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Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 dal Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-748/20, Commissione / CEVA e a.

(Causa C-686/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (rappresentante: A. Raccah, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, SELARL AJIRE, SELARL TCA

Conclusioni della parte ricorrente

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 6 settembre 2023, Commissione europea/CEVA e a., causa T-748/20;

condannare l'Unione europea a versare al CEVA la somma di EUR 30 000 a titolo di spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la parte ricorrente deduce due motivi.

Il primo motivo verte su errori di diritto commessi dal Tribunale nell'applicazione delle norme che disciplinano la prescrizione di un credito. Concretamente, il Tribunale avrebbe rilevato che il dies a quo del termine di prescrizione corrispondeva al momento dell'emissione delle note di addebito e quindi che tale dies a quo corrispondeva alla data di esecuzione del contratto.

Secondo la parte ricorrente, il Tribunale non poteva prendere in considerazione un'interruzione del decorso della prescrizione e, di conseguenza, il credito controverso era prescritto.

Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione della giustizia in quanto il Tribunale si sarebbe basato solo su una lettura imprecisa degli elementi di prova, in particolare della relazione dell'OLAF. In mancanza di una qualificazione precisa nella relazione dell'OLAF, la parte ricorrente ritiene che né la Commissione né il Tribunale avrebbero potuto riconoscere che essa aveva commesso irregolarità finanziarie nell'esecuzione del contratto SEAPURA.

Inoltre, la parte ricorrente sostiene che il Tribunale non poteva obbligarla a restituire le sovvenzioni ricevute in mancanza di una condanna giudiziaria nei suoi confronti. Essa critica l'analisi del Tribunale secondo la quale la Commissione può invocare dinanzi ai giudici dell'Unione procedimenti avviati in Francia, sulla base del diritto francese, dal momento che il contratto in questione si fonda unicamente sul diritto belga e attribuisce competenza esclusiva al Tribunale dell’Unione europea.

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