Language of document : ECLI:EU:T:1998:104

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 maggio 1998 (1)

«Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE - Elementi di fatto o di diritto non contestati durante il procedimento amministrativo - Conseguenze - Imputabilità del comportamento illecito - Scambio di informazioni - Ingiunzione - Ammenda - Motivazione - Circostanze attenuanti»

Nella causa T-354/94,

Stora Kopparbergs Bergslags AB, società di diritto svedese, con sede in Falun (Svezia), con gli avv.ti Alexander Riesenkampff, Heinz-Joachim Freund e StefanLehr, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, rue Heinrich Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2.
    Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenzadi un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.

3.
    Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.

4.
    Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

5.
    In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.

6.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

7.
    Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.

8.
    Al termine di tale procedimento, la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvii) Stora Kopparbergs Bergslags AB, un'ammenda di 11 250 000 di ECU;

(...)»

9.
    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.

10.
    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11.
    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12.
    Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13.
    Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14.
    Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15.
    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16.
    La ricorrente, la Stora Kopparbergs Bergslags (in prosieguo: la «Stora»), già proprietaria della Kopparfors, uno dei principali produttori europei di cartoncino, acquisiva nel 1990 il gruppo cartario tedesco Feldmühle-Nobel (in prosieguo: la «FeNo»), che comprendeva lo stabilimento Feldmühle (punto 11 del preambolo della decisione). A quell'epoca, la Feldmühle deteneva già il controllo della Papeteries Béghin-Corbehem (in prosieguo: la «CBC»).

17.
    Secondo la decisione, la Feldmühle, la Kopparfors e la CBC hanno preso parte all'intesa per tutto il periodo a cui si riferisce la decisione. Inoltre, la Feldmühle e la CBC avrebbero partecipato alle riunioni del PWG.

18.
    Gli stabilimenti già della Kopparfors e della Feldmühle sono stati successivamente integrati e costituiscono attualmente la divisione Billerud del gruppo Stora.

19.
    Ai termini del punto 158 del preambolo della decisione, «Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo». Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, a seguito della partecipazione della Feldmühle e della CBC alle riunioni del PWG, la ricorrente fosse una delle imprese «capofila» e avesse, a tale titolo, una responsabilità specifica.

Procedimento

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94 e T-352/94).

22.
    La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

23.
    Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).

24.
    Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

25.
    Con lettera 5 febbraio 1987, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.

26.
    Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.

27.
    Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.

28.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.

29.
    Le parti nelle cause menzionate al punto 25 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.

Conclusioni delle parti

30.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione, nei limiti in cui essa la riguarda;

-    in subordine, annullare o ridurre l'ammenda;

-    condannare la convenuta alle spese.

31.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il primo motivo irricevibile o, in subordine, infondato;

-    respingere gli altri motivi;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento della decisione

32.
    La ricorrente deduce un motivo unico, nell'ambito del quale fa valere che essa non è la destinataria appropriata della decisione.

Sulla ricevibilità del motivo

Argomenti delle parti

33.
    La Commissione sottolinea come la ricorrente abbia agito in modo da incoraggiarla a disinteressarsi di eventuali destinatari della decisione diversi dalla ricorrente stessa, durante la fase precontenziosa del procedimento. Per di più, l'atteggiamento assunto dalla ricorrente nel procedimento amministrativo le avrebbe consentito di ottenere il beneficio di una riduzione consistente dell'ammenda. Di conseguenza, essa non dovrebbe essere autorizzata a capovolgere la propria posizione dinanzi al Tribunale. Si potrebbe richiamare, per analogia, la massima dell'Equity applicata nei paesi del «common law», secondo cui chi chiede un risarcimento deve presentarsi «con le mani pulite».

34.
    La Commissione rileva che le prime lettere ex art. 11 del regolamento n. 17 non sono state inviate alla ricorrente, bensì ad altre tre società del gruppo. Tuttavia, la lettera 19 agosto 1991 del legale della ricorrente nonché la risposta unica della ricorrente in data 30 agosto 1991 (allegati 34 e 35 alla comunicazione degli addebiti) l'avrebbero fatta apparire come l'interlocutore che rappresentava il gruppo ai fini del procedimento in oggetto. Questi due documenti sottintenderebbero che la direzione generale dell'impresa ricorrente aveva deciso di collaborare con la Commissione senza preoccuparsi di chiarire chi fosse il corretto destinatario della decisione. Il suo scopo, peraltro raggiunto, sarebbe stato quindi quello di indurre la Commissione a riservarle un trattamento più favorevole a motivo del suo atteggiamento di collaborazione.

35.
    L'approccio seguito dalla ricorrente avrebbe raggiunto l'effetto voluto, poiché le sarebbe stata trasmessa tutta la corrispondenza successiva, ivi compresa la lettera inviata ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Le sue risposte avrebbero confermato l'impressione creatasi con la corrispondenza iniziale, in quanto essa avrebbe continuato a presentarsi come la destinataria appropriata per quanto riguarda il procedimento e l'eventuale decisione finale.

36.
    Per questa ragione, la Commissione avrebbe specificato nella comunicazione degli addebiti, di cui la ricorrente era destinataria, che quest'ultima riconosceva la propria responsabilità per il comportamento delle sue controllate (v., altresì, punto 158 del preambolo della decisione). L'assenza di ogni commento in ordine a questa affermazione nella risposta alla detta comunicazione andrebbe quindi considerata, nel caso di specie, alla stregua di una vera e propria ammissione.

37.
    D'altro canto, il gruppo Stora si sarebbe sempre presentato all'esterno come un'entità unica, con un comportamento uniforme. Il fatto che la ricorrente si sia presentata come l'interlocutore unico della Commissione sarebbe pertanto in perfetta sintonia con questa politica.

38.
    Infine, il Tribunale avrebbe implicitamente riconosciuto che, in determinate circostanze, un'impresa possa essere vincolata dalla posizione assunta dinanzi alla Commissione e non sia quindi libera di modificarla successivamente dinanzi al Tribunale (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439).

