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Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 - NIOC e a. / Consiglio

(Causa T-577/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londra, Regno Unito); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Ahwaz, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Ahwaz); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan, Iran); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Omidieh, Iran); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran); et Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

dichiarare inapplicabile nei loro confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012;

dichiarare inapplicabile nei loro confronti la decisione 2012/635/PESC;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione in violazione dell'articolo 296 TFUE, poiché il regolamento di esecuzione che iscrive le ricorrenti nell'elenco delle entità sanzionate non indicherebbe espressamente il fondamento giuridico sulla base del quale esso è stato adottato.

Secondo motivo, vertente su un difetto di base normativa, dato che la base normativa per il regolamento di esecuzione n. 945/20122 sarebbe il regolamento n. 267/2012, il quale dovrebbe essere ritenuto inapplicabile alle ricorrenti poiché, da un lato, sarebbe stato adottato in violazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 215 TFUE e, dall'altro, poiché il suo articolo 23, paragrafo 2, lettera d), che rappresenterebbe il fondamento giuridico dell'iscrizione delle ricorrenti nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012, violerebbe i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Terzo, quarto, quinto e sesto motivo a sostegno della nullità dell'iscrizione delle ricorrenti nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento n. 267/2012 e dell'allegato alla decisione 2012/653/PESC, vertenti i) su un errore di diritto, ii) su un errore di fatto, iii) sul fatto che detta iscrizione violerebbe i diritti della difesa, il diritto ad una buona amministrazione ed ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché iv) sul fatto che detta iscrizione sarebbe contraria al principio di proporzionalità.

Settimo motivo, vertente sull'inapplicabilità alle ricorrenti dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/653/PESC, che rappresenterebbe il fondamento giuridico della loro iscrizione negli elenchi delle entità interessate dalla misure restrittive, dal momento che tale disposizione violerebbe i Trattati, la Carta dei diritti fondamentali ed il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

2 - Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

3 - Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58).