Language of document : ECLI:EU:T:2021:242

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

5 maggio 2021 (*)

«Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità»

Nella causa T‑695/19,

Enrico Falqui, residente in Firenze (Italia), rappresentato da F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della nota dell’8 luglio 2019 del Parlamento relativa all’adeguamento dell’importo della pensione di cui beneficia il ricorrente a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in secondo luogo, della nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, relativa all’applicazione delle pensioni cui ha diritto a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e, in terzo luogo, del parere SJ-0836/18 del Servizio giuridico del Parlamento dell’11 gennaio 2019,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents, C. Mac Eochaidh (relatore), T. Pynnä e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione europea

1        La regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID»), nella sua versione in vigore fino al 14 luglio 2009, prevedeva al suo allegato III (in prosieguo: l’«allegato III»), in particolare:

«Articolo 1

1.      Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2.      In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo e qualora il regime nazionale non preveda il pensionamento o il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai deputati al parlamento nazionale dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio dell’Unione europea, sezione Parlamento.

Articolo 2

1.      L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo.

2.      Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, è tenuto, aderendo al presente regime, a versare al bilancio dell’Unione europea un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un Membro della Camera Bassa dello Stato membro in cui è stato eletto.

Articolo 3

1.      La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro dodici mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2.      La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

(...)».

2        Lo statuto dei deputati è stato adottato con decisione 2005/684/CE, Euratom, del Parlamento del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1, in prosieguo: lo «statuto dei deputati»), ed è entrato in vigore il 14 luglio 2009, primo giorno della settima legislatura.

3        L’articolo 25 dello statuto dei deputati così dispone:

«1.      Per quanto riguarda l’indennità, l’indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l’intera durata dell’attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2.      I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

(...)».

4        L’articolo 28 dello statuto dei deputati prevede quanto segue:

«1.      Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell’entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

(...)».

5        Con decisione del 19 maggio e del 9 luglio 2008, l’Ufficio di Presidenza del Parlamento ha adottato le misure di attuazione dello statuto dei deputati (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»).

6        L’articolo 49 delle misure di attuazione, relativo ai diritti alla pensione di anzianità, prevede quanto segue:

«1.      I deputati che hanno esercitato il loro mandato per almeno un anno completo hanno diritto, dopo la cessazione del mandato, a una pensione di anzianità a vita da versare a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono i 63 anni di età.

L’ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

(...)».

7        In virtù dell’articolo 73, le misure di attuazione sono entrate in vigore il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009.

8        L’articolo 74 delle misure di attuazione precisa che, fatte salve le disposizioni transitorie previste al titolo IV, e in particolare dell’articolo 75 delle medesime misure di attuazione (in prosieguo: l’«articolo 75»), la regolamentazione SID scade il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati.

9        L’articolo 75, relativo in particolare alle pensioni di anzianità, così dispone:

«1.      La pensione di reversibilità, la pensione di invalidità e la pensione di invalidità supplementare concessa ai figli a carico e la pensione di anzianità concessa in virtù degli allegati I, II e III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di detti allegati ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto. (...)

Qualora l’ex deputato che beneficia della pensione d’invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un’unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all’allegato I della regolamentazione SID.

2.      I diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti. I titolari che hanno maturato diritti in detto regime previdenziale beneficiano di una pensione calcolata sulla base dei diritti da loro acquisiti in applicazione dell’allegato III succitato purché soddisfino le condizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato e abbiano presentato la domanda di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato III succitato».

10      Infine, l’articolo 75 deve essere letto in combinato disposto con il considerando 7 delle medesime misure di attuazione, il quale così recita:

«Occorre anche provvedere a che nelle disposizioni transitorie i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne dopo l’abrogazione di detta regolamentazione, in conformità del principio del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto. Risulta infine necessario tenere in conto il regime specifico applicabile ai deputati che, durante un periodo transitorio e per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’esercizio del mandato, rientreranno nei regimi nazionali dello Stato membro di elezione in virtù dell’articolo 25 o 29 dello statuto».

B.      Diritto italiano

11      Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) ha adottato la deliberazione n. 14/2018, avente ad oggetto una nuova fissazione dell’importo degli assegni vitalizi e della parte di assegno vitalizio pro rata, nonché delle prestazioni di reversibilità, relative agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»).

12      L’articolo 1 della deliberazione n. 14/2018 così dispone:

«1.      A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2.      La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3.      Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

4.      L’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell’inizio del mandato parlamentare.

5.      L’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all’importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.

6.      Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all’importo dell’assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell’inizio del mandato parlamentare, l’ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7       L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

a)      non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell’assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall’immobile destinato ad abitazione principale;

b)      siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8.      La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all’atto dell’istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.»

II.    Fatti

13      Il ricorrente, il sig. Enrico Falqui, è un ex membro del Parlamento europeo, eletto in Italia. Egli beneficia di una pensione di anzianità.

14      Sulla base delle regole della deliberazione n. 14/2018, l’importo della pensione del ricorrente è stato ridotto a partire dal 1° gennaio 2019.

15      A seguito della presentazione di ricorsi contro la deliberazione n. 14/2018 da parte dei deputati nazionali italiani interessati da dette riduzioni, la legittimità di tale deliberazione nazionale è attualmente esaminata dal Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia).

16      Con una nota inserita sul cedolino di pensione del mese di gennaio 2019, il Parlamento informava il ricorrente del fatto che l’importo della pensione erogatagli avrebbe potuto essere rideterminato in esecuzione della deliberazione n. 14/2018 e che detto ricalcolo avrebbe potuto eventualmente comportare un recupero delle somme indebitamente versate.

17      Infatti, secondo il Parlamento, esso sarebbe stato tenuto ad applicare la deliberazione n. 14/2018 e, pertanto, a ricalcolare l’importo delle pensioni del ricorrente, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, il quale prevede che «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria [di anzianità] corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo» (in prosieguo: la «regola di pensione identica»).

18      Con una nota non datata del capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del Parlamento, allegata al cedolino di pensione del ricorrente del mese di febbraio 2019, il Parlamento lo ha informato del fatto che il suo servizio giuridico aveva confermato, con il parere n. SJ-0836/18 dell’11 gennaio 2019 (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico»), l’applicabilità automatica della deliberazione n. 14/2018 alla sua situazione. Tale nota aggiungeva che, non appena ricevute dalla Camera dei deputati le informazioni necessarie, il Parlamento avrebbe provveduto a comunicare al ricorrente la nuova liquidazione dei suoi diritti pensionistici e a recuperare l’eventuale differenza sulle successive 12 mensilità. Infine, detta nota informava il ricorrente del fatto che la liquidazione definitiva dei suoi diritti pensionistici sarebbe stata fissata con atto formale contro il quale sarebbe stato possibile proporre un ricorso a norma dell’articolo 72 delle misure di attuazione o un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.

