Language of document : ECLI:EU:T:2015:805

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 ottobre 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran per impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità – Domanda risarcitoria – Irricevibilità»

Nella causa T‑552/13,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), con sede in Teheran (Iran), rappresentata da K. Kleinschmidt, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag.1), nella parte in cui tali regolamenti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, una domanda risarcitoria,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari.

2        La ricorrente, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), è una società stabilita in Iran che esercita attività di produzione, di ricerca e di fornitura di servizi nei settori del gas, petrolchimico ed energetico in generale. In particolare, essa produce e commercializza turbine e turbocompressori utilizzati nei settori del gas e petrolchimico.

3        Il 26 luglio 2010, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità elencate agli allegati I e II della medesima decisione.

4        Il 25 ottobre 2010, a seguito dell’adozione della decisione 2010/413, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi elencati all’allegato VIII di detto regolamento.

5        Il 1° dicembre 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), con la quale ha, fra l’altro, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413.

6        Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), con il quale ha, segnatamente, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

7        Nella decisione 2011/783 e nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011, il Consiglio ha motivato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente come di seguito:

«Affiliata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), società designata dall’UE».

8        Il 2 dicembre 2011, il Consiglio ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano l’articolo 19, paragrafo 1, [lettera] b), e l’articolo 20, paragrafo 1, [lettera] b), della decisione 2010/413 (allegato II) nonché l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 (allegato VIII) (GU C 351, pag. 15; in prosieguo, l’«avviso del 2 dicembre 2011»), nelle loro versioni risultanti, rispettivamente, dalla decisione 2011/783 e dal regolamento d’esecuzione n. 1245/2011. In tale avviso, il Consiglio, facendo riferimento agli atti pertinenti per quanto riguarda i motivi di ogni inserimento, ha precisato, segnatamente, che aveva deciso di aggiungere persone ed entità agli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Inoltre, il Consiglio ha ricordato alle persone e alle entità interessate la possibilità di contestare tali atti dinanzi al Tribunale secondo le condizioni previste all’articolo 275, secondo comma, TFUE e all’articolo 263, quarto e sesto comma, TFUE.

9        Con lettera del 5 dicembre 2011 (in prosieguo: la «lettera del 5 dicembre 2011»), inviata sotto forma di raccomandata con ricevuta di ritorno il 6 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente del suo inserimento nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato II della decisione 2010/413, come modificato dalla decisione 2011/783, e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 1245/2011. Tale lettera è stata rispedita al Consiglio con la menzione «ha traslocato» apposta dai servizi postali iraniani.

10      Il 13 febbraio 2012, la ricorrente ha deferito al Tribunale un ricorso volto all’annullamento della decisione 2011/783, nella parte in cui la riguardava, poiché, a suo parere, segnatamente, il Consiglio aveva commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti sui quali era basata la menzionata decisione. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero di riferimento T‑63/12.

11      Il regolamento n. 961/2010 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 88, pag. 1), il cui articolo 23, paragrafo 2, prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, entità o organismi di cui all’allegato IX di tale regolamento. Il nome della ricorrente è stato inserito dal Consiglio in tale allegato per le stesse ragioni che figurano nella decisione 2011/783 e nel regolamento di esecuzione n. 1245/2011 (v. punto 7 supra).

12      Con sentenza del 26 ottobre 2012, Oil Turbo Compressor/Consiglio (T‑63/12, Racc., EU:T:2012:579), il Tribunale ha accolto il ricorso della ricorrente volto all’annullamento della decisione 2011/783, nella parte in cui tale decisione la riguardava.

13      L’11 dicembre 2012, il Consiglio ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 267/2012 (GU C 380, pag. 7; in prosieguo: l’«avviso pubblicato l’11 dicembre 2012»). Tale avviso ha ricordato alle persone ed entità che figurano nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 la possibilità di chiedere al Consiglio un riesame della decisione con la quale sono stati inseriti in tali allegati, accludendo a tale richiesta i documenti giustificativi.

14      Con lettera del 21 gennaio 2013 la ricorrente, richiamando la sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), e osservando che il suo nome non era ancora stato cancellato né dall’allegato II della decisione 2010/413 né dall’allegato IX del regolamento n. 267/2012, ha richiesto al Consiglio di indicarle le ragioni che ostavano all’esecuzione di tale sentenza.

15      Con lettere del 6 febbraio e del 29 aprile 2013, la ricorrente ha, in sostanza, richiesto al Consiglio di dare esecuzione alla sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579).

16      Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 316, pag. 1), la ricorrente è stata cancellata dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda diretta a che la controversia fosse decisa con procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

19      Con misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, notificata alle parti il 28 novembre 2013, il Tribunale ha richiesto alle parti se e in quale data il Consiglio avesse comunicato alla ricorrente, vuoi direttamente vuoi mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale, la sua decisione di inserire il nome di quest’ultima, da un lato, nell’elenco di cui all’allegato unico del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e, d’altro lato, nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

20      Il 29 novembre 2013, il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso contenente, in subordine, una domanda di non luogo a provvedere in ragione della cancellazione del nome della ricorrente dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 mediante il regolamento di esecuzione n. 1203/2013 (v., punto 16 supra).

