Language of document : ECLI:EU:T:2011:734

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 dicembre 2011(*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Rimborso di spese mediche – Decisione della Commissione che nega il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente – Snaturamento – Obbligo di motivazione – Istruzione – Atto che arreca pregiudizio – Autorità di cosa giudicata – Litispendenza – Atto confermativo»

Nel procedimento T‑311/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 maggio 2009, causa F‑73/08, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 maggio 2009, causa F‑73/08, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso, da una parte, all’annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande del 27 e del 30 giugno 2007 in cui si chiedeva il rimborso all’aliquota normale di talune spese mediche e delle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 in cui si chiedeva il rimborso complementare, vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche (in prosieguo: le «decisioni controverse») e, dall’altra, alla condanna della Commissione europea a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma che il Tribunale della funzione pubblica ritenesse giusta ed equa, oltre a interessi a decorrere dal 7 novembre 2007.

 Fatti e ordinanza impugnata

2        I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 8‑35 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«8.      A far data dal 4 gennaio 2002, il sig. Marcuccio, funzionario della Commissione presso la direzione generale «Sviluppo», è in congedo di malattia presso il suo domicilio in Tricase. Con decisione del 30 maggio 2005, presa sul fondamento dell’art. 78 dello statuto, è stato collocato a riposo per invalidità. Tale decisione è stata annullata per insufficienza di motivazione, con sentenza del Tribunale 4 novembre 2008 (causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, causa T‑20/09 P).

9.      Con lettera 25 novembre 2002, alla quale era unita una relazione medica redatta in pari data contenente una descrizione della malattia del ricorrente (una sindrome ansioso‑depressiva di natura reattiva), quest’ultimo ha chiesto “[che] gli [venisse] concesso il rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le affezioni a causa delle quali è in congedo a far tempo dal 4 gennaio 2002”.

10      Poiché tale domanda è rimasta senza risposta, al pari del reclamo proposto dal ricorrente contro il rigetto implicito di detta domanda, il ricorrente ha adito il Tribunale di primo grado, che ha annullato tale rigetto implicito, per assenza totale di motivazione (sentenza 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).

11      Il ricorrente ha poi presentato altre domande di accollo di spese mediche al 100%, riferendosi ogni volta alla propria lettera del 25 novembre 2002, senza altre precisazioni né nuovi documenti giustificativi relativi alla sua affezione.

(…)

15      Con nota dell’11 ottobre 2005, il ricorrente ha trasmesso all’ufficio di liquidazione del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee (in prosieguo: il “RCAM”) a Ispra [Italia] una domanda intesa a far riconoscere che era affetto da una malattia grave che dava diritto al rimborso al 100% delle spese sostenute. A tale domanda era allegato un certificato medico del dottor S., datato 29 settembre 2005, secondo il quale il ricorrente era affetto da obesità e da complicazioni connesse a tale stato, tali da giustificare un intervento di chirurgia digestiva.

16      Con decisione 25 ottobre 2005, che il ricorrente afferma di aver ricevuto solo il 23 giugno 2006, la Commissione ha respinto tale domanda, sulla base di un parere reso il 24 ottobre 2005 dal medico di fiducia dell’ufficio di liquidazione.

17      Con nota 23 agosto 2006, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione 25 ottobre 2005. La Commissione ha respinto tale reclamo con decisione 30 novembre 2006.

18      Il Tribunale, adito dal ricorrente di un ricorso avverso la decisione 25 ottobre 2005, ha affermato che la mancata risposta della Commissione alla domanda 11 ottobre 2005 aveva dato luogo ad una decisione implicita di rigetto, che il ricorrente non aveva contestato entro il termine di tre mesi previsto per il reclamo dall’art. 90, n. 2, dello statuto. Il ricorso è stato in tal modo dichiarato manifestamente irricevibile (ordinanza 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑32/09 P).

19      Dall’11 al 17 giugno 2006, il ricorrente è stato ricoverato in una clinica per subire l’intervento chirurgico raccomandato dal dottor S. Le spese connesse a tale ricovero (fattura emessa il 19 giugno 2006 dalla clinica in cui ha avuto luogo detto intervento chirurgico per un importo di EUR 15 554,52 e onorari degli specialisti intervenuti pari a EUR 18 671,7) sono state, in un primo tempo, integralmente pagate dal RCAM (per un importo complessivo di EUR 34 226,22), ai sensi del regime sugli anticipi previsto dall’art. 30 della regolamentazione comune.

20      Con distinta del 15 dicembre 2006 (distinta n. 59), l’ufficio di liquidazione ha informato il ricorrente che il RCAM avrebbe preso a carico l’importo di EUR 21 071,95 sulla somma complessiva di EUR 34 226,22, e che il ricorrente restava pertanto debitore, nei suoi confronti, di una somma di EUR 13 154,27. Detta distinta che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto, si presenta come una risposta a una richiesta di rimborso dell’interessato datata 14 luglio 2006. Quest’ultimo contesta di aver introdotto una siffatta domanda dopo il suo ricovero ospedaliero.

21      Il ricorrente indica nel ricorso (punti 18 e 19) che il RCAM ha accettato di prendere a carico, a titolo di anticipo e salvo conguaglio, le spese mediche inerenti al ricovero ospedaliero del giugno 2006. Sostiene tuttavia di non aver ricevuto alcuna informazione quanto all’importo di tali spese né sul suo presunto debito nei confronti del RCAM. Precisa di essersi rivolto all’ufficio di liquidazione, con lettera raccomandata 15 maggio 2007, di cui l’ufficio di liquidazione ha accusato ricezione il 27 maggio 2007, chiedendo il rimborso delle spese legate al suo ricovero ospedaliero. In tale lettera, che non avrebbe ricevuto risposta, chiedeva informazioni sull’importo degli anticipi concessi dal RCAM alla clinica in cui aveva avuto luogo l’intervento chirurgico del giugno 2006 e faceva riferimento alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005 in cui chiedeva il rimborso al 100% delle sue spese mediche.

22      Con nota del 27 giugno 2007, il ricorrente ha presentato al RCAM una domanda di rimborso “normale” delle spese mediche sostenute tra il febbraio e l’ottobre 2006 per un importo totale di EUR 891,58, precisando che si riservava il diritto di chiedere un rimborso complementare di tali spese nella misura del 100% nell’ipotesi di accoglimento delle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

23      Con nota del 29 giugno 2007, il ricorrente ha presentato all’ufficio di liquidazione e all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) una domanda di rimborso al 100% delle spese di cui alla domanda del 27 giugno 2007, richiamandosi alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

24      La domanda del 29 giugno 2007, inviata ai suoi destinatari per telefax, è stata immediatamente trattata dall’ufficio di liquidazione che, con lettera 29 giugno 2007, ha informato il ricorrente che si sarebbe occupato della sua domanda di rimborso ma che non sarebbe stato possibile concedergli un rimborso al 100% delle spese di cui trattasi, atteso che la patologia dell’interessato non è riconosciuta come malattia grave ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto. Nel ricorso (punto 15), il ricorrente nega di aver ricevuto tale lettera.

