Language of document : ECLI:EU:T:2015:805

Causa T‑552/13

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran per impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità – Domanda risarcitoria – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza

[Artt. 263, commi 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3]

2.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata

[Artt. 263, comma 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102; regolamenti del Consiglio n. 1245/2011 e n. 267/2012]

3.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto

(Art. 263, comma 6, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto non pubblicato e non comunicato al ricorrente – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto

[Artt. 263, comma 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102; regolamenti del Consiglio n. 1245/2011 e n. 267/2012]

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Provvedimenti d’esecuzione – Rifiuto di adottare provvedimenti che vadano oltre la sostituzione dell’atto annullato – Vertenza relativa alla portata dell’obbligo di esecuzione – Mezzo d’impugnazione – Ricorso per carenza

(Artt. 263 TFUE, 265 TFUE e 266 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

1.      Per quanto riguarda misure restrittive nei confronti dell’Iran, il Consiglio non è libero di scegliere arbitrariamente il mezzo per comunicare le sue decisioni alle persone interessate. È solo, quindi, nei casi in cui risulta impossibile comunicare individualmente all’interessato l’atto con il quale vengono adottate o mantenute nei suoi confronti misure restrittive che la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale fa sì che inizi a decorrere il termine del ricorso.

In proposito, la circostanza che un siffatto avviso non presenti alcuna indicazione circa la possibilità per le persone ed entità interessate dalle misure restrittive di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale conformemente alle disposizioni dell’articolo 275, secondo comma, TFUE e dell’articolo 263, quarto e sesto comma, TFUE non è di natura tale da mettere in discussione la constatazione che tale pubblicazione ha permesso all’interessato di essere informato del tenore dei motivi del suo inserimento nell’elenco della persone ed entità colpite dalla misure restrittive nei confronti dell’Iran.

In mancanza di disposizioni esplicite del diritto dell’Unione, infatti, non si può riconoscere, a carico delle autorità dell’Unione, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui li possono esercitare.

Orbene, il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, non comporta nessuna disposizione che obblighi il Consiglio ad indicare, al momento della comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale, i mezzi di ricorso disponibili e le condizioni in cui è possibile avvalersene. In particolare, l’articolo 46, paragrafo 3, di tale regolamento, che riguarda la comunicazione dei motivi per cui sono state adottate misure restrittive nei confronti delle persone e entità interessate, non contiene nessun obbligo in tal senso.

(v. punti 43, 67‑69)

2.      Per quanto riguarda misure restrittive nei confronti dell’Iran, il Consiglio può essere considerato impossibilitato a comunicare individualmente a una persona fisica o giuridica o a un’entità un atto che contiene misure restrittive nei suoi confronti o quando l’indirizzo di tale persona o entità non ha carattere pubblico e non gli viene fornito, o quando la comunicazione inviata all’indirizzo di cui il Consiglio dispone non giunge a destinazione nonostante gli sforzi da esso compiuti, con tutta la necessaria diligenza, al fine di trasmetterla.

Il Consiglio si trova in una situazione di impossibilità a procedere alla comunicazione individuale, analoga alla situazione in cui si sarebbe trovato se l’indirizzo dell’entità interessata non gli fosse stato noto, quando ha inviato, con ricevuta di ritorno, una lettera ad un’entità per informarla del suo inserimento nell’elenco delle persone ed entità colpite dalle misture restrittive nei confronti dell’Iran e tale lettera gli sia stata spedita indietro dai servizi postali iraniani con la menzione «ha traslocato». Tale constatazione prevale anche qualora tale indirizzo fosse corretto.

Infatti, da un lato, tale modalità di spedizione di una lettera è nota ai servizi incaricati, in Iran, della distribuzione della posta. D’altro lato, costituisce una modalità appropriata di comunicazione individuale, dal momento che la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata permette di determinare con esattezza il dies a quo del termine del ricorso.

Pertanto il Consiglio, che può disporre, in Iran, soltanto di risorse limitate per ricercare i recapiti privati di tutte le persone ed entità soggette al regime delle misure restrittive, ha dato prova della diligenza richiesta quanto al suo obbligo di comunicare all’entità interessata le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

Ne consegue che il Consiglio poteva legittimamente fare affidamento sull’indicazione fornita dai servizi postali iraniani secondo cui l’entità in causa aveva traslocato, senza che quest’ultimo dovesse rinnovare la comunicazione mediante un nuovo tentativo di notificazione per posta, ovvero mediante altri mezzi.

(v. punti 44, 47‑51)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72‑76)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 81)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86, 91, 92)