Language of document : ECLI:EU:C:2017:688

Cause riunite C168/16 e C169/16

Sandra Nogueira e altri
contre
Crewlink Ireland Ltd

e

Miguel José Moreno Osacar
contre
Ryanair Designated Activity Company

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla cour du travail de Mons)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 19, punto 2, lettera a) – Nozione di “Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” – Settore dell’aviazione – Personale di volo – Regolamento (CEE) n. 3922/91 – Nozione di “base di servizio”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o in cui si trova la sede d’attività presso la quale è stato assunto – Interpretazione autonoma – Presa in considerazione delle disposizioni corrispondenti contenute nella convenzione di Roma – Ammissibilità

(Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, preambolo; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 19, punto 2)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività – Interpretazione estensiva

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 19, punto 2, a)]

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività – Determinazione nel caso in cui l’attività venga svolta in più Stati membri – Rapporti di lavoro nel settore dei trasporti – Criteri di determinazione di tale luogo

[Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 5, punto 1; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 19, punto 2, a)]

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività – Ricorso proposto da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a disposizione della medesima – Nozione non equiparabile a quella di base di servizio ai sensi dell’allegato III del regolamento n. 3922/91 – Nozione di base di servizio che può costituire un indizio significativo per determinare detto luogo

[Regolamenti del Consiglio n. 3922/91, allegato III, e n. 44/2001, art. 19, punto 2, a)]

5.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività – Ricorso proposto da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a disposizione della medesima – Luogo non equiparabile al territorio dello Stato membro di cui gli aeromobili di tale compagnia aerea hanno la nazionalità

[Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, art. 17; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 19, punto 2, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑48, 55, 56)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

3.      Inmerito a un contratto di lavoro eseguito sul territorio di più Stati contraenti e in assenza di un centro effettivo delle attività professionali del lavoratore a partire dal quale avrebbe adempiuto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, la Corte ha statuito che l’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo, in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un’adeguata tutela al lavoratore, in quanto parte contraente più debole, e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, in simili circostanze, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», sancita all’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, deve essere interpretata come relativa al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di specie, le controversie nei procedimenti principali riguardano lavoratori impiegati come membri del personale di volo di una compagnia aerea o messi a sua disposizione. Pertanto, il giudice di uno Stato membro investito di tali controversie, qualora non sia in condizione di determinare senza ambiguità il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», deve, al fine di verificare la propria competenza, individuare il «luogo a partire dal quale» tale lavoratore adempiva principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro. Come rammentato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, per determinare concretamente tale luogo, il giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi.

Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, considerate le specificità dei rapporti di lavoro nel settore del trasporto, nelle sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 49), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punti da 38 a 41), la Corte ha indicato molteplici indizi che possono essere presi in considerazione dai giudici nazionali. Tali giudici devono in particolare stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. A tale riguardo, in circostanze come quelle ricorrenti nei procedimenti principali, e come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, occorre anche tener conto del luogo in cui sono stazionati gli aerei a bordo dei quali l’attività viene svolta abitualmente.

(v. punti 58‑61, 63, 64)

4.      L’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività». Tale nozione, infatti, è definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91, all’OPS 1.1095, come il luogo a partire dal quale il personale di volo inizia e dove conclude sistematicamente la sua giornata lavorativa organizzandovi il proprio lavoro quotidiano e in prossimità del quale i lavoratori, durante il periodo di esecuzione del loro contratto di lavoro, hanno stabilito la loro residenza e sono a disposizione del vettore aereo. Sarebbe solo nell’ipotesi in cui, tenuto conto degli elementi di fatto di ciascun caso di specie, domande, come quelle in esame nei procedimenti principali, presentassero nessi più stretti con un luogo diverso da quello della «base di servizio» che verrebbe meno la rilevanza di quest’ultima per individuare il «luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività» (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2002, Weber, C‑37/00, EU:C:2002:122, punto 53, nonché, per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 70, 73, 77 e dispositivo)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 75, 76)