Language of document : ECLI:EU:T:2024:363

Cause riunite da T530/22 a T-533/22

Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel)
e
International Association of Judges
e
Association of European Administrative Judges
e
Stichting Rechters voor Rechters

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Ordinanza del Tribunale (Grande Sezione) del 4 giugno 2024

«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio – Decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso presentato da un’associazione – Ricevibilità – Criteri

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 40)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Incidenza diretta – Criteri – Associazioni che rappresentano gli interessi dei propri membri che, a loro volta, sono legittimati ad agire – Assenza di nesso diretto tra l’atto impugnato e i suoi effetti sui soggetti rappresentati dalle associazioni ricorrenti – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 62-89, 93, 109)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Possibilità di rimettere in discussione i requisiti di ricevibilità invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza – Possibilità di attenuare i requisiti di ricevibilità al fine di porre rimedio il prima possibile agli inadempimenti di uno Stato membro in relazione alla crisi dello Stato di diritto – Assenza

(Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 263, comma 4, e 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 113-115, 117, 118)

Sintesi

Riunito in Grande Sezione, il Tribunale respinge in quanto irricevibili taluni ricorsi presentati da quattro associazioni di giudici (1) diretti all’annullamento della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Repubblica di Polonia (2).

Le ricorrenti sono associazioni rappresentative di giudici a livello internazionale i cui membri sono, di norma, associazioni nazionali di categoria ivi comprese talune associazioni polacche di giudici.

Il 12 febbraio 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (in prosieguo: il «dispositivo») (3). Ai sensi del dispositivo, possono essere concessi fondi agli Stati membri, sotto forma di un contributo finanziario, che consiste in un sostegno finanziario non rimborsabile o sotto forma di prestito.

Con la decisione impugnata, il Consiglio ha approvato la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Repubblica di Polonia e ha specificato, nell’allegato, i traguardi e gli obiettivi che devono essere raggiunti da tale Stato membro affinché il contributo finanziario messo a sua disposizione nella decisione impugnata possa essere erogato. La prima parte di tale allegato contiene, in particolare, le misure relative alla riforma della giustizia in Polonia precisate nei traguardi F1G, F2G e F3G (4). Le ricorrenti hanno contestato la decisione impugnata nei limiti in cui tali traguardi non sono compatibili con il diritto dell’Unione.

Con la sua ordinanza, il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, e, pertanto, respinge i ricorsi delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

In via preliminare, il Tribunale osserva che, poiché la decisione impugnata è indirizzata alla Repubblica di Polonia, la ricevibilità dei ricorsi deve essere esaminata alla luce della seconda e della terza parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in cui si pone il requisito dell’incidenza diretta (5).

Il Tribunale analizza, anzitutto, la ricevibilità dei ricorsi delle ricorrenti in quanto agenti in nome proprio.

A tale proposito, il Tribunale rileva che nessuna disposizione giuridica relativa al dispositivo riconosce loro tale facoltà procedurale. Parimenti, il fatto che intervengano come interlocutori abituali delle istituzioni dell’Unione sulla questione dell’indipendenza della magistratura non fonda la loro legittimazione ad agire.

Poi, il Tribunale esamina la ricevibilità dei ricorsi delle ricorrenti in quanto agenti in nome dei propri membri di cui difendono gli interessi.

A tale proposito, le ricorrenti distinguono tre gruppi di giudici, tra cui, in particolare, i giudici polacchi interessati dalle decisioni della sezione disciplinare sui quali la procedura di riesame prevista ai traguardi F2G e F3G inciderebbe direttamente, tutti giudici polacchi sui quali tale procedura di riesame e il traguardo F1G inciderebbero direttamente, nonché tutti gli altri giudici europei sui quali parimenti tali traguardi inciderebbero direttamente.

Per quanto riguarda i giudici del primo gruppo, il Tribunale esamina, in primo luogo, la sostanza della decisione impugnata, valutata in considerazione del suo contenuto e del suo contesto.

Esso constata che la decisione impugnata subordina il versamento di un contributo finanziario al rispetto di talune condizioni, ossia l’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza valutati dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio, ivi compresa la realizzazione di traguardi e di obiettivi, che sono misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma. Poiché hanno carattere di condizionalità di bilancio in quanto la loro realizzazione condiziona un finanziamento a titolo del dispositivo, i traguardi F1G, F2G e F3G riflettono il legame tra il rispetto del valore dello Stato di diritto, da un lato, e la corretta esecuzione del bilancio dell’Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dall’altro.