21      Con decisione del 12 dicembre 2013, il Tribunale (Seconda Sezione) ha respinto la domanda diretta ad ottenere che si statuisse mediante procedimento accelerato.

22      Il 25 marzo 2014, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una replica contenente un ampliamento delle conclusioni. Il Tribunale ha registrato tale documento, riservandosi di decidere circa la sua ricevibilità.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

24      Con misura di organizzazione del procedimento prevista all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, notificata alle parti il 30 gennaio 2015, il Tribunale ha posto per iscritto a queste ultime un quesito, invitandole a rispondere durante l’udienza. Tale quesito riguardava l’ordinanza del 20 febbraio 2014, Jannatian/Consiglio (T‑187/13, EU:T:2014:134), e la sua pertinenza rispetto alla presente causa.

25      L’udienza, fissata inizialmente per il 4 febbraio 2015, è stata rinviata all’11 marzo 2015 su richiesta della ricorrente.

26      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’11 marzo 2015.

27      In occasione dell’udienza, in risposta al quesito menzionato al punto 24 supra, il Consiglio si è avvalso dell’avviso dell’11 dicembre 2012 e ne ha prodotto, su domanda del Tribunale, una copia. Tale documento è stato versato agli atti, senza opposizione da parte della ricorrente. Quest’ultima ha formulato osservazioni su tale documento, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

28      Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 ed il regolamento n. 267/2012 (in prosieguo, considerati congiuntamente: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti la riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

29      Nella replica, la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia condannare il Consiglio a versarle la somma di EUR 90 528 392, 56 a titolo di risarcimento danni.

30      Nel suo controricorso, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, pronunciare un non luogo a statuire.

31      In risposta alla richiesta di risarcimento danni proposta dalla ricorrente nella replica, il Consiglio chiede inoltre, nel controricorso, che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di risarcimento danni in quanto manifestamente irricevibile o, in subordine, infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle domande di annullamento

32      A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi. Tali motivi vertono, il primo, su un manifesto errore di valutazione dei fatti sui quali gli atti impugnati si basano, il secondo, su una violazione del principio di proporzionalità e, il terzo, su una violazione del diritto ad essere sentiti, dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso effettivo.

33      Il Consiglio, pur non sollevando formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, sostiene, in via principale, che le domande di annullamento sono tardive e, pertanto, irricevibili. In subordine, ritiene che, in ogni caso, non vi sia luogo a statuire, poiché la ricorrente è stata cancellata dall’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 mediante il regolamento di esecuzione n. 1203/2013.

34      Occorre, anzitutto, esaminare la ricevibilità delle domande di annullamento in relazione al termine per presentare ricorso.

35      A tale riguardo, da un lato, il Consiglio evoca il fatto di aver provato a trasmettere il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 alla ricorrente con lettera del 5 dicembre 2011, che gli è stata rispedita dai servizi postali iraniani. Pertanto, nell’impossibilità per quest’ultimo di procedere ad una comunicazione individuale, il termine per presentare ricorso avrebbe cominciato a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del 2 dicembre 2011. D’altro lato, per quanto riguarda il regolamento n. 267/2012, il Consiglio ha rilevato, nel corso dell’udienza, che il termine per presentare ricorso aveva cominciato a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’11 dicembre 2012 o, in ogni caso almeno, come ha affermato nei suoi scritti, dalla data in cui la ricorrente era venuta a conoscenza dell’adozione di tale regolamento e del suo contenuto, vale a dire, al più tardi, il 21 gennaio 2013.

36      La ricorrente contesta tali argomenti del Consiglio, in sostanza, poiché, in assenza di una comunicazione individuale degli atti impugnati, il termine di ricorso non avrebbe cominciato a decorrere. In particolare, da un lato, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, il Consiglio non può avvalersi della circostanza che la lettera del 5 dicembre 2011 sia stata rispedita al mittente da parte dei servizi postali iraniani, dal momento che spetta alla suddetta istituzione assicurare l’avvenuto ricevimento delle sue lettere. D’altra parte, per quanto riguarda il regolamento n. 267/2012, la ricorrente considera, in sostanza, che il Consiglio avrebbe dovuto tentare di dargliene comunicazione direttamente o, almeno, di darne comunicazione al suo avvocato e che, in ogni caso, l’avviso dell’11 dicembre 2012 non può aver fatto decorrere il termine per presentare ricorso. Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente poteva legittimamente aspettarsi che, in seguito alla sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), il Consiglio avrebbe cancellato il suo nome dagli elenchi di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012, dal momento che l’iscrizione era stata basata sugli stessi motivi della decisione 2011/783, annullata nei suoi confronti nella menzionata sentenza, essa ritiene che la decadenza del presente ricorso sia contraria al principio di legalità dell’azione amministrativa. Del resto, la ricorrente aggiunge che il Consiglio, che ha omesso di rispondere alle sue lettere del 21 gennaio, 6 febbraio e 29 aprile 2013, avrebbe dovuto sentirla ed eventualmente indicarle i mezzi di ricorso disponibili.