25      Con nota del 30 giugno 2007, il ricorrente ha presentato al RCAM altre due domande di rimborso “normale” di spese mediche sostenute dal giugno 2006 al giugno 2007, la prima per un importo di EUR 1 153,57, la seconda di EUR 2 702,14, precisando che si riservava il diritto di chiedere un rimborso complementare di tali spese nella misura del 100% in caso di accoglimento delle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

26      Con nota del 2 luglio 2007, il ricorrente ha presentato all’ufficio di liquidazione e all’APN una domanda di rimborso al 100% delle spese di cui alla sua domanda del 30 giugno 2007, facendo riferimento alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

27      Dalle domande del 27, del 29 e del 30 giugno 2007 nonché da quella del 2 luglio 2007 risulta che il ricorrente ha chiesto il rimborso al 100% di EUR 4 747,29 per spese mediche (EUR 891,58 + EUR 1 153,57 + EUR 2 702,14).

28      L’ufficio di liquidazione ha trattato la domanda del 27 giugno 2007 con distinta del 17 luglio 2007 (distinta n. 60). Da tale distinta emerge che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle sue spese a concorrenza di EUR 732,18 e che tale somma è stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove tale importo complessivo è pari a EUR 13 154,27). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 12 422,09 (“saldo degli anticipi dopo il recupero”).

29      L’ufficio di liquidazione ha trattato la prima domanda del 30 giugno 2007 con distinta datata 17 luglio 2007 (distinta n. 61). Da tale distinta emerge che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 979,01 e che tale somma è stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove l’importo complessivo, alla luce della distinta n. 60, è pari a EUR 12 422,09). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 11 443,08 (“saldo degli anticipi dopo il recupero”).

30      L’ufficio di liquidazione ha trattato la seconda domanda del 30 giugno 2007 con distinta datata 17 luglio 2007 (distinta n. 62). Da tale distinta risulta che il ricorrente aveva diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 2 253,47 e che tale importo è stato detratto dall’importo complessivo degli anticipi concessi dal RCAM al ricorrente (ove l’importo complessivo, alla luce della distinta n. 61, è pari alla somma di EUR 11 443,08). Dalla parte finale della distinta emerge che il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 9 189,61 (“saldo degli anticipi dopo il recupero”).

31      Nel ricorso (punto 14) il ricorrente indica che non gli è pervenuta alcuna delle tre dette distinte.

32      Ritenendo che le sue domande fossero rimaste senza risposta, il ricorrente ha presentato due reclami, il primo, con lettera 10 gennaio 2008, relativo alle domande di rimborso del 27 e del 29 giugno 2007, il secondo, con lettera 11 gennaio 2008, relativo alle domande di rimborso del 30 giugno e del 2 luglio 2007.

33      Ai sensi dell’art. 35 della regolamentazione comune, l’APN, prima di decidere in merito a tali reclami, ha chiesto il parere del comitato di gestione del RCAM, che ha ritenuto i reclami infondati.

34      Con decisione 29 aprile 2008, l’APN ha respinto i due reclami (in prosieguo: la “decisione di rigetto dei reclami”). Da una parte, l’APN ha indicato al ricorrente che la sua malattia non era considerata malattia grave tale da giustificare il rimborso al 100% delle sue spese mediche, come già comunicato all’interessato con lettera 29 giugno 2007. Dall’altra, l’APN ha rilevato, come risultava dalle distinte nn. 60, 61 e 62, che le domande di rimborso all’aliquota normale erano state accolte dal RCAM ma che avevano dato luogo a un recupero sugli importi dovuti dall’affiliato al regime, conformemente all’art. 30 della regolamentazione comune.

35      Il ricorrente sostiene, nel ricorso, che le suddette distinte non erano allegate alla decisione di rigetto dei reclami».

3        Come indicato ai punti 1 e 36 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 25 agosto 2008, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di:

«─       annullare le decisioni [controverse] (...);

–       in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto dei reclami;

–      condannare la Commissione a versargli, a titolo di rimborso al 100% di tali spese, la somma di EUR 4 747,29, ovvero “quella somma minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull’immediatamente summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007 (id est, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al momento in cui ognuna delle quattro summenzionate domande pervenne al suo destinatario), nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusti (…)”;

–       condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura».

4        La Commissione ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di:

«–      dichiarare il ricorso privo di oggetto con riferimento alle domande di rimborso “normale” delle spese mediche e respingerlo per il resto come irricevibile o infondato;

–       condannare il ricorrente alle spese, ai sensi dell’art. 87, n. l, del regolamento di procedura».

5        In applicazione dell’art. 76 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica, ritenendo di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa, ha deciso di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

6        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

7        Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, la domanda della Commissione intesa a far dichiarare priva di oggetto la domanda del ricorrente di annullamento delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007.

8        Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto infondata la domanda del ricorrente di annullamento delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007 nei seguenti termini:

«49      Infatti, emerge chiaramente sia dalle tre distinte sia dalla decisione di rigetto dei reclami che le somme di cui il ricorrente sollecita il versamento sono state dedotte dal saldo degli anticipi che gli sono stati concessi dal RCAM. La decisione di rigetto dei reclami precisa, al riguardo, che tale recupero è stato effettuato ai sensi dell’art. 30 della regolamentazione comune.

50      Orbene, nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente consente di inficiare la legittimità di tale recupero.

51      Contrariamente a quanto egli sostiene, il ricorrente, con la decisione di rigetto dei reclami, è stato informato quanto al modo in cui sono state trattate le sue domande di rimborso e in ordine alle ragioni in fatto e in diritto che giustificano il recupero operato dal RCAM. In tal modo, è stato messo in grado di valutare l’opportunità di agire in giudizio dinanzi al giudice comunitario. Anche a voler ammettere che non abbia ricevuto le distinte nn. 59‑62, il ricorrente non può pertanto legittimamente sostenere che le decisioni di rigetto delle sue domande di rimborso non sarebbero motivate ovvero che non sarebbero state oggetto di istruttoria alcuna. D’altronde, il ricorrente non sostiene di aver sollecitato, da parte dell’amministrazione, la comunicazione di tali distinte prima di presentare il proprio ricorso né che a tale domanda sarebbe stato opposto un rifiuto, mentre era pienamente in grado, prima di avviare un procedimento contenzioso, di ottenere le precisazioni che gli sarebbero ancora mancate.

52      Inoltre, in ogni caso, la decisione di rigetto dei reclami, anche nell’ipotesi in cui sia insufficientemente motivata, deve essere interpretata nel senso che presenta quantomeno un principio di motivazione, che consente alla Commissione di fornire informazioni complementari nel corso del giudizio e di adempiere il proprio obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II‑463, punti 41 e 44).

