Language of document : ECLI:EU:C:2016:887





Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2016 –
Commissione / Francia

(causa C314/15) (1)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 4, paragrafi 1 e 3 – Trattamento secondario o trattamento equivalente»

1.      Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3)

(v. punto 17)

2.      Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato – Irrilevanza

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 21)

3.      Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – Inadempimento

(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 4, §§ 1 e 3, e allegato I, punto B)

(v. punti 22, 23, 25, 26, 30, dispositivo 1)

Dispositivo

1)

Non avendo assicurato un trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Goyave, di Bastelica, di Morne-à-l’Eau, di Aiguilles-Château-Ville Vieille, di Borgo-Nord, di Isola, di Plombières-les-Bains, di Saint-Céré, di Vincey, di Etueffont nonché di Volx-Villeneuve, per tutti i loro scarichi, in relazione agli agglomerati con un a.e. (abitante equivalente) compreso tra 10 000 e 15 000, o per gli scarichi in acque dolci ed estuari, in relazione agli agglomerati con un a.e. compreso tra 2 000 e 10 000, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi su di essa incombenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


1 GU C 294 del 7.9.2015.