Language of document : ECLI:EU:T:2014:678





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014 –
National Iranian Oil Company / Consiglio

(causa T‑578/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Entità infra-statale – Legittimazione e interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Indicazione e scelta della base giuridica – Competenza del Consiglio – Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione – Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà»

1.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei confronti del ricorrente – Organizzazione governativa che invoca le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali – Assenza di disposizioni che escludono il diritto di ricorso di uno Stato terzo – Ricevibilità (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 35, 36)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 44)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere al procedimento previsto all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 54, 55)

4.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran – Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio – Ammissibilità – Presupposti – Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 2) (v. punti 58‑83)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità – Portata – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 – Inclusione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a)] (v. punti 92‑96)

6.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 105‑108)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità (v. punti 112, 113, 115‑123)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione (v. punto 126)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8, a); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 127, 128)

10.                     Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Invocazione da parte di una persona giuridica considerata emanazione di uno Stato terzo – Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le persone e entità che sono oggetto di misure restrittive – Ammissibilità (Art. 215, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, 25° considerando; regolamento del Consiglio n. 267/2012, 26° considerando) (v. punti 169‑171)

11.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata (Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punto 177)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.