37      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto notizia».

38      Secondo la giurisprudenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva implica che l’autorità dell’Unione europea che adotta un atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità comunichi, quanto più possibile, i motivi alla base dell’atto al momento in cui tale atto è stato adottato o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire a tali persone o entità di esercitare il loro diritto di ricorso (sentenza del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, Racc., EU:T:2013:397, punto 56; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Menelli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc., EU:C:2011:735, punto 47 e giurisprudenza citata).

39      Tale situazione deriva dalla particolare natura degli atti che infliggono misure restrittive ad una persona o entità, i quali si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a disposizione delle persone e degli enti i cui nomi si trovano negli elenchi previsti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di decisioni individuali nei confronti di tali persone ed enti (v. sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P, Racc., EU:C:2013:258, punto 56 e giurisprudenza citata).

40      Nel caso di specie, tale principio si concretizza nell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 e nell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 267/2012, i quali enunciano che il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando loro la possibilità di formulare osservazioni.

41      Ne consegue che, se è pur vero che l’entrata in vigore di atti quali gli atti impugnati avviene in forza della loro pubblicazione, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE decorre, per ciascuna di tali persone ed enti, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei suoi confronti (sentenza Gbagbo e a./Consiglio, punto 39 supra, EU:C:2013:258, punto 59).

42      Pertanto, tale termine decorre o dalla data della comunicazione individuale di tale atto all’interessato, qualora il suo indirizzo sia noto, o, in caso contrario, dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale (sentenza del 16 luglio 2014, Hassan/Consiglio, T‑572/11, Racc., EU:T:2014:682, punto 33; v. parimenti, in tal senso, sentenza Gbagbo e a./Consiglio, punto 39 supra, EU:C:2013:258, punti da 59 a 62).

43      Al riguardo occorre aggiungere, da un lato, che il Consiglio non è libero di scegliere arbitrariamente il mezzo per comunicare le sue decisioni alle persone interessate. Infatti, secondo la giurisprudenza, le disposizioni citate al punto 40 supra devono essere interpretate nel senso che, qualora il Consiglio disponga dell’indirizzo di una persona interessata da misure restrittive, in assenza di comunicazione diretta degli atti che contengono dette misure, il termine di ricorso che la persona deve rispettare per contestare tali atti dinanzi al Tribunale non inizia a decorrere. È solo, quindi, nei casi in cui risulta impossibile comunicare individualmente all’interessato l’atto con il quale vengono adottate o mantenute nei suoi confronti misure restrittive che la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale fa sì che tale termine inizi a decorrere (v., per analogia, sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, Racc., EU:T:2014:926, punto 60 e giurisprudenza citata; v. parimenti, in tal senso e per analogia, sentenza Ggagbo e a./Consiglio, punto 39 supra, EU:C:2013:258, punti 61 e 62).

44      D’altro lato, secondo la giurisprudenza, il Consiglio può essere considerato impossibilitato a comunicare individualmente a una persona fisica o giuridica o a un’entità un atto che contiene misure restrittive nei suoi confronti o quando l’indirizzo di tale persona o entità non ha carattere pubblico e non gli viene fornito, o quando la comunicazione inviata all’indirizzo di cui il Consiglio dispone non giunge a destinazione nonostante gli sforzi da esso compiuti, con tutta la necessaria diligenza, al fine di trasmetterla (sentenza Mayaleh/Consiglio, punto 43 supra, EU:T:2014:926, punto 61).

45      Alla luce di tali elementi occorre, in via principale, esaminare la ricevibilità delle presenti domande di annullamento.

46      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di annullamento del regolamento d’esecuzione n. 1245/2011, nella parte in cui tale atto riguarda la ricorrente, da un lato, è pacifico che tale regolamento è stato oggetto, il 2 dicembre 2011, di un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale all’attenzione delle persone e delle entità interessati dalle misure restrittive.

47      D’altro lato, occorre constatare che il Consiglio, il 6 dicembre 2011, ha inviato alla ricorrente la lettera del 5 dicembre 2011 con ricevuta di ritorno per informarla, segnatamente, del suo inserimento nell’allegato unico del regolamento di esecuzione n. 1245/2011. È pacifico che tale lettera sia stata rispedita al Consiglio con la menzione «ha traslocato» apposta dai servizi postali iraniani.

