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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2023 — Glonatech/REA

(Causa T-409/22)1

[«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione — Progetto SANAD — Costo del personale — Onere della prova — Costi ammissibili — Domanda di recupero — Nota di addebito — Domanda riconvenzionale»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) (Lamía, Grecia) (rappresentante: N. Scandamis, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da M. Le Berre, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 272 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, che sia dichiarato che essa ha correttamente adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e che essa ha pienamente diritto al pagamento delle spese reclamate per il progetto «Synthesis of Advanced top Nano-coatings with improved Aerodynamic and De-icing behavior» (SANAD) e, dall'altro, che la nota di addebito n. 3242113938, del 22 dicembre 2021, sia annullata.

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La domanda riconvenzionale dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) è accolta.

3)    La Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) è condannata a versare alla REA la somma principale di EUR 202 883,48, reclamata da quest'ultima nell'ambito della domanda riconvenzionale.

4)    La Glonatech è condannata alle spese.

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1     GU C 389 del 10.10.2022.