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Ricorso proposto l'11 agosto 2008 - Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe / Commissione

(Causa T-338/08)

Lingua processuale:il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti B. Kloostra e A. van den Biesen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 1 luglio 2008 adottate nei confronti delle ricorrenti;

ingiungere alla Commissione di valutare nuovamente nel merito le domande di riesame interno;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di modificare il regolamento n. 149/20082 in conformità al Titolo IV del regolamento n. 1367/20064. Con lettere del 1º luglio 2008 la Commissione ha dichiarato tali richieste irricevibili, poiché il regolamento contestato non può essere considerato come una misura di portata individuale né tantomeno come un complesso di decisioni.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti affermano in primo luogo che il regolamento n. 149/2008 racchiude un complesso di decisioni. Le ricorrenti fanno valere che il regolamento di applicazione si applica ad un insieme di prodotti e sostanze attive ben definito e stabilito anticipatamente.

Le ricorrenti invocano parimenti il contenuto del regolamento n. 396/2005. Ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento per ogni livello massimo di residui previsto può venire presentata una domanda di modifica separata. Detta possibilità è concessa anche a organizzazioni sociali che si occupano di salute, come le ricorrenti. Una decisione relativa a tali richieste sarebbe pertanto una decisione di portata concreta con riguardo ad un determinato prodotto e ad una determinata sostanza attiva. Secondo le ricorrenti si deve seguire il medesimo ragionamento per il livello massimo di residui fissato dal regolamento n. 149/2008.

In subordine le ricorrenti fanno valere che il regolamento n. 149/2008 concerne una decisione che ricade nel disposto dell'art. 6, primo paragrafo, della convenzione di Aarhus. A parere delle ricorrenti si tratta, infatti, di una decisione che le riguarda direttamente e individualmente, secondo modalità che soddisfano i requisiti di cui all'art. 230 CE, quarto comma.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 29 gennaio 2008, n. 149, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 58, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del ConsiglioTesto rilevante ai fini del SEE.

4 - Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - Dichiarazioni (GU 2005 L 124, pag. 4).