48      Sembra pertanto che il Consiglio si trovasse in una situazione di impossibilità, nell’accezione della giurisprudenza citata al punto 44 supra, di procedere alla comunicazione individuale, analoga alla situazione in cui si sarebbe trovato qualora non fosse stato a conoscenza dell’indirizzo della ricorrente. Tale constatazione prevale, a dispetto degli argomenti elaborati dalla ricorrente in udienza, anche qualora tale indirizzo fosse corretto.

49      Infatti, inviando la lettera del 5 dicembre 2011 alla ricorrente, il Consiglio si è premurato di procedervi mediante raccomandata alla posta con ricevuta di ritorno. Orbene, da un lato, occorre constatare che tale modalità di spedizione di una lettera è nota ai servizi incaricati, in Iran, della distribuzione della posta (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Consiglio, T‑120/12, EU:T:2012:610, punto 49). D’altro lato, costituisce una modalità appropriata di comunicazione individuale ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 42 e 43 supra, dal momento che, secondo la giurisprudenza, la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata permette di determinare con esattezza il dies a quo del termine del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 1984, Ferriera Vittoria/Commissione, 224/83, Racc., EU:C:1984;208, punto 9 e giurisprudenza citata).

50      Pertanto, occorre ritenere che il Consiglio, che può disporre, in Iran, soltanto di risorse limitate per ricercare i recapiti privati di tutte le persone ed entità soggette al regime delle misure restrittive (v., per analogia, sentenza Hassan/Consiglio, punto 42 supra, EU:T:2014:682, punto 58), ha dato prova della diligenza richiesta quanto al suo obbligo di comunicare alla ricorrente le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

51      Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza citata al punto 44 supra e contrariamente agli argomenti della ricorrente, il Consiglio poteva legittimamente fare affidamento sull’indicazione fornita dai servizi postali iraniani, secondo la quale la ricorrente aveva traslocato, senza che quest’ultimo dovesse rinnovare la comunicazione mediante un nuovo tentativo di notificazione per posta, ovvero mediante altri mezzi.

52      In particolare, contrariamente agli argomenti sollevati dalla ricorrente in udienza, si deve aggiungere che, in seguito al fatto che la lettera del 5 dicembre 2011 è stata rispedita al mittente, il Consiglio non era tenuto a comunicarle il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 per fax o per messaggio di posta elettronica. Infatti, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che il Consiglio fosse in possesso del suo numero di fax o del suo indirizzo di posta elettronica. Al contrario, essa si è limitata ad affermare che questi ultimi potevano essere rinvenuti grazie ad Internet, circostanza che, tuttavia, essa non ha dimostrato mediante elementi di prova.

53      Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione n. 1245/2011, il termine per presentare ricorso comincia a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del 2 dicembre 2011.

54      Tale conclusione vale a maggior ragione poiché, nella causa sfociata nella sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), la ricorrente ha presentato nei termini un ricorso di annullamento della decisione 2011/783. Orbene, tale decisione, che è stata adottata lo stesso giorno del regolamento di esecuzione n. 1245/2011, era basata nei confronti della ricorrente su motivi di inserimento identici a quelli di tale regolamento ed è stata parimenti oggetto dell’avviso del 2 dicembre 2011.

55      Pertanto, la domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 1245/2011, introdotta il 15 ottobre 2013, è irricevibile perché tardiva.

56      In un secondo tempo, per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di annullamento del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui tale atto riguarda la ricorrente, è pacifico che, come ha precisato il Consiglio in risposta ad un quesito posto dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento, tale regolamento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nella serie L, non è stato comunicato alla ricorrente né è stato oggetto, al momento della sua adozione il 23 marzo 2012, di un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale all’attenzione delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive che istituiva.

57      Tuttavia, è parimenti pacifico che il Consiglio ha pubblicato, l’11 dicembre 2012, un avviso sulla Gazzetta ufficiale all’attenzione delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive previste, segnatamente, dal regolamento n. 267/2012. La pubblicazione di tale avviso, che informa le menzionate persone ed entità della possibilità di chiedere al Consiglio un riesame della decisione con la quale sono state iscritte, segnatamente, nell’elenco dell’allegato IX di tale regolamento, ha fatto decorrere il termine del ricorso nei confronti della ricorrente (v., in tal senso, ordinanza Jannatian/Consiglio, punto 24 supra, EU:T:2014:134, punto 22).

58      Tale considerazione non è rimessa in causa né dall’assenza, lamentata dalla ricorrente, di qualsiasi tentativo da parte del Consiglio di procedere alla notificazione del regolamento n. 267/2012 alla ricorrente o al suo avvocato, né dal fatto, parimenti addotto dalla ricorrente, che l’avviso dell’11 dicembre 2012 non contenga alcun riferimento ai mezzi di ricorso disponibili e ai termini per la contestazione della legalità del suo inserimento nell’allegato IX di tale regolamento.