19      Con nota dell’11 aprile 2019 (in prosieguo: il «progetto di decisione»), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle Finanze del Parlamento ha informato il ricorrente che, come preannunciato nella sua nota del febbraio 2019, l’ammontare della sua pensione sarebbe stato adattato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe erogate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in applicazione della deliberazione n. 14/2018. Tale progetto di decisione precisava altresì che l’importo delle pensioni del ricorrente sarebbe stato adattato a partire dal mese di aprile 2019 (e con effetto retroattivo al 1º gennaio 2019) in applicazione dei progetti di fissazione dei nuovi diritti a pensione trasmessi in allegato a tale lettera. Infine, lo stesso progetto di decisione ha concesso al ricorrente un termine di 30 giorni dalla sua ricezione per presentare le proprie osservazioni. In mancanza di tali osservazioni, gli effetti dei progetti di decisione sarebbero stati considerati definitivi e avrebbero comportato, in particolare, la ripetizione degli importi indebitamente percepiti per i mesi da gennaio a marzo 2019.

20      Con messaggio di posta elettronica del 23 maggio 2019, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al servizio competente del Parlamento.

21      Il 10 giugno 2019, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento, registrato con il numero T‑347/19, contro il progetto di decisione. Tale ricorso di annullamento è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile poiché, alla luce della presentazione da parte del ricorrente delle osservazioni di cui al punto 20, supra, il progetto di decisione non aveva stabilito definitivamente la posizione del Parlamento. Di conseguenza, il progetto di decisione non costituiva un atto che arreca pregiudizio, di modo che non poteva formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento, T‑347/19 e T‑348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303, punti da 45 a 59). Il ricorrente non ha impugnato tale ordinanza.

22      Con lettera dell’8 luglio 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del Parlamento ha indicato che le osservazioni trasmesse dal ricorrente non contenevano elementi tali da giustificare una revisione della posizione del Parlamento, quale espressa nel progetto di decisione. Di conseguenza, l’importo della pensione e il piano di recupero dell’indebito che ne derivava, come ricalcolati e comunicati in allegato al suddetto progetto di decisione, erano divenuti definitivi alla data della notifica della decisione impugnata.

23      Come il Tribunale ha già rilevato, il ricorrente non ha inizialmente ricevuto la notifica della decisione impugnata, che è stata restituita dalle poste italiane all’ufficio postale belga. Solo il 29 agosto 2019, con il deposito da parte del Parlamento della sua eccezione di irricevibilità avverso il ricorso proposto nella causa T‑347/19, il ricorrente veniva a conoscenza della decisione impugnata. Tuttavia, a seguito della presentazione di detta eccezione di irricevibilità, il Parlamento, in un secondo momento, ha utilmente proceduto a una seconda notifica della decisione finale (ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento, T‑347/19 e T‑348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303, punto 11).

III. Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

25      Il 19 dicembre 2019 il Parlamento ha depositato il controricorso.

26      Il 6 gennaio 2020 il Tribunale ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie.

27      Il 20 aprile 2020, il presidente del Tribunale ha deciso di far giudicare le presenti cause con priorità, conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

28      Il 30 aprile 2020 il Tribunale ha chiesto alle parti di prendere posizione sulla possibilità di riunire il presente ricorso alle cause riunite T‑345/19, Santini/Parlamento, T‑346/19, Ceravolo/Parlamento, T‑364/19, Moretti/Parlamento, T‑365/19, Capraro/Parlamento, T‑366/19, Sboarina/Parlamento, T‑372/19, Cellai/Parlamento, T‑373/19, Gatti/Parlamento, T‑374/19, Wuhrer/Parlamento, T‑375/19, Pisoni/Parlamento e T‑385/19, Mazzone/Parlamento, alle cause riunite T‑389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento, T‑390/19, Muscardini/Parlamento, T‑391/19, Vinci/Parlamento, T‑392/19, Mantovani/Parlamento, T‑393/19, Catasta/Parlamento, T‑394/19, Zecchino/Parlamento, T‑397/19, Novati/Parlamento, T‑398/19, Paciotti/Parlamento, T‑403/19, Fantuzzi/Parlamento, T‑404/19, Lavarra/Parlamento, T‑406/19, Cocilovo/Parlamento, T‑407/19, Speroni/Parlamento, T‑409/19, Di Meo/Parlamento, T‑410/19, Di Lello Finuoli/Parlamento, T‑411/19, Lombardo/Parlamento, T‑412/19, Contu/Parlamento, T‑413/19, Dupuis/Parlamento, T‑414/19, Frittelli/Parlamento, T‑415/19, Laroni/Parlamento, T‑416/19, Filippi/Parlamento, T‑417/19, Viola/Parlamento, T‑418/19, Mussa/Parlamento, T‑420/19, Nobilia/Parlamento, T‑421/19, Segre/Parlamento, T‑422/19, De Luca/Parlamento, T‑425/19, Ventre/Parlamento, T‑426/19, Musoni/Parlamento, T‑427/19, Concarella/Parlamento, T‑429/19, Iacono/Parlamento, T‑430/19, Bonsignore/Parlamento, T‑431/19, Azzolini/Parlamento, T‑432/19, Gawronski/Parlamento, T‑435/19, Caligaris/Parlamento, T‑436/19, Aita/Parlamento, T‑438/19, Novelli/Parlamento, T‑439/19, Mantovani/Parlamento, T‑440/19, Mattina/Parlamento, T‑441/19, La Russa/Parlamento, T‑442/19, Carollo/Parlamento, T‑444/19, Locatelli/Parlamento, T‑445/19, Chiesa/Parlamento, T‑446/19, Castellina/Parlamento, T‑448/19, Costanzo/Parlamento, T‑450/19, Gallenzi/Parlamento, T‑451/19, Gemelli/Parlamento, T‑452/19, Napoletano/Parlamento, T‑453/19, Panusa/Parlamento, T‑454/19, Musotto/Parlamento, T‑463/19, Cervetti/Parlamento e T‑465/19, Florio/Parlamento, nonché alla causa T‑519/19, Forte/Parlamento, ai fini della fase orale del procedimento.

29      Su proposta dell’Ottava Sezione, il Tribunale ha deciso, il 15 maggio 2020, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

30      Il 19 maggio 2020 il Tribunale ha interrogato le parti su diversi aspetti della presente causa.

31      Rispettivamente il 2 e il 3 giugno 2020, il Parlamento e il ricorrente hanno presentato le loro osservazioni sulla proposta di riunione ai fini della fase orale del procedimento, di cui al punto 28, supra. Il ricorrente ha anche indicato che, vista la situazione sanitaria, era opportuno anticipare la sua assenza all’udienza.