53      Quanto ai motivi attinenti alla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione e alla violazione di legge, ben poco supportati, essi sono manifestamente infondati. Infatti, dalle distinte nn. 59‑62 nonché dalla decisione di rigetto dei reclami risulta che le domande di rimborso del ricorrente sono state trattate entro termini ragionevoli e che l’ufficio di liquidazione e l’APN hanno correttamente applicato la norma sul recupero prevista dall’art. 30 della regolamentazione comune.

54      Infine, se è vero che il ricorrente deduce di non essere mai venuto a conoscenza dell’esistenza delle distinte nn. 59‑62 prima di ricevere la notifica della decisione di rigetto dei reclami e fa valere che l’amministrazione non ha mai risposto alla sua lettera del 15 maggio 2007, tali circostanze, anche a volerle ritenere acclarate, non rilevano ai fini della legittimità delle decisioni contestate.

55      Risulta dalle suesposte considerazioni che le domande di annullamento relative alle decisioni di rigetto delle domande di rimborso del 27 e del 30 giugno 2007 sono manifestamente infondate in diritto».

9        Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda del ricorrente intesa all’annullamento delle decisioni di rigetto delle proprie domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 nei seguenti termini:

«56      In tali domande di rimborso, il ricorrente si è riferito sia alla sua lettera del 25 novembre 2002, con la quale aveva sollecitato il riconoscimento di un’affezione di natura psicologica (sindrome ansioso‑depressiva di natura reattiva) quale malattia grave che legittimava il rimborso al 100%, sia alla sua lettera dell’11 ottobre 2005, in cui sollecitava il medesimo riconoscimento per un’altra patologia (obesità).

57      Tuttavia, come correttamente sostenuto dalla Commissione, è pacifico che il ricorrente non abbia fornito alcun altro elemento nelle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007. Pertanto, non ha allegato a tali domande alcun elemento di prova a carattere medico nuovo rispetto ai certificati medici del 25 novembre 2002 e del 29 settembre 2005 allegati, rispettivamente, alle lettere del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

58      In tal modo, è giocoforza rilevare che, con dette domande, il ricorrente ha semplicemente reiterato le sue pretese con riguardo all’ottenimento della copertura al 100% ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello statuto, che aveva già portato a conoscenza dell’amministrazione con le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

59      Inoltre, il ricorrente stesso rileva, nelle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, che le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, che qualifica come “prima” e “seconda” domanda di ammissione al beneficio del rimborso al 100% delle spese mediche relative alle sue affezioni, sono già state respinte dalla Commissione con decisioni che ha contestato, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi al Tribunale.

60      Ciò premesso, atteso che le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non contenevano alcun elemento nuovo tale da giustificare l’accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente, le decisioni adottate dalla Commissione per respingerle non hanno modificato la situazione giuridica di quest’ultimo, risultante dalle decisioni anteriori di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, e non costituiscono pertanto atti lesivi ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra, punti 47‑49, e ordinanze del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione, citata supra, punti 39‑41, e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione, citata supra, punti 32‑34).

61      Ad abundantiam, anche a voler ritenere che dette decisioni siano da interpretarsi come atti di conferma delle decisioni di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, che possano in tal modo confondersi con tali precedenti decisioni e siano, in tal misura, parimenti potenzialmente lesive, dovrebbe rilevarsi d’ufficio che il presente ricorso vede contrapposte le stesse parti e mira ancora all’annullamento del diniego di riconoscimento dell’esistenza di una malattia grave, che giustifica il medesimo rifiuto di rimborso al 100% delle spese mediche del ricorrente precedentemente opposto con le decisioni di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, sul fondamento delle stesse censure, relative alla violazione della normativa applicabile. Il ricorso soggiacerebbe, allora, nelle circostanze specifiche della fattispecie in esame, all’eccezione di litispendenza e sarebbe pertanto, anche in tal caso, manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 maggio 1973, cause riunite 58/72 e 75/72, Perinciolo/Consiglio, Racc. pag. 511, punti 3‑5, e 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9; ordinanza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2007, causa T‑68/07, Landtag Schleswig‑Holstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 16; ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2008, causa F‑80/06, Duyster/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

62      Ne consegue che le domande del ricorrente di annullamento delle decisioni di rigetto delle sue domande di rimborso del 29 giugno e del 2 luglio 2007 devono essere dichiarate manifestamente irricevibili».

10      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto manifestamente infondate le altre domande del ricorrente nei seguenti termini:

«63      Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a corrispondergli, a titolo di rimborso al 100% delle spese di cui alle domande del 27, 29 e 30 giugno 2007 nonché del 2 luglio 2007, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, oltre a interessi.

64      Dal momento che tali domande di annullamento sono direttamente connesse a quelle relative all’annullamento delle decisioni di diniego di accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente, devono essere respinte in conseguenza del rigetto di queste ultime domande.

65      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, in parte in quanto manifestamente infondato in diritto, in parte in quanto manifestamente irricevibile».

11      Il Tribunale della funzione pubblica, infine, ha condannato il ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

I –  Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2009, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare il ricorso in primo grado ricevibile;

–        annullare le decisioni controverse;

–        annullare, laddove necessario, la decisione di rigetto dei reclami del 29 aprile 2008;

–        condannare la Commissione a corrispondergli la somma di EUR 4 724,29 « ovvero quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa», oltre interessi al tasso del 10% annuo a decorrere dal 7 novembre 2007, ovvero con il tasso e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti, con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al giudizio di primo grado;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci nuovamente nel merito.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare il ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

–        in subordine, dichiarare comunque irricevibile e/o respingere in quanto infondato il ricorso in primo grado.

II –  In diritto

15      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultimo può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10). Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito in base agli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

A –  Sulla domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata

16      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce una serie di argomenti, che possono essere ripartiti in undici motivi.

17      Il primo motivo verte sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il secondo motivo verte sull’omessa decisione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in ordine a un motivo invocato dinanzi a detto giudice. Il terzo motivo verte su taluni errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione che incombe all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: «APN»). Il quarto motivo attiene alla violazione del principio di parità tra le parti e delle regole relative all’onere della prova. Il quinto motivo verte sulla rilevanza di fatti estranei all’oggetto della controversia e di informazioni acquisite al di fuori dell’ambito della controversia. Il sesto motivo riguarda la carenza di istruttoria del ricorso. Il settimo motivo verte su taluni errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio. L’ottavo motivo attiene alla violazione dell’autorità della res iudicata. Il nono motivo verte sulla violazione della nozione di litispendenza. Il decimo motivo concerne la violazione della nozione di atto confermativo. L’undicesimo motivo verte sulla violazione delle disposizioni relative alle spese.

1.     Sul primo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

18      Il ricorrente sostiene che, nell’affermare, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che alle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non era allegato alcun altro elemento né, pertanto, alcun elemento di natura medica nuovo rispetto ai certificati medici allegati alle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato, da un lato, le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 e, all’altro, gli elementi dedotti in allegato alle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007.