39.
    La ricorrente nega di aver esplicitamente o implicitamente riconosciuto di essere la destinataria appropriata della decisione. La Commissione avrebbe correttamente inviato alle sue controllate le prime lettere ex art. 11 del regolamento n. 17 e nulla, nella risposta della ricorrente a tali lettere, avrebbe lasciato intendere che essa rispondeva in nome proprio. Nella lettera 19 agosto 1991, il suo legale avrebbe espressamente indicato che agiva in veste di rappresentante della ricorrente e delle sue filiali. La ricorrente avrebbe ragionevolmente deciso, viste le particolari caratteristiche delle controversie, che il suo ufficio legale doveva coordinare le pratiche relative agli accertamenti avviati nei confronti delle diverse società del gruppo.

40.
    La ricorrente rileva come non avesse l'obbligo di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Nella sua risposta, essa avrebbe precisato che non intendeva commentare l'analisi giuridica della Commissione. Essa poteva legittimamente limitare la propria risposta a determinati elementi di fatto e, di conseguenza, nulla consentirebbe di concludere che essa aveva, con un simile approccio, ammesso una sua responsabilità per le infrazioni contestate.

Giudizio del Tribunale

41.
    E' pacifico che la ricorrente non ha mai espressamente riconosciuto di essere la destinataria appropriata della comunicazione degli addebiti o della decisione.

42.
    Occorre accertare se essa abbia implicitamente riconosciuto di essere la destinataria appropriata degli atti di cui trattasi.

43.
    A tale riguardo, occorre rilevare che, in seguito alle richieste di informazioni inviate in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17, in particolare, a varie controllate della ricorrente, il legale di quest'ultima, in una lettera del 19 agosto 1991 destinata alla Commissione, si è espresso nei seguenti termini:

«Nella pratica sopra menzionata, la nostra società è stata incaricata dalla Stora Kopparbergs Bergslags AB (in prosieguo: la ”Stora”) di rappresentarla, essa stessa e le sue varie controllate, tra cui le società Billerud, Kopparfors e Feldmühle, cheoperano nei settori della produzione e della fornitura di cartoncino; ai fini della presente controversia, la Stora nonché quelle tra le sue controllate del settore cartoncino chiamate in causa verranno denominate Gruppo Stora.

La direzione della Stora mi ha incaricato di informare la Commissione del fatto che essa riconosce la gravità degli addebiti relativi alla violazione delle regole di concorrenza contestati nelle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17 (accertamenti in loco) e nelle sue lettere inviate in forza dell'art. 11 del detto regolamento (richieste di informazioni) e che essa ha iniziato a svolgere accertamenti sulle politiche e sulle prassi seguite in materia dalle diverse controllate in seno al gruppo Stora. I primi risultati di tali accertamenti hanno indotto la Stora a concludere che alcune società del gruppo Stora hanno fatto ricorso a politiche e pratiche che possono configurare violazioni alle regole di concorrenza.

(...)

Nel frattempo, le diverse richieste di informazioni inviate alle undici società del Gruppo sono attentamente vagliate e le risposte saranno trasmesse alla Commissione appena possibile».

44.
    Nella sua prima dichiarazione, resa il 30 agosto 1991 (allegato 35 alla comunicazione degli addebiti), la ricorrente ha poi precisato quanto segue:

«Il presente documento contiene le risposte dei produttori Béghin Corbehem SA (CBC), Feldmühle AG (Feldmühle) e Kopparfors AB (Kopparfors) (insieme denominati ”i produttori Stora”) alla prima richiesta ex art. 11 inviata dalla Commissione ai produttori in data 11 giugno 1991. I produttori Stora sono tutti controllati dalla Stora Kopparbergs Bergslags AB (Stora), che ha riunito le risposte alle richieste ex art. 11 pervenute alle sue controllate. Ciascuno dei produttori Stora ha fornito le informazioni contenute nelle risposte (...)».

45.
    Infine, le dichiarazioni successive della ricorrente (allegati 38, 39, 43 e 44 alla comunicazione degli addebiti) non fanno apparire a quale nome venissero rese. Esse contengono riferimenti alla «Stora» e ai «produttori Stora» («Stora producers»).

46.
    In base a tali documenti, la Commissione poteva legittimamente concludere che la ricorrente, considerato l'atteggiamento ambiguo mostrato durante la fase del procedimento amministrativo precedente l'invio della comunicazione degli addebiti, non intendeva contestare la propria responsabilità in relazione al comportamento illecito delle sue controllate. In quella fase, la Commissione avrebbe altresì potuto interpretare l'atteggiamento della ricorrente nel senso che essa si presentava come un interlocutore unico, disposto a collaborare ai fini dell'accertamento dell'illiceità del comportamento contestato alle società del gruppo Stora, senza con ciòammettere implicitamente di essere la destinataria appropriata della comunicazione degli addebiti e dell'eventuale successiva decisione.

47.
    Per quanto riguarda il periodo susseguente, occorre rilevare che nella comunicazione degli addebiti, di cui la ricorrente era destinataria, è stato precisato che «Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo». Di conseguenza, decidendo di rispondere soltanto ad alcune delle censure formulate nella comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha deliberatamente scelto di non prendere posizione in ordine alla contestazione esplicita della Commissione relativa alla responsabilità della Stora per il comportamento anticoncorrenziale delle sue controllate.

48.
    Di conseguenza, anche se nulla può esserle addebitato per questa sua scelta poiché un'impresa non ha l'obbligo di rispondere alla comunicazione degli addebiti che le viene inviata (sentenza Hilti/Commissione, citata, punti 37 e 38), la Commissione poteva legittimamente dedurre dall'atteggiamento della ricorrente, viste le circostanze descritte ai punti 43-47, che essa si considerava la destinataria appropriata dell'emananda decisione e non avrebbe eccepito nulla al riguardo dinanzi al Tribunale.

