Language of document : ECLI:EU:F:2012:144

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

23 ottobre 2012 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Revoca dell’immunità degli agenti di un’istituzione per le parole pronunciate e gli scritti prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale – Nomina a un posto di capo unità – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire del candidato escluso – Autorità di cosa giudicata – Vizio di procedura – Ponderazione degli interessi in gioco – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale subito a causa di un’irregolarità»

Nel procedimento F‑44/05 RENV,

avente ad oggetto il rinvio di un ricorso inizialmente proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA,

Guido Strack, ex funzionario della Commissione europea, residente a Colonia (Germania), rappresentato da N.A. Lödler e H. Tettenborn, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Krämer e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, I. Boruta (relatore) e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Il presente ricorso è stato rinviato al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2010, Commissione/Strack (T‑526/08 P, in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), che ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale del 25 settembre 2008, Strack/Commissione (F‑44/05, in prosieguo: la «sentenza Strack/Commissione»), che statuiva sul ricorso con il quale il sig. Strack chiedeva l’annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee recante rigetto della sua candidatura al posto di capo unità «Gare d’appalto e contratti» (A 5/A 4) di detto Ufficio (in prosieguo: il «posto controverso») e della decisione di nominare il sig. A al posto controverso, nonché la condanna della Commissione europea al pagamento di un risarcimento del preteso danno morale subito.

 Contesto normativo

 Disposizioni concernenti l’Ufficio delle pubblicazioni

2        L’articolo 1 della decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, del 20 luglio 2000, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU L 183, pag. 12), stabilisce che l’Ufficio delle pubblicazione ufficiali «ha lo scopo di provvedere, secondo le migliori modalità tecniche e finanziarie e sotto la responsabilità delle istituzioni delle Comunità europee, all’edizione delle pubblicazioni delle istituzioni e dei relativi servizi».

3        All’articolo 6 della direttiva 2000/459, si afferma:

«1.      Per i funzionari o agenti dei gradi A 1, A 2, A 3 e LA 3, le competenze dell’autorità investita del potere di nomina sono esercitate dalla Commissione secondo le seguenti modalità.

(…)

2.      Per quanto riguarda i funzionari e agenti non contemplati dal paragrafo 1, le competenze dell’autorità investita del potere di nomina sono esercitate dalla Commissione. Questa può delegare i propri poteri al direttore dell’Ufficio.

(…)

3.      I procedimenti amministrativi relativi agli atti menzionati nei paragrafi 1 e 2 nonché la gestione corrente del personale, segnatamente in ordine al pensionamento, alla cassa malattia, agli incidenti di lavoro, alle retribuzioni e ai congedi, sono svolti secondo le stesse modalità in vigore per gli agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo [(Lussemburgo)].

[…]».

 Disposizioni che disciplinano la procedura diretta alla copertura dei posti vacanti

4        In una comunicazione del 22 dicembre 2000 [SEC (2000) 2305/5], dal titolo «Valutazione, selezione e nomina del personale direttivo di livello superiore della Commissione», il segretariato generale della Commissione ha formulato proposte di modifica nella composizione, nel mandato e nella procedura dei comitati consultivi.

5        L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione della Commissione vertente sul personale direttivo di livello intermedio, datata 28 aprile 2004 e pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 73‑2004 del 23 giugno 2004 (in prosieguo: la «decisione del 28 aprile 2004»), dispone che, «[a]l fine di coprire un posto ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], e salvo casi specifici precisati nelle modalità di applicazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il direttore generale interessato nomina un comitato di preselezione composto da almeno tre membri di grado e funzioni d’inquadramento pari o superiori al livello del posto da coprire, di cui uno di un’altra direzione generale».

6        All’articolo 16 della decisione del 28 aprile 2004, si afferma che la detta decisione abroga e sostituisce, in particolare, la comunicazione del 22 dicembre 2000 quanto alle disposizioni relative al personale direttivo di livello intermedio. Ai sensi dell’articolo 17 della decisione del 28 aprile 2004, quest’ultima è entrata in vigore il 1° maggio 2004.

7        L’Ufficio delle pubblicazioni è dotato di un manuale relativo alla procedura di reclutamento dei capi unità (A 5/A 4). Tale manuale, nella sua versione in vigore al momento dei fatti, specifica lo svolgimento della procedura nei seguenti termini:

«1.      Preparazione dell’avviso di posto vacante.

2.      Pubblicazione in tutte le istituzioni dell’avviso di posto vacante adottato dal [d]irettore dell’Ufficio delle pubblicazioni. L’avviso dovrà presentare una precisa descrizione del profilo del posto da coprire e delle mansioni da svolgere. Le candidature sono inviate direttamente all’Ufficio delle pubblicazioni.

3.      Nomina di un relatore per la [d]irezione generale “Personale e [a]mministrazione” (…) della Commissione.

4.      Il [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] nomina [tre] capi unità per costituire un [comitato] di preselezione.

5.      Il [comitato] di preselezione:

a)      esamina le candidature (eligibilità statutaria),

b)      parla con i candidati e li valuta su[lla] base di un quadro di criteri di valutazione predefiniti e

c)      redige una relazione dettagliata e motivata (qualità, debolezze e lacune di ciascun candidato) e un [elenco ristretto], in ordine alfabetico, che [sono] trasmessi al [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] e al relatore.

6.      Entro un termine di [cinque] giorni lavorativi dalla ricezione della relazione del [comitato] di preselezione, il relatore fa pervenire al [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] il suo parere sulla relazione.

(Se del caso, alla luce del parere del relatore, il [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] può riavviare la procedura a partire dalla fase 5.)

7.      Il [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] parla con i candidati figuranti nell’[elenco ristretto] nonché con ogni altro candidato con cui intenda avere un colloquio. Egli può farsi assistere da capi unità o da direttori da lui designati. Il relatore partecipa a tali colloqui.

8.      [A seguito di] tali colloqui viene redatto un verbale che viene trasmesso alla [direzione generale “Personale e amministrazione”] e al relatore.

9.      La [direzione generale “Personale e amministrazione”] contatta per iscritto il [c]omitato consultivo per le nomine (CCN) e comunica il parere emesso dal CCN al [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni].

10.      Il [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] prende la sua decisione su[lla] base della relazione del [comitato] di preselezione, del parere del relatore, del verbale redatto dal [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] a seguito dei colloqui ([fase 7]) e del parere del CCN.

11.      La [direzione generale “Personale a amministrazione”] prepara l’atto di nomina.

12.      L’atto di nomina è firmato dal [d]irettore dell’Ufficio [delle pubblicazioni] in quanto [autorità che ha il potere di nomina]».

 Disposizioni che disciplinano il collocamento a riposo e la concessione di un’indennità per invalidità

8        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, è entrato in vigore il 1° maggio 2004 (in prosieguo: lo «Statuto» o il «nuovo Statuto»). Tali disposizioni hanno sostituito quelle che erano applicabili sino al 30 aprile 2004 (in prosieguo: il «precedente Statuto»). Ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, «[i]l funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l’incapacità del funzionario di esercitare le proprie funzioni».

9        L’articolo 78 dello Statuto è così formulato:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

L’articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un’indennità di invalidità. Se il beneficiario di un’indennità di invalidità va in pensione prima dell’età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità è fissata sulla base dello stipendio relativo all’inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità.

La percentuale dell’indennità di invalidità è fissato al 70% dell’ultimo stipendio base del funzionario (…)

Se l’invalidità è determinata (…) da malattia professionale (…), l’indennità di invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell’istituzione o dell’organismo di cui all’articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni».

10      Ai sensi dell’articolo 13 dell’allegato VIII dello Statuto:

«1.      Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio (...), ha diritto, per tutto il periodo d’inabilità, all’indennità di invalidità di cui all’articolo 78 dello Statuto.

2.      (…)

L’interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all’istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all’indennità».

11      Ai sensi dell’articolo 14, primo e secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto:

«Il diritto all’indennità di invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto.

L’ex funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità di invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l’impiego offertogli, l’ex funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d’ufficio».

12      L’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto dispone che, «[f]ino a quando l’ex funzionario, che beneficia di un’indennità di invalidità, non abbia compiuto l’età di 63 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell’indennità».

 Altre disposizioni pertinenti

13      L’articolo 3 dello Statuto stabilisce:

«L’atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell’entrata in servizio dell’interessato».

14      Il regolamento di procedura del Tribunale prevede, all’articolo 30:

«1.      I rappresentanti delle parti che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un’autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.

2.      I rappresentanti delle parti fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:

a)      tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell’interessato;

b)      i rappresentanti delle parti hanno diritto all’assegnazione delle valute necessarie all’espletamento del loro incarico;

c)      i rappresentanti delle parti fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all’espletamento del loro incarico.

3.      I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nei paragrafi 1 e 2 sono accordati esclusivamente nell’interesse della causa.

4.      Il Tribunale può togliere l’immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l’interesse della causa».

 Fatti e procedimento

 Fatti

15      Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 1° settembre 1995 ed è stato nominato all’Ufficio delle pubblicazioni a partire dalla stessa data. Il 1° gennaio 2001 egli è stato promosso al grado A 6 (divenuto, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto, a far data dal 1° maggio 2004, A*10, poi, a far data dal 1° maggio 2006, AD 10). Il 1° aprile 2002, ha lasciato l’Ufficio delle pubblicazioni per lavorare all’unità C 4 della direzione generale (DG) «Imprese» della Commissione. Dal 16 febbraio 2003 il ricorrente è stato assegnato ad Eurostat.

