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Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 - Hagenmeyer e Hahn / Commissione

(Causa T-17/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Moritz Hagenmeyer (Amburgo, Germania) e Andreas Hahn (Hannover, Germania) (rappresentante: avv. T. Teufer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla la parte del regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299, pag. 1), che concerne l'indicazione proposta dai ricorrenti "[i]l consumo regolare di quantità significative di acqua può ridurre il rischio di disidratazione e di concomitante diminuzione dell'efficienza";

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Secondo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 2, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del menzionato regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate.

Il presente ricorso viene proposto avverso il regolamento n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia  nella misura in cui con esso è stata rifiutata l'inclusione della seguente indicazione, proposta ai fini dell'autorizzazione, riguardante la riduzione del rischio di malattia in un elenco di indicazioni autorizzate: "Il consumo regolare di quantità significative di acqua può ridurre il rischio di disidratazione e di concomitante diminuzione dell'efficienza".

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono nove motivi.

Primo motivo, vertente sull'indispensabilità della menzione di un "fattore di rischio"

In primo luogo, i ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe dichiarato vincolante la menzione di un "fattore di rischio" ai fini della domanda di autorizzazione, benché un siffatto obbligo non risulti dal regolamento n. 1924/2006.

Secondo motivo, vertente sulla mancata considerazione dell'effettiva menzione di un "fattore di rischio" nella domanda di autorizzazione

I ricorrenti deducono altresì che alla convenuta sarebbe sfuggito che i ricorrenti, nelle loro proposte di formulazione dell'indicazione proposta sulla salute, avrebbero effettivamente menzionato un "fattore di rischio".

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della proporzionalità

I ricorrenti deducono altresì che il regolamento n. 1170/2011 sarebbe nel suo complesso sproporzionato.

Quarto motivo, vertente sulla carenza di una base giuridica sufficiente

Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, al contestato regolamento mancherebbe una base giuridica sufficiente, in quanto esso si fonderebbe sulle disposizioni di cui all'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, le quali a loro volta violerebbero il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio della proporzionalità.

Quinto motivo, vertente su uno strumento legislativo inammissibile

In quinto luogo, i ricorrenti deducono che la convenuta sarebbe incorsa nella violazione di forme sostanziali, in quanto essa avrebbe adottato un regolamento, anziché la decisione prevista nel regolamento n. 1924/2006.

Sesto motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze

In questo contesto i ricorrenti deducono che nel procedimento la convenuta non avrebbe rispettato la ripartizione delle competenze prevista nel regolamento n. 1924/2006 tra la convenuta, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare).

Settimo motivo, vertente sull'assenza di una decisione adottata entro i termini

I ricorrenti deducono altresì che non sarebbero stati rispettati i termini tassativi per l'inoltro della domanda di autorizzazione, la predisposizione del parere scientifico e l'adozione della decisione sull'autorizzazione di cui al regolamento n. 1924/2006.

Ottavo motivo, vertente sulla carente considerazione dell'argomento

I ricorrenti deducono inoltre che la convenuta sarebbe incorsa nella violazione di forme sostanziali, in quanto, nell'adozione della sua decisione sull'autorizzazione, non avrebbe considerato una parte essenziale dell'argomento dei ricorrenti e di terzi interessati coinvolti nel procedimento.

Nono motivo, vertente sulla carenza di motivazione

I ricorrenti deducono infine che la convenuta non avrebbe adempiuto in modo sufficiente all'obbligo di motivazione a essa spettante ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

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1 - Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

2 - Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299, pag. 1).