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Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 - Melli Bank / Consiglio

(Causa T-492/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni della ricorrente

Annullare il n. 5 della tabella B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC 1, nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Annullare il n. 3 della tabella B dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 2, nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente.

Dichiarare inapplicabile alla ricorrente l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 3, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tali disposizioni. Inoltre la ricorrente chiede sia dichiarato inapplicabile l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007, in conformità all'art. 277 TFUE.

I motivi e principali argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso sono i seguenti.

In primo luogo la ricorrente sostiene che il regolamento e la decisione impugnati sono stati adottati violando i suoi diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva e che la motivazione esposta dal Consiglio risulta insufficiente a consentire alla ricorrente di comprendere il fondamento della sua designazione, cui consegue il congelamento dei suoi capitali. Inoltre, la ricorrente afferma che il Consiglio non le ha fornito alcuna prova né alcun documento del fascicolo su cui esso si è basato, sicché la ricorrente non ha potuto formarsi un'opinione verosimile quanto alla propria designazione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che non sussistono i requisiti sostanziali per la sua designazione e che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere sussistenti tali criteri. La ricorrente segnala di non essere "posseduta o controllata" da entità che partecipino, siano direttamente associate o diano il loro sostegno alle presunte attività iraniane di proliferazione nucleare di sviluppo dei sistemi vettori di armi nucleari, nel senso che è stato attribuito all'espressione "posseduta o controllata" nella sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, causa T-246/08, Melli Bank/Consiglio 4.

In terzo luogo la ricorrente sostiene che, poiché l'art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 423/2007 e/o l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione 2000/413/PESC sono vincolanti ed esigono che il Consiglio indichi una filiale per ciascuna società madre designata, tali disposizioni sono illecite.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che i criteri sostanziali per la designazione della sua società madre e, pertanto, della ricorrente stessa non ricorrono, sicché il Consiglio sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione nello stabilire se tali criteri ricorrevano o meno. La ricorrente afferma che, essendo state accolte le censure formulate dalla propria società madre nell'ambito dell'impugnazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/20095 (causa T-35/10) 6 e della decisione del Consiglio 2008/475/CE 7 (causa T-390/08) 8, il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 e la decisione del Consiglio 2010/413/PESC dovranno essere annullati nei limiti in cui si riferiscono alla ricorrente.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la sua designazione e il congelamento dei suoi capitali e risorse economiche in tutto il mondo non ha alcun rapporto razionale con l'obiettivo perseguito dal Consiglio e viola il suo diritto di proprietà. Essa sottolinea inoltre che le misure restrittive imposte sono sproporzionate dal momento che le cagionano un grave pregiudizio e non rappresentano gli strumenti meno restrittivi che avrebbero potuto essere impiegati.

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1 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).

4 - Sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e T-332/08, Melli Bank/Consiglio (Racc. pag. II-2629), attualmente impugnata (causa C-380/09 P, Melli Bank/Consiglio, GU C 282, pag. 30).

5 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009, n. 1100, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31).

6 - Causa T-35/10, Bank Melli Iran/Consiglio (GU C 100, pag. 47).

7 - Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29).

8 - Sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009, causa T-390-08, Bank Melli Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3967), attualmente impugnata (causa C-548/09 P, Bank Melli Iran/Consiglio, GU C 80, pag. 10).