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Ricorso proposto il 21 agosto 2008 - Spira / Commissione

(Causa T-354/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthandel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti avv.ti J. Bourgeois, Y. Van Gerven, F. Louis, A. Vallery)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 5 giugno 2008 ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 773/2004 nel caso COMP/38.826/B-2-Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice;

condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente contesta la decisione della Commissione 5 giugno 2008, n. (2008) D/203546, mediante cui la Commissione ha dichiarato che il mutamento del contesto fattuale a seguito dell'annullamento della decisione "impegno vincolante" disposto dal Tribunale di primo grado 1 non costituisce un elemento decisivo tale da richiedere la revisione, da parte della Commissione, della propria decisione 26 gennaio 2007, n. (2007) D/200338, con la quale essa aveva respinto la denuncia della ricorrente concernente alcune violazioni degli artt. 81 e 82 CE in relazione al sistema "Supplier of Choice" (SoC) applicato dal Guppo De Beers per la distribuzione di diamanti grezzi, a motivo della mancanza di interesse comunitario (la "decisione di rigetto" 2) (caso COMP/38.826/B-2-Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha omesso di esaminare con attenzione e imparzialità le condotte anticoncorrenziali esposte nella sua denuncia.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, quando ha riesaminato la questione delle restrizioni all'accesso, la Commissione ha errato nel ritenere che non sussistesse un interesse comunitario sufficiente a legittimare l'azione della denuncia, stanti i notevoli pregiudizi conseguenti alle restrizioni all'accesso prodotte dal sistema SoC. La ricorrente argomenta che le restrizioni all'accesso avrebbero dovuto essere considerate di interesse comunitario in quanto incidono sulla disponibilità di diamanti grezzi in ambito europeo e mondiale. Essa osserva che il sistema di distribuzione SoC è un sistema di distribuzione selettiva e anticoncorrenziale, il quale restringe la concorrenza all'interno del marchio.

In terzo luogo, ed in via subordinata, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso errori in diritto e ha fornito una motivazione insufficiente in ordine alla verifica degli effetti restrittivi, poiché:

non ha preliminarmente definito la struttura del mercato esaminato, il potere di mercato dell'impresa in questione e la posizione di mercato dei suoi concorrenti;

ha omesso di effettuare l'esame di tutte le potenziali restrizioni o attività monopolizzatrici compiute dal fornitore il cui sistema di distribuzione selettiva era oggetto di controllo.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha fondato la sua decisione su fatti materialmente scorretti, nel momento in cui ha dichiarato che l'accordo SoC non restringe in modo significativo l'accesso al mercato dei diamanti grezzi da parte degli operatori del mercato derivato (le "restrizioni all'accesso").

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1 - Sentenza 11 luglio 2007, causa T-170/06, Alrosa/Commissione (Racc. 2007, pag. II-2601), impugnata dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia, causa C-441/07, Commissione/Alrosa (GU 2007 C 283, pag. 22).

2 - La decisione di rigetto è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T-108/07, Spira/Commissione (GU 2007 C 129, pag. 20).