Language of document : ECLI:EU:T:2011:734

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 dicembre 2011

Causa T-311/09 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Rimborso di spese mediche – Decisione della Commissione che nega il rimborso al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente – Snaturamento – Obbligo di motivazione – Istruzione – Atto che arreca pregiudizio – Autorità di cosa giudicata – Litispendenza – Atto confermativo»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 maggio 2009, causa F‑73/08, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑145 e II‑A‑1‑819).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Procedura – Motivazione delle sentenze – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

4.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Atto confermativo – Esclusione

(Art. 233 CE; art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’obbligo del giudice dell’Unione europea di motivare le proprie decisioni, se è pur vero che non implica che detto giudice risponda dettagliatamente a ogni argomento dedotto dalla parte, in particolare se quest’ultimo non possiede un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fonda su elementi di prova circostanziati, gli impone, quantomeno, di esaminare tutte le violazioni di diritti dinanzi ad esso dedotte.

(v. punto 34)

Riferimento: Tribunale di primo grado: 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P, Krcova/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑197, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’obbligo di motivazione che incombe all’amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua domanda e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato.

Ne consegue che la motivazione di una decisione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che l’irregolarità risultante dalla mancanza di motivazione di tale decisione può essere sanata solo prima dell’introduzione di un ricorso giurisdizionale diretto contro di essa. Peraltro, si presume che la motivazione della decisione di rigetto di un reclamo coincida con quella della decisione contro la quale tale reclamo è stato diretto. Tale principio si applica parimenti alle decisioni adottate nel contesto della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione, che ha istituito un regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione, il cui art. 35 rinvia alla procedura precontenziosa prevista dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento: Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 50)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑93/03, Konidaris/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑149 e II‑A‑2‑1045, punti 49 e 52 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale dell'Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punto 55)

3.      La questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo del Tribunale nel contesto di un’impugnazione. Infatti, il controllo della legittimità di una decisione esercitato in tale contesto dal Tribunale deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali il Tribunale della funzione pubblica si è basato per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione era sufficiente o insufficiente.

(v. punto 51)

Riferimento: Tribunale dell'Unione europea: Commissione/Birkhoff, cit. (punto 55)

4.      L’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono.

Costituiscono atti di tal sorta solo i provvedimenti emanati dall’autorità competente e contenenti una posizione definitiva dell’amministrazione che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultimo.

La qualificazione di un atto impugnato come non arrecante pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, la quale si fonda sul rilievo secondo cui tale atto non ha avuto l’effetto di modificare la situazione giuridica di detto ricorrente, precedentemente determinata da un altro atto dell’amministrazione, che costituiva l’atto che gli arrecava pregiudizio, non può essere inficiata dalla circostanza che, successivamente all’adozione dell’atto impugnato, l’atto che arreca pregiudizio sia stato annullato. In tale ipotesi, l’atto impugnato non può essere considerato che come semplice conseguenza dell’atto che arreca pregiudizio. Ne consegue che, sin quando l’atto che arreca pregiudizio non sia stato annullato, esso gode di una presunzione di legittimità e l’atto impugnato può essere mantenuto, mentre, quando l’atto che arreca pregiudizio è annullato, il mantenimento o la revoca dell’atto impugnato dipende dai provvedimenti che l’istituzione o le istituzioni da cui emana l’atto che arreca pregiudizio sono tenute ad adottare in esecuzione della decisione di annullamento, conformemente all’obbligo ad esse incombente ai sensi dell’art. 233 CE (divenuto art. 266 TFUE).

(v. punti 73, 74 e 92)

Riferimento: Corte: 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9)

Tribunale di primo grado: 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento (Racc. pag. 699, punti 13 e 14); 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑799, punto 39); 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. II-2305, punto 60 e giurisprudenza ivi citata); 13 dicembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione (Racc. pag.  II-2941, punto 47); 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punto 44); 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 83), e 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28)