32      Il 5 giugno 2020 il Presidente dell’Ottava Sezione ampliata ha deciso di riunire la presente causa alle cause riunite T‑345/19 Santini/Parlamento, T‑346/19 Ceravolo/Parlamento, T‑364/19 Moretti/Parlamento, T‑365/19 Capraro/Parlamento e T‑366/19, Sboarina/Parlamento, T‑372/19, Cellai/Parlamento, T‑373/19, Gatti/Parlamento, T‑374/19, Guhrer/Parlamento, T‑375/19, Pisoni/Parlamento e T‑385/19, Mazzone/Parlamento, alle cause riunite T‑389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento, T‑390/19, Muscardini/Parlamento, T‑391/19, Vinci/Parlamento, T‑392/19, Mantovani/Parlamento, T‑393/19, Catasta/Parlamento, T‑394/19, Zecchino/Parlamento, T‑397/19, Novati/Parlamento, T‑398/19, Paciotti/Parlamento, T‑403/19, Fantuzzi/Parlamento, T‑404/19, Lavarra/Parlamento, T‑406/19, Cocilovo/Parlamento, T‑407/19, Speroni/Parlamento, T‑409/19, Di Meo/Parlamento, T‑410/19, Di Lello Finuoli/Parlamento, T‑411/19, Lombardo/Parlamento, T‑412/19, Contu/Parlamento, T‑413/19, Dupuis/Parlamento, T‑414/19, Frittelli/Parlamento, T‑415/19, Laroni/Parlamento, T‑416/19, Filippi/Parlamento, T‑417/19, Viola/Parlamento, T‑418/19, Mussa/Parlamento, T‑420/19, Nobilia/Parlamento, T‑421/19, Segre/Parlamento, T‑422/19, De Luca/Parlamento, T‑425/19, Ventre/Parlamento, T‑426/19, Musoni/Parlamento, T‑427/19, Concarella/Parlamento, T‑429/19, Iacono/Parlamento, T‑430/19, Bonsignore/Parlamento, T‑431/19, Azzolini/Parlamento, T‑432/19, Gawronski/Parlamento, T‑435/19, Caligaris/Parlamento, T‑436/19, Aita/Parlamento, T‑438/19, Novelli/Parlamento, T‑439/19, Mantovani/Parlamento, T‑440/19, Mattina/Parlamento, T‑441/19, La Russa/Parlamento, T‑442/19, Carollo/Parlamento, T‑444/19, Locatelli/Parlamento, T‑445/19, Chiesa/Parlamento, T‑446/19, Castellina/Parlamento, T‑448/19, Costanzo/Parlamento, T‑450/19, Gallenzi/Parlamento, T‑451/19, Gemelli/Parlamento, T‑452/19, Napoletano/Parlamento, T‑453/19, Panusa/Parlamento, T‑454/19, Musotto/Parlamento, T‑463/19, Cervetti/Parlamento e T‑465/19, Florio/Parlamento, nonché alla causa T‑519/19, Forte/Parlamento, ai fini della fase orale del procedimento.

33      Il 17 giugno 2020 il ricorrente e il Parlamento hanno risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale il 19 maggio 2020. Inoltre, in allegato alle loro risposte, il ricorrente ha presentato, tra l’altro, copia della decisione n. 2/2020 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati del 22 aprile 2020.

34      Il ricorrente non è comparso all’udienza del 7 luglio 2020, di modo che solo il Parlamento è stato sentito nelle sue memorie e nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale. La fase orale del procedimento è stata chiusa al termine dell’udienza.

35      Con ordinanza del 16 novembre 2020, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento. Inoltre, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sia sulle rispettive risposte del 17 giugno 2020 sia sulle possibili conseguenze da trarre, nel contesto della presente causa, dalla sentenza del 15 ottobre 2020, Coppo Gavazzi e a./Parlamento (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, in fase di impugnazione, UE:T:2020:494).

36      Il 2 dicembre 2020 il ricorrente e il Parlamento hanno risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale il 16 novembre 2020. Inoltre, in allegato alle sue risposte, il ricorrente ha nuovamente presentato, tra l’altro, copia della decisione n. 2/2020 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati del 22 aprile 2020. Ha anche presentato una copia della sentenza del 25 giugno 2020 della Commissione contenziosa del Senato.

37      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare il progetto di decisione;

–        ove occorra, annullare il parere del servizio giuridico;

–        condannare il Parlamento a pagare le somme indebitamente trattenute.

38      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

IV.    In diritto

A.      Sul primo capo della domanda, diretto all’annullamento della decisione impugnata

1.      Sulloggetto del primo capo della domanda e sulla competenza del Tribunale

39      In via preliminare, va rilevato che, certamente, il ricorrente ha espressamente indicato, tanto nell’atto introduttivo quanto nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, che il ricorso era diretto contro la decisione impugnata.

40      Tuttavia, il Tribunale constata che, nonostante tale affermazione, la definizione dell’oggetto del primo capo della domanda non è priva di ambiguità. Infatti, le memorie del ricorrente contengono numerosi argomenti basati sulla presunta violazione del diritto italiano, ed in particolare della Costituzione italiana. Inoltre, il ricorrente ha espressamente indicato nelle sue risposte del 17 giugno 2020 che «il secondo motivo investe (...) la legittimità della deliberazione n. 14/2018 (...) alla luce del diritto nazionale». Infine, il ricorrente ha anche allegato al ricorso due pareri, redatti da un attuario e da un presidente emerito della Corte costituzionale, (Italia) che dimostrerebbero l’illegittimità della deliberazione n. 14/2018 alla luce del diritto italiano.

41      In tali circostanze, occorre ricordare i limiti che si impongono alla competenza del Tribunale nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE.

42      A tal riguardo, conformemente all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione europea non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un’autorità nazionale (v., in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2017, NF/Consiglio europeo, T‑192/16, EU:T:2017:128, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

43      Tenuto conto di tale giurisprudenza, la valutazione della legittimità della deliberazione n. 14/2018 esula dalla competenza del Tribunale.

44      Inoltre, il Tribunale rileva che gli elementi di prova forniti dal ricorrente, di cui ai punti 33 e 36, supra, sono irrilevanti ai fini dell’esito del presente ricorso. Da un lato, il ricorrente ha trasmesso una copia della decisione n. 2/2020 del 22 aprile 2020, con la quale il Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati ha parzialmente annullato l’articolo 1, paragrafo 7, della deliberazione n. 14/2018. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 37 e giurisprudenza citata). L’annullamento parziale della deliberazione n. 14/2018 non ha quindi alcuna conseguenza nel caso di specie, in quanto è successivo alla data di adozione della decisione impugnata. Tale conclusione è tanto più necessaria in quanto, in ogni caso, il Parlamento non ha ricevuto una richiesta di applicare, e quindi non ha applicato, al ricorrente norme identiche a quelle dell’articolo 1, paragrafo 7, della deliberazione n. 14/2018. Dall’altro, il ricorrente ha altresì depositato una copia della sentenza del 25 giugno 2020 della Commissione contenziosa del Senato. Tuttavia, tale sentenza, pronunciata anch’essa dopo la data di adozione della decisione impugnata ha ad oggetto la decisione n. 6/2018 dell’Ufficio di Presidenza del Senato, e non la deliberazione n. 14/2018. Orbene, è pacifico che, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, il Parlamento ha applicato unicamente norme identiche a quelle della deliberazione n. 14/2018. Infine, il Tribunale constata che il Parlamento ha confermato in udienza che avrebbe applicato, in futuro, qualsiasi modifica del diritto italiano, e in particolare della deliberazione n. 14/2008, che potrebbe risultare dai procedimenti in corso dinanzi al Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, conformemente alla regola di pensione identica.