16      Il 25 marzo 2004, l’Ufficio delle pubblicazioni ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/A/057/04 ai fini della copertura del posto controverso (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»).

17      Il titolo III dell’avviso di posto vacante, intitolato «Candidature», era così formulato:

«(…)

I funzionari delle [i]stituzioni delle Comunità europee dei gradi A 4, A 5, o A 6 promuovibili, che ritengono di possedere le qualificazioni richieste, potranno candidarsi a tale posto.

(…)».

18      Ai sensi del titolo IV dell’avviso di posto vacante, dal titolo «Procedura di selezione», era previsto che «[l]e candidature sar[ebbero state] esaminate da un [comitato] di selezione che [avrebbe redatto] un [elenco ristretto] dei candidati che sar[ebbero stati] convocati per un colloquio».

19      Il 31 marzo 2004 la sig.ra B è stata nominata relatore per la procedura di copertura del posto controverso.

20      Con messaggio di posta elettronica del 15 aprile 2004, il ricorrente ha presentato la sua candidatura al posto controverso.

21      Con nota del 7 giugno 2004, il ricorrente è stato invitato ad un colloquio che si è svolto il 21 giugno successivo con i membri del comitato di preselezione. Tale comitato era composto dal sig. C, direttore presso l’Ufficio delle pubblicazioni e dai sigg. D e E, entrambi capi unità presso l’Ufficio delle pubblicazioni, mentre al coordinamento amministrativo provvedeva il sig. E.

22      Una nota del comitato di preselezione del 25 giugno 2004 precisa in particolare che, benché tutti i candidati fossero statutariamente eligibili, solo sette di loro hanno partecipato a colloqui con il comitato di preselezione. La stessa nota cita, in ordine alfabetico, i nomi figuranti nell’elenco ristretto risultante dai colloqui: sig. A, sig. F, sig. G e sig. H. Tre di tali candidati erano allora di grado A 5 e un candidato di grado A 4.

23      Con messaggio di posta elettronica del 5 luglio 2004, il ricorrente si è informato presso il sig. E sullo stato di avanzamento della procedura di selezione. Con messaggio di posta elettronica del 6 luglio 2004, il sig. E gli ha precisato che non poteva essere comunicata alcuna informazione finché la procedura di selezione non fosse terminata.

24      Il 13 luglio 2004, i quattro candidati figuranti nell’elenco ristretto sono stati chiamati a colloquio dal direttore generale dell’Ufficio delle pubblicazioni, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), a sua volta assistito dalla sig.ra B. Al termine di tali colloqui, il direttore generale dell’Ufficio delle pubblicazioni ha scelto il sig. A lo stesso 13 luglio 2004.

25      Nella relazione in data 15 luglio 2004, firmata dall’APN e dalla sig.ra B, intitolata «R[elazione dell’APN a seguito dei colloqui con i candidati prescelti dal comitato di preselezione]», viene precisato che il sig. A «è il candidato che offre le maggiori garanzia per il buon funzionamento d[ell’]unità».

26      Con messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2004, il ricorrente ha nuovamente interrogato il sig. E sullo stato di avanzamento della procedura di selezione. Tale messaggio è rimasto senza risposta. Il ricorrente sostiene di aver rinnovato la sua richiesta un’ultima volta, con messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2004. Tale richiesta non ha ricevuto risposta da parte dell’amministrazione.

27      Il 22 novembre 2004 il ricorrente ha contattato per telefono il sig. E. Quest’ultimo gli ha reso noto che la procedura di selezione era conclusa da qualche tempo, ma che l’amministrazione aveva omesso di informarne i candidati che non erano stati prescelti.

28      Il 24 novembre 2004 il ricorrente ha ricevuto una nota, datata 19 novembre 2004, con la quale l’Ufficio delle pubblicazioni lo informava del fatto che la sua candidatura non era stata accolta.

29      Il 26 novembre 2004 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, con il quale ha chiesto, da una parte, l’annullamento della decisione dell’APN recante nomina del sig. A al posto controverso e della decisione di rigetto della sua candidatura a detto posto e, dall’altra, il versamento di un risarcimento del preteso danno da lui subito a seguito dell’illegittimità della nomina del sig. A nonché del ritardo nella comunicazione della decisione di rigetto della sua candidatura.

30      Con decisione del 18 marzo 2005, l’APN ha respinto il reclamo del ricorrente. Tale decisione è stata inviata al ricorrente con lettera spedita il 22 marzo 2005 e portata a sua conoscenza il 23 aprile 2005.

31      Nel frattempo, il 14 marzo 2005, la commissione di invalidità, il cui intervento è previsto dall’articolo 53 dello Statuto, ha accertato che il ricorrente era affetto da invalidità permanente totale che lo poneva nell’impossibilità di svolgere funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che, per tale motivo, egli era sospeso dal suo servizio presso la Commissione. La commissione di invalidità ha precisato che il rapporto eventuale tra l’invalidità e l’occupazione lavorativa precedente del ricorrente avrebbe dovuto formare oggetto di una successiva discussione interna, non appena gli elementi pertinenti fossero stati disponibili.

32      Con decisione dell’APN del 31 marzo 2005 decorrente dalla stessa data, il ricorrente è stato collocato a riposo e ammesso al beneficio di un’indennità di invalidità fissata conformemente alle disposizioni dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto.

33      Il 26 ottobre 2005, il ricorrente è stato convocato ad una visita medica, fissata al 14 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto.

34      Con lettera dell’8 novembre 2006, la Commissione ha reso noto al ricorrente che essa riconosceva che, in seguito alla visita medica a cui quest’ultimo si era sottoposto, il suo stato precedente si era aggravato e che, di conseguenza, le spese delle cure mediche in rapporto diretto con l’aggravamento del suo stato anteriore gli sarebbero state rimborsate sino al consolidamento di detto stato, conformemente all’articolo 73 dello Statuto. Veniva altresì precisato che, ai sensi dell’articolo 19 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, il ricorrente doveva tenere al corrente l’amministrazione dell’andamento del suo stato di salute. Pertanto, veniva richiesto al ricorrente di far compilare un modulo di attestazione medica dal suo medico curante. Al riguardo era precisato che, nel caso in cui l’amministrazione non avesse ricevuto tale modulo compilato entro e non oltre l’8 maggio 2007, il ricorrente sarebbe stato considerato guarito.

35      Il 28 marzo 2007 la Commissione ha ricordato al ricorrente che, ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto, l’istituzione può sottoporre periodicamente a visita medica gli ex funzionari che beneficiano di una pensione di invalidità e che non abbiamo raggiunto l’età di 63 anni. Pertanto, la Commissione ha chiesto al ricorrente di farle pervenire un certificato medico da cui risultasse il suo stato di salute attuale e che «statuisse» sulla necessità o meno del suo mantenimento in stato di invalidità.

 Procedimento in primo grado

36      Il 17 giugno 2005 il ricorrente, allora dell’età di 40 anni, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione dell’APN recante rigetto della sua candidatura al posto controverso, nonché l’annullamento della decisione di nominare il sig. A allo stesso posto, ricorso iscritto a ruolo con il numero T‑225/05.

37      Il 3 ottobre 2005 la Commissione, con atto separato, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sia contro le domande di annullamento sia contro la domanda di risarcimento danni formulate nell’ambito del ricorso T‑225/05. Il 15 novembre 2005 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità. Con ordinanza dell’8 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado ha unito l’eccezione di irricevibilità al merito.

38      Con ordinanza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale con il numero F‑44/05.

39      Il 10 settembre 2007 il ricorrente ha in particolare chiesto al Tribunale di trasmettere alle autorità giudiziarie penali competenti copia dei documenti del fascicolo di causa e di presentare denuncia contro la Commissione a causa di dichiarazioni inesatte contenute in questi ultimi in ordine alla data di inizio dei lavori del comitato di preselezione. Inoltre, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale tenesse conto, nell’ambito della sua decisione sulla domanda di risarcimento danni, dell’inesattezza delle dichiarazioni della Commissione. Al riguardo il ricorrente ha chiesto al Tribunale di far uso della sua competenza estesa al merito al fine di condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento adeguato a fronte del preteso danno morale causatogli dalle dichiarazioni inesatte della Commissione.

40      Il 25 settembre 2008 il Tribunale (Seconda Sezione) ha pronunciato la sentenza Strack/Commissione ai termini della quale, al punto 1, esso ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso, al punto 2, ha annullato la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso, al punto 3, ha condannato la Commissione a versare al ricorrente un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento danni, al punto 4, ha respinto il ricorso per il resto, al punto 5, ha condannato il ricorrente a sopportare la metà delle sue spese e, al punto 6, ha condannato la Commissione a sopportare le sue spese nonché la metà delle spese del ricorrente.

41      In occasione di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato, quanto alla domanda del ricorrente di trasmettere copia dei documenti del fascicolo alle autorità giudiziarie penali competenti e di presentare di conseguenza denuncia, di non poter accogliere tale domanda, in quanto essa non rientrava nella sua competenza (sentenza Strack/Commissione, punto 49).

42      Per quanto riguarda l’oggetto del ricorso, il Tribunale ha precisato che i capi delle conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento dovevano essere intesi come diretti, da una parte, all’annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso e, dall’altra, all’annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente (sentenza Strack/Commissione, punto 54).

