Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2009 - Earle Beauty / UAMI (SUPERSKIN)
["Marchio comunitario - Richiesta di registrazione del marchio comunitario denominativo SUPERSKIN - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Isola di Wight, Regno Unito) (rappresentante: M. Cover, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SUPERSKIN come marchio comunitario
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 1656/2007-4) è annullata, nella parte relativa ai profumi, ai prodotti per la cura delle unghie e dei capelli, ai prodotti antitraspiranti, ai deodoranti, al dentifricio, alle colorazioni per capelli, alle lacche per capelli, ai prodotti per la cura degli occhi, agli smalti per unghie e ai solventi per smalti per unghie e alle unghie finte, ricadenti nella classe 3, nonché ai prodotti per l'igiene e ai trattamenti cosmetici per i capelli, appartenenti alla classe 44.
Il ricorso è respinto per il resto.
La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell'UAMI. Quest'ultimo sopporterà la metà delle proprie spese.
____________1 - GU C 6 del 10.1.2009.