49.
    Tuttavia, nonostante tale conclusione, il presente motivo dev'essere dichiarato ricevibile.

50.
    Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un'impresa durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova ai fini dell'esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l'esercizio stesso del diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. In mancanza di una base giuridica esplicita, una limitazione del genere sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa.

51.
    Nel caso di specie, il comportamento della Stora durante il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese a quest'ultima costituiranno un elemento di valutazione di cui si dovrà tener conto nell'ambito dell'esame della fondatezza del ricorso.

Nel merito

52.
    Il motivo si suddivide in due parti. Nella prima parte, la ricorrente fa valere una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione. Nella seconda, essa sostiene che l'infrazione non può esserle imputata.

Sulla prima parte del motivo, riguardante l'insufficienza della motivazione

- Argomenti delle parti

53.
    La ricorrente ricorda che la Commissione ha deciso, in via di principio, di emanare la decisione nei confronti delle società figuranti nell'elenco dei membri del PG Paperboard. Tuttavia, in deroga a tale principio, la Commissione avrebbe rivolto la decisione al gruppo stesso, rappresentato dalla società controllante, in primo luogo se numerose società del gruppo avevano partecipato all'infrazione o, in secondo luogo, se sussistevano prove precise a carico della società controllante con riguardo alla partecipazione della controllata all'infrazione (punto 143 del preambolo della decisione). I due criteri di deroga applicati non avrebbero tuttavia alcun fondamento nel diritto comunitario. L'unica motivazione dell'invio della decisione alla ricorrente sarebbe l'asserita accettazione da parte sua della responsabilità per il comportamento delle sue controllate (punto 158 del preambolo). Questa motivazione non costituirebbe una motivazione reale e la decisione non sarebbe quindi conforme ai requisiti posti dalla sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione (Racc. pag. II-211, punto 30), secondo cui una decisione adottata ai sensi dell'art. 85 del Trattato e che riguarda più destinatari deve mettere in luce i motivi in base ai quali le infrazioni contestate sono state imputate a ciascuno dei destinatari.

54.
    La ricorrente respinge peraltro la tesi della Commissione secondo cui l'istituzione non sarebbe tenuta a rispondere, nella decisione, ad argomenti che non sono stati formulati durante il procedimento amministrativo. Infatti, nella sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 14), a cui si è richiamata la Commissione, la Corte avrebbe precisato che la Commissione è tenuta a menzionare le considerazioni che l'hanno indotta ad emanare la decisione.

55.
    La Commissione fa valere che i punti 140 e seguenti del preambolo della decisione illustrano i principi generali sui quali essa si è fondata. I punti 147 e seguenti del preambolo, nei quali viene analizzata la questione del destinatario appropriato nei casi individuali, rappresentano l'applicazione concreta dei detti principi. In ogni caso, essa non sarebbe stata tenuta a fornire una motivazione completa in ordine a elementi che non erano stati neppure menzionati dinanzi ad essa (v. sentenza Michelin/Commissione, citata, punti 14 e 15).

- Giudizio del Tribunale

56.
    Per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autoritàcomunitaria che ha emanato l'atto contestato. Allorché, come nella fattispecie, una decisione che applica gli artt. 85 o 86 del Trattato riguarda più destinatari e pone un problema d'imputabilità dell'infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l'onere conseguente all'infrazione (v., in particolare, sentenza AWS Benelux/Commissione, citata, punto 26).

57.
    Nel caso di specie, i punti 140-146 del preambolo della decisione illustrano in termini sufficientemente chiari i criteri generali sui quali si è fondata la Commissione per individuare i destinatari della detta decisione.

58.
    Ai termini del punto 143, la Commissione ha considerato, in via di principio, come destinatario della decisione, l'entità menzionata nell'elenco dei membri del PG Paperboard, salvo:

«1) quando più di una società del gruppo [aveva] partecipato all'infrazione, oppure

2) quando [esistevano] prove precise che coinvolg[evano] la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)».

59.
    Per quanto riguarda le ipotesi di trasferimento di società, la Commissione ha individuato i destinatari della decisione innanzi tutto in base al criterio, menzionato al punto 145, terzo comma, del preambolo di tale decisione, secondo cui: «(...) se la controllata trasferita ha continuato a far parte del cartello, saranno le specifiche circostanze del caso a determinare se destinataria della procedura relativa a tale partecipazione debba essere la controllata in questione per conto proprio o la nuova società capofila».

60.
    Essa ha inoltre illustrato, ai punti 147-160 del preambolo della decisione, le modalità con le quali ha applicato, per ciascuno dei casi individuali, i criteri generali sopra menzionati.

61.
    Indubbiamente, per quanto riguarda la posizione della ricorrente, il punto 158 del preambolo della decisione contiene quest'unica considerazione: «Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo».

62.
    Tuttavia, come il Tribunale ha già stabilito (v. supra, punto 48), non si può censurare la Commissione per aver interpretato l'atteggiamento assunto dallaricorrente durante il procedimento amministrativo nel senso che quest'ultima non intendeva contestare la propria responsabilità per l'infrazione accertata.

63.
    Di conseguenza, poiché la ricorrente non si è espressamente pronunciata in ordine all'affermazione, priva di ambiguità, contenuta nella comunicazione degli addebiti, secondo cui essa riconosceva la propria responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali delle sue controllate, la Commissione non era tenuta a fornire una motivazione specifica relativa all'applicazione dei criteri generali seguiti nel caso individuale della ricorrente.

64.
    Per di più, le informazioni individuali figuranti nella comunicazione degli addebiti contengono numerosi brani che espongono le ragioni per le quali la Commissione ha inviato tale comunicazione alla ricorrente. Vi si precisa, in particolare (pag. 7): «La responsabilità della Feldmühle per la sua partecipazione all'infrazione prima della sua acquisizione da parte della Stora è imputata al gruppo nel suo complesso. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il comportamento della CBC prima dell'acquisizione del controllo da parte della Feldmühle. In ogni caso, la Stora non può sostenere di essere divenuta responsabile in quanto acquirente ”innocente” di un produttore che ha commesso un'infrazione: la Kopparfors è stata un membro attivo a tutti gli effetti dell'intesa sin dall'inizio e il comportamento della Feldmühle e della CBC è stato portato avanti dal nuovo gruppo».