43      In esito al suo esame delle conclusioni dirette all’annullamento, il Tribunale ha respinto quelle dirette all’annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso in quanto irricevibili (sentenza Strack/Commissione, punto 80) e ha accolto parzialmente quelle dirette all’annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente (sentenza Strack/Commissione, punto 202).

44      Per motivare l’irricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato collocato a riposo e ammesso al beneficio di un’indennità di invalidità a far data dal 31 marzo 2005 di modo che, quando il presente ricorso è stato presentato, il 17 giugno 2005, egli non era più destinato a lavorare in seno alla Commissione e non poteva più aspirare a coprire il posto controverso. Certo, una reintegrazione del ricorrente in servizio presso la Commissione rimaneva possibile, ma il Tribunale ha ricordato che, qualora l’interesse ad agire di cui un ricorrente si avvale riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo deve provare che il pregiudizio a tale situazione si riveli, sin d’ora, certo. Orbene, la reintegrazione del ricorrente in servizio presso la Commissione sarebbe stata solo un evento possibile la cui realizzazione era incerta. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che spettava al ricorrente dimostrare l’esistenza di una circostanza particolare che giustificasse il mantenimento di un interesse personale e attuale ad agire per l’annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso e, considerato che l’interessato non era riuscito a dimostrare l’esistenza di una siffatta circostanza, ne ha tratto la conseguenza che il ricorrente non aveva interesse a chiedere l’annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto controverso. Per contro, il Tribunale ha considerato che il ricorrente, benché collocato a riposo, conservava un interesse a far accertare l’irregolarità della decisione di rigetto della sua candidatura al posto controverso e ciò al fine di ottenere, se del caso, un risarcimento del danno che tale decisione avesse potuto avergli causato.

45      Nel merito, il Tribunale ha accolto le conclusioni dirette all’annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso in quanto la composizione del comitato di preselezione non era conforme all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 28 aprile 2004. Infatti, tale decisione prevedeva che il comitato di preselezione dovesse comprendere almeno un membro di una direzione generale diversa da quella interessata dal posto da coprire. Orbene, tutti i membri del comitato di preselezione svolgevano le loro funzioni in seno all’Ufficio delle pubblicazioni (sentenza Strack/Commissione, punto 116) e le parti non contestavano che la decisione del 28 aprile 2004 si applicasse a detto Ufficio (sentenza Strack/Commissione, punto 106). Di conseguenza, il Tribunale ha parzialmente accolto le conclusioni risarcitorie del ricorrente in quanto egli era stato privato del diritto a che la sua candidatura fosse esaminata in un contesto legittimo e ha condannato la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 per il danno morale (sentenza Strack/Commissione, punto 220).

 Procedimento di impugnazione

46      Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale di primo grado, il 3 dicembre 2008, la Commissione ha proposto un’impugnazione in via principale, iscritta a ruolo con il numero T‑526/08 P, contro la sentenza Strack/Commissione. Secondo la Commissione, il Tribunale, in primo luogo, avrebbe commesso un errore di diritto riconoscendo al ricorrente un interesse ad agire per l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura, in secondo luogo, avrebbe commesso un errore di diritto deducendo l’esistenza del danno morale asserito dal ricorrente soltanto perché a quest’ultimo era stato negato il diritto a che la sua candidatura fosse esaminata in un contesto legittimo e, in terzo luogo, avrebbe inficiato la sua sentenza per carenza di motivazione non avendo esposto i motivi per i quali l’interesse morale del ricorrente sarebbe stato leso.

47      Il 10 febbraio 2009 il ricorrente ha depositato la sua comparsa di risposta, nella quale ha altresì proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per avergli negato l’interesse ad agire per l’annullamento della decisione di nomina del sig. A, avrebbe errato per carenza di motivazione non avendo motivato il fatto che esso non aveva competenza a conoscere della domanda di trasmettere alle autorità giudiziarie penali competenti una copia dei documenti del fascicolo processuale e di presentare denuncia contro la Commissione per dichiarazioni inesatte in essi contenute e avrebbe commesso un errore di diritto per aver così statuito. Il ricorrente censurava altresì il Tribunale per aver esso omesso di tener conto del danno morale che gli sarebbe stato causato da talune irregolarità della procedura di selezione da lui denunciate nell’ambito del suo ricorso iniziale che ha dato luogo alla sentenza Strack/Commissione. Nelle sue memorie, il ricorrente aveva inoltre presentato una domanda diretta a che il Tribunale di primo grado trasmettesse alle autorità giudiziarie penali competenti copia dei documenti processuali e presentasse denuncia contro la Commissione a seguito delle dichiarazioni inesatte contenute in questi ultimi.

48      Nella sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea, da una parte, ha accolto l’impugnazione in via principale della Commissione perché il Tribunale aveva commesso tre errori di diritto, il primo, valutando l’interesse del ricorrente ad agire per l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura in maniera specifica e distinta dal suo interesse ad agire per l’annullamento della decisione di nomina del sig. A (sentenza di rinvio, punto 46), il secondo, fondando la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura su una valutazione erronea dell’interesse ad agire del ricorrente (sentenza di rinvio, punto 51), il terzo, nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che impegnano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, dato che il Tribunale ha accolto le conclusioni risarcitorie del ricorrente senza ricercare concretamente, come vi era giuridicamente tenuto, se il danno morale asserito fosse separabile dall’illecito alla base dell’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura, e quindi non integralmente risarcibile attraverso detto annullamento (sentenza di rinvio, punto 59).

49      Il Tribunale dell’Unione europea, dall’altra parte, ha accolto parzialmente l’impugnazione incidentale del ricorrente. Infatti, esso ha considerato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto respingendo, in quanto irricevibili, le conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A contenute nel ricorso sulla base di una motivazione che non era idonea a dimostrare che il ricorrente non avesse interesse ad agire ai fini di un siffatto annullamento (sentenza di rinvio, punti 75 e segg.).

50      Per contro, il Tribunale dell’Unione europea ha per il resto respinto l’impugnazione incidentale. In particolare, esso ha affermato che giustamente il Tribunale aveva dichiarato di non avere competenza a statuire sulla domanda proveniente da una parte di una controversia dinanzi ad esso pendente diretta, in sostanza, in primo luogo, a che esso accertasse che il comportamento adottato, in corso di causa, dall’altra parte in questa stessa controversia poteva essere penalmente perseguibile, in secondo luogo, a che esso decidesse che detto comportamento doveva essere denunciato alle autorità penali competenti e, in terzo luogo, a che esso sporgesse denuncia presso queste ultime. Il Tribunale dell’Unione europea ha tuttavia precisato che tale constatazione lasciava impregiudicata la possibilità per il ricorrente di chiedere al Tribunale, in forza dei poteri che quest’ultimo ricava dall’articolo 30, paragrafo 4, del suo regolamento di procedura, di revocare l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti delle parti che si presentano dinanzi ad esso, per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti relativamente alla causa o alle parti, al fine di investire di detto comportamento le autorità penali competenti (sentenza di rinvio, punto 82).

51      Per quanto riguarda la domanda del ricorrente diretta a che il Tribunale dell’Unione europea trasmetta alle autorità giudiziarie penali competenti copia dei documenti processuali e sporga denuncia contro la Commissione, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto detta domanda in quanto irricevibile, per il motivo che le norme che disciplinano il procedimento di impugnazione contro una decisione del Tribunale non prevedono un rimedio giuridico che consenta ad una parte del procedimento di primo grado di proporgli una domanda diretta, in sostanza, a che esso accerti che il comportamento adottato in primo grado dalla controparte del procedimento è penalmente perseguibile e a che esso decida di denunciare il detto comportamento alle autorità penali competenti (sentenza di rinvio, punto 124).

52      In definitiva e in primo luogo, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato i punti 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza Strack/Commissione (sentenza di rinvio, punto 127) e ha respinto l’impugnazione incidentale per il resto. In secondo luogo, il Tribunale dell’Unione europea ha considerato di non essere in grado di statuire né sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A e della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente in quanto non vi era stata alcuna discussione sulla questione se l’interesse del sig. A ostasse a che un siffatto annullamento fosse pronunciato, né sulle conclusioni dirette al risarcimento danni per un ammontare di EUR 2 000 in quanto il Tribunale non aveva esaminato la questione se il danno morale che il ricorrente aveva dovuto subire fosse separabile dall’illecito che esso aveva accertato. Di conseguenza, il Tribunale dell’Unione europea ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunciasse sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A al posto controverso e della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente a detto posto nonché sulle conclusioni risarcitorie per un ammontare di EUR 2 000 (sentenza di rinvio, punto 128). In ultimo luogo, il Tribunale dell’Unione europea ha riservato le spese del procedimento di impugnazione.

53      Con lettera del 15 dicembre 2010, la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha reso noto al ricorrente e alla Commissione che disponevano di un termine di due mesi maggiorato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale dell’Unione europea per depositare la loro memoria contenente osservazioni scritte.

54      La presente causa è stata attribuita alla Seconda Sezione, allora composta dal sig. H. Tagaras, presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch, giudici. A seguito della scadenza del mandato del presidente della sezione e della riorganizzazione delle sezioni del Tribunale il 10 ottobre 2011, la composizione di tale sezione è stata modificata.

55      Il ricorrente e la Commissione hanno depositato ciascuno, rispettivamente il 21 febbraio 2011 e il 12 aprile 2011, una memoria contenente osservazioni scritte.