45      Se è vero che, sulla base dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale non può quindi controllare la validità della deliberazione n. 14/2018, esso è, per contro, competente ad esaminare la legittimità degli atti del Parlamento. Pertanto, nell’ambito del primo capo della domanda, il Tribunale può verificare se l’articolo 75 e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, che istituiscono la regola di pensione identica, non violino le norme di rango superiore del diritto dell’Unione. Analogamente, il Tribunale può esaminare se l’applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 14/2018 da parte del Parlamento, ai sensi della regola di pensione identica, sia conforme al diritto dell’Unione. Infine, il Tribunale è anche competente a garantire che la decisione impugnata sia conforme al diritto dell’Unione.

2.      Nel merito

46      A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda la violazione delle misure di attuazione. Il secondo motivo riguarda l’omessa disapplicazione della deliberazione n. 14/2018. Il terzo motivo riguarda la violazione dei principi del primato del diritto dell’Unione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

a)      Sul primo motivo, relativo alla violazione delle misure di attuazione

47      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la deliberazione n. 14/2018 è inapplicabile agli ex deputati che, come lui, hanno maturato i loro diritti a pensione prima del 14 luglio 2009. Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 2, e il considerando 7 delle misure di attuazione garantirebbero che i diritti acquisiti prima di tale data non possano essere modificati in seguito. Tali disposizioni avrebbero quindi, conformemente al principio della tutela del legittimo affidamento, cristallizzato i diritti acquisiti a quella data. Infine, il riferimento al diritto nazionale, previsto all’allegato III, dovrebbe essere interpretato come un riferimento statico, ossia come un riferimento alla legislazione nazionale applicabile al momento dell’acquisizione dei diritti a pensione, e non come un riferimento dinamico, ossia come un riferimento che tiene conto degli sviluppi legislativi o regolamentari nello Stato membro interessato. Pertanto, sia il parere del servizio giuridico che la decisione impugnata hanno violato le disposizioni delle misure di attuazione.

48      Il Parlamento sostiene che il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto in parte irricevibile, atteso che il suo titolo manca di chiarezza e precisione, ma anche nella parte in cui cerca di mettere in discussione la legittimità del parere del servizio giuridico, e in parte infondato.

49      In via preliminare, il Tribunale rileva che, ai sensi dell’articolo 74 delle misure di attuazione, la regolamentazione SID è scaduta il giorno dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati, ossia il 14 luglio 2009. Tuttavia, in deroga a tale norma, l’articolo 74 delle misure di attuazione, in combinato disposto con l’articolo 75 di queste ultime, mantiene in vigore, in via transitoria, segnatamente la regola di pensione identica prevista all’allegato III. Pertanto, occorre constatare che le disposizioni di tale allegato non sono state abrogate e sono sempre applicabili, nel caso di specie nei riguardi del ricorrente.

50      Inoltre, è già stato dichiarato che, secondo la stessa formulazione di tale disposizione, l’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, limitava la sua portata agli ex deputati che hanno iniziato a percepire la loro pensione di anzianità «prima» dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati. Analogamente, è già stato dichiarato che l’articolo 75, paragrafo 2, è applicabile ai soli ex deputati che hanno iniziato a percepire la loro pensione di anzianità dopo l’entrata in vigore dello statuto dei deputati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Coppo Gavazzi e a./Parlamento, da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, in fase di impugnazione, EU:T:2020:494, punti da 129 a 134 e giurisprudenza ivi citata).

51      Su tale punto, è pacifico che il ricorrente ha iniziato a percepire la sua pensione a partire dal 2006, ossia prima dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati. La sua situazione rientra quindi esclusivamente nell’articolo 75, paragrafo 1, primo comma.

52      A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, prevede che «[le] pension[i] di anzianità concess[e] in virtù [dell’allegato] III della regolamentazione SID continuano a essere versate in applicazione di dett[o] allegat[o] ai titolari che beneficiavano delle prestazioni prima dell’entrata in vigore dello statuto».

53      Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, dal canto suo, sancisce la regola di pensione identica, al centro della causa in esame, nei seguenti termini:

«L’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo».

54      La formulazione imperativa di tale disposizione – «[l]’importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente» – non lascia alcun margine al Parlamento per un metodo di calcolo autonomo. Fatto salvo il rispetto delle norme di rango superiore del diritto dell’Unione, compresi i principi generali del diritto e la Carta, il Parlamento è tenuto a determinare il livello e le modalità della pensione di anzianità di un ex deputato europeo rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato III sulla base di quelle definite nel diritto nazionale applicabile, vale a dire, nel caso di specie, sulla base delle norme definite nella deliberazione n. 14/2018.

55      Del pari, l’uso del presente indicativo «corrispondono esattamente» implica che tale obbligo di applicare le stesse norme relative al livello e alle modalità fissate dal diritto dello Stato membro interessato non si limita a disciplinare la situazione passata degli ex deputati, vale a dire prima dell’adozione dello statuto dei deputati, ma continua a esplicare i suoi effetti finché sono versate le pensioni di anzianità.

56      Tale duplice interpretazione è rafforzata dall’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, il quale indica espressamente che le pensioni di anzianità «continuano a essere versate» in applicazione dell’allegato III. Anche in questo caso, il ricorso a una formulazione imperativa e al presente indicativo conferma, da un lato, la permanenza delle norme contenute nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, anche dopo l’entrata in vigore dello statuto dei deputati, e, dall’altro, l’assenza di un margine di manovra del Parlamento quanto alla loro applicazione.

57      Ne consegue che l’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, letti in combinato disposto, esigono espressamente che il Parlamento applichi, in ogni momento, le stesse norme relative all’importo e alle modalità delle pensioni fissate dal diritto dello Stato membro interessato. Come già indicato al punto 54 supra, il Parlamento può sottrarsi a tale obbligo solo nell’ipotesi in cui, alla luce del principio della gerarchia delle norme, l’attuazione di tali norme comporti la violazione di una norma di rango superiore del diritto dell’Unione.

58      Peraltro, anche se l’applicazione di tali norme implica, come nel caso di specie, una riduzione dell’importo delle pensioni, ciò non può tuttavia essere considerato lesivo dei diritti a pensione di anzianità maturati dai loro beneficiari.

