Language of document :

Ricorso proposto il 16 ottobre 2013 – Ungheria / Commissione

(Causa T-554/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 5029 def. del 6 agosto 2013, in merito al rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori per i programmi operativi attuati in Ungheria nel 2010;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il fatto che la Commissione abbia ecceduto le sue competenze e violato le norme applicabili del diritto dell’Unione nel fissare l’importo dovuto all’Ungheria a titolo di rimborso parziale dell’aiuto finanziario nazionale versato nel 2010 alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

Secondo la ricorrente, il diritto dell’Unione non prevede la possibilità che la Commissione, nell’ambito della sua decisione sul rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso, in forza dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio 1 , alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, autorizzi il rimborso solo degli importi che siano stati indicati dall’Ungheria come importi “stimati” o “prevedibili” nella sua domanda di autorizzazione ai fini della concessione dell’aiuto nazionale.

La ricorrente reputa che, ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, l’autorizzazione della Commissione in merito all’aiuto nazionale riguardi la concessione di detto aiuto e non la determinazione da parte della Commissione di un massimale in relazione all’aiuto che può essere concesso. Secondo la ricorrente, tale massimale è chiaramente fissato dal regolamento n. 1234/2007 in cui si prevede che l’aiuto finanziario nazionale non possa eccedere l’80% del contributo finanziario versato dei membri o dalla stessa organizzazione di produttori al fondo operativo. Le norme applicabili al rimborso comunitario parziale dell’aiuto nazionale nemmeno consentono alla Commissione, nell’autorizzare detto parziale rimborso, di fissare come massimale di rimborso l’importo che lo Stato membro, nell’ambito della domanda di autorizzazione, ha comunicato alla Commissione, quale importo totale dell’aiuto o quale importo dell’aiuto da versare a ciascuna organizzazione di produttori. Questo vale soprattutto quando, nel fornire tali informazioni, il governo ungherese ha precisato che gli importi di cui trattasi erano solo importi previsti o stimati.

Inoltre, la ricorrente rileva che il diritto della Commissione di esaminare se l’aiuto effettivamente corrisposto non ecceda il summenzionato limite dell’80% o che il rimborso richiesto non sia superiore al 60% dell'aiuto concesso non equivale tuttavia a un diritto di fissare come massimale del rimborso gli importi figuranti nella domanda di autorizzazione, in particolare qualora nella domanda sia stato sottolineato il carattere provvisorio o stimato dei dati. Se, per vari motivi, nel corso di un anno, intervengono cambiamenti quanto all'importo dell'aiuto nazionale attribuito a una qualsivoglia organizzazione di produttori, il rimborso comunitario parziale è concesso in funzione dell'importo effettivamente versato, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione.

____________

____________

1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).