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Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 dalla Gmina Miasto Gdynia e dalla Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021, causa T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo / Commissione

(Causa C-163/22 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (rappresentanti: K. Gruszecka-Spychała e P. K. Rosiak, radcy prawni)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Repubblica di Polonia

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021, causa T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commissione;

pronunciarsi definitivamente sulla controversia, accogliendo il primo, il quarto e il sesto motivo di ricorso nell’ambito della presente impugnazione e annullare la decisione impugnata, conformemente alle conclusioni del ricorso;

nella pronuncia di cui al precedente capo delle conclusioni, statuire sui costi relativi al procedimento in primo grado e a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente su un errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nell’interpretare l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE in relazione all’analisi della prima parte del primo motivo di ricorso nell’ambito dell’impropria identificazione dei vantaggi e dell’erronea determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, dedotta nell’ambito del quarto motivo di ricorso.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto in cui è incorso il Tribunale, nel non aver tenuto conto, nell’ambito dell’esame della seconda censura del sesto motivo di ricorso, relativa all’illegittimità della revoca della decisione 2014/883/UE 1 e della sua sostituzione con la decisione impugnata, dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva, adottando un’interpretazione contraria al diritto che consente alla Commissione di revocare liberamente qualsiasi suo atto giuridico già impugnato dinanzi al Tribunale e di modificarne liberamente il contenuto, senza prendere in considerazione gli interessi e le aspettative della parte che ha impugnato tale atto giuridico.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale nell’ambito dell’esame della terza censura del sesto motivo di ricorso, relativa alla violazione dei diritti procedurali dei ricorrenti nonché dei principi di buona amministrazione, di leale cooperazione e di tutela del legittimo affidamento – per non aver riconosciuto l’obbligo della Commissione di modificare la decisione di avvio del procedimento o di emettere una nuova decisione in tale ambito, nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per la rettifica o per l’ampliamento della decisione di avvio del procedimento indicate nella sentenza impugnata.

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1 Decisione 2014/883/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) – Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2014) 759]; GU. 2014, L 357, pag. 51.