59      Infatti, il combinato disposto dell’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, e dell’allegato III indica che i diritti alla pensione di anzianità maturati, derivanti dai contributi versati dagli ex deputati, costituiscono solo la base di calcolo di tali pensioni di anzianità. Per contro, nessuna disposizione dell’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, e dell’allegato III garantisce l’immutabilità dell’importo di tali pensioni. I diritti a pensione maturati, menzionati all’articolo 75, non devono essere confusi con un presunto diritto a percepire un importo fisso di pensione.

60      Tale interpretazione della regola di pensione identica non è inficiata dal considerando 7 delle misure di attuazione, al quale il ricorrente fa riferimento. Infatti, tale considerando si limita a precisare che i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati sono garantiti dopo tale data. Per contro, tale considerando non indica che l’importo delle suddette pensioni non possa essere rivisto tanto verso l’alto quanto verso il basso. Tale considerando, quindi, si limita a confermare la sostanza dell’articolo 75, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III.

61      Tale interpretazione non è neppure inficiata dall’articolo 75, paragrafo 2, prima frase. È vero che, secondo tale disposizione, «[i] diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello statuto in applicazione dell’allegato III succitato restano acquisiti». Tuttavia, al pari del considerando 7 delle misure di attuazione, detto articolo 75, paragrafo 2, prima frase, non prevede che l’importo delle pensioni di anzianità non possa essere modificato, a favore o a sfavore dei loro beneficiari. Inoltre, e come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 50, supra, un’interpretazione sistematica di tale articolo 75 comporta, in ogni caso, l’inapplicabilità del suo secondo paragrafo agli ex deputati, come il ricorrente, che hanno iniziato a percepire la loro pensione di anzianità prima del 14 luglio 2009.

62      Infine, tale interpretazione non è neanche in contrasto con l’articolo 28 dello statuto dei deputati. Infatti, come giustamente rilevato dal Parlamento, è sufficiente constatare che l’articolo 28 dello statuto dei deputati si applica, secondo la sua lettera, solo ai diritti a pensione che i deputati hanno acquisito «a norma della legislazione nazionale». Orbene, nel caso di specie, le pensioni di anzianità del ricorrente non sono state acquisite a norma di una legislazione nazionale, ma sulla base delle disposizioni dell’allegato III. Inoltre, lo stesso ricorrente riconosce, nelle sue memorie, che le pensioni non sono a carico della Repubblica italiana, ma del Parlamento. L’articolo 28 dello statuto dei deputati è quindi inapplicabile alle pensioni del ricorrente, dal momento che queste ultime rientrano in un regime pensionistico dell’Unione, e non in un regime pensionistico nazionale.

63      Nel caso di specie, il Parlamento non ha modificato né l’articolo 75 né l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III. Tali disposizioni sono rimaste invariate. Parimenti, il Parlamento non ha rimesso in discussione i diritti alla pensione di anzianità maturati dal ricorrente prima del 14 luglio 2009.

64      Concretamente, in applicazione dell’articolo 75 e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, il Parlamento si è limitato ad adeguare l’importo e le modalità delle pensioni di anzianità o di reversibilità del ricorrente per tener conto delle nuove regole di calcolo fissate dalla deliberazione n. 14/2018. Pertanto, sono state modificate solo le regole di calcolo dell’importo di tali pensioni di anzianità o di reversibilità, in applicazione delle nuove prescrizioni della deliberazione n. 14/2018. Il ricorrente non ha peraltro sostenuto che il Parlamento aveva male applicato le norme della deliberazione n. 14/2018.

65      Del resto, e a titolo di raffronto, il Tribunale constata che la possibilità di una revisione dell’importo delle pensioni è già stata ammessa dalla giurisprudenza nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione. Secondo quest’ultima, occorre operare una distinzione netta tra la determinazione del diritto a pensione e il pagamento delle prestazioni che ne derivano. Infatti, secondo la giurisprudenza, i diritti quesiti in termini di fissazione della pensione non sono violati quando le variazioni negli importi effettivamente versati derivino da evoluzioni legislative o regolamentari che non ledono il diritto a pensione propriamente detto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, EU:T:2006:366, punti 79 e 80 e giurisprudenza ivi citata).

66      Alla luce delle considerazioni che precedono, il Parlamento ha soddisfatto l’obbligo ad esso incombente ai sensi dell’articolo 75 e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III applicando le norme della deliberazione n. 14/2018 e, di conseguenza, adottando la decisione impugnata. Quanto alla questione se tale applicazione da parte del Parlamento delle regole della deliberazione n. 14/2018 violi o meno norme di rango superiore del diritto dell’Unione diverse dall’articolo 75 o dall’allegato III, essa sarà esaminata ai punti da 78 a 111, supra, nell’ambito del terzo motivo.

67      Dall’insieme di tali elementi risulta che il Parlamento poteva validamente basarsi sull’articolo 75 e sulle norme dell’allegato III, senza violarne le disposizioni, per adottare la decisione impugnata.

68      Infine, nei limiti in cui il ricorrente intende contestare anche la legittimità del parere del servizio giuridico nell’ambito del primo motivo, occorre rilevare che tale argomento è fuso con il terzo capo della domanda. Si rinvia quindi ai punti da 115 a 119, infra.

69      Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento relativa alla presunta mancanza di chiarezza del titolo di tale motivo.

b)      Sul secondo motivo, relativo allomessa disapplicazione della deliberazione n. 14/2018

70      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la deliberazione n. 14/2018 è illegittima alla luce del diritto italiano. Il Parlamento avrebbe quindi dovuto rifiutare di applicare la deliberazione n. 14/2018 alla situazione del ricorrente.

71      Il Parlamento conclude che il secondo motivo di ricorso è irricevibile, poiché, con i suoi argomenti, il ricorrente intende mettere in discussione la legittimità della deliberazione n. 14/2018.

72      In via preliminare, va rilevato che, nelle sue risposte del 17 giugno 2020, il ricorrente ha confermato che «il secondo motivo investe (...) la legittimità della deliberazione n. 14/2018 (...) alla luce del diritto nazionale».

73      A tal riguardo, è sufficiente ricordare che l’esame della legittimità della deliberazione n. 14/2018 alla luce del diritto italiano è riservato alle autorità italiane competenti, mentre spetta al giudice dell’Unione esaminare se, applicando le norme di tale deliberazione nella decisione impugnata, il Parlamento abbia violato il diritto dell’Unione (v. punti da 42 a 45 supra). Di conseguenza, il Tribunale non è competente ad esaminare le argomentazioni del ricorrente relative ad una possibile violazione dell’articolo 69 della Costituzione italiana da parte della deliberazione n. 14/2018. Allo stesso modo, il Tribunale è incompetente, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a valutare le affermazioni del ricorrente, peraltro non corroborate, secondo cui la deliberazione n. 14/2018 avrebbe istituito «un sistema distorto, irrazionale, privo di qualsiasi fondamento attuariale e con finalità esclusivamente punitive nei confronti [degli ex membri della Camera dei deputati]».