59      Anzitutto, per quanto riguarda la mancata notificazione del regolamento n. 267/2012, occorre ricordare, in primo luogo, che ai punti da 47 a 52 supra si è considerato che, in seguito al fatto che la lettera del 5 dicembre 2011 è stata rispedita al mittente, il Consiglio poteva legittimamente fare affidamento sull’indicazione fornita dai servizi postali iraniani secondo la quale la ricorrente aveva traslocato, senza che esso dovesse rinnovare la notificazione per mezzo della posta allo stesso indirizzo, per fax o per messaggio di posta elettronica.

60      Orbene, occorre considerare che neppure quattro mesi dopo, al momento dell’adozione, il 23 marzo 2012, del regolamento n. 267/2012, il Consiglio era tenuto a notificare tale regolamento ad un indirizzo che poteva ragionevolmente ritenere errato. Tale considerazione non è inficiata dal fatto che l’indirizzo che compare sulla distinta per l’invio della lettera del 5 dicembre 2011 corrisponda a quello che compare negli scritti depositati dalla ricorrente nella causa che ha condotto all’adozione della sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), fatto che, del resto, la ricorrente non allega.

61      In secondo luogo, occorre rilevare che, a dispetto degli argomenti evocati dalla ricorrente al momento dell’udienza, il Consiglio non era neppure tenuto a notificare il regolamento n. 267/2012 all’avvocato di quest’ultima.

62      Infatti, alla luce del tenore dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, occorre precisare che, qualora un atto debba essere oggetto di una notificazione affinché il termine per il ricorso cominci a decorrere, la notifica deve, in principio, essere effettuata al destinatario di tale atto, e non agli avvocati che lo rappresentano. Così, secondo la giurisprudenza, la notifica al rappresentante del ricorrente ha valore di notifica al destinatario solo nei casi in cui una tale forma di notifica è espressamente prevista da una normativa o da un accordo fra le parti (v. sentenza Mayaleh/Consiglio, punto 43 supra, EU:T:2014:926, punto 74 e giurisprudenza citata), e non unilateralmente da una delle parti (sentenza dell’11 luglio 2013, BVGD/Commissione, T‑104/07 e T‑339/08, EU:T:2013:366, punto 146).

63      Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che il regolamento n. 267/2012 non comporta nessuna disposizione che preveda la comunicazione di misure restrittive al rappresentante di una persona o entità interessata, occorre rilevare che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un tale accordo tra essa stessa e il Consiglio sulla base del quale quest’ultimo avrebbe potuto, o addirittura dovuto, comunicare tale regolamento al suo rappresentate affinché il temine cominciasse a decorrere.

64      Così, all’udienza, da un lato, la ricorrente si avvale del mandato del 28 dicembre 2011, mediante il quale essa ha incaricato il suo rappresentate di rappresentarla in ogni procedura relativa alle misure restrittive adottate nei suoi confronti. Essa ha precisato che tale mandato era stato trasmesso al Consiglio con lettera del 9 febbraio 2012, lettera che non compare tuttavia nel fascicolo, e che era stata parimenti allegata al suo ricorso proposto nella causa da cui è scaturita la sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579). D’altro lato, essa ha parimenti invocato le lettere inviate dal suo rappresentate il 21 gennaio, 6 febbraio e 29 aprile 2013.

65      Tuttavia, né il mandato del 28 dicembre 2011 né le lettere del 21 gennaio, 6 febbraio e 29 aprile 2013, allegati al ricorso, dimostrano un qualunque accordo tra la ricorrente e il Consiglio che permetta a quest’ultimo di comunicare il regolamento n. 267/2012 al rappresentante della prima. Al contrario, tali documenti sono espressione di una decisione unilaterale della ricorrente di abilitare il suo rappresentante per assicurarsi di essere rappresentata per quanto riguarda le misure restrittive adottate nei suoi confronti e a ricevere, in tale contesto, eventuali notifiche da parte del Consiglio. Orbene, una tale decisione unilaterale è insufficiente alla luce della giurisprudenza rammentata al punto 62 supra. In assenza di un accordo tra le parti nell’accezione della giurisprudenza citata al punto 62 supra, il mero fatto che il Consiglio fosse a conoscenza del mandato dell’avvocato della ricorrente e del suo indirizzo non era sufficiente ad imporgli di procedere ad una notifica all’avvocato.

66      Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l’assenza di comunicazione individuale del regolamento n. 267/2012 alla ricorrente e al suo avvocato, di per sé, non ha natura tale da impedire il computo del termine di ricorso a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’11 dicembre 2012.

