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Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 – Michael Radecki / UAMI – Vamed (AKTIVAMED)

(Causa T-551/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vamed AG (Vienna, Austria)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1);

condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AKTIVAMED» per prodotti e servizi delle classi 5, 11 e 44 – registrazione di marchio comunitario n. 8 958 886

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Vamed AG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi austriaci e la domanda di registrazione internazionale «VAMED» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n 207/2009.