In ordine al fatto che non tutti i membri della commissione di disciplina hanno assistito a tutte le riunioni, il Parlamento chiarisce che, poiché la commissione di disciplina è composta da membri titolari e da supplenti, ciascuno ha potuto validamente deliberare e adottare il parere della commissione di disciplina al termine della procedura di consultazione e di istruzione.

70      Si deve sottolineare, quanto al fatto che, in occasione di una delle sei riunioni della commissione di disciplina, il Parlamento era rappresentato da due membri, che, benché l’autorità incaricata di un’indagine amministrativa disponga di un ampio potere discrezionale nella conduzione dell’indagine (v. precedente punto 42), la procedura dinnanzi alla commissione di disciplina, dal canto suo, è rigorosamente disciplinata dalle disposizioni previste all’allegato IX dello Statuto.

71      Pertanto, l’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto precisa esplicitamente che l’istituzione interessata è rappresentata dinanzi alla commissione di disciplina da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall’APN e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato.

72      Nella fattispecie, il Parlamento non poteva quindi essere validamente rappresentato, ad una di tali sei riunioni, da due funzionari. Infatti, la ricorrente, i cui interessi erano difesi da un solo rappresentante, si è così trovata in una situazione a priori sfavorevole. Per giunta, i rappresentanti del Parlamento non sarebbero dovuti restare nella sala riunioni per deliberare con i membri della commissione di disciplina mentre la ricorrente e il suo difensore erano stati invitati a lasciare la detta sala. Si deve pertanto constatare che il procedimento controverso è viziato da irregolarità anche su questo punto.

73      Quanto al fatto che non tutti i membri della commissione di disciplina hanno assistito a tutte le riunioni, ma che alcuni erano talora sostituiti da supplenti, basta rilevare che l’articolo 5 dell’allegato IX dello Statuto prevede la designazione di membri supplenti.

74      A questo proposito, occorre sottolineare che risulta dai documenti del fascicolo che le ultime deliberazioni della commissione di disciplina si sono tenute sulla base delle registrazioni e delle trascrizioni di tutte le testimonianze sentite, e cioè provenienti dai quattro testimoni presentati dai denuncianti e dai quattro testimoni presentati dalla ricorrente.

75      Va pertanto respinto l’argomento della ricorrente fondato sul fatto che non tutti i membri della commissione di disciplina hanno assistito a tutte le riunioni.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda la pretesa mancata audizione da parte dell’autorità competente a seguito del parere della commissione di disciplina, la ricorrente fa valere, in particolare, che solo il segretario generale del Parlamento è autorizzato a sentire un funzionario prima di decidere di infliggergli una sanzione disciplinare. Orbene, una siffatta audizione non sarebbe avvenuta.

77      Il Parlamento sostiene che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 13 gennaio 2014 dispone che il segretario generale è l’APN competente ai sensi dell’articolo 22 dell’allegato IX per sentire il funzionario previo parere della commissione di disciplina prima di adottare una sanzione disciplinare come una retrocessione di grado. Il Parlamento chiarisce che, nella fattispecie, è il direttore generale della DG PERS, che agisce su delega del segretario generale, l’autorità che ha sentito la ricorrente accompagnata dal suo avvocato. Inoltre, la ricorrente avrebbe disposto di due mesi per integrare il verbale di tale audizione al fine di esprimere per iscritto eventuali osservazioni. Infine, anche se il colloquio fosse intervenuto in presenza del segretario generale anziché del direttore generale della DG PERS, la sanzione adottata sarebbe stata la stessa, dato che il segretario generale aveva a disposizione l’intero fascicolo, vale a dire le conclusioni del colloquio della ricorrente, del suo difensore e delle loro osservazioni aggiunte.

78      A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte ha sempre affermato l’importanza del diritto di essere ascoltato e la sua portata assai ampia nell’ordinamento giuridico dell’Unione, considerando che tale diritto deve applicarsi a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 85 e giurisprudenza citata).