67      Inoltre, occorre osservare che il fatto che l’avviso dell’11 dicembre 2012 non presenti, come ha posto in rilievo la ricorrente durante l’udienza, nessuna indicazione circa la possibilità per le persone e entità interessate dalle misure restrittive di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale conformemente alle disposizioni dell’articolo 275, secondo comma, TFUE e dell’articolo 263, quarto e sesto comma, TFUE non è di natura tale da mettere in discussione la constatazione che tale pubblicazione ha permesso alla ricorrente di essere informata del tenore dei motivi del suo inserimento nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

68      Infatti, da un lato, emerge dalla giurisprudenza che, in mancanza di disposizioni esplicite del diritto dell’Unione, non si può riconoscere, a carico delle autorità dell’Unione, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui li possono esercitare (ordinanze del 5 marzo 1999, Guérin automobiles/Commissione, C‑153/98 P, Racc., EU:C:1999:123, punto 15, e Guérin automobiles/Commissione, C‑154/98 P, Racc., EU:C:1999:124, punto 15; del 30 marzo 2000, Méndez Pinedo/BCE, T‑33/99, Racc. FP, EU:T:2000:94, punto 36; v. parimenti, in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑521/03 P, EU:C:2004:778, punto 44).

69      Orbene, il regolamento n. 267/2012 non comporta nessuna disposizione che obblighi il Consiglio ad indicare, al momento della comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale, i mezzi di ricorso disponibili e le condizioni in cui è possibile avvalersene. In particolare, l’articolo 46, paragrafo 3, di tale regolamento, che riguarda la comunicazione dei motivi per cui sono state adottate misure restrittive nei confronti delle persone e entità interessate (v. punto 40 supra), non contiene nessun obbligo in tal senso.

70      D’altro lato e in ogni caso, tenuto conto delle considerazioni del punto 54 supra, occorre rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente era a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili e dei termini di ricorso e, in particolare, della possibilità, per essa, di contestare le misure restrittive istituite nei suoi confronti.

71      Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere, per quanto riguarda il regolamento n. 267/2012, dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’11 dicembre 2012. Pertanto, la domanda di annullamento di tale regolamento, proposta il 15 ottobre 2013, è irricevibile perché tardiva.

72      In ogni caso, anche supponendo che la pubblicazione dell’avviso dell’11 dicembre 2012 non possa essere considerata momento in cui il termine del ricorso in annullamento comincia a decorrere a causa dell’assenza di ogni menzione dei mezzi di ricorso di cui la ricorrente disponeva per contestare il suo inserimento nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, occorre ancora aggiungere che, nella lettera che ha inviato al Consiglio il 21 gennaio 2013, il rappresentate della ricorrente ha rilevato che, in seguito alla sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), il nome di quest’ultima non era ancora stato cancellato dall’allegato II della decisione 2010/413 né dall’allegato IX del regolamento n. 267/2012, facendo riferimento, a tale riguardo, al punto 103 della parte I B dell’allegato IX di tale regolamento, nel quale figurava appunto il nome della ricorrente.

73      Emerge dagli elementi del fascicolo rammentati al punto 72 supra che il rappresentante della ricorrente e, pertanto, la ricorrente stessa sapevano esattamente e certamente dell’inserimento di quest’ultima nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 e dei motivi di tale inserimento al più tardi a partire dalla data della lettera del 21 gennaio 2013. A tale riguardo occorre respingere l’argomento, sollevato dalla ricorrente all’udienza, vertente sul fatto che, in tale data, solo il suo rappresentante e non essa stessa era a conoscenza dell’inserimento di quest’ultima nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 e dei motivi di tale iscrizione. Infatti, occorre rilevare che la ricorrente ha parimenti sostenuto, all’udienza, che, anche supponendo che il Consiglio potesse fare affidamento sull’indicazione dei servizi postali iraniani secondo la quale essa aveva traslocato, tale istituzione avrebbe nondimeno potuto e dovuto comunicare tale regolamento al suo rappresentate. Orbene, la ricorrente non può, senza contraddirsi, affermare che una comunicazione al suo rappresentante vale come comunicazione individuale, osservando allo stesso tempo che l’indicazione da parte del suo rappresentante della sua iscrizione all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 non può dimostrare che essa ne fosse a conoscenza.

74      Pertanto, nelle circostanze della causa in esame, è sufficiente constatare che, anche supponendo che la data di pubblicazione dell’avviso dell’11 dicembre 2012 non possa essere presa in considerazione, come sostiene la ricorrente, il presente ricorso sarebbe nondimeno tardivo dal momento che emerge dagli elementi del fascicolo che la ricorrente era a conoscenza del suo inserimento nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 al più tardi dal 21 gennaio 2013.