74      Inoltre, e come risulta dai punti 54 e 57, supra, il Parlamento era tenuto ad applicare, ai sensi dell’articolo 75 e della regola di pensione identica, le disposizioni della deliberazione n. 14/2018. Esso avrebbe potuto sottrarsi a tale obbligo solo nell’ipotesi in cui, alla luce del principio della gerarchia delle norme, l’attuazione di tali norme avesse comportato la violazione di una norma di rango superiore del diritto dell’Unione. Tuttavia, nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente non ha sostenuto che l’applicazione della deliberazione n. 14/2018 da parte del Parlamento avrebbe comportato il mancato rispetto di una norma di rango superiore del diritto dell’Unione. Pertanto, il Parlamento non era autorizzato a disapplicare la deliberazione n. 14/2018 nel caso di specie, e quindi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha omesso di farlo.

75      Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

c)      Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi del primato del diritto dellUnione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità

76      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la deliberazione n. 14/2018 viola i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, nella misura in cui rimette in discussione, retroattivamente e senza una giustificazione ammissibile, i diritti acquisiti e intangibili degli ex membri della Camera dei deputati. In tali circostanze, e in considerazione del primato di tali principi del diritto dell’Unione rispetto alla deliberazione n. 14/2018, il Parlamento avrebbe dovuto negare l’applicazione delle disposizioni di quest’ultima.

77      Il Parlamento conclude che il terzo motivo è irricevibile, nella parte in cui il ricorrente intende contestare la legittimità della deliberazione n. 14/2018, e infondato, nella parte in cui il ricorrente contesta la validità della decisione impugnata.

78      In via preliminare, deve essere respinto in quanto inoperante l’argomento del ricorrente secondo cui, alla luce del principio del primato del diritto dell’Unione, il Parlamento avrebbe dovuto disapplicare la deliberazione n. 14/2018, in quanto tale deliberazione sarebbe contraria al principio della tutela del legittimo affidamento, come tutelato dal diritto dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione solo quando adottano misure tramite le quali danno attuazione a tale diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Ebbene, nel caso di specie, quando le autorità italiane hanno adottato la deliberazione n. 14/2018, esse non hanno attuato il diritto dell’Unione. L’adozione della deliberazione n. 14/2018 è stata guidata esclusivamente da considerazioni nazionali e mirava unicamente a disciplinare le pensioni versate agli ex membri della Camera dei deputati o ai loro superstiti. Poiché una tale situazione non è coperta dal diritto dell’Unione, i principi del primato e della protezione del legittimo affidamento non possono essere applicati ad essa.

79      Per contro, quando, conformemente all’articolo 75 e alla regola di pensione identica, il Parlamento applica le stesse norme contenute nella deliberazione n. 14/2018, esso è tenuto, come rilevato ai punti 54, 57 e 74, supra, a rispettare le norme di rango superiore del diritto dell’Unione, e in particolare i principi generali di tale diritto.

80      Così, anche se il titolo del terzo motivo si riferisce solo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento da parte della deliberazione n. 14/2018, gli argomenti del ricorrente devono essere intesi come volti, in realtà, a contestare la decisione impugnata alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

1)      Sulla prima censura, relativa alla violazione del principio di certezza del diritto

81      Il principio di certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che le norme giuridiche siano chiare e precise ed è inteso a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, EU:T:2011:600, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

82      A tale proposito, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare, come già rilevato ai punti da 52 a 69 supra, che il Parlamento non è autorizzato a modificare i diritti a pensione acquisiti. Né l’articolo 75 né l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III gli conferiscono un siffatto potere. Al contrario, tali disposizioni richiedono il rispetto di tali diritti alla pensione di anzianità acquisiti. Tuttavia, ciò non comporta che l’importo di dette pensioni sia stato definitivamente stabilito prima dell’entrata in vigore dello statuto dei deputati e che sia immutabile.

83      Dopo aver formulato tali osservazioni, occorre accertare se l’adozione della decisione impugnata, sulla base di tali disposizioni, abbia violato il principio della certezza del diritto.

84      Risulta dai punti da 52 a 57 supra che l’articolo 75 prevede, in modo chiaro e preciso, che l’importo delle pensioni di anzianità sia calcolato secondo le prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, il quale stabilisce la regola di pensione identica e dispone che «[l’]importo e le modalità [delle pensioni di anzianità] corrispondono esattamente» a quelle che ricevono, nel caso di specie, i membri della Camera dei deputati.

85      Tali norme, che non sono state modificate dopo l’entrata in vigore dello statuto dei deputati, prevedono quindi esplicitamente l’ipotesi di una revisione, al rialzo o al ribasso, dell’importo delle pensioni di anzianità per tener conto delle pertinenti evoluzioni del diritto dello Stato membro interessato. Inoltre, va ricordato che, al punto 66 supra, si è concluso che l’adozione della decisione impugnata era conforme alle disposizioni dell’articolo 75 e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III.

86      L’applicazione retroattiva di un atto senza che sia violato il principio di certezza del diritto presuppone che un’indicazione sufficientemente chiara, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi obiettivi, consenta di concludere che tale atto non disponga esclusivamente per l’avvenire (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

87      È vero che la decisione impugnata è stata adottata l’8 luglio 2019 e che essa produce i suoi effetti anteriormente a tale data, vale a dire al 1º gennaio 2019. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare che il Parlamento abbia violato il principio della certezza del diritto applicando i nuovi importi delle pensioni a partire da tale data.

88      Il fatto che gli importi delle pensioni del ricorrente siano stati modificati dal 1º gennaio 2019 si spiega con l’obbligo, gravante sul Parlamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di applicare alle pensioni le stesse modalità fissate dal diritto dello Stato membro interessato. Orbene, la determinazione del punto di partenza dell’applicazione delle nuove regole di calcolo di dette pensioni fa incontestabilmente parte di tali «modalità».

89      A tal riguardo, risulta esplicitamente dall’articolo 1, paragrafo 1, della deliberazione n. 14/2018 che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi [delle pensioni] sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione».

90      Di conseguenza, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, il ricorrente non aveva più il diritto di pretendere, a partire dal 1º gennaio 2019, il beneficio della sua pensione, come calcolata prima di tale data. Al contrario, a partire dal 1º gennaio 2019, solo le pensioni il cui importo era stato adeguato nel rispetto delle regole fissate dalla deliberazione n. 14/2018, erano esigibili e pagabili.

