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Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 – Oil Turbo Compressor/Consiglio

(Causa T-552/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 48 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte relativa alla ricorrente;

annullare il punto 103 della tabella B dell’allegato VIII al regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte riguardante la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente i seguenti motivi.

Valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione del Consiglio

Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente fa valere, tra l’altro, che gli atti impugnati sarebbero stati manifestamente adottati sulla base di false supposizioni e sarebbero contrari alle sentenze del Tribunale del 26 ottobre 2012, causa T-63/12 (Oil Turbo Compressor/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta), e del 17 aprile 2013, causa T-404/11 (TCMFG/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta). La ricorrente sostiene che nessun elemento potrebbe fondare e giustificare sufficientemente la decisione del convenuto né il conseguente pregiudizio ai suoi diritti fondamentali.

Violazione del principio di Stato di diritto della proporzionalità

Secondo la ricorrente, sussisterebbe una violazione del principio di proporzionalità, poiché la sua iscrizione negli atti impugnati non avrebbe alcun logico collegamento con lo scopo perseguito da tali atti, il quale consisterebbe nell’impedire qualsiasi attività nucleare che presenti un rischio di proliferazione, nonché il commercio e/o lo sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo da parte della Repubblica islamica d’Iran. Peraltro, il convenuto non indicherebbe che l’esclusione della ricorrente dagli scambi commerciali con l’Unione europea rappresenti la misura adeguata, in particolare la meno restrittiva, per raggiungere tale scopo. La ricorrente sostiene inoltre che il convenuto ha manifestamente omesso di procedere ad un bilanciamento tra il significativo pregiudizio ai suoi diritti fondamentali e lo scopo asseritamente perseguito dal convenuto.

Violazione di principi dello Stato di diritto

Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente afferma che il convenuto non avrebbe sufficientemente indicato i motivi sottesi alla sua iscrizione negli atti impugnati. Il convenuto non esporrebbe neppure le circostanze fattuali e gli elementi di prova dei quali asseritamente dispone. Inoltre, la ricorrente, poiché non è a conoscenza di alcun elemento di fatto e di prova che potrebbe giustificare gli atti impugnati, e il convenuto rifiuta di fornirle qualunque informazione, ritiene di essere stata privata della possibilità di un processo equo basato sui principi dello Stato di diritto. Essa aggiunge che il convenuto non avrebbe ancora dato seguito alla sua domanda di accesso al fascicolo. Infine, la ricorrente sostiene che il convenuto avrebbe mantenuto gli atti impugnati nonostante le summenzionate sentenze.