75      A tale riguardo occorre ancora aggiungere che, in materia di congelamento dei capitali, il fatto di prendere in considerazione la data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti e della motivazione di tali misure non è contrario alla giurisprudenza, citata da quest’ultima, secondo la quale il termine per il ricorso non comincia a decorrere qualora il Consiglio ometta di procedere ad una comunicazione individuale di un atto che impone misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità a quest’ultima, anche se conosceva il suo indirizzo (v., in tal senso, sentenze Bank Melli Iran/Consiglio, punto 38 supra, EU:T:2013:397, punto 59; del 16 settembre 2013, Bank Kargoshaei e a./Consiglio, T‑8/11, EU:T:2013:470, punto 44; Hassan/Consiglio, punto 42 supra, EU:T:2014:682, punto 38, e Mayaleh/Consiglio, punto 43 supra, EU:T:2014:926, punti 60 e 66), o ancora in assenza di ogni comunicazione al contempo individuale e attraverso pubblicazione di un avviso (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12 e T‑80/13, Racc., EU:T:2014:52, punto 54, e del 23 settembre 2014, Mikhalchanka/Consiglio, T‑196/11 e T‑542/12, EU:T:2014:801, punto 57).

76      Infatti, nelle sentenze citate al punto 75 supra, il Tribunale non si è pronunciato né riguardo alla data in cui la parte interessata era venuta a conoscenza degli atti di cui si tratta, né riguardo alla questione se tale data potesse, in mancanza dei menzionati atti, essere presa in considerazione per la determinazione del momento in cui il termine comincia a decorrere. Inoltre, per quanto, al punto 62 della sentenza Gbagbo e a./Consiglio, punto 39 supra (EU:C:2013:258), la Corte abbia indicato che, qualora, nell’impossibilità per il Consiglio di comunicare direttamente gli atti in causa alle persone interessate, tali atti siano stati oggetto di un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, tali persone non possono avvalersi della successiva presa di conoscenza effettiva di tali atti, occorre osservare che la Corte non si è, invece, pronunciata sull’eventuale incidenza, in assenza di ogni comunicazione dell’atto in causa, del criterio della presa di conoscenza dell’atto. Infatti, gli atti controversi nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano stati oggetto di comunicazione mediante la pubblicazione d’avviso sulla Gazzetta ufficiale.

77      Alla luce di quanto precede e, in particolare, delle conclusioni esposte ai punti 71 e 74 supra, occorre concludere che la domanda, introdotta il 15 ottobre 2013, di annullamento del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui riguarda la ricorrente, è irricevibile perché tardiva.

78      Le conclusioni esposte ai punti 55 e 77 supra non sono rimesse in discussione dagli altri argomenti invocati dalla ricorrente. Con tali argomenti, quest’ultima sostiene che la decadenza delle domande di annullamento è contraria al principio di legalità dell’amministrazione, dato che essa poteva legittimamente aspettarsi che, in seguito alla sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), il Consiglio avrebbe cancellato il suo nome dall’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012, e che il Consiglio, il quale avrebbe omesso di rispondere alle sue lettere del 21 gennaio, 6 febbraio e 29 aprile 2013, avrebbe dovuto ascoltarla ed indicarle eventualmente i mezzi di ricorso disponibili.

79      A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che le norme sui termini di ricorso sono di ordine pubblico, e devono essere applicate dal giudice in modo da garantire la certezza del diritto e l’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, Racc., EU:C:2007:32, punto 101) e che tali termini costituiscono, per ragioni di certezza del diritto, una limitazione relativa al diritto di accesso al giudice (v., in tal senso, ordinanza del 12 settembre 2013, Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern/Commissione, C‑616/12 P, EU:C:2013:884, punto 31).

80      Orbene, condividere l’argomentazione della ricorrente, fondata sul fatto che il Consiglio avrebbe asseritamente omesso di rispondere alle sue lettere del 21 gennaio, 6 febbraio e 29 aprile 2013 e sul suo asserito illegittimo rifiuto di cancellare il suo nome dall’allegato unico del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e dall’allegato IX del regolamento n. 267/2012, sarebbe contrario a tale finalità del termine per il ricorso.

81      In seguito, laddove la ricorrente addebita al Consiglio un asserito illegittimo rifiuto di cancellare, a seguito della sentenza Oil Turbo Compressor/Consiglio, punto 12 supra (EU:T:2012:579), il suo nome dall’elenco delle persone ed entità interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, occorre aggiungere che è il ricorso in carenza, previsto dall’articolo 265 TFUE, che costituisce il mezzo appropriato per far accertare l’astensione illegittima di un’istituzione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza comporta (sentenza del 19 febbraio 2004, SIC/Commissione, T‑297/01 e T‑298/01, Racc., EU:T:2004:48, punto 32) o per determinare se, ad esclusione della sostituzione dell’atto annullato, l’istituzione era parimenti tenuta ad adottare altre misure relative ad altri atti che non erano stati contestati nell’ambito del ricorso in annullamento iniziale (sentenze del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Racc., EU:C:1988:199, punti da 22 a 24, e del 18 settembre 1996, Asia motor France e a./Commissione, T‑387/94, Racc., EU:T:1996:120, punto 40).

82      Infine, occorre precisare che la gravità dell’asserita violazione dell’istituzione di cui trattasi o la rilevanza del pregiudizio che ne deriverebbe riguardo al rispetto dei diritti fondamentali non consentirebbero comunque di eludere l’applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato (v., in tal senso, ordinanza del 10 maggio 2001, FNAB e a./Consiglio, C‑345/00 P, Racc., EU:C:2001:270, punto 40).