65.
    Pertanto, poiché nella comunicazione degli addebiti è stato esposto, con sufficiente chiarezza, il ragionamento seguito dalla Commissione, si deve ritenere che la ricorrente disponesse di tutte le informazioni necessarie per accertare se la decisione fosse o meno fondata per la parte in cui essa figura tra i destinatari (v., per analogia, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 220).

66.
    Quanto alla questione della legittimità dei criteri generali applicati dalla Commissione, essa rientra nell'esame del contenuto della decisione. E' pertanto giocoforza constatare che l'argomento della ricorrente riguardante l'illegittimità dei criteri esposti al punto 143 del preambolo è, in questo contesto, privo di pertinenza.

67.
    La prima parte del motivo dev'essere pertanto disattesa.

Sulla seconda parte del motivo, riguardante il fatto che la ricorrente non sarebbe responsabile dei comportamenti illeciti

- Argomenti delle parti

68.
    La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la responsabilità per l'infrazione di cui trattasi le è imputabile soltanto nella sua veste di successore delle società che hanno commesso l'infrazione, poiché tali società sono tuttora esistenti.

69.
    In secondo luogo, non ricorrerebbero nemmeno i presupposti perché possa esserle imputata la responsabilità delle infrazioni commesse nell'ambito del gruppo.

70.
    Infatti, la prassi decisionale della Commissione e la giurisprudenza richiederebbero che siano riuniti tre presupposti affinché la responsabilità del comportamento illecito delle consociate sia imputabile alla società controllante in forza del principio dell'unità economica, vale a dire: a) l'esistenza di un legame tra le società risultante dal possesso di azioni, b) la parziale sovrapposizione del personale direttivo delle società che partecipano alle pratiche anticoncorrenziali e c) l'assenza di autonomia delle filiali derivante dalla loro appartenenza ad un gruppo di società gestito in modo centralizzato o da una commistione tra la direzione della società controllante e la direzione della controllata (v., in particolare, sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, e sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389).

71.
    Ora, nel periodo preso in esame nella decisione, la ricorrente non avrebbe effettivamente controllato la politica commerciale delle tre società considerate.

72.
    Quanto alla Kopparfors, si tratterebbe di una società controllata al 100% dalla ricorrente a partire dal 1986. Tuttavia, coerentemente con la struttura decentralizzata del gruppo Stora, la Kopparfors avrebbe continuato ad esercitare la propria attività sul mercato del cartoncino come entità giuridica autonoma, determinando in gran parte la propria politica commerciale da sola, giacché era, all'epoca, l'unica società del gruppo operante nel settore del cartoncino. Essa avrebbe peraltro avuto un suo consiglio d'amministrazione e rappresentanti esterni.

73.
    Per quanto riguarda la Feldmühle, la ricorrente rileva come avesse essa stessa stipulato, nell'aprile 1990, contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle. Ora, l'effettivo trasferimento delle azioni avrebbe avuto luogo soltanto nel settembre del 1990. Alla fine dell'anno 1990, la ricorrente avrebbe acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti e deteneva quindi, nell'aprile del 1991, il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo. Pur detenendo quindi la maggioranza del capitale della Feldmühle alla fine del periodo considerato dalla decisione, essa non ne avrebbe tuttavia avuto il controllo nella misura necessaria per vedersi attribuire la responsabilità di un comportamento sostanzialmente addebitabile alla controllata.

74.
    Essa sostiene in proposito che non ha potuto sostituire i membri del consiglio di amministrazione («Vorstand») della Feldmühle con amministratori del gruppo Stora, in quanto la revoca dei membri del consiglio di amministrazione sarebbe consentita, ai sensi dell'art. 84 dell'Aktiengesetz (legge tedesca sulle società per azioni), soltanto in presenza di circostanze specifiche, che non sussistevano nel caso di specie. La ricorrente non avrebbe quindi avuto, prima che cessasse l'infrazione, la possibilità di influire sulla politica commerciale della Feldmühle, in quantoavrebbe avviato l'integrazione dell'attività del settore cartoncino della Feldmühle nell'ambito della propria divisione cartoncino soltanto dopo l'autunno del 1991.

75.
    Gli argomenti relativi all'assenza di ogni possibilità di influire sulla Feldmühle varrebbero anche per quanto riguarda la CBC, poiché quest'ultima era, al momento dell'acquisizione della FeNo, già controllata al 100% dalla Feldmühle.

76.
    Infine, la ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo cui una società capogruppo può essere ritenuta responsabile del comportamento anticoncorrenziale di una sua controllata per il solo fatto che essa le appartiene al 100%. In particolare, sarebbe errata l'interpretazione data dalla Commissione alla sentenza AEG/Commissione, già citata, in quanto il motivo in base al quale la Corte non avrebbe richiesto una prova aggiuntiva dell'influenza esercitata dall'AEG su una delle società controllate in esame risiederebbe nel fatto che la detta impresa non aveva contestato che essa poteva influire in modo decisivo sulla politica di prezzi della controllata (punto 50 della sentenza). Del pari, l'AEG avrebbe influito fortemente sulle controllate per quanto riguarda l'infrazione considerata, che consisteva nell'attuazione e nell'applicazione di un sistema di distribuzione selettiva da essa stessa ideato. Peraltro, le conclusioni dell'avvocato generale, nonché il punto 49 della medesima sentenza, sarebbero in contraddizione con la tesi della Commissione. Questa stessa tesi contrasterebbe inoltre con le sentenze del Tribunale BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, e 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione (Racc. pag. II-17). Per quanto riguarda la Feldmühle, la tesi della Commissione sarebbe in ogni caso priva di pertinenza in quanto, anche al momento attuale, la quota di azioni di tale società da essa detenuta non supererebbe il 93,3%.

