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Ricorso proposto il 16 giugno 2010 - AD / Commissione

(Causa F-46/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AD (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione di non accordare al ricorrente l'assegno di famiglia.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) in data 13 novembre 2009 di non accordare al ricorrente l'assegno di famiglia previsto all'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto;

annullare a tutti gli effetti la decisione del PMO adottata in data 9 settembre 2009 di non accordare al ricorrente l'assegno di famiglia previsto all'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, laddove si possa ritenere che quest'ultima "decisione" gli reca pregiudizio;

in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che l'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto legittimasse l'autorità autorizzata a stipulare i contratti a rifiutare l'assegno di famiglia al ricorrente nel caso di una coppia che non può unirsi in matrimonio a causa dell'orientamento sessuale dei suoi componenti, represso dalla legge nazionale del partner, riconoscere l'illegittimità dell'art. 1, n. 2, lett. c), iv, dell'allegato VII dello Statuto, in quanto fa riferimento alla legge di uno Stato membro per valutare la possibilità di contrarre matrimonio e, di conseguenza, escludere l'applicazione di tale condizione al caso di specie;

condannare la Commissione alle spese.

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