19      In tal senso il ricorrente ricorda, in primo luogo, di aver prodotto, a sostegno delle proprie domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007, una serie di elementi di prova di natura medica, nuovi rispetto ai certificati medici allegati alle proprie domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005. In secondo luogo, le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 riguardavano il rimborso al 100% delle spese specificamente indicate nelle domande del 27 e del 30 giugno 2007 e si fondavano sui medesimi elementi di queste ultime domande. Il ricorrente ne trae la conclusione che le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 potevano limitarsi a far riferimento alle domande del 27 e del 30 giugno 2007, dato che la Commissione era già in possesso dei documenti giustificativi allegati a queste ultime.

20      Secondo giurisprudenza costante, dato che l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto, ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato I allo Statuto della Corte, il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione (v., per analogia, sentenza della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44, e ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

21      Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (v., per analogia, sentenza della Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punti 52‑54, e la giurisprudenza ivi citata).

22      Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura di snaturamento, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, delle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007, si deve osservare che il ricorrente non ha dimostrato che le domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 avessero esplicitamente operato un rinvio agli elementi allegati alle domande del 27 e del 30 giugno 2007, sicché dalle domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non risulta in modo manifesto che ad esse dovevano considerarsi allegati tali elementi.

23      Pertanto, non risulta acclarato che, nel dichiarare, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che «il ricorrente non [aveva] fornito alcun altro elemento nelle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007. Pertanto, non [aveva] allegato a tali domande alcun elemento di prova a carattere medico nuovo rispetto ai certificati medici del 25 novembre 2002 e del 29 settembre 2005 allegati, rispettivamente, alle lettere del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005», il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato il contenuto delle domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007.

24      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura di snaturamento degli elementi allegati alle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007, che secondo il ricorrente costituirebbero elementi nuovi rispetto ai certificati medici da questi presentati a sostegno delle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, si deve osservare che, come correttamente rilevato dalla Commissione, il ricorrente non ha allegato tali elementi al suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

25      Dato che tali elementi non sono stati prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non può essere contestato a tale giudice di averli snaturati (sentenza del Tribunale 2 luglio 2010, causa T‑266/08 P, Kerstens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

26      Pertanto, erroneamente il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato gli elementi allegati alle domande del 27 e del 30 giugno 2007.

27      Le censure di snaturamento formulate avverso la motivazione esposta al punto 57 dell’ordinanza impugnata devono essere pertanto respinte in quanto infondate.

28      Il ricorrente sostiene, inoltre, che dagli elementi presentanti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non risultano i fatti indicati ai punti 11‑14 dell’ordinanza impugnata, la data della decisione della Commissione, nonché l’esistenza e la data del parere del medico di fiducia di cui al punto 16 dell’ordinanza impugnata, la data di effettiva redazione della distinta n. 59, l’invio tramite fax, da parte del ricorrente, della domanda di rimborso di spese mediche al 100% in data 29 giugno 2007, la data della risposta dell’ufficio di liquidazione a tale domanda e la data di redazione delle distinte nn. 60‑62.

29      Si deve rilevare che il ricorrente non ha dimostrato sotto quale profilo tali censure, ammesso che fossero fondate, sarebbero tali da inficiare la legittimità dell’ordinanza impugnata. Esse devono pertanto essere respinte in quanto inoperanti.

2.     Sul secondo motivo, vertente sull’omessa decisione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in ordine a un motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

30      Il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sul motivo relativo al difetto di motivazione delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007, costituite dalle distinte nn. 60‑62.

31      Inoltre, il ricorrente deduce che, per statuire in merito a tale motivo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto verificare che la Commissione avesse indicato l’esistenza e l’importo del saldo degli anticipi concessi al ricorrente dal regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee (in prosieguo: il «RCAM») nelle distinte in questione, con le quali la Commissione ha deciso di trattenere da tali somme gli importi presi a carico dal RCAM a titolo di rimborso all’aliquota normale delle spese mediche di cui alle domande del 27 e del 30 giugno 2007.

32      Il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe invece limitato ad affermare, al punto 49 dell’ordinanza impugnata, che le domande di annullamento presentate dal ricorrente avverso le distinte nn. 60‑62 erano manifestamente infondate, considerato che le somme di cui il ricorrente chiedeva il versamento erano state dedotte dal saldo di detti anticipi, mentre tale circostanza non consentiva di determinare se le decisioni costituite da tali distinte fossero opportunamente motivate.

33      Occorre ricordare che, in sede di impugnazione, il controllo da parte del Tribunale ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale della funzione pubblica abbia adeguatamente risposto al complesso degli argomenti dedotti dal ricorrente (v., per analogia, sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 128, e 2 aprile 2009, causa C‑202/07 P, France Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2369, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Il motivo attinente all’omessa decisione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in ordine a un motivo dedotto in primo grado si risolve, in sostanza, nel far valere la violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’art. 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’Allegato I dello Statuto medesimo. L’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le proprie decisioni, se è pur vero che non implica che detto giudice risponda dettagliatamente a ogni argomento dedotto dalla parte, in particolare se quest’ultimo non possiede un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fonda su elementi di prova circostanziati, gli impone, quantomeno, di esaminare tutte le violazioni dinanzi ad esso dedotte (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 35, e la giurisprudenza ivi citata).

35      Nella specie, si deve rilevare che il motivo vertente sul difetto di motivazione delle distinte nn. 60‑62 è stato respinto al punto 55 dell’ordinanza impugnata, unitamente alle domande a sostegno delle quali era stato invocato.

36      Inoltre, si deve rilevare che, ai punti 19, 20 e 28‑30 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha accertato che, in primo luogo, le spese connesse al ricovero del ricorrente (EUR 34 226, 22) erano state anticipate dal RCAM. In secondo luogo, con la distinta n. 59, l’ufficio di liquidazione aveva informato il ricorrente che il RCAM si sarebbe accollato l’importo di EUR 21 071,95 sulla somma complessiva di EUR 34 226,22 e che il ricorrente restava pertanto debitore di una somma di EUR 13 154,27. In terzo luogo, con la distinta n. 60 il ricorrente è stato informato di aver diritto al rimborso delle proprie spese a concorrenza di EUR 732,18 e che tale somma era stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi che gli erano stati concessi dal RCAM (ove tale importo complessivo era pari a EUR 13 154,27), mentre il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 12 422,09. In quarto luogo, con la distinta n. 61 il ricorrente è stato informato di aver diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 979,01 e che tale somma era stata detratta dall’importo complessivo degli anticipi concessigli dal RCAM (ove l’importo complessivo, alla luce della distinta n. 60, era pari a EUR 12 422,09), mentre il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 11 443,08. In quinto luogo, con la distinta n. 62 il ricorrente è stato informato di aver diritto al rimborso delle spese a concorrenza di EUR 2 253,47 e che tale importo era stato detratto dall’importo complessivo degli anticipi concessigli dal RCAM (ove l’importo complessivo, alla luce della distinta n. 61, era pari alla somma di EUR 11 443,08), mentre il ricorrente continuava ad essere debitore di un importo di EUR 9 189,61.

37      Così facendo, il Tribunale della funzione pubblica, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha verificato che la Commissione avesse informato quest’ultimo dell’esistenza e dell’importo del saldo degli anticipi concessigli dal RCAM.