56      Nella sua memoria contenente osservazioni scritte sulla sentenza di rinvio, oltre a dette osservazioni, il ricorrente ha presentato diverse domande dirette, in primo luogo, ad ottenere che il Tribunale sospendesse il procedimento sino all’adozione di una nuova disposizione sostitutiva dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura, in secondo luogo, ad ottenere che esso revocasse l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti della Commissione per le parole e gli scritti prodotti nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza Strack/Commissione, in terzo luogo, ad ottenere che il presidente del Tribunale ricusasse il giudice S. Van Raepenbusch e, in quarto luogo, ad ottenere che il Tribunale gli concedesse un risarcimento per la durata eccessiva del procedimento e, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che tale domanda di risarcimento danni non potesse essere trattata direttamente nell’ambito del presente procedimento, ma dovesse formare oggetto di un ricorso autonomo, ad ottenere che la domanda stessa fosse trasmessa al giudice competente.

57      Tra queste domande, quella diretta ad ottenere che il Tribunale sospendesse il procedimento sino all’adozione di una nuova disposizione sostitutiva dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura e quella diretta ad ottenere che il presidente del Tribunale ricusasse il giudice S. Van Raepenbusch sono state respinte rispettivamente con ordinanza del presidente della Seconda Sezione dell’8 dicembre 2011 e con decisione del presidente del Tribunale del 29 settembre 2011.

 In diritto

58      In via preliminare, occorre determinare l’oggetto della presente causa.

59      Si deve rilevare, innanzitutto, che tra le domande formulate dal ricorrente non sono state ancora decise quella diretta ad ottenere che il Tribunale revochi l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti della Commissione per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza Strack/Commissione e quella diretta ad ottenere che il Tribunale conceda al ricorrente un risarcimento per la durata eccessiva del procedimento.

60      D’altro canto, si deve ricordare che, a causa dell’annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea di una parte del dispositivo della sentenza Strack/Commissione e del conseguente rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito dalla sentenza di rinvio, in applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura, delle conclusioni e dei motivi sollevati dal ricorrente nella causa F‑44/05, Strack/Commissione, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dal Tribunale dell’Unione europea, nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, poiché questi ultimi sono passati in giudicato.

61      Al fine di determinare quali siano precisamente le conclusioni e i motivi sui quali il Tribunale deve pronunciarsi, va ricordato che, nella causa Strack/Commissione, il ricorrente aveva concluso che il Tribunale volesse:

–        dare atto del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto;

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione dell’APN, in data 22 marzo 2005, che respinge il suo reclamo;

–        annullare la decisione della Commissione, in data 19 novembre 2004, che respinge la sua candidatura;

–        annullare la procedura di selezione COM/A/057/04;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subito a seguito dell’illegittimità della procedura di selezione e della tardività della decisione di rigetto della sua candidatura;

–        condannare la Commissione alle spese.

62      Tuttavia, deve implicitamente dedursi dalla citata sentenza Strack/Commissione che le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale dia atto del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto e quelle dirette ad ottenere che il Tribunale dichiari il ricorso ricevibile e fondato sono state considerate da detto Tribunale come configuranti enunciati di pura forma per i quali non occorreva statuire, dato che detta sentenza non si è pronunciata su tali conclusioni. La sentenza di rinvio non ha infirmato questa constatazione.

63      Inoltre, nella sentenza Strack/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che tutti i capi delle conclusioni dirette all’annullamento formulati nel ricorso dovevano essere considerati come aventi ad oggetto l’annullamento, da una parte, della decisione di nomina del sig. A e, dall’altra, della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente (sentenza Strack/Commissione, punto 54). Tale definizione dell’oggetto del ricorso non è stata infirmata dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza di rinvio. Tuttavia, a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea dei punti 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza Strack/Commissione, nella sentenza di rinvio, il Tribunale deve pronunciarsi nuovamente sulle conclusioni dirette all’annullamento e sulle conclusioni risarcitorie.

64      Più specificamente, risulta dal punto 46 della sentenza di rinvio che, per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento, il Tribunale deve riesaminare la loro ricevibilità considerando questa volta complessivamente ed esclusivamente l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento della decisione di nomina del sig. A e il suo interesse ad ottenere l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura.

65      Su questo punto, il Tribunale dell’Unione europea ha precisato ai punti 47‑51 della sentenza di rinvio, che l’interesse del ricorrente ad agire per l’annullamento non può essere dedotto dal fatto che egli abbia interesse a far accertare l’illegittimità di una decisione al fine di ottenere successivamente il risarcimento dell’eventuale danno causatogli da quest’ultima. Inoltre, il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato, in particolare ai punti 73‑75 della sentenza di rinvio, che l’interesse ad agire del ricorrente non può essergli negato per il solo fatto che quest’ultimo sia stato collocato d’ufficio a riposo a seguito di un’incapacità permanente totale riconosciuta dalla commissione di invalidità, ai sensi degli articoli 53 e 78 dello Statuto, in quanto tale situazione è reversibile.

66      Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi di annullamento, non risulta dalla sentenza di rinvio che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto accogliendo il primo motivo e respingendo gli altri. Per contro, la sentenza di rinvio precisa che la questione se l’interesse del sig. A, nominato al posto controverso, osti all’annullamento della decisione di nomina e della decisione di rigetto di candidatura dovrà essere esaminata dal Tribunale (sentenza di rinvio, punto 128).

67      Relativamente alle conclusioni risarcitorie nella misura in cui esse riguardano i capi della domanda di risarcimento diversi da quello connesso all’irregolarità della composizione del comitato di preselezione, occorre rilevare che, ai punti 211 e segg. della sentenza Strack/Commissione, il Tribunale le ha tutte respinte. Nella sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea ha confermato che tali capi delle conclusioni risarcitorie erano infondati. Poiché la soluzione adottata nella sentenza Strack/Commissione ha così acquisito autorità di giudicato, essa non può essere rimessa in discussione nell’ambito del presente giudizio previo rinvio.

68      Quanto alle conclusioni risarcitorie, nella misura in cui riguardano il danno morale che il ricorrente avrebbe dovuto subire a seguito dell’irregolarità della composizione del comitato di preselezione, il Tribunale dell’Unione europea le ha rinviate al Tribunale affinché quest’ultimo verifichi se il danno morale asserito sia separabile dall’illecito su cui tali annullamenti si basano e se tale danno non sia integralmente risarcibile attraverso tali annullamenti (sentenza di rinvio, punti 59 e 128).

69      Di conseguenza, nell’ambito della presente causa occorre statuire:

–        sulla domanda del ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale revochi l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti della Commissione per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza Strack/Commissione;

–        sulla domanda diretta ad ottenere che il Tribunale conceda al ricorrente un risarcimento per la durata eccessiva del procedimento;

–        sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A e della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente nella misura in cui si tratti di stabilire se esse siano ricevibili e, in tal caso, se l’interesse del sig. A osti all’annullamento di tali decisioni;

–        sulle conclusioni risarcitorie nella misura in cui esse riguardano il danno morale che il ricorrente avrebbe dovuto subire a seguito dell’irregolarità della composizione del comitato di preselezione.

 Sulla domanda di revoca dell’immunità dei rappresentanti della Commissione per le parole pronunciate e per gli scritti prodotti nel corso del procedimento

70      Nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza Strack/Commissione, il ricorrente ha rilevato che due documenti prodotti dai rappresentanti della Commissione in corso di causa contraddicono l’affermazione, formulata dagli stessi rappresentanti nel loro controricorso, secondo la quale il comitato di preselezione aveva iniziato i suoi lavori prima del 1° maggio 2004, con la conseguenza che la nuova normativa concernente i comitati di selezione non era applicabile. Esprimendo dubbi sulla questione se i rappresentanti della Commissione non si fossero resi responsabili di un tentativo di frode processuale, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, nella sua memoria contenente osservazioni scritte, di revocare l’immunità di cui beneficiano i rappresentanti della Commissione interessati, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Secondo il ricorrente, la revoca dell’immunità dei rappresentanti della Commissione interessati non sarebbe in contrasto con l’interesse della causa, dato che il procedimento nella presente causa su rinvio previo annullamento parziale si troverebbe in una fase in cui le parti hanno finito di esporre i loro argomenti.

71      Interrogati dal Tribunale, i rappresentanti della Commissione interessati hanno presentato ciascuno, con lettere rispettive del 6 marzo 2012, osservazioni sulla domanda di revoca dell’immunità formulata dal ricorrente. Successivamente, il ricorrente e la Commissione hanno preso posizione su dette osservazioni, con lettere rispettivamente in data 16 aprile 2012 e 26 marzo 2012.

72      A questo proposito occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «[i] rappresentanti delle parti che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un’autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti». I paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo dispongono che tale immunità è accordata «esclusivamente nell’interesse della causa» e che il Tribunale può revocare l’immunità ove tale revoca «non pregiudichi l’interesse della causa».

73      Si deve sottolineare che tali disposizioni devono essere interpretate alla luce dell’articolo 19, quinto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ne costituisce il fondamento giuridico e che stabilisce che «[g]li agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l’esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura».

