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Ricorso proposto il 21 marzo 2021 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-174/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, con riferimento alle zone e agli agglomerati BG0001 Sofia, BG0002 Plovdiv, BG0004 Bulgaria nord, BG0005 Bulgaria sud-ovest e BG0006 Bulgaria sud-est, tutte le misure necessarie di cui alla sentenza della Corte del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una somma forfettaria giornaliera di EUR 3 156, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, o, nel caso di precedente adempimento alla sentenza, fino al 31 dicembre dell’ultimo anno nel quale tale adempimento non è avvenuto, e comunque una somma forfettaria minima non inferiore a EUR 653 000;

condannare la Repubblica di Bulgaria a versare alla Commissione una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 5 677,20 per ogni singola zona di qualità dell’aria, dalla data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa fino all’anno della completa esecuzione della sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), e

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Bulgaria non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C-488/15, persistendo nella violazione degli obblighi ad essa incombenti (i) in forza dell’articolo 13 in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e (ii) in forza dell’articolo 23 di tale direttiva.

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