77.
    Secondo la Commissione, anche supponendo che le società Feldmühle, Kopparfors e CBC esistano a tutt'oggi come entità giuridiche autonome, questa circostanza sarebbe priva di pertinenza. Risulterebbe, infatti, dalla sentenza AEG/Commissione, citata (punto 49), che, nel caso di una società controllata al 100%, la Commissione può del tutto legittimamente rivolgere la decisione, come nel caso di specie, alla società controllante. In un'ipotesi del genere, il controllo esercitato dalla società capogruppo sulla politica commerciale sarebbe da considerarsi presunto. Questa giurisprudenza sarebbe stata confermata dalle sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757, punto 312), e della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (Racc. pag. I-865). Di conseguenza, la prova di un effettivo controllo andrebbe ricercata soltanto in assenza di un controllo nella misura del 100% della società controllata.

- Giudizio del Tribunale

78.
    Come precedentemente stabilito, occorre far riferimento alle informazioni individuali contenute nella comunicazione degli addebiti per valutare i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione nei confronti dellaricorrente. Risulta da tali informazioni che il comportamento delle società Kopparfors, Feldmühle e CBC è stato imputato alla ricorrente nella sua veste di capogruppo del gruppo Stora.

79.
    Per giurisprudenza costante, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v., in particolare, sentenza ICI/Commissione, citata, punti 132 e 133).

80.
    Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha negato che essa poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della Kopparfors, è superfluo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, accertare se essa abbia effettivamente esercitato tale potere. Infatti, dal momento che la Kopparfors è controllata al 100% dalla ricorrente sin dal 1° gennaio 1987, essa si attiene necessariamente alla politica tracciata dagli stessi organi statutari che fissano la politica della società controllante (v. sentenza AEG/Commissione, citata, punto 50). In ogni caso, la ricorrente non si è avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare le sue affermazioni secondo cui la Kopparfors avrebbe esercitato la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, determinando da sola gran parte della propria politica commerciale, e avrebbe avuto un proprio consiglio di amministrazione con rappresentanti esterni.

81.
    Per quanto riguarda la Feldmühle e la CBC, va ricordato che, negli anni 1988 e 1989, la Feldmühle ha acquisito la totalità del pacchetto azionario della CBC, divenuta pertanto una controllata al 100% della Feldmühle. E' peraltro pacifico che, nell'aprile 1990, la ricorrente ha stipulato contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle, sebbene l'effettivo trasferimento delle azioni abbia avuto luogo soltanto nel settembre 1990. Infine, la ricorrente ha essa stessa affermato di aver acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti alla fine dell'anno 1990 e deteneva quindi il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo.

82.
    Non viene inoltre contestato dalla ricorrente il fatto che, alla data in cui essa ha acquisito la maggioranza delle azioni del gruppo FeNo, due società del detto gruppo, la Feldmühle e la CBC, partecipavano ad un'infrazione a cui la Kopparfors, controllata al 100% dalla ricorrente, prendeva anch'essa parte. Considerato che il comportamento della Kopparfors andava imputato alla ricorrente, è stato corretto da parte della Commissione sottolineare nelle informazioni individuali della comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 64) che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Feldmühle e della CBC.

83.
    Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Feldmühle e della CBC per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota.

84.
    Questa conclusione non è in alcun modo inficiata dall'argomento della ricorrente secondo cui essa non disponeva, in base alla normativa tedesca, del potere di influire in modo determinante sulla politica commerciale della Feldmühle e, pertanto, della CBC. Infatti, la ricorrente non ha mai sostenuto di aver anche soltanto tentato di porre fine all'infrazione di cui trattasi, rivolgendo per esempio un semplice invito in tal senso al consiglio di amministrazione della Feldmühle.

85.
    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Commissione poteva legittimamente imputare alla ricorrente il comportamento delle società in questione. Questa conclusione è ulteriormente avvalorata dal comportamento adottato dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, nell'ambito del quale essa si è presentata, per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l'unico interlocutore della Commissione in relazione all'infrazione in esame (v., per analogia, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 6). Infine, è giocoforza constatare che la scelta della ricorrente come destinataria della decisione è conforme ai criteri generali stabiliti dalla Commissione al punto 143 del preambolo della decisione (v. supra, punto 58), dal momento che numerose società del gruppo Stora hanno partecipato all'infrazione di cui alla decisione stessa.

86.
    Ne consegue che la seconda parte del presente motivo non può essere accolta e che, pertanto, esso dev'essere respinto nel suo complesso.

Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione

Argomenti delle parti

87.
    La ricorrente deduce un motivo basato sull'illegittimità del divieto relativo ai futuri scambi di informazioni.

88.
    Essa fa valere, in primo luogo, che l'art. 2 della decisione non menziona con sufficiente precisione quali siano le informazioni di cui è vietato lo scambio nel futuro. L'art. 2 della decisione sarebbe formulato in termini a tal punto imprecisi che ogni scambio di informazioni potrebbe ritenersi vietato dalla stessa disposizione. In particolare, l'art. 2 della decisione sembrerebbe vietare ogni scambio di informazioni potenzialmente utilizzabili a fini anticoncorrenziali.

89.
    In secondo luogo, l'art. 2 della decisione vieterebbe taluni scambi di informazioni che non sarebbero anticoncorrenziali. La ricorrente richiama in proposito laComunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU 1968 C 75, pag. 3, rettificata nella GU C 84, pag. 14) nonché la Settima Relazione sulla politica di concorrenza (punto 7), da cui risulterebbe che lo scambio di informazioni prettamente statistiche, non riferite ad informazioni individuali relative a singole imprese, non è vietato. Di conseguenza, l'art. 2 della decisione avrebbe una portata troppo estesa, in quanto vieta ogni scambio di informazioni commerciali, anche di ordine generale, nonché ogni scambio di dati statistici riguardanti la concorrenza.

