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Ricorso proposto il 26 gennaio 2024 – LGAI Technological Center e jtsec Beyond IT Security/EUSPA

(Causa T-41/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: LGAI Technological Center, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna), jtsec Beyond IT Security, SL (Granada, Spagna) (rappresentanti: X. Codina García-Andrade, J. Martínez Gimeno e M. Vélez Fraga, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA)

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), del 16 gennaio 2024, adottata nell’ambito del fascicolo di gara EUSPA/OP/01/23 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare l’EUSPA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le parti ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

A sostegno di tale motivo, le parti ricorrenti affermano che l’EUSPA non ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni prima di adottare la decisione di non selezionare la loro offerta. Poiché si tratta di una decisione individuale e sfavorevole, l’EUSPA avrebbe dovuto rendere note le sue preoccupazioni e dare alle parti ricorrenti l’opportunità di far valere i loro diritti.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 170 del regolamento finanziario 1 , dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta.

A sostegno di tale motivo, le parti ricorrenti affermano che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente e vaga in quanto non espone gli aspetti specifici che hanno indotto l’EUSPA a ritenere che la condizione di ammissibilità che comporta l’esclusione dalla gara non fosse soddisfatta. Inoltre, la decisione impugnata fornisce una duplice motivazione le cui parti sono tra loro incoerenti.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di valutare le offerte conformemente ai criteri stabiliti nei documenti di gara, ai sensi degli articoli 160, 167 e 170 del regolamento finanziario e del punto 29.3 del suo allegato I, in combinato disposto con il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta.

A sostegno di tale motivo, le parti ricorrenti affermano che l’EUSPA ha adottato la decisione di non selezionare la loro offerta basandosi su un criterio che non è contenuto nei documenti di gara. Infatti, la decisione impugnata non seleziona la loro offerta poiché «sembra» che non sia soddisfatto il criterio di ammissibilità. I documenti di gara consentono di adottare una decisione di non selezione solo se il criterio di ammissibilità non è soddisfatto e non se «sembra» che esso non sia soddisfatto.

Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’applicare il criterio ammissibilità relativo al controllo degli offerenti da parte di un’entità di un paese terzo (articoli 160, 167, paragrafo 2, e 170 del regolamento finanziario, nonché punto 29.3 del suo allegato I).

A sostegno di tale motivo, le parti ricorrenti affermano che la decisione impugnata sembra precisare che il motivo che ha condotto alla mancata selezione dell’offerta delle parti ricorrenti attiene al fatto che queste ultime non avrebbero dimostrato di soddisfare tale condizione. Tuttavia, alla luce dell’insieme dei documenti forniti, non è possibile affermare che le parti ricorrenti sono soggette all’influenza di un’entità di un paese terzo.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in combinato disposto con il principio di messa a gara assicurando la più ampia concorrenza, quale stabilito dall’articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario e dei principi in materia di appalti derivanti dal diritto primario, nonché dell’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato (articoli 18, 49, 56 e 63 TFUE).

A sostegno di tale motivo, le parti ricorrenti affermano che l’EUSPA avrebbe dovuto prendere in considerazione alternative meno pregiudizievoli risultanti dalla normativa settoriale applicabile all’appalto di cui trattasi, come la richiesta di chiarimenti specifici alle parti ricorrenti o l’analisi dell’applicabilità del meccanismo di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696 1 , che istituisce il programma spaziale dell’Unione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.

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1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU 2021, L 170, pag. 69).