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Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 – Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-456/10)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità e durata dell’infrazione – Cooperazione – Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentanti: N. Lenoir e M. Truffier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Mongin e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5001 definitivo della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38866 – Fosfati per mangimi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la predetta decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Timab Industries e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese.

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1 GU C 346 del 18.12.2010.