Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-656/11)1
(Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Decisione del Consiglio – Scelta della base giuridica – Articolo 48 TFUE – Articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Murrell, successivamente M. Holt, agenti, assistiti da A. Dashwood, QC)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e L. Williams, nonché J. Stanley, agenti, assistiti da N. J. Travers, BL)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Marhic e M. Veiga, successivamente A. De Elera, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz, successivamente S. Pardo Quintillán e J. Enegren, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 341, pag. 1) - Scelta della base giuridica - Articolo 48 TFUE (adozione, nel settore previdenziale e assistenziale, dei provvedimenti necessari alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori) oppure articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE (diritti dei cittadini dei paesi terzi regolarmente residenti in uno Stato membro) – Rilievo pratico di tale scelta sui diritti e obblighi del Regno Unito, a causa del protocollo n. 21 sulla posizione di tale Stato e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
L’Irlanda, la Repubblica francese e la Commissione europea sopportano le proprie spese.
____________1 GU C 49 del 18.2.2012.