38      Pertanto, erroneamente il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia omesso di decidere in ordine al motivo attinente al difetto di motivazione delle decisioni costituite dalle distinte nn. 60‑62.

39      Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

3.     Sul terzo motivo, vertente su taluni errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione incombente all’APN

40      Il motivo si articola su due capi, il primo vertente su un errore di diritto quanto al momento in cui l’APN deve motivare le proprie decisioni e il secondo vertente su un errore di diritto nella valutazione della motivazione delle decisioni controverse.

a)     Sul primo capo del terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto al momento in cui l’APN deve motivare le proprie decisioni

41      Secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non era autorizzato a prendere in considerazione, nell’esame della motivazione delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007, costituite dalle distinte nn. 60‑62, elementi contenuti nella decisione 29 aprile 2008, recante rigetto dei reclami presentati avverso le distinte medesime. Così facendo – mentre, secondo il ricorrente, una decisione deve essere motivata nel momento in cui viene adottata – il Tribunale della funzione pubblica avrebbe illegittimamente integrato la motivazione, se non fornito esso stesso una motivazione a dette distinte.

42      Si deve ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe all’amministrazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, secondo comma, e dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua domanda e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato (v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑93/03, Konidaris/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49, e la giurisprudenza ivi citata).

43      Ne consegue che la motivazione di una decisione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio (sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 50) e che l’irregolarità risultante dalla mancanza di motivazione di tale decisione può essere sanata solo prima dell’introduzione di un ricorso giurisdizionale diretto contro di essa (sentenza Konidaris/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 52; v. anche, in tal senso, sentenza Neirinck/Commissione, cit., punto 50). Peraltro, secondo la giurisprudenza, si presume che la motivazione della decisione di rigetto di un reclamo coincida con quella della decisione contro la quale tale reclamo è stato diretto. Tale principio si applica parimenti alle decisioni adottate nel contesto della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, che ha istituito un regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione europea, l’art. 35 del quale rinvia alla procedura precontenziosa prevista dall’art. 90, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).

44      Nel caso di specie, si deve rilevare che la decisione di rigetto dei reclami è stata adottata il 29 aprile 2008, vale a dire prima dell’introduzione del ricorso, avvenuta il 25 agosto 2008, contro tale decisione e contro le distinte nn. 60‑62 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

45      Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica, al fine di statuire in ordine al motivo vertente sul difetto di motivazione delle distinte nn. 60‑62, poteva legittimamente tener conto della motivazione della decisione di rigetto dei reclami del 29 aprile 2008.

46      Conseguentemente, non si può sostenere che, così facendo, il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto per aver illegittimamente integrato la motivazione di dette distinte. Il primo capo del terzo motivo dev’essere, pertanto, respinto.

b)     Sul secondo capo del terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione della motivazione delle decisioni controverse

47      Il ricorrente afferma che le distinte nn. 60‑62 e la decisione di rigetto dei reclami proposti avverso tali distinte, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale della funzione pubblica, erano prive di motivazione.

48      Al riguardo, questi contesta l’affermazione, contenuta al punto 51 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale la decisione di rigetto dei reclami lo ha informato quanto alle modalità con cui erano state trattate le sue domande di rimborso e in ordine alle ragioni che avevano giustificato le deduzioni operate dal RCAM. Il ricorrente sostiene di essere stato informato del contenuto delle distinte nn. 60‑62 e, pertanto, dell’importo che sarebbe stato dedotto dal saldo degli anticipi delle spese concessi dal RCAM, solo durante il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

49      Il ricorrente contesta parimenti l’affermazione, contenuta al punto 54 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale la circostanza che il ricorrente non sia mai venuto a conoscenza delle distinte nn. 59‑62, anche a volerla ritenere acclarata, non rileva ai fini della legittimità delle decisioni costituite da dette distinte. Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione di una decisione esiste solo se essa è stata comunicata al suo destinatario.

50      La Commissione sostiene che tale capo del motivo è irricevibile, in quanto il ricorrente chiede al Tribunale di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e ripropone argomenti già esposti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

51      Si deve ricordare che la questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo del Tribunale nel contesto di un’impugnazione. Infatti, il controllo della legittimità di una decisione esercitato in tale contesto dal Tribunale deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali il Tribunale della funzione pubblica si è basato per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione era sufficiente o insufficiente (v., per analogia, sentenza della Corte 20 novembre 1997, causa C‑188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I‑6561, punto 24, e sentenza del Tribunale 8 giugno 2011, causa T‑20/09 P, Commissione/Marcuccio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62).

52      Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Commissione inteso a far dichiarare irricevibile tale capo del motivo, in quanto sarebbe inteso solo ad ottenere un’ulteriore valutazione dei fatti da parte del Tribunale e il ricorrente si limiterebbe a riproporre argomenti già esposti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

53      Si deve ricordare che, come risulta dal precedente punto 42, l’obbligo di motivazione che incombe all’amministrazione è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per consentirgli di valutare la fondatezza del rigetto della sua domanda e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato.

54      Occorre, pertanto, accertare se, come risulta dal precedente punto 36, il Tribunale della funzione pubblica abbia potuto correttamente ritenere che la Commissione avesse informato il ricorrente dell’esistenza e dell’importo del saldo degli anticipi concessigli dal RCAM e, pertanto, respingere il motivo attinente alla violazione, da parte dell’APN, dell’obbligo di motivazione ad essa incombente.

55      In primo luogo, dal precedente punto 45 risulta che il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente tener conto, nel contesto dell’esame del motivo vertente sul difetto di motivazione delle distinte nn. 60‑62, della motivazione della decisione di rigetto dei reclami presentati dal ricorrente avverso tali distinte.

56      In secondo luogo, dai punti 32 e 34 dell’ordinanza impugnata emerge, senza che sia stato oggetto di contestazione, che la Commissione, con decisione del 29 aprile 2008, aveva indicato al ricorrente, da una parte, che la malattia per la quale aveva chiesto il rimborso al 100% delle sue spese mediche non era considerata malattia grave tale da giustificare la concessione di detto rimborso e, dall’altra, che le sue domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007 erano state accolte dal RCAM, ma che, conformemente all’art. 30 della regolamentazione comune, le somme da versare al ricorrente erano state dedotte dalle somme di cui questi era debitore.

57      Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale decisione l’ha informato delle ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato, al contempo, la risposta favorevole dell’APN alle sue domande di rimborso all’aliquota normale, la deduzione delle somme che gli erano, pertanto, dovute, delle somme di cui questi era debitore e il rigetto delle sue domande di rimborso al 100%.

58      Pertanto, il ricorrente, anche ammesso che non abbia ricevuto le distinte nn. 60‑62 prima dell’introduzione del suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ha potuto valutare l’opportunità di agire contro la Commissione e il Tribunale della funzione pubblica ha potuto esercitare il proprio sindacato. Pertanto, correttamente tale giudice ha respinto il motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione.

