Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

24 maggio 2012

Causa F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Decisione di proroga del termine di iscrizione – Mancanza di reclamo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Alionescu chiede l’annullamento della decisione con la quale l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha deciso di prorogare di sei ore il termine di iscrizione ai concorsi generali EPSO/AD/206/11 e EPSO/AD/207/11 nonché l’adozione di provvedimenti conseguenti a tale annullamento.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Decisione di proroga del termine di iscrizione ad un concorso indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Mancanza di previo reclamo amministrativo – Irricevibilità manifesta

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

A parte il caso in cui un ricorso sia diretto contro un atto non emanato direttamente dall’autorità che ha il potere di nomina, come una decisione di una commissione giudicatrice di concorso o un rapporto informativo, la mancata presentazione di un reclamo previo entro il termine impartito comporta l’irricevibilità del ricorso.

Orbene, un ricorso contro una decisione di proroga del termine di iscrizione ad un concorso da parte dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) in qualità di autorità organizzatrice dei concorsi, e non da parte della commissione giudicatrice del concorso, deve necessariamente formare oggetto di un previo reclamo amministrativo. In mancanza, un siffatto ricorso è manifestamente irricevibile.

(v. punti 15-17)

Riferimento:

Corte: 10 giugno 1987, Pomar/Commissione, 317/85 (punti 11 e 13)

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89 (punto 17); 16 luglio 1992, Della Pietra/Commissione, T‑1/91 (punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2008, T/Commissione, F‑106/05 (punto 84)