90.
    La ricorrente nega che la portata dell'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione possa dedursi dal preambolo della decisione. Poiché la Commissione non ha valutato, nell'ambito della decisione, in quale misura il sistema di scambio di informazioni costituisse di per sé una violazione dell'art. 85 del Trattato, il preambolo della decisione non conterrebbe indicazioni tanto precise da poter determinare la portata del suo art. 2. La decisione si discosterebbe, su tale punto, dalle controversie precedenti (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755). La ricorrente rileva inoltre che la questione in esame non è stata sollevata nell'ambito delle cosiddette sentenze «Polipropilene» (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711).

91.
    In terzo luogo, infine, la Commissione non avrebbe avuto alcun interesse legittimo a rivolgerle l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione. Infatti la sua collaborazione con la Commissione nonché l'applicazione di un programma di allineamento avrebbero provato la sua volontà di prevenire ogni futura violazione del diritto della concorrenza. Di conseguenza, la Commissione non sarebbe stata autorizzata ad emettere l'ingiunzione di cui trattasi (sentenza della Corte 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483).

92.
    La Commissione ricorda che, in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17, essa può ingiungere alle imprese di porre fine alle infrazioni effettivamente accertate. La portata dell'ingiunzione potrebbe correttamente determinarsi facendo riferimento ai passati comportamenti delle imprese. La decisione conterrebbe indicazioni dettagliate sul funzionamento dell'intesa che consentono di individuare con esattezza la portata dell'art. 2 della decisione (v., in particolare, punti 49 e 69 del preambolo). In tale disposizione sarebbe precisato il tipo di informazioni vietate e le circostanze in cui esse non devono essere scambiate.

93.
    La decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la «decisione Polipropilene» e la decisione della Commissione 24 luglio 1991, 92/163/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/31.043 - Tetra Pak II, GU 1992 L 72, pag. 1)conterrebbero ingiunzioni analoghe, la cui validità sarebbe stata confermata dal Tribunale. Inoltre, nelle sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957) e Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, citata, il Tribunale avrebbe anche respinto, in relazione ad un'ingiunzione riguardante scambi di informazioni tra concorrenti, argomenti simili a quelli formulati dalla Stora. La Commissione sottolinea di non aver avuto la necessità di analizzare il sistema di scambi d'informazioni considerandolo come un'infrazione a sé stante, in quanto tale sistema è stato utilizzato come uno strumento per applicare un accordo illecito. Essa avrebbe agito allo stesso modo nella decisione Polipropilene.

94.
    Infine, la Commissione contesta di non aver avuto alcun interesse legittimo a rivolgere un'ingiunzione alla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

95.
    Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori; o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione dellacapacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».

96.
    Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'articolo 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

97.
    Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, punto 45 e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-740, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza Tetra Pak/Commissione, citata, punto 220).

98.
    Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Gli obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).

99.
    Nel caso di specie, va anzitutto respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non potrebbe avvalersi del suo potere di rivolgerle ingiunzioni in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, in quanto essa avrebbe dimostrato la propria volontà di prevenire ogni futura violazione delle regole comunitarie della concorrenza. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che la ricorrente contesta la portata materiale delle ingiunzioni contenute nell'art. 2 della decisione, il che dimostra l'interesse legittimo della Commissione a precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese, tra cui la ricorrente (v., nel medesimo senso, sentenza GVL/Commissione, citata, punti 26 a 28).

100.
    Per stabilire poi se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.

101.
    Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.

102.
    Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.

103.
    L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.

104.
    Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

105.
    Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».

106.
    Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), varilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:

«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».

107.
    Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

108.
    Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, e eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

109.
    La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

110.
    E' alla luce di tale interpretazione, fornita dalla Commissione, della compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato, che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.

111.
    Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e c), della decisione, vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.

112.
    Un divieto del genere, che mira ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica, che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta nella decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.

113.
    Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda

114.
    La ricorrente deduce un unico motivo, nell'ambito del quale fa valere la violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17. Tale motivo è suddiviso in cinque parti che vanno esaminate separatamente.

Sulla prima parte del motivo, riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione dell'importo delle ammende

Argomenti delle parti

115.
    La ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto spiegare, nella decisione, il meccanismo in base al quale è stato fissato l'importo delle ammende inflitte alle varie imprese. Infatti, sebbene il punto 167 del preambolo delladecisione precisi i criteri presi in considerazione, la decisione non conterrebbe alcuna indicazione sull'importanza attribuita a ciascun criterio. Del pari, le spiegazioni relative al tasso applicato per determinare l'importo dell'ammenda, fornite dalla Commissione nel controricorso, dovevano figurare nella decisione.

116.
    La Commissione afferma di aver adeguatamente illustrato, nei punti 167 e seguenti del preambolo della decisione, i criteri applicati per calcolare le ammende. Tali criteri non si discosterebbero di molto da quelli applicati nella decisione Polipropilene, che sono stati successivamente confermati dal Tribunale.

Giudizio del Tribunale

117.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

118.
    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

119.
    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

120.
     Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delleammende inflitte alla Rena e alla ricorrente vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

121.
     Nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

122.
    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

123.
    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla ricorrente, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

124.
    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

125.
    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nellafissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

126.
    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno stesso dell'adozione della decisione dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

127.
    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

128.
    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa dicontrollare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

129.
    Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 127, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

130.
     Di conseguenza, la prima parte del presente motivo non può essere accolta.

Sulla seconda parte del motivo, riguardante il fatto che la ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una «capofila» dell'intesa

131.
    La ricorrente fa valere che è stata erroneamente considerata, al punto 170 del preambolo della decisione, come una delle imprese «capofila» dell'intesa a causa della sua partecipazione al PWG. Essa afferma di non essere responsabile del comportamento della Feldmühle e della CBC. Di conseguenza, non vi sarebbe alcun motivo per attribuirle una particolare responsabilità fondata su una presunta partecipazione al PWG.

