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Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 – National Iranian Oil Company / Consiglio

(Causa T-578/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Entità infra-statale – Legittimazione e interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Indicazione e scelta del fondamento normativo – Competenza del Consiglio – Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione – Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iranian Oil Company (Theran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 79 del 16.3.2013.