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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 4 dicembre 2003

(causa T-392/03)

Lingua processuale : l'italiano

Il 4 dicembre 2003, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall' avvocato dello Stato Giacomo Aiello, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la nota BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 del 6 ottobre 2003 della Commissione delle Comunità europee relativa alle modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR FESR "Diga Gibbesi" soppresso dalla decisione della Commissione dell' 11.12.2002 C(2002) 4905, con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Regione siciliana ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la nota BUDG/C5/ME/jlsD(2003)358046 del 6 ottobre 2003 della Commissione delle Comunità europee relativa alle modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR FESR "Diga Gibbesi" soppresso dalla decisione della Commissione dell' 11.12.2002 C(2002) 4905, nonché degli atti presupposti e conseguenziali1.

A sostegno dell'impugnativa la Regione siciliana ha dedotto:

1) il vizio della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73 e 186 del regolamento del Consiglio n. 1605 del 25 giugno 20022 e dell'art. 83 del regolamento della Commissione di esecuzione n. 2342 del 23 dicembre 20023 in quanto la nota impugnata ha disposto il recupero del contributo comunitario revocato negando alla Regione Sicilia la compensazione con altri crediti dalla medesima vantati nei confronti della Commissione, con la conseguente applicazione degli interessi moratori;

2) il vizio della violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del Regolamento n. 4253/88 del 19.12.1988 del Consiglio come modificato dal regolamento CEE della 2082/93 del 20 luglio 19934 del Consiglio in quanto la nota impugnata non ha ritenuto immediatamente applicabile al caso di specie il principio della compensazione;

3) il vizio dello sviamento di potere per contraddittorietà tra più atti e violazione del principio del legittimo affidamento in quanto la Commissione ha contraddetto le proprie precedenti determinazioni adottate anche nei confronti della Regione Sicilia in merito all'ammissibilità del ricorso alla compensazione per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie a quelle della presente fattispecie.

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1 - . Decisione già impugnata nella causa T-60/03 Regione Siciliana / Commissione (GUUE C 0, del 26.04.03, p. 50

2 - . Regolamento (CE, Euratom) n. 1605 / 00 del Consiglio, del 5 giugno 00, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GUCE L 48, del 16.09.0, p. 1)

3 - . Regolamento (CE, Euratom) n. 242 / 2002 della Commissione del 2 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europea (GUCE L 57, del 1.12.2002, p. 1)

4 - . Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GUCE L 193, del 31.07.1993, p. 20)