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Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – ZZ / CESE

(Causa F-42/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di risolvere il contratto di lavoro della ricorrente e domanda di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subìto.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 16 ottobre 2012 adottata dal Segretario generale del CESE, nella sua qualità di Autorità abilitata a stipulare contratti (AASC), di risolvere il contratto della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione dell’AASC del 31 gennaio 2013 che conferma la risoluzione del contratto della ricorrente e la decisione dell’AASC del 24 aprile 2013 che respinge esplicitamente il reclamo della ricorrente;

risarcire il danno materiale subìto dalla ricorrente;

versare alla ricorrente una somma stabilita ex aequo et bono e a titolo provvisorio come pari ad EUR 15.000, a titolo di danno materiale subìto;

condannare il CESE alle spese.