132.
    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che tanto la Feldmühle quanto la CBC hanno preso parte alle riunioni del PWG e che la ricorrente non contesta che le imprese partecipanti alle riunioni di tale organo devono essere considerate come le «capofila» dell'intesa. Ciò premesso, e poiché la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Feldmühle e della CBC (v. supra, punti 78 e seguenti), essa poteva legittimamente considerarla come una delle «capofila» dell'intesa.

133.
    La seconda parte del motivo dev'essere quindi respinta.

Sulla terza parte del motivo, riguardante l'errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione in ordine agli effetti dell'intesa

Argomenti delle parti

134.
    La ricorrente sottolinea come, ai termini della decisione (punto 168, settimo trattino, del preambolo), l'intesa abbia riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi, circostanza questa considerata come un'aggravante ai fini della determinazione dell'entità dell'ammenda. Essa rileva inoltre che la sua risposta alla comunicazione degli addebiti conteneva un'esposizione dettagliata delle condizionidel mercato e delle ragioni per le quali gli accordi sugli aumenti dei prezzi avevano avuto un effetto estremamente limitato sui prezzi effettivamente applicati. Tuttavia, nella decisione, la Commissione non avrebbe esaminato tali elementi, limitandosi a presumere che l'intesa avesse «riscosso notevole successo» nel realizzare i suoi obiettivi. Un'approccio del genere configurerebbe un abuso di potere.

135.
    La Commissione ricorda che essa poteva legittimamente prendere in considerazione gli effetti dell'infrazione come un elemento di valutazione della sua gravità. A questo stesso fine essa poteva, a suo parere, basarsi sulle conclusioni tratte dagli elementi di fatto riscontrabili e tener conto di tutte le prove documentali attestanti che i partecipanti reputavano essi stessi che l'intesa aveva avuto successo.

136.
    Richiamandosi alle indicazioni relative all'utilizzazione delle capacità (punti 15 e 16 del preambolo della decisione), al fatto che la maggior parte dei produttori partecipava all'intesa riguardante la quasi totalità del mercato (punto 168 del preambolo), alle critiche rivolte ai membri dell'intesa quando non si conformavano agli aumenti di prezzi (punti 82 e 136 del preambolo), nonché ai documenti secondo cui i membri del PG Paperboard ritenevano che l'intesa fosse stata coronata da successo (punti 101 e 137 del preambolo), la Commissione afferma di aver adeguatamente dimostrato gli effetti dell'intesa ai fini della determinazione dell'importo delle ammende.

Giudizio del Tribunale

137.
    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende, tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

138.
    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun esame specifico.

139.
    In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziativeconcordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda.

140.
    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione, l'intesa sulle quote di mercato non era statica, «ma soggetta ad adeguamenti periodici ed a nuove trattative». Alla luce di questa precisazione, non si può quindi censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi, senza aver specificamente esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.

141.
    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi.

142.
    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

143.
    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

144.
    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti in uno studio economico realizzato, ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione, per conto di talune imprese destinatarie della decisione (in prosieguo: la «relazione LE»), essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, «una stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto hariconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).

145.
    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

146.
    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.

147.
    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

148.
    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione e, in particolare, ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.

149.
    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito, la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcuneffetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

150.
    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

151.
    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

152.
    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

153.
     Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 170).

Sulla quarta parte del motivo, riguardante il fatto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il programma di allineamento attuato dalla ricorrente

Argomenti delle parti

154.
    La ricorrente fa valere di aver adottato e attuato, sin dal 1991, un programma di allineamento al diritto comunitario della concorrenza per il complesso del gruppo Stora. Essa sottolinea inoltre come le ammende abbiano una funzione preventiva, nel senso che vengono inflitte soprattutto allo scopo di indurre le imprese inadempienti a conformarsi nel futuro al diritto della concorrenza. Il programma di allineamento attuato nel 1991 dimostrerebbe, sotto questo profilo, la sua reale volontà di prevenire al meglio le infrazioni future. Coerentemente con la sua prassi precedente, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione come circostanza attenuante la rapidità di attuazione di tale programma [v., in particolare, decisione della Commissione 5 giugno 1991, 91/532/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (Causa IV/32.879 - Viho/Toshiba), GU L 287, pag. 39]. Questa circostanza andrebbe tenuta separata dalla sua collaborazione durante il procedimento dinanzi alla Commissione, manifestatasi con la rivelazione di fatti relativi alle presunte infrazioni commesse mentre il programma di allineamento avrebbe avuto lo scopo di prevenire future infrazioni. La presa in considerazione del programma di allineamento non si sarebbe pertanto tradotta, contrariamente a quanto asserisce la Commissione, nel ricompensarla due volte per lo stesso fatto.

155.
    La Commissione sostiene di aver già ricompensato la collaborazione mostrata dalla ricorrente e, poiché il programma di allineamento si inserisce nella politica che ha portato la ricorrente a decidere di collaborare, concederle una riduzione dell'ammenda per tale programma equivarrebbe a ricompensarla doppiamente. Essa sottolinea inoltre come un programma di allineamento non sia altro che uno strumento per garantire il rispetto della legge. Ora, rileva la Commissione, ciascuna impresa dovrebbe rispettare le leggi in ogni circostanza.

Giudizio del Tribunale

156.
    E' già stato rilevato che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

157.
    Ciò posto, anche se l'attuazione di un programma di allineamento dimostra la volontà dell'impresa interessata di prevenire le future infrazioni e costituisce quindi un elemento che consente alla Commissione di meglio svolgere la sua missione, consistente in particolare nell'applicare in materia di concorrenza i principi sancitidal Trattato e nell'indirizzare le imprese in tal senso, il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma di allineamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l'obbligo di procedere allo stesso modo nel caso in esame.