59      Il secondo capo del terzo motivo e, quindi, il terzo motivo in toto devono essere pertanto respinti.

4.     Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità tra le parti e delle regole relative all’onere della prova

60      Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avendo, da un lato, valutato arbitrariamente gli elementi di prova sottopostigli e, dall’altro, privilegiato affermazioni non motivate della Commissione rispetto alle sue legittime contestazioni, ha violato il principio di parità tra le parti in causa e le regole relative all’onere della prova.

61      Dall’art. 11 dell’Allegato I allo Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo de quo (v., per analogia, sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑325/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 34, e 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59).

62      Nel caso di specie, il ricorrente si limita a far valere la violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del principio di parità tra le parti e delle regole relative all’onere della prova, senza precisare sotto qual profilo la motivazione dell’ordinanza impugnata violerebbe, a suo avviso, tali regole e tale principio, né indicare quali informazioni della Commissione non provate sarebbero state privilegiate da detto giudice rispetto ai suoi argomenti.

63      Orbene, si deve ritenere che il quarto motivo si fonda su affermazioni troppo generiche e imprecise per poter essere oggetto di una valutazione giuridica e consentire al Tribunale di svolgere il proprio controllo di legittimità. Tale motivo deve essere pertanto dichiarato manifestamente irricevibile.

5.     Sul quinto motivo, vertente sulla considerazione di fatti estranei all’oggetto della controversia e di informazioni acquisite al di fuori dell’ambito della controversia

64      Il ricorrente afferma che i fatti descritti dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 11‑14 dell’ordinanza impugnata sono estranei all’oggetto della controversia. Il Tribunale medesimo, nell’ordinanza impugnata, avrebbe quindi affrontato questioni prive di pertinenza rispetto al ricorso sottopostogli e ciò sulla base di informazioni acquisite al di fuori dell’ambito di tale procedimento.

65      Si deve rilevare che il ricorrente non ha precisato sotto qual profilo la circostanza che i fatti descritti dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 11‑14 dell’ordinanza impugnata siano estranei all’oggetto della controversia, anche a volerla ritenere dimostrata, avrebbe inciso sul dispositivo dell’ordinanza.

66      Del resto, egli non ha apportato alcun elemento tale da dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe venuto a conoscenza di tali fatti sulla base di informazioni che avrebbe acquisito al di fuori dell’ambito del procedimento dinanzi ad esso avviato incorrendo, in tal modo, in un errore di diritto.

67      Di conseguenza, il quinto motivo va respinto come inoperante.

6.     Sul sesto motivo, vertente sulla carenza di istruttoria del ricorso

68      Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’obbligo a esso incombente di istruire adeguatamente la causa dinanzi ad esso proposta, avendo omesso di chiedere alle parti se il ricorrente avesse comunicato alla Commissione, dopo aver ricevuto la decisione del 29 aprile 2008 recante rigetto dei suoi reclami, di non aver ricevuto le distinte 60‑62.

69      Si deve ricordare che la valutazione dell’opportunità dell’adozione di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria è competenza del giudice e non delle parti, mentre queste ultime possono, all’occorrenza, contestare la scelta operata in primo grado nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del Tribunale 12 maggio 2010, causa T‑560/08 P, Commissione/Meierhofer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).

70      Nel caso di specie, si deve rilevare che spettava al ricorrente invocare dinanzi al Tribunale della funzione pubblica gli argomenti di fatto che riteneva opportuno rendere noti a tale giudice a sostegno del suo ricorso.

71      Ne deriva che il sesto motivo va respinto in quanto infondato.

7.     Sul settimo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio

72      Il ricorrente fa valere che le distinte nn. 60‑62, con le quali la Commissione ha respinto le sue domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007, hanno avuto ripercussioni sulla sua situazione economica e costituiscono atti che gli arrecano pregiudizio poiché dette domande, da un lato, contenevano elementi nuovi rispetto alle domande datate 25 novembre e 11 ottobre 2005 e, dall’altro, avevano un oggetto diverso da queste ultime.

73      Si deve rammentare che l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (sentenze del Tribunale 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 39, e 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione, Racc. FP pag. I‑A‑133 e II‑403, punto 44).

74      Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti di tal sorta solo i provvedimenti emanati dall’autorità competente e contenenti una posizione definitiva dell’amministrazione (sentenze del Tribunale 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punti 13 e 14, e 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. FP pag. I‑A‑449 e II‑1305, punto 83) che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio, Racc. FP pag. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28).

75      Nel caso di specie, occorre stabilire se il Tribunale della funzione pubblica abbia correttamente affermato, al punto 60 dell’ordinanza impugnata, che gli atti impugnati dal ricorrente non gli arrecavano pregiudizio, in base al rilievo che le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non contenevano alcun elemento nuovo rispetto a quelli allegati alle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, sicché il ricorrente si era limitato e reiterare le sue domande intese ad ottenere l’accollo al 100% delle sue spese mediche sul fondamento dell’art. 72, n. 1, dello Statuto.

a)     Sull’esistenza di elementi nuovi nelle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007

76      Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 57 dell’ordinanza impugnata, ciascuna delle sue domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 conteneva elementi nuovi, come le prescrizioni mediche che gli erano state inviate, rispetto a quelli allegati alle sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

77      Si deve ricordare che, come risulta dal precedente punto 20, l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto, sicché la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione.

78      Orbene, nel caso di specie, l’affermazione che le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non contenevano alcun elemento nuovo rispetto alle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, da una parte, risulta dalla valutazione dei fatti operata dal Tribunale della funzione pubblica e, dall’altra, non è viziata da snaturamento, come risulta dai precedenti punti 25 e 27.

79      Dal momento che il controllo della valutazione dei fatti operata dal Tribunale della funzione pubblica è limitato, nella fase dell’impugnazione, al loro snaturamento, tale censura deve essere respinta.

b)     Sull’oggetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, da una parte, e del 29 giugno e del 2 luglio 2007, dall’altra

80      Il ricorrente sostiene che le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, da una parte, e le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, dall’altra, avevano un oggetto differente. Infatti, a suo avviso, queste ultime avevano ad oggetto il riconoscimento del suo diritto di rimborso al 100% di tutte le spese mediche, passate o future, relative alle malattie di cui chiedeva il riconoscimento come malattie gravi, ex art. 72, n. 1, dello Statuto, mentre le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, da parte loro, riguardavano il rimborso propriamente detto di spese mediche da questi effettivamente sostenute a causa di tali malattie.

81      Nella specie, si deve rilevare che le domande del ricorrente del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005 costituivano domande di riconoscimento del diritto all’accollo al 100% delle spese mediche sostenute a causa delle malattie delle quali il ricorrente chiedeva il riconoscimento come malattie gravi. Le domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 costituivano, da parte loro, domande di rimborso delle spese sostenute a causa di tali malattie.