91      È vero che sarebbe stato preferibile che la decisione impugnata fosse stata adottata prima del 1º gennaio 2019 e non dopo tale data. Tuttavia, tale circostanza è irrilevante nel caso di specie. L’obbligo di applicare, con effetto a tale data, le nuove regole di calcolo alle pensioni del ricorrente non deriva dalla decisione impugnata, ma dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III. In tal senso, la decisione impugnata si limita a trarre le conseguenze derivanti direttamente dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III e che implicano, pertanto, che le somme indebitamente versate tra il 1º gennaio 2019 e la sua data di adozione, ossia l’8 luglio 2019, devono essere rimborsate.

92      Da tali elementi risulta che il ricorrente non ha dimostrato che il principio della certezza del diritto sia stato violato nel caso di specie. Infatti, le norme dell’allegato III comportavano che il nuovo importo delle pensioni del ricorrente entrasse in vigore il 1º gennaio 2019. Orbene, le norme dell’allegato III sono ampiamente anteriori al 1º gennaio 2019 e non successive a tale data. Inoltre, il ricorrente non ha sostenuto, e nessun elemento del fascicolo ne attesta, che il Parlamento aveva applicato tali nuovi importi prima del 1º gennaio 2019, vale a dire prima della data stabilita a tal fine dalla deliberazione n. 14/2018. Infine, come indicato al punto 16, supra, nel gennaio 2019 il Parlamento aveva informato il ricorrente di una possibile applicazione delle norme della deliberazione n. 14/2018 nei suoi confronti. Analogamente, come indicato al punto 18 supra, nel febbraio 2019 il Parlamento aveva confermato al ricorrente l’applicabilità automatica di tale stessa deliberazione alla sua situazione. Così facendo, il ricorrente era stato informato della modifica delle regole applicabili al calcolo dell’importo della loro pensione prima che la decisione impugnata fosse adottata.

93      Pertanto, la prima censura dev’essere respinta.

2)      Sulla seconda censura, relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

94      Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di far valere la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto sorgere nei suoi confronti fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. Infine, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).

95      Anzitutto, per ragioni simili a quelle esposte al punto 82, supra, va ricordato che il Parlamento non è autorizzato a modificare i diritti a pensione acquisiti. Solo la modifica dell’importo di dette pensioni è consentita sul fondamento dell’articolo 75 e dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III.

96      Peraltro, il ricorrente non ha né dimostrato né sostenuto che il Parlamento gli ha fornito assicurazioni diverse da quelle contenute nell’articolo 75 e nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III. Orbene, è evidente che tali due articoli non prevedono l’immutabilità dell’importo della pensione del ricorrente.

97      Infatti, come risulta segnatamente dai punti da 54 a 57 supra, l’unica assicurazione precisa e incondizionata data al ricorrente dal Parlamento consisteva nel garantirgli il beneficio di una pensione il cui livello e le cui modalità sono identici a quelli della pensione percepita dai membri della camera bassa dello Stato membro in cui egli è stato eletto, nel caso di specie i membri della Camera dei deputati.

98      Applicando fedelmente le norme della deliberazione n. 14/2018 ai fini dell’adozione della decisione impugnata, il Parlamento non si è quindi discostato dalla garanzia che aveva fornito al ricorrente quando quest’ultimo ha aderito al regime pensionistico organizzato dall’allegato III.

99      Ne consegue che la seconda censura dev’essere respinta.

3)      Sulla terza censura, relativa alla violazione del principio di proporzionalità

100    Secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2019, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑626/18, EU:C:2020:1000, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

101    Il Parlamento afferma che il legittimo obiettivo perseguito figura nella deliberazione n. 14/2018, poiché è l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati che ha scelto di adeguare il metodo di calcolo delle pensioni versate ai membri di tale camera. Più precisamente, la deliberazione n. 14/2018 sarebbe giustificata dall’obiettivo di adeguare al sistema di calcolo contributivo l’importo delle pensioni versate a tutti i deputati.

102    A tal riguardo, il Tribunale rileva che, tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, l’adozione della decisione impugnata dipende necessariamente dalle scelte operate dalle autorità italiane competenti. Pertanto, la valutazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito non può prescindere dagli scopi che hanno presieduto all’adozione della deliberazione n. 14/2018.

103    Su questo punto, occorre constatare che l’obiettivo invocato dal Parlamento è esplicitamente menzionato nel preambolo della deliberazione n. 14/2018. Infatti, viene ivi precisato che tale deliberazione mira a «procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011» e a «evitare che il ricalcolo del trattamento in essere possa determinarne un importo superiore a quello erogato attualmente».

104    Inoltre, anche se il ricorrente sostiene che non è stato invocato alcun interesse generale specifico, egli stesso riconosce che l’adozione della deliberazione n. 14/2018 si inserisce in un intervento più generale e mira a ridurre le spese a carico della Repubblica italiana. Così, il ricorrente fa riferimento, in primo luogo, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), che, secondo il ricorrente, ha escluso come obiettivo legittimo «il mero conseguimento di un beneficio economico per le casse dello Stato». Afferma anche doversi ritenere che «l’unica finalità perseguita sia quella di generare (limitati) risparmi di spesa». Infine, conviene sul fatto che «la riforma dei vitalizi degli ex deputati della Camera si giustifica in relazione alla particolare situazione dei conti pubblici italiani, che ha reso necessari, negli ultimi anni, interventi legislativi di sfavore nei confronti della generalità dei cittadini». Risulta pertanto dalle memorie del ricorrente che quest’ultimo ha chiaramente stabilito un nesso tra l’adozione della deliberazione n. 14/2018 e l’obiettivo di ridurre le spese a carico della Repubblica italiana in un momento di crisi economica.

105    Da tali elementi si deduce che la deliberazione n. 14/2018 ha lo scopo di razionalizzare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio. Orbene, il giudice dell’Unione ha già riconosciuto che un siffatto obiettivo costituisce un obiettivo di interesse generale tale da giustificare una limitazione dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 56 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, EU:T:2018:972, punto 108).

106    Tale obiettivo legittimo deve altresì essere constatato per quanto riguarda la decisione impugnata, dal momento che l’adozione di quest’ultima non presenta alcuna ragion d’essere autonoma, ma, al contrario, come precisato al punto 102 supra, dipende dalle scelte operate dalle competenti autorità italiane. Inoltre, la decisione impugnata persegue allo stesso tempo l’obiettivo legittimo, esplicitamente affermato dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di concedere al ricorrente pensioni il cui livello e le cui modalità sono identici a quelli della pensione che percepiscono i membri della Camera dei deputati.