79      Il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza citata).

80      Il diritto di essere ascoltato è inteso in particolare, al fine di garantire una tutela effettiva della persona interessata, a consentire a quest’ultima di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata oppure no, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 37).

81      Il diritto di essere ascoltato implica altresì che l’amministrazione presti tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall’interessato esaminando, con cura e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 88 e giurisprudenza citata).

82      Il diritto di essere ascoltato deve pertanto consentire all’amministrazione di istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con piena cognizione di causa e da motivarla in modo appropriato, affinché l’interessato possa eventualmente esercitare validamente il suo diritto di ricorso.(v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 59).

83      Infine, l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 9 febbraio 2017, M., C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 33 e giurisprudenza citata).

84      A questo proposito, l’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto dispone che, dopo aver sentito il funzionario interessato, l’APN adotta la sua decisione, motivata, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina.

85      Come rileva lo stesso Parlamento, la decisione del suo Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014 dispone che il segretario generale è l’APN competente ai sensi dell’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto per sentire il funzionario previo parere della commissione di disciplina prima di adottare una sanzione disciplinare come una retrocessione di grado («Tabella VI – Disciplina» della detta decisione).

86      Orbene, la Corte ha già dichiarato che, data la gravità delle sanzioni nelle quali poteva risolversi il procedimento di cui all’allegato IX dello Statuto, e tenuto conto dei termini impiegati, la disposizione allora in vigore, corrispondente all’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto, andava interpretata restrittivamente, cioè nel senso che essa imponeva all’APN l’obbligo di procedere direttamente all’audizione del dipendente. Solo nel rispetto di tale principio ed a condizioni che garantiscano la tutela dei diritti dell’interessato, l’APN, per ragioni inerenti al buon funzionamento dei servizi, potrebbe incaricare uno o più dei suoi membri di sentire il dipendente (sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione, 35/67, EU:C:1968:39, pag. 456).

87      Risulta da tale giurisprudenza che l’APN può affidare il compito di sentire l’interessato, in un caso come quello di specie, solo ad uno o più dei propri membri, e ciò unicamente per ragioni inerenti al buon funzionamento dei servizi. Orbene, ciò non può valere nel caso di specie, in quanto l’APN non è composta da più membri.

88      In ogni caso, si deve rilevare che il Parlamento non ha mai menzionato l’esistenza di ragioni relative al buon funzionamento del servizio per giustificare il fatto che la ricorrente fosse stata sentita non dal segretario generale, ma dal direttore generale della DG PERS.

89      Si deve pertanto constatare che la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito è stata adottata senza che la condizione formulata all’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto fosse rispettata.

90      Gli argomenti addotti dal Parlamento non possono rimettere in discussione tale constatazione.

91      Al riguardo, in primo luogo, il Parlamento sostiene che il giudice dell’Unione ha ammesso, in cause più recenti, che il diritto di essere ascoltato fosse considerato rispettato purché la persona interessata fosse stata messa in condizione di far conoscere il suo punto di vista oralmente o per iscritto preliminarmente ad una decisione per essa lesiva.

92      Orbene, si deve necessariamente constatare che nessuna delle sentenze citate dal Parlamento nelle sue risposte del 16 aprile 2019 verteva su un procedimento disciplinare regolato dall’allegato IX dello Statuto, procedimento in ordine al quale la Corte ha sottolineato la gravità delle sanzioni in cui poteva risolversi. Si deve pertanto respingere tale argomento.

93      In ogni caso, anche ove si consideri che sarebbe bastato, ai fini del rispetto del diritto della ricorrente di essere ascoltata, che quest’ultima avesse presentato le sue osservazioni per iscritto, risulta dalla sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39), che tali osservazioni avrebbero dovuto essere presentate direttamente all’APN, perché quest’ultima potesse formarsi un’opinione propria sulle affermazioni della ricorrente, prima di prendere la sua decisione con cognizione di causa. A tal riguardo, non può bastare il fatto che, prima di adottare la sua decisione, il segretario generale abbia potuto disporre del verbale dell’audizione della ricorrente o delle sue osservazioni quanto al parere pronunciato dalla commissione di disciplina.

