Language of document :

Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-442/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv. ti N. Korogiannikis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2011 di non adottare alcun provvedimento correttivo dopo che il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che la decisione adottata dalla Commissione nel mese di novembre 2006 di scegliere i prodotti e i servizi di una società terza non era conforme alla normativa UE applicabile nel settore degli appalti pubblici;

condannare la Commissione a risarcire i danni alla ricorrente sì da far venire meno le conseguenze negative sofferte da quest'ultima a causa della decisione del novembre 2006;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per la perdita dell'opportunità di partecipare al bando di gara che l'Istituzione aveva deciso di ritirare;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per un utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 10 milioni per danno morale, derivante dalla lesione della sua reputazione e della sua credibilità;

condannare la Commissione a pubblicare un annuncio, diretto ad informare il mercato e tutti gli operatori interessati a CIRCA (uno strumento informatico che permette la collaborazione elettronica fra lavoratori o gruppi di individui ubicati in luoghi diversi) del fatto che non si tratta di una piattaforma obsoleta, che la piattaforma sviluppata dalla Alfresco Software Ltd. non è una piattaforma privilegiata e che gli utilizzatori sono liberi di scegliere in sostituzione di CIRCA la piattaforma che desiderano; e

condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente l'integralità delle spese sostenute nell'ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di cui agli artt. 27, 88 e 91 del regolamento finanziario1, nonché di cui agli artt. 116, 122 e 124 delle modalità d'esecuzione2, di avviare una procedura di gara aperta o licitazione privata ristretta.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di motivazione.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione.

____________

1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, p. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, p. 1).