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Ricorso proposto il 6 agosto 2009 - Earle Beauty / UAMI (NATURALLY ACTIVE)

(Causa T-307/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Regno Unito) (rappresentante: M. Cover, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 maggio 2009, procedimento R 27/2009-2, e dichiarare che il marchio comunitario in questione può essere pubblicato e registrato; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "NATURALLY ACTIVE" per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che l'espressione "Naturally active" era consueta nella lingua inglese e che si trattava quindi un termine elogiativo facilmente comprensibile dal grande pubblico, non possedendo di conseguenza carattere distintivo intrinseco; violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che il marchio in questione non avesse acquistato carattere distintivo a seguito dell'uso e, in secondo luogo, non sembra aver dato il dovuto peso alle prove oggettive offerte dalla ricorrente e non ha pertanto validamente ed adeguatamente motivato le proprie affermazioni relative a tale disposizione normativa; violazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente applicato il criterio previsto da detta disposizione normativa, con riguardo alle proprie affermazioni relative all'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, a tutti gli Stati membri dell'UE, anziché applicare il relativo criterio solo agli Stati membri in cui si parla prevalentemente inglese.

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