158.
    Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente considerare opportuno, nel caso di specie, ricompensare soltanto il comportamento delle imprese che le aveva consentito di accertare l'infrazione in oggetto con minore difficoltà. Pertanto, poiché è stato concesso alla ricorrente il beneficio di una riduzione di due terzi dell'importo dell'ammenda per la sua collaborazione attiva con la Commissione durante il procedimento amministrativo, non si può censurare la Commissione per non aver riconosciuto alla ricorrente un'ulteriore riduzione dell'importo dell'ammenda ad essa inflitta.

159.
    Infine, se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell'infrazione rilevata nella fattispecie (sentenza Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 357).

160.
     Di conseguenza, la quarta parte del presente motivo non può essere accolta.

Sulla quinta parte del motivo, riguardante il fatto che la Commissione si sarebbe basata, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, su considerazioni estranee

Argomenti delle parti

161.
    La ricorrente rileva come l'importo complessivo dell'ammenda sia il più elevato che la Commissione abbia mai inflitto. In mancanza di spiegazioni al riguardo nella decisione, si potrebbe solo supporre che siano state applicate considerazioni estranee. Poiché il punto 161 del preambolo della decisione menziona l'esistenza di accordi collusivi sin dal 1975, non si potrebbe escludere che l'ammenda sia stata inflitta in relazione ad un periodo iniziato nel 1975, il che non troverebbe giustificazioni. Inoltre, la Commissione non avrebbe potuto considerare come aggravanti, al punto 168 del preambolo, le circostanze che «il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità» e che «sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione». Infatti, trattandosi di elementi inerenti all'infrazione accertata, essi non potrebbero essere valutati alla stregua di circostanze aggravanti ai fini del calcolo dell'ammenda.

162.
    Quanto all'asserita funzione di avvertimento della decisione Polipropilene, essa non costituirebbe, contrariamente a quanto afferma la Commissione nella controreplica, un criterio legittimo per giustificare un aumento dell'importo dell'ammenda.

163.
    Secondo la Commissione, l'importo dell'ammenda non è sproporzionato se si tiene conto della gravità dell'infrazione. Il fatto che l'ammenda sia più elevata di quelle inflitte nell'ambito di talune pratiche precedenti troverebbe una giustificazione nella considerazione che, diversamente da quanto si era verificato in alcune pratiche precedenti (in particolare nella decisione Polipropilene), le imprese che hanno preso parte all'intesa non avrebbero subito perdite rilevanti nel periodo dell'infrazione. In ogni caso, i partecipanti non potrebbero eccepirne lo scarso successo. Per di più, la decisione Polipropilene avrebbe dovuto rappresentare un avvertimento all'epoca dei fatti. D'altro canto, il Tribunale avrebbe stabilito, in relazione alla detta decisione, che l'infrazione giustificava ampiamente le ammende inflitte (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 229).

164.
    Infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui la determinazione dell'ammenda sarebbe stata dettata da «considerazioni estranee» non è altro se non una congettura. La decisione non rifletterebbe alcun cambiamento significativo di politica. Il Tribunale avrebbe già confermato, in relazione alla decisione Polipropilene, che la segretezza e il livello di organizzazione costituiscono circostanze aggravanti.

Giudizio del Tribunale

165.
    La Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

«-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

-    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

-    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

-    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

-    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

-    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese ”seguivano” l'impresa leader, ecc.;

-    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».

166.
    Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le«capofila» dell'intesa e alle altre imprese.

167.
    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusione française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 385).

168.
    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica su cui è intervenuta la decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

169.
    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento chesarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

170.
    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Nulla consente, pertanto, di ritenere che la Commissione si sia basata su considerazioni estranee all'atto della determinazione dell'importo delle ammende. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

171.
    Pertanto, la quinta parte del motivo non può essere accolta.

172.
    Ne consegue che il motivo unico dedotto a sostegno della domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dev'essere respinto.

173.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente il motivo riguardante l'illegittimità dell'art. 2 della decisione e respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

174.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 - Cartoncino) è annullato, ad eccezione dei passi seguenti:

    «Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

    a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

    Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La ricorrente è condannata alle spese.

Vesterdorf
Briët
Lindh

            Potocki                    Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf

Indice

     Fatti all'origine della controversia

II - 2

     Procedimento

II - 6

     Conclusioni delle parti

II - 7

     Sulla domanda di annullamento della decisione

II - 8

         Sulla ricevibilità del motivo

II - 8

             Argomenti delle parti

II - 8

             Giudizio del Tribunale

II - 9

         Nel merito

II - 11

             Sulla prima parte del motivo, riguardante l'insufficienza della motivazione

II - 11

                 - Argomenti delle parti

II - 11

                 - Giudizio del Tribunale

II - 12

             Sulla seconda parte del motivo riguardante il fatto che la ricorrente non sarebbe responsabile dei comportamenti illeciti

II - 14

                 - Argomenti delle parti

II - 14

                 - Giudizio del Tribunale

II - 16

     Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione

II - 18

         Argomenti delle parti

II - 18

         Giudizio del Tribunale

II - 20

     Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda

II - 24

         Sulla prima parte del motivo, riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione dell'importo delle ammende

II - 24

             Argomenti delle parti

II - 24

             Giudizio del Tribunale

II - 25

     Sulla seconda parte del motivo, riguardante il fatto che la ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una «capofila» dell'intesa

II - 28

         Sulla terza parte del motivo, riguardante l'errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione in ordine agli effetti dell'intesa

II - 28

             Argomenti delle parti

II - 28

             Giudizio del Tribunale

II - 29

         Sulla quarta parte del motivo, riguardante il fatto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il programma di allineamento attuato dalla ricorrente

II - 33

             Argomenti delle parti

II - 33

             Giudizio del Tribunale

II - 33

         Sulla quinta parte del motivo, riguardante il fatto che la Commissione si sarebbe basata, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammende, su considerazioni estranee

II - 34

             Argomenti delle parti

II - 34

             Giudizio del Tribunale

II - 35

     Sulle spese

II - 37


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.