107    Per quanto riguarda la necessità della deliberazione n. 14/2018 e, di conseguenza, quella della decisione impugnata, la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto del contesto economico particolare che imperversa da diversi anni, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale in sede di adozione di decisioni in materia economica e si trovano nella posizione migliore per definire le misure idonee a realizzare l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 57). Parimenti, la Corte EDU ha già considerato che la decisione di legiferare in materia di prestazioni sociali comporta di norma un esame di questioni di ordine politico, economico e sociale. Ne discende che agli Stati viene lasciato un ampio margine di valutazione, in particolare per l’adozione di politiche di risparmio di denaro pubblico o di leggi che introducono misure di austerità imposte da una grave crisi economica (v., in tal senso, Corte EDU, 10 luglio 2018, Achille Claudio Aielli e altri c. Italia e Giovanni Arboit e altri c. Italia, CE:ECHR:2018:0710DEC002716618, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

108    Orbene, il ricorrente non ha dimostrato che le regole fissate dalla deliberazione n. 14/2018 non erano necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti, quali descritti ai punti 105 e 106, supra. Il ricorrente non ha neppure menzionato l’esistenza di altre misure meno restrittive che avrebbero consentito di raggiungere i detti obiettivi.

109    Inoltre, risulta dai punti 13 e 16 del parere del servizio giuridico che la deliberazione n. 14/2018 contiene un certo numero di disposizioni che garantiscono la sua proporzionalità, e in particolare l’articolo 1, paragrafi 6 e 7, di tale deliberazione. A questo proposito, il ricorrente ritiene che tali correttivi siano destinati ad essere applicati solo «in casi eccezionalissimi», che essi hanno «effetti assai limitati e sono evidentemente inadeguati ed inidonei a temperare, rendendolo proporzionato, il taglio dei vitalizi imposto dalla Camera [dei] deputati». Tuttavia, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, il Parlamento ha fornito una tabella dalla quale risulta che esso ha applicato le norme di cui all’articolo 1, paragrafo 6, della deliberazione n. 14/2018 a favore del ricorrente. Su tale punto, pur essendo stato invitato dal Tribunale a prendere posizione sulle risposte del Parlamento del 17 giugno 2020, il ricorrente non ha contestato i dati di detta tabella nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2020. Orbene, conformemente alle norme dell’articolo 1, paragrafo 6, della deliberazione n. 14/2018, il nuovo importo della sua pensione, quale ricalcolato, è stato aumentato della metà. Allo stesso modo, all’udienza e nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2020, il Parlamento ha sostenuto che il ricorrente non aveva chiesto l’applicazione delle norme dell’articolo 1, paragrafo 7, della deliberazione n. 14/2018. Del resto, dalle memorie del ricorrente non emerge neanche che egli abbia presentato una richiesta siffatta ai servizi del Parlamento. Orbene, tali norme consentono di aumentare l’importo della pensione di persone che non percepiscono altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell’assegno sociale, affette da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita o da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità al 100%.

110    Quanto alle conseguenze della decisione impugnata per il ricorrente, il Tribunale non esclude, certamente, che esse possano raggiungere una determinata soglia di gravità. Tuttavia, di per sé, tale soglia di gravità non consente di concludere che la decisione impugnata comporti svantaggi sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto, in particolare, dell’entità delle riduzioni dell’importo della pensione in questione, del nuovo importo assoluto della pensione, ossia EUR 1 644, valutato in relazione alla durata del suo mandato di deputato al Parlamento europeo, ossia cinque anni, e del fatto che il nuovo metodo di calcolo tiene conto del suo contributo individuale. Inoltre, il ricorrente non ha presentato alcun elemento che descriva le conseguenze pratiche della decisione impugnata sulla sua situazione e, eventualmente, il suo carattere sproporzionato. Al massimo, il ricorrente afferma che la deliberazione n. 14/2018 è «particolarmente penalizzante» e che «ha imposto un’assai considerevole (e, perciò, sproporzionata) diminuzione del trattamento economico spettante agli ex [membri della Camera dei deputati]». Tuttavia, il Tribunale constata che tali affermazioni, in ogni caso né sostanziate né dimostrate, si riferiscono alla deliberazione n. 14/2018, e non alla decisione impugnata. Allo stesso modo, nelle sue risposte scritte del 17 giugno 2020, il ricorrente si limita a fare riferimento, senza ulteriori specificazioni, al «danno economico» causato dalla decisione impugnata. In mancanza di elementi concreti, non si può quindi constatare che il ricorrente sopporterebbe un onere individuale esorbitante rispetto all’obiettivo perseguito.

111    Di conseguenza, la terza censura del terzo motivo deve essere respinta e, pertanto, quest’ultimo nella sua interezza, così come il primo capo della domanda.

B.      Sul secondo capo della domanda, diretto all’annullamento del progetto di decisione

112    Con il secondo capo della domanda, il ricorrente chiede al Tribunale di annullare il progetto di decisione.

113    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, come menzionato al punto 21, supra, il Tribunale ha già dichiarato che tale domanda è irricevibile, atteso che il progetto di decisione non costituisce un atto che arreca pregiudizio e che, pertanto, non può formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 2020, Falqui e Poggiolini/Parlamento, T‑347/19 e T‑348/19, non pubblicata, EU:T:2020:303, punti da 45 a 59). Inoltre, poiché il ricorrente non ha impugnato tale ordinanza, essa è passata in giudicato nei suoi confronti.

114    Di conseguenza, il secondo capo della domanda deve essere respinto in quanto irricevibile.

C.      Sul terzo capo della domanda, diretto all’annullamento del parere del servizio giuridico

115    Con il terzo capo della domanda, il ricorrente chiede al Tribunale di annullare il parere del servizio giuridico.

116    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 5 ottobre 1999, Paesi Bassi/Commissione, C‑308/95, EU:C:1999:477, punto 26).

117    Orbene, è già stato dichiarato che il parere del servizio giuridico di un’istituzione costituisce un documento interno a tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia, C‑457/18, EU:C:2020:65, punto 66 e giurisprudenza ivi citata), di modo che, in linea di principio, esso è privo di qualsiasi effetto obbligatorio per i terzi. Inoltre, il ricorrente non ha affermato, né, a maggior ragione, dimostrato, che il parere del servizio giuridico abbia inciso sui suoi interessi, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

118    Ne consegue che il parere del servizio giuridico non costituisce un atto che arreca pregiudizio e, pertanto, un atto contro il quale può essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

119    Di conseguenza, il terzo capo della domanda deve essere respinto in quanto irricevibile.

D.      Sul quarto capo della domanda, diretto a ottenere la condanna del Parlamento a rimborsare le somme indebitamente trattenute

120    Con il quarto capo della domanda, il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale ordini al Parlamento di restituire tutte le somme che esso avrebbe asseritamente trattenuto indebitamente.

121    A tal proposito, si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al sindacato di legittimità dell’atto impugnato e che, in forza di una giurisprudenza costante, il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione (v. sentenza del 24 ottobre 2019, CdT/EUIPO, T‑417/18, EU:C:2019:766, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

122    Di conseguenza, il quarto capo della domanda dev’essere respinto per incompetenza del Tribunale a pronunciarsi al riguardo. Il ricorso deve quindi essere respinto in toto.

 Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è risultato soccombente, deve essere condannato a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Enrico Falqui sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Pynnä

 

Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.