83      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere le domande di annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui questi ultimi riguardano la ricorrente, in quanto irricevibili poiché tardivi, senza che sia necessario esaminare la domanda di non luogo a statuire presentata in subordine dal Consiglio.

 Sulla domanda di risarcimento danni

84      Nella replica, la ricorrente chiede, a titolo di «ricorso ampliativo», il risarcimento del pregiudizio, calcolato in un importo di EUR 90 528 392,56, che essa avrebbe subìto poiché, a causa dell’adozione di misure restrittive illegittime, non ha potuto onorare contratti che aveva concluso con i suoi clienti e ha dovuto corrispondergli penalità contrattuali e indennità forfettarie. Per quanto riguarda la ricevibilità di tale domanda, da un lato, la ricorrente si avvale della sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione (C‑152/88, Racc., EU:C:1990:259), dalla quale risulterebbe che una domanda risarcitoria può essere allegata ad una domanda di annullamento. D’altro lato, essa afferma che la presentazione di tale domanda nella replica è ragionevole per ragioni di economia processuale, precisando del resto che il risarcimento danni richiesto riguarda l’oggetto della presente istanza.

85      Il Consiglio ribatte che la domanda di risarcimento danni proposta nella replica è manifestamente irricevibile, in quanto essa modifica l’oggetto della controversia come definito dall’atto introduttivo del ricorso. Inoltre, poiché la domanda risarcitoria si basa sull’illegittimità della decisione 2011/783, il Tribunale sarebbe incompetente. In ogni caso, tale domanda sarebbe infondata.

86      Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorrente è tenuto a definire l’oggetto della controversia e ad esporre le proprie conclusioni nell’atto introduttivo d’istanza. Pur se l’articolo 48, paragrafo 2, dello stesso regolamento consente, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi motivi in corso di causa, tale disposizione non può, in alcun caso, essere interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al Tribunale nuove conclusioni e a modificare in tal modo l’oggetto della controversia (sentenze del 18 settembre 1992, Asia Motor France e a./Commissione, T‑28/90, Racc., EU:T:1992:98, punto 43, e del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, Racc., EU:T:2009:163, punto 110; v. parimenti, per analogia, sentenza del 25 settembre 1979, Commissione/Francia, 232/78, Racc., EU:C:1979:215, punto 3).

87      Nel caso di specie, risulta inequivocabilmente dal ricorso che questo non era diretto solo all’annullamento del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012, nei limiti in cui tali atti interessavano la ricorrente. Durante l’udienza, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ha del resto esplicitamente confermato tale interpretazione del ricorso, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

88      In tali condizioni, dal momento che l’oggetto del ricorso è stato definito nell’atto introduttivo del ricorso come costituito da una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012, tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 86 supra, la domanda risarcitoria proposta nella replica è irricevibile.

89      Gli argomenti della ricorrente non inficiano tale conclusione.

90      Da un lato, nei limiti in cui la ricorrente si avvale della sentenza Sofrimport/Commissione, punto 84 supra (EU:C:1990:259), occorre osservare che le circostanze della presente causa divergono da quelle della causa che ha dato luogo alla menzionata sentenza, di modo che questa è priva di pertinenza circa la ricevibilità della presente domanda risarcitoria. Infatti, nella menzionata causa, come emerge dal punto 1 di tale sentenza, tanto la domanda di annullamento quanto la domanda risarcitoria erano presenti nell’atto introduttivo del ricorso.

91      D’altro lato, nei limiti in cui la ricorrente adduce motivi di economia processuale, occorre ricordare che i requisiti di ricevibilità menzionati all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 sono di ordine pubblico (v., in tal senso, ordinanza del 17 luglio 2014, Melkveebedrijf Overenk e a./Commissione, C‑643/13 P, EU:C:2014:2118, punto 38, e sentenza del 21 marzo 2002, Joynson/Commissione, T‑231/99, Racc., EU:T:2002:84, punto 154) e non possono, pertanto, essere disponibili per le parti. Orbene, autorizzare la ricorrente a proporre dinanzi al Tribunale, con la replica, una domanda risarcitoria nuova, il cui oggetto è diverso dalle conclusioni presenti nell’atto introduttivo del ricorso, sebbene questa potesse formulare tale domanda dal momento in cui è stato presentato quest’ultimo atto, equivarrebbe ad autorizzare la ricorrente a non curarsi di tali condizioni di ricevibilità di ordine pubblico.

92      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la domanda risarcitoria, formulata per la prima volta nella replica, deve essere respinta in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2014, Syria International Islamic Bank/Consiglio, T‑293/12, EU:T:2014:439, punto 83).

93      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve respingere integralmente il presente ricorso.

 Sulle spese

94      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) sopporterà le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.