Impugnazione proposta il 15 dicembre 2022 dall’Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commissione
(Causa C-764/22 P)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, avvocato, D. Rovetta, avocat, P. Gjørtler, advokat, V. Villante, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
annullare l’ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli Spa/Commissione europea e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa;
rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa;
condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Nell’ambito della presente impugnazione, la ricorrente deduce due motivi principali.
Primo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, ultima frase, [TFUE], e del requisito e della nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – Errata qualificazione dei fatti e snaturamento delle prove.
Secondo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e in particolare del requisito dell’«incidenza diretta e individuale» – Errata qualificazione dei fatti.
____________