94      In secondo luogo, il Parlamento asserisce altresì che il tenore letterale della disposizione allora in vigore, e cioè l’articolo 7, terzo comma, dell’allegato IX dello Statuto, impone un’interpretazione più restrittiva a causa dell’espressione «sentito l’interessato [dall’APN]». Orbene, anche questo argomento dev’essere respinto, in quanto la redazione dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto non lascia alcuna possibilità di interpretazione meno restrittiva, dato che essa contiene l’inciso «[d]opo aver sentito il funzionario, l’autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione».

95      In terzo luogo, il Parlamento asserisce che lo Statuto quale in vigore all’epoca della causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39), non conteneva alcuna disposizione come quella dell’articolo 4 dell’allegato IX dello Statuto che permette espressamente la formulazione di osservazioni per iscritto da parte del funzionario interessato.

96      Orbene, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato IX dello Statuto, il funzionario interessato può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto se non può essere ascoltato «per ragioni oggettive». Nella fattispecie, il Parlamento non ha addotto l’esistenza di tali ragioni oggettive. Si deve pertanto respingere tale argomento.

97      Il Parlamento fa valere, nelle sue risposte del 16 aprile 2019, talune sentenze con le quali il giudice dell’Unione avrebbe ammesso la presentazione di osservazioni per iscritto. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che nessuna delle cause in cui sono state pronunciate le dette sentenze verteva su un procedimento disciplinare regolato dall’allegato IX dello Statuto.

98      In quarto luogo, secondo il Parlamento, mentre la causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39), era relativa alla destituzione di un funzionario, quella riguardante il presente caso di specie sarebbe assai meno grave, trattandosi soltanto della retrocessione di un solo grado con mantenimento del terzo scatto. Contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, le sarebbe ancora possibile accedere ad un posto di elevata responsabilità gestionale.

99      A questo proposito, si deve rilevare che la causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39) non si limita all’ipotesi di una sanzione di destituzione, ma riguarda, in maniera generale, ogni procedimento disciplinare, a causa della gravità delle conseguenze che un procedimento del genere può avere per l’interessato. Orbene, è incontestabile che la retrocessione da un posto di quadro direttivo di grado AD 13 ad un posto di amministratore di grado AD 12 è una sanzione grave, poiché essa comporta la perdita di una posizione di alto livello. Per giunta, si può presumere che le opportunità di ritrovare un posto di quadro direttivo, dopo la perdita di un posto del genere a seguito di un procedimento disciplinare, siano particolarmente scarse. Si deve pertanto respingere anche questo argomento.

100    Infine, in quinto luogo, il Parlamento considera che le circostanze della causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39), erano diverse, dato che, in tale causa, non era stata tenuta alcuna audizione preliminarmente al licenziamento, mentre la ricorrente, nella fattispecie, è stata sentita sulla base di una delega di poteri dal segretario generale del Parlamento al direttore generale della DG PERS, ha potuto trasmettere le sue osservazioni scritte e ha potuto essere accompagnata e rappresentata dal suo avvocato.

101    A questo proposito, si deve constatare che l’argomento accolto dalla Corte nella sua sentenza dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione (35/67, EU:C:1968:39), era fondato sul fatto che l’incarico dato, dall’APN, al direttore generale dell’amministrazione, di sentire l’interessato, era in contrasto con le disposizioni dello Statuto al riguardo. A tale proposito, non risulta in alcun modo dalla detta sentenza che la Corte abbia tenuto conto della circostanza fatta valere dal Parlamento. Si deve pertanto respingere quest’ultimo argomento.

102    Risulta da quanto precede che occorre accogliere anche il motivo della ricorrente relativo ad una mancata audizione da parte dell’autorità competente al termine dei lavori della commissione di disciplina.