82      Tuttavia, anche a voler ritenere che tali domande non avessero lo stesso oggetto, si deve rilevare che esse hanno il medesimo fondamento normativo, vale a dire l’art. 72, n. 1, dello Statuto, dato che il ricorrente sostiene di essere affetto da malattie per le quali ha diritto di ottenere l’accollo al 100% delle sue spese mediche passate o future.

83      Inoltre, sia le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005 sia quelle del 29 giugno e del 2 luglio 2007 perseguivano il medesimo obiettivo, vale a dire l’accollo al 100% da parte dell’amministrazione di spese mediche, indipendentemente dal fatto che tali spese fossero già state sostenute dal ricorrente o meno.

84      Alla luce delle suesposte considerazioni, correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, che, con le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, il ricorrente aveva semplicemente reiterato le sue pretese con riguardo all’ottenimento dell’accollo al 100% delle sue spese mediche, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, pretese già comunicate all’amministrazione con le sue domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

85      Pertanto, la censura secondo la quale le domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, da una parte, e del 29 giugno e del 2 luglio 2007, dall’altra, avevano un oggetto differente, deve essere respinta in quanto inoperante.

c)     Sulla qualifica di atti che arrecano pregiudizio delle distinte nn. 60‑62

86      Nel caso di specie, si deve ricordare che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, al punto 60 dell’ordinanza impugnata, che le distinte nn. 60‑62, con le quali la Commissione aveva respinto le domande del ricorrente del 29 giugno e del 2 luglio 2007, «non [avevano] modificato la [sua] situazione giuridica (...), risultante dalle decisioni anteriori di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, e non costitui[va]no pertanto atti lesivi [nei suoi confronti] (...)».

87      Nell’affermare che, al momento dell’adozione di tali decisioni, la situazione giuridica del ricorrente risultava dalle decisioni di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha al contempo affermato, senza essere contestato dal ricorrente, che tali decisioni, con le quali la Commissione aveva negato al ricorrente il diritto all’accollo al 100% delle sue spese mediche, gli avevano arrecato pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto e della giurisprudenza ricordata al precedente punto 74, nel senso che esse contenevano una posizione definitiva dell’amministrazione, e che avevano prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultimo.

88      Inoltre, come il Tribunale della funzione pubblica correttamente ha statuito al punto 58 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, con le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, ha semplicemente reiterato le sue pretese con riguardo all’ottenimento dell’accollo al 100% delle sue spese mediche, pretese già comunicate all’amministrazione, in particolare, con la sua domanda del 25 novembre 2002.

89      Ne discende necessariamente che, con le sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007, il ricorrente, in realtà, ha chiesto alla Commissione di decidere nuovamente, in particolare, in ordine alla sua domanda del 25 novembre 2002. Pertanto, la reiterazione, da parte della Commissione, con le distinte nn. 60‑62, del rigetto da essa opposto alla domanda del ricorrente del 25 novembre 2002, vale a dire la domanda di rimborso all’aliquota normale, e non al 100%, delle spese mediche menzionate in tali distinte, costituisce solo una conseguenza diretta del rigetto della domanda del ricorrente del 25 novembre 2002.

90      Dato che tale rigetto ha arrecato pregiudizio al ricorrente, la sua mera reiterazione nelle distinte nn. 60‑62 non può indurre a considerare tali distinte quali atti che gli abbiano, di per sé, arrecato pregiudizio, mentre esse sono solo semplici conseguenze di una precedente decisione di rigetto, in quanto tali non impugnabili.

91      La circostanza che la decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 sia stata annullata con sentenza del Tribunale 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) non è tale da inficiare detta conclusione. Infatti, come la stessa Corte ha statuito nelle ordinanze 9 dicembre 2009, cause C‑432/08 P, causa C‑513/08 P e C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione non pubblicate nella Raccolta, rispettivamente punti 41, 55 e 46), «l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, avvenuto con sentenza (...) Marcuccio/Commissione, citata supra, non ha potuto incidere sulla valutazione che il Tribunale ha svolto nella sentenza impugnata per statuire che i ricorsi dei quali era investito erano irricevibili. Infatti, tale sentenza 10 giugno 2008 non può incidere sui motivi che hanno portato a tale irricevibilità, relativi alla qualificazione delle decisioni implicite di rigetto delle domande del 19 maggio e dell’11 ottobre 2004 come «atti che non avevano affatto modificato [l]a situazione giuridica» del ricorrente».

92      La soluzione accolta dalla Corte deve essere intesa nel senso che la qualifica di un atto impugnato come non arrecante pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, che si fonda sul rilievo secondo il quale tale atto non ha avuto l’effetto di modificare la situazione giuridica di detto ricorrente, precedentemente determinata da un altro atto dell’amministrazione, il quale costituiva l’atto che gli arrecava pregiudizio, non può essere inficiata dalla circostanza che, successivamente all’adozione dell’atto impugnato, l’atto che arreca pregiudizio sia stato annullato. In tale ipotesi, l’atto impugnato non può essere considerato come la semplice conseguenza dell’atto che arreca pregiudizio. Ne consegue che, sin quando l’atto che arreca pregiudizio non sia stato annullato, esso gode di una presunzione di legittimità e l’atto impugnato può essere mantenuto, mentre, quando l’atto che arreca pregiudizio è annullato, il mantenimento o la revoca dell’atto impugnato dipende dai provvedimenti che l’istituzione o le istituzioni da cui emana l’atto che arreca pregiudizio sono tenute ad adottare in esecuzione della decisione di annullamento, conformemente all’obbligo che ad esse incombe ai sensi dell’art. 233 CE (v. sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II‑2305, punto 60, e la giurisprudenza ivi citata, e 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a../Commissione, Racc. pag. II‑2941, punto 47).

93      In tal senso, nel caso di specie, dall’annullamento della decisione del 25 novembre 2002, che aveva precedentemente determinato la situazione giuridica del ricorrente alla luce del riconoscimento delle sue malattie come malattie gravi, non poteva conseguire la modifica della natura di atti che non arrecavano pregiudizio al ricorrente delle distinte nn. 60‑62, successivamente adottate dalla Commissione sul fondamento di tale situazione giuridica.

94      Risulta dalle suesposte considerazioni che il Tribunale della funzione pubblica correttamente ha affermato, nell’ordinanza impugnata, che le distinte nn. 60‑62, con le quali la Commissione aveva respinto le domande del ricorrente del 29 giugno e del 2 luglio 2007, non costituivano atti che arrecano pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

95      Pertanto, il settimo motivo deve essere respinto.

8.     Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità della res iudicata

96      Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’autorità della res iudicata della sentenza Marcuccio/Commissione, citata al precedente punto 91, in quanto, per dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente contro le distinte nn. 60‑62, con le quali la Commissione ha respinto le sue domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 sulla base del rilievo che tali atti non gli avevano arrecato pregiudizio, si è fondato sulla decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente del 25 novembre 2002, mentre tale decisione era stata annullata da detta sentenza.