74      Occorre altresì tener conto, nell’interpretazione di tale disposizione, del fatto che l’immunità dei rappresentanti delle parti rispecchia la libertà di espressione degli avvocati sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in particolare dichiarato, a proposito della libertà d’espressione di un avvocato della difesa in un procedimento penale, che «[l]o status specifico degli avvocati li pone in una posizione centrale nell’amministrazione della giustizia, come intermediari tra i singoli e i giudici, il che spiega le norme di condotta imposte in generale ai membri dell’ordine forense[. O]ltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l’articolo 10 [della CEDU] protegge anche il loro modo di esprimersi[. L]a libertà di espressione di cui gode un avvocato nell’aula non è illimitata, e taluni interessi, quali l’autorità del potere giudiziario, sono abbastanza importanti per giustificare restrizioni a tale diritto. Tuttavia (…) solo eccezionalmente una restrizione alla libertà di espressione dell’avvocato della difesa (…) può risultare necessaria in una società democratica» (Corte eur. D.U., sentenza Kyprianou c. Cipro del 15 dicembre 2005, §§ 173 e 174).

75      Se è esatto che il procedimento dinanzi al Tribunale non è un procedimento penale, nondimeno l’articolo 10 della CEDU, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, protegge in maniera generale la libertà di espressione degli avvocati e contribuisce alla realizzazione nella pratica del diritto ad un processo equo. Così, nella sua sentenza Kyprianou/Cipro, citata, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, al paragrafo 175, che «[p]er avere fiducia nell’amministrazione della giustizia, il pubblico deve aver fiducia nella capacità degli avvocati a rappresentare effettivamente i singoli[. N]e consegue che [l’]“effetto dissuasivo” [che può essere prodotto dall’adozione di una sanzione nei confronti di un avvocato] è un fattore importante da prendere in considerazione per predisporre un giusto equilibrio fra i giudici e gli avvocati nell’ambito di una buona amministrazione della giustizia».

76      Infine, deve tenersi conto, per interpretare l’articolo 30 del regolamento di procedura, dell’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, il quale mira a garantire il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, compresa la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare (v., per quanto riguarda il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio, sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, C‑279/09, punti 45 e 46).

77      È alla luce di quanto precede che occorre esaminare la domanda di revoca dell’immunità di cui beneficiano i rappresentanti della Commissione interessati nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza Strack/Commissione.

78      Tuttavia, prima di esaminare nel merito la domanda presentata dal ricorrente, occorre esaminarne la ricevibilità. Certamente, il Tribunale dell’Unione europea ha affermato, al punto 82 della sentenza di rinvio, che ognuna delle parti aveva la possibilità, al fine di poter poi adire i giudici penali competenti, di formulare una siffatta domanda di revoca dell’immunità presso il Tribunale, ma si deve rilevare che, nel corso del procedimento iniziale, il ricorrente non aveva chiesto che l’immunità dei rappresentanti della Commissione fosse revocata cosicché il Tribunale dell’Unione europea non poteva essere indotto a pronunciarsi nella sentenza di rinvio sulla portata dell’articolo 30 del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, nessuna decisione del Tribunale su questo punto può aver formato oggetto di esame da parte del giudice dell’impugnazione. Di conseguenza, occorre osservare che la sentenza di rinvio dev’essere compresa come un mero obiter dictum, formulato in risposta ad un argomento del ricorrente secondo il quale considerare il Tribunale incompetente ad accertare che il comportamento di una parte possa essere penalmente perseguibile costituisce un diniego di giustizia.

79      Per contro, si deve rilevare che l’articolo 30 del regolamento di procedura non menziona espressamente il fatto che una domanda di revoca dell’immunità possa essere presentata da una delle parti. Orbene, visto che l’immunità prevista all’articolo 30 del regolamento di procedura mira a tutelare i rappresentanti delle parti contro eventuali procedimenti penali e alla luce della ratio legis di tale disposizione quale sopra esposta, il Tribunale ritiene di avere l’obbligo di statuire su una domanda di revoca dell’immunità solo se quest’ultima viene presentata da un giudice o da un’autorità nazionale competente. Poiché non è questo il caso, il Tribunale ritiene di non poter accogliere una domanda di revoca dell’immunità presentata da una parte, domanda questa che non rientra nella competenza del Tribunale.

80      Ne consegue che, nella fattispecie, la domanda di revoca dell’immunità formulata dal ricorrente dev’essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento

81      La domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento, figurante nella memoria contenente osservazioni scritte, depositata dal ricorrente nel presente procedimento su rinvio, è stata trattata con ordinanza separata (ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione, F‑44/05 RENV). In tale ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che, a sostegno della sua domanda, il ricorrente faceva valere la durata di tre distinti procedimenti, cioè il procedimento amministrativo diretto alla copertura del posto controverso, il procedimento precontenzioso e il procedimento giurisdizionale.

82      Ritenendosi incompetente a statuire sulla domanda risarcitoria fondata sulla durata del procedimento giurisdizionale, poiché il danno così asserito non trova la sua origine nel rapporto di impiego che unisce il ricorrente alla Commissione, ma nel preteso ritardo a statuire imputabile ai giudici dell’Unione, il Tribunale ha rinviato al Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione (F‑44/05 RENV), la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente nella misura in cui essa riguardava la durata eccessiva del procedimento giurisdizionale. Tale domanda di risarcimento è stata iscritta a ruolo nella cancelleria del Tribunale dell’Unione europea con il numero T‑670/11.

83      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 12 gennaio 2012, il ricorrente ha chiesto che la sua domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale fosse considerata come divenuta priva di oggetto e che la causa T‑670/11 fosse cancellata dal ruolo del Tribunale dell’Unione europea.

84      Il 16 febbraio 2012 il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro l’ordinanza del 7 dicembre 2011 Strack/Commissione (F‑44/05 RENV), di rinvio della domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Tale impugnazione è stata iscritta a ruolo nella cancelleria del Tribunale dell’Unione europea con il numero T‑65/12 P.

85      Con ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 26 gennaio 2012, la causa T‑670/11 è stata cancellata dal ruolo del Tribunale dell’Unione europea.

86      Con ordinanza del 12 giugno 2012, Strack/Commissione (T‑65/12 P), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente contro l’ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione (F‑44/05 RENV), di rinvio della domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in quanto l’ordinanza impugnata non costituiva un atto idoneo a formare oggetto di impugnazione.

87      Per quanto riguarda la domanda di risarcimento nella misura in cui concerne la durata eccessiva del procedimento amministrativo diretto alla copertura del posto e del procedimento amministrativo precontenzioso, si deve rilevare che, a sostegno della domanda stessa, il ricorrente censura la Commissione per aver essa volontariamente prolungato tali procedimenti, mettendo in atto una procedura manifestamente scorretta di avviso di posto vacante, non informandolo direttamente del risultato di tale procedura e non adottando i provvedimenti correttivi necessari nell’ambito del procedimento precontenzioso, di cui essa ha praticamente esaurito i termini.

88      Al riguardo, per quanto concerne il procedimento amministrativo inteso in senso stretto, si deve ricordare che, in forza del principio di buona amministrazione, l’APN ha l’obbligo di osservare un termine ragionevole nella conduzione di qualsiasi procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03, punto 163).

89      Nella fattispecie, si deve rilevare che il procedimento amministrativo diretto alla copertura del posto controverso è iniziato il 24 marzo 2004 con la pubblicazione dell’avviso di posto vacante al fine di coprire tale posto e si è concluso, per quanto riguarda il ricorrente, il 19 novembre 2004, quando quest’ultimo è stato informato del fatto che la sua candidatura non era stata accolta. Di conseguenza, si deve osservare che la durata del procedimento amministrativo è stata di circa otto mesi, durata che non può essere considerata irragionevole, tenendo presente in particolare che le candidature al posto controverso potevano essere depositate sino al 15 aprile 2004 e che la procedura di selezione comportava quattro fasi, cioè, in primo luogo, l’esame delle candidature da parte del comitato di preselezione, per compilare un elenco ristretto, in secondo luogo, un colloquio tra l’APN e i candidati figuranti nell’elenco ristretto o qualsiasi altro candidato con cui essa intendesse parlare, in terzo luogo, la consultazione del comitato consultivo delle nomine per avere parere e, in quarto luogo, l’adozione da parte dell’APN dell’atto di nomina.

90      Per quanto riguarda la durata del procedimento precontenzioso, quest’ultimo è durato tre mesi e trenta giorni, il che non costituisce una durata eccessiva. In ogni caso, la durata del procedimento precontenzioso non può, in linea di principio, essere eccessiva dato che, a causa dei diversi termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto, essa non può eccedere, qualora sia iniziata con una domanda, quattordici mesi e dieci giorni e, qualora, come nel caso di specie, sia iniziata con un reclamo, dieci mesi e dieci giorni.

91      Di conseguenza, occorre respingere la domanda di risarcimento nella misura in cui essa è fondata sulla durata eccessiva del procedimento amministrativo diretto alla copertura del posto e del procedimento precontenzioso.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A e della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento

–       Argomenti delle parti

92      Nel suo controricorso depositato nella causa F‑44/05, il quale rinvia alle considerazioni esposte nell’eccezione di irricevibilità presentata con atto separato, la Commissione sostiene che il ricorrente non avrebbe interesse ad agire, poiché non potrebbe trarre alcun beneficio dall’annullamento delle decisioni impugnate. Infatti, essendo stato collocato a riposo d’ufficio, ai sensi degli articoli 53 e 78 dello Statuto, a causa di incapacità permanente considerata totale anteriormente alla presentazione del ricorso, il ricorrente non potrebbe aspirare ad occupare il posto controverso.