 Sulla decisione di rigetto della domanda di assistenza

103    La ricorrente asserisce che, in occasione della sua audizione del 14 novembre 2016 da parte del direttore generale della DG PERS, ella ha formalmente chiesto l’assistenza del Parlamento a seguito di minacce precise e gravi rivolte nei suoi confronti da parte dei denuncianti. Sarebbe pacifico che il direttore generale della DG PERS è intervenuto a due riprese presso il difensore della ricorrente a seguito di minacce proferite da taluni denuncianti nei confronti di quest’ultima. Analogamente, sarebbe pacifico che il direttore generale della DG PERS ha chiesto al difensore della ricorrente di intervenire presso quest’ultima perché rinunciasse alla sua partecipazione a due eventi pubblici in occasione dei quali il suo nominativo figurava sul programma degli intervenienti. Con la sua lettera del 30 novembre 2016 in cui si proponeva, in via temporanea, il trasferimento della ricorrente nel suo interesse e per garantirne la protezione, il direttore generale della DG PERS avrebbe riconosciuto che la gravità delle minacce richiedeva l’adozione di misure di protezione a suo favore. Infine, l’APN sarebbe stata tenuta a sentire la ricorrente, conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, prima di respingere la sua domanda di assistenza.

104    Il Parlamento sostiene che risulta dalla giurisprudenza che l’APN non è tenuta ad assistere un funzionario sospettato, alla luce di elementi precisi e rilevanti, di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali e quindi passibile di essere perseguito sul piano disciplinare. Inoltre, nella fattispecie, l’APN incaricata dell’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ha adottato misure concrete dirette a tutelare la ricorrente in varie situazioni, raccomandandole di evitare ogni contatto con i colleghi e assegnandola temporaneamente ad altra unità.

105    Nella replica, la ricorrente aggiunge di aver accettato tale riassegnazione temporanea solo a seguito di gravi minacce rivolte nei suoi confronti da taluni denuncianti. L’avvio del procedimento disciplinare non potrebbe giustificare, di per sé, che i denuncianti non siano considerati responsabili di atti riprovevoli nei suoi confronti.

106    Si deve ricordare che, qualora all’APN sia presentata, in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 del detto Statuto, tale autorità, in forza dell’obbligo di assistenza e se è di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia e a rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e per trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle aggressioni che asserisce di aver subito. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della domanda di assistenza, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 15 e 16; del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 84, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 46).

107    Tuttavia, l’amministrazione non può essere tenuta ad assistere un funzionario sospettato, alla luce di elementi precisi e rilevanti, di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali e quindi passibile di essere perseguito sul piano disciplinare, quand’anche tale mancanza sia intervenuta in occasione di comportamenti scorretti di terzi (sentenza del 23 novembre 2010, Wenig/Commissione, F‑75/09, EU:F:2010:150, punto 49).

108    Pertanto, nella fattispecie, il direttore generale della DG PERS, con la sua lettera del 20 luglio 2017, ha precisato alla ricorrente che l’amministrazione non era tenuta ad assistere un funzionario sospettato di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali.

109    A questo proposito, basta constatare che al momento della presentazione della domanda di assistenza da parte della ricorrente, era già stata avviata nei suoi confronti un’indagine amministrativa per fatti che, una volta accertati, avrebbero potuto dar luogo a sanzioni disciplinari. In ogni caso, risulta dal fascicolo che, nel corso dell’indagine di cui sopra, sono emersi elementi precisi e rilevanti, che permettevano al Parlamento di sospettare che la ricorrente fosse gravemente venuta meno ai suoi obblighi professionali e di ritenere che ella avrebbe potuto essere passibile di sanzioni disciplinari.

110    Pertanto, si deve concludere che il Parlamento poteva legittimamente respingere, senza previa audizione, la domanda di assistenza della ricorrente.

111    Si deve quindi respingere la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza della ricorrente.

 Sulle spese

112    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

113    Nella fattispecie, poiché la domanda di annullamento della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito è stata accolta e la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza della ricorrente è stata respinta, la ricorrente e il Parlamento europeo sopporteranno le loro spese rispettive.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2017 con cui è stata inflitta a UZ la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13, è annullata.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      UZ e il Parlamento sopporteranno le proprie spese.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.