97      Al riguardo, si deve rilevare che il Tribunale della funzione pubblica, da una parte, ha ricordato, al punto 10 dell’ordinanza impugnata, che la decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 era stata annullata e, dall’altra, ha affermato, al punto 60 della stessa ordinanza, che le distinte nn. 60‑62 non avevano modificato la situazione giuridica del ricorrente, risultante dalle decisioni di rigetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005; ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato dette distinte come semplici effetti prodotti, segnatamente, dalla decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, nonostante il suo annullamento, e, successivamente, la sua cancellazione dall’ordinamento giuridico.

98      Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso irricevibile in ragione della circostanza che gli atti dinanzi ad esso impugnati costituivano meri effetti prodotti, nonostante il suo annullamento, dalla decisione del 25 novembre 2002.

99      Si deve, pertanto, ritenere che il Tribunale della funzione pubblica, nell’esaminare la ricevibilità del ricorso, non ha trascurato la circostanza che, con la sentenza Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 91, la decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 era stata annullata, né, conseguentemente, ha violato l’autorità della res iudicata della sentenza stessa.

100    Ciò premesso, l’ottavo motivo dev’essere respinto.

9.     Sul nono e sul decimo motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione delle nozioni di litispendenza e di atto confermativo

101    Con il suo nono motivo, il ricorrente sostiene che, avendo affermato, al punto 61 dell’ordinanza impugnata, che anche a voler ritenere che le distinte nn. 60‑62 abbiano costituito atti che arrecano pregiudizio, il ricorso contro tali decisioni sarebbe stato irricevibile a causa della litispendenza, il Tribunale della funzione pubblica ha ignorato i presupposti in presenza dei quali l’eccezione di litispendenza può essere opposta a un ricorso, cioè l’identità di parti, causa e oggetto con un’altra causa ancora pendente.

102    Secondo il ricorrente, infatti, tali presupposti non sussistevano nella specie, dato che il suo ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica differiva, per oggetto e fondamento, dai ricorsi che aveva proposto avverso le decisioni implicite di rigetto delle sue domande di accollo al 100% delle sue spese mediche del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

103    Con il suo decimo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato la nozione di atto confermativo laddove ha affermato che le decisioni di rigetto delle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 dovevano essere considerate quali atti confermativi delle decisioni di rigetto delle sue domande di accollo al 100% delle sue spese mediche del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005. Infatti, secondo il ricorrente, le decisioni di rigetto delle sue domande del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non possono essere confermative della decisione di rigetto della sua domanda del 25 novembre 2002, in quanto tale domanda, essendo stata annullata, va considerata tamquam non esset.

104    Si deve rilevare che il nono e il decimo motivo sono diretti contro la motivazione sviluppata ad abundantiam nel punto 61 dell’ordinanza impugnata, che considera l’ipotesi in cui le decisioni della Commissione dovessero essere considerate quali atti confermativi delle decisioni con le quali la stessa Istituzione aveva respinto le domande del ricorrente del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005.

105    Orbene, come risulta dal precedente punto 94, il Tribunale della funzione pubblica correttamente ha affermato, al punto 60 dell’ordinanza impugnata, che le decisioni di rigetto delle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007 non costituivano atti che arrecano pregiudizio al ricorrente e che, pertanto, le domande del ricorrente dirette contro tali decisioni dovevano essere dichiarate manifestamente irricevibili.

106    Dato che tale motivazione è sufficiente per fondare il dispositivo dell’ordinanza impugnata, il nono e il decimo motivo del ricorrente non sono, pertanto, anche a volerli ritenere fondati, tali da comportare l’annullamento di tale ordinanza (v. sentenza del Tribunale 19 novembre 2009, causa T‑50/08 P, Michail/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65, e la giurisprudenza ivi citata).

107    Di conseguenza, tali motivi devono essere respinti in quanto inoperanti.

10.  Sull’undicesimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni relative alle spese

108    Il ricorrente sostiene di aver potuto prendere conoscenza del contenuto delle distinte 60‑62, datate 17 luglio 2007, solo nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, cosicché la proposizione di tale ricorso era l’unico modo per aver accesso al contenuto di dette distinte. Di conseguenza, a torto il Tribunale della funzione pubblica lo avrebbe condannato alle spese.

109    Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’Allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di impugnazione siano stati respinti, la domanda riguardante l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese deve essere dichiarata irricevibile ai sensi della detta disposizione (v. ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑567/08 P, Nijs/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata).

110    Considerato che tutti gli altri motivi dell’impugnazione proposta dal ricorrente sono stati respinti, l’undicesimo motivo, diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica relativa alla ripartizione delle spese, deve essere dichiarato di conseguenza manifestamente irricevibile.

B –  Sulle altre domande

111    Il ricorrente chiede al Tribunale, oltre all’annullamento delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso all’aliquota normale del 27 e del 30 giugno 2007 e delle decisioni di rigetto delle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007, di condannare la Commissione a corrispondergli, a titolo di rimborso al 100% delle spese di cui alle sue domande del 27, del 29, del 30 giugno e del 2 luglio 2007, la somma di EUR 4 747,29, ovvero quella somma che il Tribunale riterrà giusto ed equo corrispondergli a tale titolo, oltre a interessi, con capitalizzazione annuale di questi ultimi.

112    Tali domande, essendo direttamente connesse a quelle relative all’annullamento dell’ordinanza impugnata, devono essere respinte in conseguenza del rigetto di queste ultime.

113    Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere, in parte, dichiarata manifestamente irricevibile e, in parte, respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Sulle spese

114    Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta il Tribunale statuisce sulle spese.

115    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

116    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 13 dicembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger




Indice


Fatti e ordinanza impugnata

Sull’impugnazione

I –  Procedimento e conclusioni delle parti

II –  In diritto

A –  Sulla domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata

1.  Sul primo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

2.  Sul secondo motivo, vertente sull’omessa decisione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in ordine a un motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

3.  Sul terzo motivo, vertente su taluni errori di diritto relativi all’obbligo di motivazione incombente all’APN

a)  Sul primo capo del terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto al momento in cui l’APN deve motivare le proprie decisioni

b)  Sul secondo capo del terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione della motivazione delle decisioni controverse

4.  Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità tra le parti e delle regole relative all’onere della prova

5.  Sul quinto motivo, vertente sulla considerazione di fatti estranei all’oggetto della controversia e di informazioni acquisite al di fuori dell’ambito della controversia

6.  Sul sesto motivo, vertente sulla carenza di istruttoria del ricorso

7.  Sul settimo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio

a)  Sull’esistenza di elementi nuovi nelle domande di rimborso al 100% del 29 giugno e del 2 luglio 2007

b)  Sull’oggetto delle domande del 25 novembre 2002 e dell’11 ottobre 2005, da una parte, e del 29 giugno e del 2 luglio 2007, dall’altra

c)  Sulla qualifica di atti che arrecano pregiudizio delle distinte nn. 60‑62

8.  Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità della res iudicata

9.  Sul nono e sul decimo motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione delle nozioni di litispendenza e di atto confermativo

10.  Sull’undicesimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni relative alle spese

B –  Sulle altre domande

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.