93      Nelle sue osservazioni scritte depositate nel presente procedimento su rinvio, la Commissione afferma che la sentenza di rinvio conferma che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione di nomina del sig. A e della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente sono irricevibili in quanto il ricorrente non può trarre un beneficio dall’annullamento di dette decisioni.

94      Da una parte, la Commissione rileva che, per dichiarare che un funzionario, quale il ricorrente, riconosciuto dalla commissione di invalidità in stato di incapacità permanente totale e collocato d’ufficio a riposo ai sensi degli articoli 53 e 78 dello Statuto, conservava un interesse ad agire per annullamento, il Tribunale dell’Unione europea si è basato sulla sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione (C‑198/07 P). Orbene, in tale sentenza, la Corte avrebbe precisato che ciò non avverrebbe nel caso in cui la possibilità di reintegrazione del funzionario collocato in invalidità non sia reale, ma soltanto ipotetica. Ritenendo che nella fattispecie nulla consenta di affermare che il ricorrente possa essere prossimamente di nuovo idoneo al servizio, la Commissione ne deduce che il ricorrente non abbia interesse ad agire.

95      Dall’altra, la Commissione sostiene che, nella sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea avrebbe menzionato il fatto che un ricorrente non poteva aver interesse ad agire per l’annullamento di una decisione di nomina di un funzionario ad un posto nel caso in cui, tenendo conto della gravità del vizio e previa ponderazione degli interessi in gioco, risulti che l’annullamento della decisione illegittima costituirebbe una sanzione eccessiva del vizio da cui tale decisione sia inficiata. Orbene, nella presente causa, l’annullamento della decisione di nomina del sig. A costituirebbe una sanzione eccessiva. Innanzitutto, l’irregolarità che ha viziato tale decisione non sarebbe un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione, ma un semplice vizio di procedura, per giunta trascurabile, in quanto ha viziato la decisione del comitato di preselezione e non quella dell’APN. Inoltre, il principio di certezza del diritto osterebbe all’annullamento della decisione di nomina del sig. A dato che sono trascorsi oltre sette anni dalla sua adozione. Infine, sarebbe contrario all’interesse del servizio ricominciare una procedura per coprire un posto per il quale il ricorrente non fornisce alcun elemento a dimostrazione della sua possibilità di occuparlo in un prossimo futuro.

96      Il ricorrente ritiene, dal canto suo, che l’annullamento delle decisioni impugnate può procurargli un vantaggio. In ordine alla decisione di rigetto della sua candidatura, il ricorrente sottolinea che, poiché il suo collocamento a riposo d’ufficio a causa di incapacità permanente totale non è definitivo, non sarebbe escluso che egli possa un giorno occupare il posto controverso. Per quanto riguarda la decisione di nomina del sig. A, dato che la domanda di annullamento di tale decisone è stata proposta entro i termini, il sig. A non avrebbe alcun diritto ad essere mantenuto nel posto controverso. In ogni caso, il ricorrente considera che la Commissione non potrebbe far valere l’interesse del sig. A in luogo e vece di quest’ultimo al fine di sollevare un’eccezione di irricevibilità e che una siffatta eccezione di irricevibilità sarebbe tardiva, poiché la Commissione non ne ha fatto menzione nel suo controricorso depositato nell’istanza iniziale dinanzi al Tribunale.

–       Giudizio del Tribunale

97      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, per poter chiedere l’annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un funzionario o ex funzionario, al momento della proposizione del ricorso, deve possedere un interesse effettivo e concreto, sufficientemente rilevante, all’annullamento di tale atto, in quanto tale interesse presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurargli un vantaggio (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 29 novembre 2006, Agne-Dapper e a./Commissione e a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza di rinvio, punto 43). In quanto presupposto della ricevibilità, l’interesse del ricorrente ad agire dev’essere valutato al momento della proposizione del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005, Ross/Commissione, T‑147/04, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza di rinvio, punto 44).

98      Per quanto riguarda un funzionario riconosciuto dalla commissione di invalidità in stato di incapacità permanente totale e collocato d’ufficio a riposo in forza degli articoli 53 e 78 dello Statuto, la situazione di tale funzionario si distingue da quella di un funzionario che ha raggiunto l’età della pensione, che si è dimesso o che è stato licenziato, poiché si tratta di una situazione reversibile. Infatti, il funzionario colpito da siffatta invalidità può riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione dell’Unione. A questo riguardo, la disposizione generale dell’articolo 53 dello Statuto dev’essere letta in combinato disposto con le specifiche disposizioni degli articoli da 13 a 15 dell’allegato VIII dello Statuto. L’attività del funzionario dichiarato in stato d’invalidità è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità, che può essere periodicamente accertata (sentenza Gordon/Commissione, cit., punti 46 e 47; sentenza di rinvio, punto 69).

99      Inoltre, poiché può essere reintegrato in un posto presso un’istituzione, un funzionario riconosciuto colpito da invalidità permanente considerata totale conserva, ai sensi della giurisprudenza esposta al punto 94 della presente sentenza, un interesse a chiedere, nell’ambito della procedura di selezione diretta alla copertura di un posto vacante, alla quale sia stato ammesso a partecipare, l’annullamento della decisione recante rigetto della sua candidatura e della decisione di nominare un altro candidato, al fine di poter continuare ad aspirare, in caso di reintegrazione, al posto di cui trattasi o anche soltanto di evitare, in un caso del genere, che le asserite irregolarità, vertenti sulle modalità della procedura di selezione, non si riproducano, in futuro, nell’ambito di una procedura analoga, alla quale egli debba partecipare. Un siffatto interesse ad agire deriva dall’articolo 233, primo comma, CE (divenuto articolo 266, primo comma, TFUE), in forza del quale le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, punti 50 e 51 nonché giurisprudenza ivi citata; sentenza di rinvio, punto 70).

100    Nelle sue memorie, la Commissione sostiene che la giurisprudenza sopra menzionata, e in particolare la citata sentenza Gordon/Commissione, richiederebbe, perché un funzionario collocato d’ufficio a riposo, ai sensi degli articoli 53 e 78 dello Statuto, conservi un interesse ad agire, che la possibilità di reintegrazione di tale funzionario sia reale e non semplicemente ipotetica.

101    Tuttavia, pur se la Corte ha effettivamente rilevato, al punto 48 della citata sentenza Gordon/Commissione, che «la possibilità di reintegrazione del ricorrente non era semplicemente ipotetica, ma del tutto reale», per dichiarare che quest’ultimo, benché collocato d’ufficio a riposo, conservava un interesse ad agire, tale affermazione non significa che un funzionario che si trova nella stessa situazione conserva un interesse ad agire solo ove sia già certo che egli sarà prossimamente di nuovo idoneo al servizio; tale affermazione significa soltanto che, finché non è escluso che tale funzionario possa riprendere servizio, egli conserva un interesse ad agire. Infatti, risulta dal punto 48 della citata sentenza Gordon/Commissione che, perché un funzionario collocato d’ufficio a riposo a causa di invalidità permanente totale conservi un interesse ad agire, basta che la possibilità che quest’ultimo possa riprendere il servizio esista, il che si verifica finché l’invalidità permanente totale non è definitivamente certa. La certezza della reintegrazione del funzionario non è quindi per nulla richiesta perché a tale funzionario sia riconosciuto un interesse ad agire. Infatti, come è stato ricordato al punto 97 della presente sentenza, l’interesse di un ricorrente all’annullamento di un atto presuppone che tale annullamento possa procurargli un vantaggio e non che sia certo che esso gli procurerà un siffatto vantaggio.

102    Per rispondere pienamente all’argomento della Commissione, il Tribunale dell’Unione europea ha precisato, nella sentenza di rinvio, che un funzionario collocato d’ufficio a riposo per invalidità permanente totale, ai sensi degli articoli 53 e 78 dello Statuto, è privato di ogni interesse ad agire soltanto in taluni casi particolari in cui l’esame della situazione concreta di detto funzionario dimostri che egli non è più in grado di riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione, tenuto conto, per esempio, delle conclusioni della commissione d’invalidità incaricata dell’esame della sua situazione di invalidità da cui emerge che la patologia che ha comportato l’invalidità è cronica e che non sarà dunque necessaria alcuna visita medica di revisione o di dichiarazioni del funzionario interessato da cui risulti che, in ogni caso, egli non riprenderà più servizio nell’ambito di un’istituzione (sentenza di rinvio, punto 71).

103    Nella fattispecie, il ricorrente è stato riconosciuto dalla commissione di invalidità in stato di invalidità permanente totale ed è stato collocato d’ufficio a riposo in applicazione degli articoli 53 e 78 dello Statuto. Tuttavia, la sua situazione era reversibile, avendo del resto l’amministrazione avuto cura di ricordare al ricorrente, il 28 marzo 2007, che essa poteva sottoporre periodicamente a visita medica gli ex funzionari beneficiari di una pensione di invalidità che non avessero ancora compiuto i 63 anni di età (punto 35 della presente sentenza). Inoltre, nessun elemento agli atti permette di stabilire che, a partire dalla data in cui il ricorrente è stato collocato d’ufficio a riposo, sia ineluttabilmente certo che egli non riprenderà mai il servizio. In ogni caso, spetterà alla commissione medica pronunciarsi, al momento debito, sulla ripresa del servizio da parte del ricorrente, valutazione questa che è di ordine medico, di modo che l’amministrazione non deve pregiudicare il contenuto della futura decisione di detta commissione. Di conseguenza, si deve constatare che il ricorrente può continuare ad aspirare al posto controverso e che, a tale titolo, egli conserva un interesse ad agire per l’annullamento sia della decisione di nomina del sig. A sia della decisione di rigetto della sua candidatura, decisioni, nella fattispecie, indissociabili (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

104    Nelle sue osservazioni scritte nel presente procedimento previo rinvio, la Commissione sostiene altresì che il ricorrente non avrebbe interesse a contestare le decisioni impugnate, poiché, secondo una giurisprudenza costante, egli non potrebbe ottenere l’annullamento di una decisione di nomina di un funzionario o agente.

