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Ricorso presentato il 30 luglio 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-308/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la lettera 20/05/2009 n. 4263 della Commissione europea - Direzione generale politica regionale, avente ad oggetto: "Programma operativo regionale "Campania" 2000-2006. Numero domanda di pagamento Sysfin 2009/0154 Adonis A/723 del 12/01/2009" contenente la seguente decisione: "L'importo di 18.544.968,79 Euro relativo alle spese sostenute dopo la data del 17/05/2006 nel quadro della misura 1.7, avente per oggetto il sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, è inammissibile".

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-99/09 Italia/Commissione1.

La ricorrente fa valere in particolare:

La violazione degli articoli 32 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali,2 nella misura in cui la Convenuta ha decurtato il pagamento delle spese certificate sulla misura 1.7 "in attesa dell'esito della causa T-99/09" e che la pendenza di un ricorso avverso precedenti provvedimenti della procedura di pagamento non figura tra ipotesi tassative di decurtazione dei pagamenti a titolo strutturali previste dagli articoli sopra menzionati.

La violazione dell'articolo 230 CE. Viene affermato a questo riguardo che, se infatti, per aver proposto un ricorso giurisdizionale gli Stati membri dovessero temere la decurtazione dei pagamenti intermedi successivi, essi non sarebbero più liberi di esercitare il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale.

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1 - GU C 102, del 1.5.09, pag. 34.

2 - GU L 161, del 26.6.1999, pag. 1.