Tuttavia, al momento della fissazione di tali traguardi, il Consiglio non intendeva sostituire le norme relative al valore dello Stato di diritto o alla tutela giurisdizionale effettiva, come chiarite dalla giurisprudenza della Corte. Ne consegue che, nel fissare detti traguardi, il Consiglio non intendeva autorizzare la Repubblica di Polonia a non conformarsi a sentenze della Corte che accertavano il mancato rispetto da parte di tale Stato membro del valore dello Stato di diritto o del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale esamina, in secondo luogo, l’incidenza diretta della decisione impugnata sui giudici del primo gruppo rispetto al traguardo F2G. Esso rileva che, affinché i giudici interessati dalle decisioni della sezione disciplinare siano direttamente incisi, vi deve essere un nesso diretto tra la decisione impugnata e i suoi effetti su tali giudici.

A tale proposito, il traguardo F2G si limita a porre alla Repubblica di Polonia una condizione da soddisfare al fine di poter beneficiare di un finanziamento. La decisione impugnata non ha avuto l’effetto di assoggettare i giudici oggetto di decisioni della sezione disciplinare alle condizioni da essa previste, né ha reso direttamente applicabile una norma specifica nei loro confronti. Pertanto, prevedendo il traguardo F2G, essa non ha imposto in via definitiva obblighi specifici nelle relazioni della Repubblica di Polonia con i giudici oggetto delle decisioni della sezione disciplinare e non esiste un nesso diretto.

Di conseguenza, anche dopo l’adozione della decisione impugnata, la situazione dei giudici oggetto delle decisioni della sezione disciplinare è rimasta disciplinata dalle disposizioni pertinenti del diritto polacco applicabili a tale situazione nonché dalle disposizioni del diritto dell’Unione e dalle sentenze della Corte, senza che il traguardo F2G specificato in tale decisione intervenga modificando direttamente la situazione giuridica di tali giudici, nel senso richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Per quanto riguarda i giudici del secondo gruppo, il Tribunale constata che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un nesso sufficentemente stretto tra la situazione di tutti i giudici polacchi e il traguardo F1G. In relazione ai giudici del terzo gruppo, il Tribunale respinge, altresì, l’argomento delle ricorrenti secondo cui i traguardi F1G, F2G e F3G incidono direttamente su tutti gli altri giudici europei.

Pertanto, dato che i giudici di cui le ricorrenti difendono gli interessi non sarebbero, a loro volta, legittimati ad agire, neanche le ricorrenti soddisfano i requisiti affinché i loro ricorsi siano ricevibili.

Infine, il Tribunale respinge l’argomento delle ricorrenti relativo all’attenuazione dei requisiti di ricevibilità. Infatti, una siffatta attenuazione sarebbe contraria sia all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sia alla giurisprudenza della Corte. Le carenze sistemiche del sistema giudiziario in Polonia, asserite dalle ricorrenti, non possono giustificare, in ogni caso, che il Tribunale deroghi al requisito dell’incidenza diretta che si applica ai ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche.

Il Tribunale sottolinea che tale constatazione fa salvo l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 266 TFUE, di porre rimedio il prima possibile agli inadempimenti constatati dalla Corte in relazione alla crisi dello Stato di diritto. Tale decisione resta, parimenti, priva di incidenza sulla possibilità per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione di presentare un ricorso contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione dirette a produrre effetti giuridici vincolanti, nonché sull'operato della Commissione al fine di contribuire a garantire il rispetto delle esigenze derivanti dalle norme dell’Unione in materia di Stato di diritto.


1      Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (Medel) nella causa T-530/22, International Association of Judges (IAJ) nella causa T-531/22, Association of European Administrative Judges (AEAJ) nella causa T-532/22 e Stichting Rechters voor Rechters nella causa T-533/22.


2      Decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Repubblica di Polonia, come modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


3      Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU 2021, L 57, pag. 17).


4      I traguardi indicati, che sono misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma, impongono di rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici polacchi (traguardo F1G), di garantire che i giudici interessati da decisioni dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare») abbiano accesso a una procedura che consenta il riesame delle decisioni di detta sezione che li riguardano (traguardo F2G) e che le procedure di riesame menzionate al traguardo F2G, in linea di principio, fossero chiuse, secondo il calendario indicativo, nel corso del quarto trimestre del 2023 (traguardo F3G).


5      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.