105    Tuttavia, dev’essere constatato che la giurisprudenza ha già riconosciuto, e a più riprese, la ricevibilità di una domanda di annullamento proposta da un terzo rispetto alla decisione contro la decisione di nomina di un funzionario o di un agente (v., ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006, Neirinck/Commissione, T‑494/04, punti 66 e 67) e che il giudice dell’Unione ha già annullato, su ricorso di terzi, parecchie decisioni di nomina di funzionari o agenti (v., ad esempio, sentenza della Corte del 23 gennaio 1975, de Dapper/Parlamento, 29/74, punto 16; sentenza del Tribunale di primo grado del 20 luglio 2001, Brumter/Commissione, T‑351/99, punto 97).

106    Certamente, qualora l’atto da annullare sia a favore di un funzionario o agente, come nel caso di una decisione di nomina, spetta al giudice verificare se l’annullamento non costituirà una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa (sentenza della Corte del 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79, punto 13; sentenza del Tribunale di primo grado del 10 luglio 1992, Barbi/Commissione, T‑68/91, punto 36), ma tale obbligo per il giudice è ininfluente sull’interesse ad agire del terzo rispetto alla decisione, autore della domanda di annullamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, Tzirani/Commissione, F‑46/07, punto 38).

107    Da una parte, l’esame da parte del giudice della questione se un annullamento non sia una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa può intervenire solo dopo l’esame della legittimità della decisione impugnata, esame che tiene conto in particolare della gravità del vizio accertato (sentenza Tzirani/Commissione, cit., punto 38).

108    Dall’altra, anche qualora l’annullamento di una decisione costituisca una sanzione eccessiva alla luce del vizio accertato, un ricorrente può ricavare un vantaggio da una domanda di annullamento diretta contro tale decisione, poiché, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che l’annullamento di una decisione viziata da irregolarità costituisca una sanzione eccessiva non esclude che il giudice accolga la domanda, ma rinvii all’amministrazione il compito di ricercare un’equa soluzione della controversia (sentenza della Corte del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P, punto 13; sentenza del Tribunale del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, punto 18), o addirittura che esso proceda d’ufficio al risarcimento del ricorrente per l’irregolarità commessa (sentenza Oberthür/Commissione, cit., punti 13 e 14; sentenza del Tribunale del 5 maggio 2010, Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08, punto 90).

109    Risulta da quanto precede che nessuno degli argomenti addotti dalla Commissione a sostegno dell’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti delle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni impugnate è fondato. Di conseguenza, tale eccezione di irricevibilità dev’essere respinta.

 Sul merito delle conclusioni dirette all’annullamento

110    Il ricorrente fa valere cinque motivi relativi, in primo luogo, alla violazione della decisione del 28 aprile 2004 nella misura in cui essa fissa talune regole per la composizione del comitato di preselezione, in secondo luogo, alla violazione dell’articolo 11 bis e dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, del nuovo Statuto, in terzo luogo, all’errore manifesto di valutazione, in quarto luogo, alla violazione dell’articolo 25 del nuovo Statuto e, in quinto luogo, alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

111    Nella sentenza Strack/Commissione, il Tribunale ha dichiarato che il motivo relativo alla violazione della decisione del 28 aprile 2004 doveva essere accolto dato che tale decisione, applicabile nella fattispecie, prevedeva, all’articolo 2, paragrafo 3, che il comitato di preselezione dovesse essere composto da almeno tre membri di grado e funzione direttiva pari o superiori al livello del posto da coprire, di cui uno di un’altra direzione generale, e che, nella fattispecie, tutti i membri del comitato di preselezione svolgevano le loro funzioni nell’ambito dell’Ufficio delle pubblicazioni. Esso ha per contro respinto gli altri motivi in quanto infondati.

112    Nella sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea non ha infirmato la soluzione formulata dal Tribunale riguardo al merito dei motivi di annullamento sollevati dal ricorrente. Di conseguenza, la soluzione formulata dal Tribunale nella sentenza Strack/Commissione riguardo ai motivi di annullamento è passata in giudicato (sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 dicembre 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00, punto 46). Essa non può dunque essere rimessa in discussione a seguito del rinvio della presente causa. Ne consegue che il motivo relativo alla violazione della decisione del 28 aprile 2004 dev’essere accolto e che gli altri motivi devono essere respinti.

113    Prima di determinare se, come richiede la sentenza di rinvio, l’interesse del sig. A osti a che le decisioni impugnate siano annullate, dev’essere rilevato che, nella sua memoria contenente osservazioni, la Commissione sostiene, in sostanza, che la violazione della decisione del 28 aprile 2004 non potrebbe comportare l’annullamento delle decisioni impugnate, in quanto tale vizio non avrebbe avuto un’incidenza significativa sulla fondatezza di dette decisioni impugnate, e ciò per svariati motivi. Innanzitutto, poiché il comitato di preselezione è solo un organo consultivo, il vizio che ha inficiato la sua composizione non avrebbe avuto un’incidenza significativa sulle decisioni impugnate. Inoltre, poiché le persone componenti il comitato di preselezione sono state designate conformemente alle norme allora applicabili, la circostanza che la decisione del 28 aprile 2004, modificativa delle regole di composizione della commissione giudicatrice, non sia stata applicata retroattivamente non permetterebbe di presumere che l’irregolarità della composizione della commissione giudicatrice, che ne è seguita, abbia potuto influire sulla decisione di nominare il sig. A. Infine, la decisione di nominare il sig. A sarebbe corretta, poiché il Tribunale ha dichiarato, senza essere smentito dal Tribunale dell’Unione europea su questo punto, che la decisione di nomina del sig. A non sarebbe viziata da errore manifesto di valutazione.

114    Su questo punto si deve constatare che il vizio che ha inficiato il parere del comitato di preselezione assomiglia ad un vizio di procedura, poiché il comitato di preselezione non esercita i poteri devoluti all’APN, ma svolge unicamente un ruolo consultivo. Orbene, come tendono a ricordare gli argomenti della Commissione sopra menzionati per quanto riguarda un vizio di procedura, è necessario, perché quest’ultimo possa portare all’annullamento delle decisioni impugnate, che, in assenza di tale vizio, il procedimento potesse sfociare in un risultato diverso (v., in particolare, sentenza della Corte del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, C‑142/87, punto 48). Per contro, non è necessario che il ricorrente dimostri che l’atto sarebbe necessariamente stato diverso se non fosse stato inficiato dal vizio procedurale di cui trattasi e basta che non sia totalmente escluso che l’amministrazione possa adottare una decisione diversa perché l’esistenza di un vizio di legittimità esterna comporti l’annullamento dell’atto interessato (v., per quanto riguarda un rapporto informativo redatto senza previo colloquio con il valutatore, sentenza del Tribunale del 13 settembre 2011, Nastvogel/Consiglio, F‑4/10, punto 94).

115    Di conseguenza, e senza che sia necessario determinare se, con il suo argomento, la Commissione rimetta in discussione l’autorità del giudicato dato che, nella sentenza Strack/Commissione, il Tribunale ha considerato che la composizione irregolare del comitato di preselezione giustificava l’annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente e dato che il Tribunale dell’Unione europea non ha infirmato tale analisi nella sua sentenza di rinvio, basta rilevare, per respingere detto argomento, che non può essere escluso che, se il comitato di preselezione fosse stato composto regolarmente, cioè con almeno un membro non appartenente all’Ufficio delle pubblicazioni, il parere di detto comitato avrebbe avuto un contenuto diverso e che, di conseguenza, un altro candidato sarebbe stato scelto dall’APN ai fini della copertura del posto controverso.

116    Risulta da quanto precede che il motivo relativo alla violazione della decisione del 28 aprile 2004 deve, in linea di principio, comportare l’annullamento delle decisioni impugnate. Tuttavia, come si è ricordato al punto 106 della presente sentenza, qualora, come nella fattispecie, le decisioni da annullare siano a favore di un funzionario diverso dal ricorrente, spetta al giudice verificare, preliminarmente, se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva dell’irregolarità commessa (sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

117    A questo proposito occorre ricordare che le conseguenze che il giudice dell’Unione trae dall’irregolarità di decisioni adottate in esito a concorsi di reclutamento non sono le stesse relativamente a decisioni adottate in esito ad un concorso diretto alla redazione di un elenco di riserva e a decisioni adottate in esito ad un concorso indetto ai fini della copertura, mediante nomina, di un posto determinato. Infatti, nel caso di un concorso diretto alla redazione di un elenco di riserva, l’annullamento di tutte le decisioni individuali con cui viene iscritto il nome di ciascuno dei vincitori in detto elenco costituisce, in linea di principio, una sanzione eccessiva (sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 83). Per contro, per quanto riguarda le decisioni adottate a seguito di un concorso interno diretto alla copertura di un posto determinato, il giudice dell’Unione procede ad un esame caso per caso, in occasione del quale esso prende in considerazione la natura dell’irregolarità commessa nonché la ponderazione degli interessi.

118    Per quanto riguarda, come nel caso di specie, nell’ambito di un concorso interno diretto alla copertura di un posto determinato, un vizio di procedura, il giudice verifica se tale vizio abbia unicamente inciso sull’esame della candidatura del ricorrente o se abbia inficiato l’esame di tutte le candidature. Nel primo caso, il vizio di procedura dev’essere considerato non tale da giustificare l’annullamento della decisione di nomina del candidato prescelto. Nel secondo, il giudice procede alla ponderazione degli interessi in gioco, i quali debbono essere valutati al momento in cui il ricorso è stato proposto (v., in tal senso, sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 85).

119    A tale titolo, il giudice prende in considerazione, innanzitutto, l’interesse del ricorrente a beneficiare di una procedura di selezione non viziata e, successivamente, l’interesse del funzionario nominato in esito alla procedura di selezione viziata e il fatto che quest’ultimo ha potuto fare assegnamento in buona fede sulla legittimità della decisione che lo ha nominato. Infine, il giudice esamina l’interesse del servizio, vale a dire, in particolare, il rispetto della legittimità, le conseguenze di bilancio di un annullamento della decisione illegittima, le difficoltà di esecuzione del giudicato, i pregiudizi eventuali alla continuità del servizio e i rischi di deterioramento del clima sociale in seno all’istituzione (v., per analogia, sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punti  87‑89).

120    Nella fattispecie, si deve constatare che la violazione da parte della Commissione delle regole di composizione del comitato di preselezione ha pregiudicato l’esame dell’insieme delle candidature al posto controverso. Occorre pertanto procedere alla ponderazione degli interessi in gioco.

121    A questo proposito il Tribunale rileva, per quanto riguarda l’interesse del ricorrente a beneficiare dell’annullamento delle decisioni impugnate, che esso è lungi dall’essere trascurabile. Infatti, in caso di annullamento delle decisioni impugnate, la Commissione dovrà riprendere l’esame delle candidature nella fase del parere del comitato di preselezione sulla base degli elementi a sua disposizione alla data in cui il comitato di preselezione è stato adito, di modo che non può essere escluso che, contrariamente a quanto affermato nella nota del comitato di preselezione del 25 giugno 2004, il ricorrente figuri tra i candidati prescelti da detto comitato, o addirittura che egli sia scelto per occupare il posto controverso e, di conseguenza, sia promosso conformemente all’avviso di posto vacante ai gradi A 4 o A 5. È vero che, se il ricorrente dovesse essere scelto per occupare il posto controverso, l’amministrazione non potrebbe nominarlo retroattivamente su detto posto, dato che l’articolo 3 dello Statuto prevede espressamente che un atto di nomina non possa avere una data di decorrenza anteriore all’entrata effettiva in servizio della persona interessata, ma non è meno vero che, in un’ipotesi del genere, il ricorrente ricaverà un vantaggio dal proprio ricorso poiché l’amministrazione dovrà risarcirlo per il danno subito per non essere stato nominato alla data in cui avrebbe dovuto esserlo se non fosse sussistito il vizio accertato.

122    Analogamente, sebbene l’APN non sia tenuta a dar seguito ad una procedura di selezione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, essa può farlo solo per motivi obiettivi, sufficienti e non noti quando essa ha avviato detta procedura (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07, punto 90). Nella fattispecie, anche se si dovesse ritenere che ricorrano motivi del genere, l’interesse del ricorrente a beneficiare dell’annullamento delle decisioni impugnate non si può negare, poiché, in tal caso, l’amministrazione dovrà risarcirlo per la perdita dell’opportunità che la sua candidatura fosse correttamente esaminata dal comitato di preselezione nel giugno 2004.

123    Per quanto riguarda l’interesse del funzionario sig. A, nominato in esito alla procedura di selezione viziata, il Tribunale considera che quest’ultimo non può far valere un legittimo affidamento al mantenimento della sua nomina, e ciò anche se sono trascorsi otto anni dall’adozione delle decisioni impugnate, dato che queste ultime sono state contestate entro i termini di ricorso contenzioso (sentenza Bouillez e a./Consiglio, cit., punto 88). Infatti, il sig. A non poteva ignorare in queste condizioni che la sua nomina sarebbe stata definitivamente certa solo se il ricorso del ricorrente non fosse stato accolto.

124    In ogni caso, si deve osservare che la decisione di nomina del sig. A ha esaurito i suoi effetti, in quanto, secondo le informazioni fornite dalle parti in particolare all’udienza, quest’ultimo non occupa più il posto controverso e, in forza delle disposizioni dell’articolo 3 dello Statuto, l’amministrazione non potrebbe, neppure in caso di annullamento di tale decisione, nominare retroattivamente un altro candidato su tale posto.

125    Per quanto riguarda, in ultimo luogo, l’interesse del servizio, il Tribunale rileva che l’annullamento delle decisioni impugnate permetterebbe di dare pieno effetto al principio di legittimità e che la Commissione non ha dimostrato che l’annullamento delle decisioni impugnate si scontri con difficoltà particolari.

126    Da quanto precede risulta che occorre annullare le decisioni impugnate dato che il comitato di preselezione è stato irregolarmente composto, che non può essere escluso che detto comitato avrebbe espresso un parere diverso se fosse stato regolarmente composto e che l’interesse del sig. A non è di ostacolo a tale annullamento.

 Sulle conclusioni risarcitorie nella misura in cui esse riguardano il danno morale che il ricorrente avrebbe dovuto subire a seguito dell’irregolarità della composizione del comitato di preselezione

127    Il ricorrente sostiene di aver subito un danno a seguito dell’irregolarità della composizione del comitato di preselezione.

128    Tuttavia, si deve ricordare che l’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario appare, di per sé, come un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale funzionario possa aver subito, a meno che quest’ultimo non dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’irregolarità che giustifica l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso tale annullamento. Ciò si verifica, in primo luogo, quando l’atto annullato contiene una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente in grado di ferirlo, in secondo luogo, quando l’irregolarità commessa è di particolare gravità e, in terzo luogo, quando l’annullamento è privato di ogni effetto utile, non potendo così costituire di per sé stesso il risarcimento adeguato e sufficiente di qualsiasi danno morale causato dall’atto impugnato (sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, AQ/Commissione, F‑66/10, punti 105, 107 e 109).

129    Nella fattispecie, dev’essere rilevato che il danno morale fatto valere dal ricorrente trova la sua origine nel comportamento decisionale della Commissione. Orbene, si deve constatare che, secondo i criteri della giurisprudenza ricordata al punto precedente, l’annullamento delle decisioni impugnate costituisce un risarcimento adeguato di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito, poiché, in primo luogo, dette decisioni non contenevano alcuna valutazione esplicitamente negativa delle sue capacità in grado di ferirlo, in secondo luogo, anche se l’interessato ha potuto provare un senso di frustrazione e di ingiustizia a seguito dell’irregolarità commessa, tale irregolarità non è di gravità tale da giustificare un risarcimento autonomo e, in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni impugnate non sarà privato di ogni effetto utile poiché non è interamente escluso che il ricorrente possa essere nominato al posto controverso.

130    Risulta da quanto precede che le conclusioni risarcitorie, nella misura in cui riguardano il preteso danno morale subito dal ricorrente a seguito dell’irregolarità della composizione del comitato di preselezione, devono essere respinte in quanto infondate.

 Sulle spese

131    I punti 5 e 6 del dispositivo della sentenza Strack/Commissione, che aveva condannato il ricorrente a sopportare la metà delle sue spese e la Commissione a sopportare le sue spese e la metà di quelle del ricorrente, sono stati annullati dal Tribunale dell’Unione europea (v. sentenza di rinvio, punto 127). Nella sua sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea ha riservato le spese. Spetta pertanto al Tribunale statuire nella presente sentenza sulle spese riguardanti le varie fasi del procedimento.

132    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

133    Dalla motivazione sopra esposta risulta che la Commissione è la parte sostanzialmente soccombente. Inoltre, il ricorrente, nella sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della Commissione alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Commissione deve sopportare le proprie spese nelle cause Strack/Commissione (F‑44/05), Commissione/Strack (T‑526/08 P) e Strack/Commissione (F‑44/05 RENV), ed è condannata alle spese sostenute dal ricorrente nelle stesse cause.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La domanda di revoca dell’immunità di cui beneficiano gli agenti della Commissione delle Comunità europee nella causa Strack/Commissione (F-44/05) è respinta in quanto irricevibile.

2)      La domanda di risarcimento per durata eccessiva del procedimento amministrativo diretto alla copertura del posto e per durata eccessiva del procedimento precontenzioso è respinta in quanto infondata.

3)      La decisione di nomina del sig. A e la decisione della Commissione delle Comunità europee, del 19 novembre 2004, di rigetto della candidatura del sig. Strack al posto di capo unità «Gare d’appalto e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee sono annullate.

4)      Per il resto, il ricorso è respinto.

5)      La Commissione europea sopporta le proprie spese nelle cause Strack/Commissione (F‑44/05), Commissione/Strack (T‑526/08 P) e Strack/Commissione (F‑44/05 RENV), ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack nelle stesse cause.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: il tedesco.