Language of document : ECLI:EU:T:2012:593

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

13 novembre 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rifiuto implicito di accesso – Termine di ricorso – Tardività – Manifesta irricevibilità»

Nella causa T‑278/11,

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito),

Friends of the Earth Europe, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Stichting FERN, con sede in Leiden (Paesi Bassi),

Stichting Corporate Europe Observatory, con sede in Amsterdam,

rappresentate da P. Kirch, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e C. ten Dam, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che si sarebbe formata il 22 aprile 2011 e che rifiuta l’accesso a taluni documenti relativi ai sistemi di certificazione volontaria al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), relativo al trattamento delle domande di conferma:

«1.      Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli [263 TFUE] e [228 TFUE].

2.      In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3.      In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato [FUE]».

 Fatti

2        Le ricorrenti, la ClientEarth, la Friends of the Earth Europe, la Stichting FERN e la Stichting Corporate Europe Observatory, sono organizzazioni non governative operanti in particolare nel settore della protezione dell’ambiente.

3        Con lettera del 22 ottobre 2010, inviata per posta elettronica, le ricorrenti chiedevano alla Commissione europea, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, l’accesso a più documenti relativi ai sistemi di certificazione volontaria al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 1999, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16) (in prosieguo: la «domanda iniziale»).

4        Con messaggio di posta elettronica del 12 novembre 2010 la Commissione informava le ricorrenti, da un lato, della registrazione della domanda iniziale il 22 ottobre 2010 e, dell’altro, che il termine di risposta alla suddetta domanda era stato prolungato di 15 giorni lavorativi.

5        Con lettera del 7 dicembre 2010, inviata per posta elettronica, la Commissione rispondeva alla domanda iniziale divulgando un unico documento e rifiutando l’accesso agli altri documenti oggetto della domanda iniziale.

6        Con lettera del 15 dicembre 2010, inviata per posta elettronica, le ricorrenti indirizzavano alla segreteria generale della Commissione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda confermativa (in prosieguo: la «domanda confermativa»).

7        Con lettera del 12 gennaio 2011, inviata per posta elettronica, la Commissione informava le ricorrenti, da un lato, della registrazione della domanda confermativa il 15 dicembre 2010 e, dall’altro, del prolungamento di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, del termine di risposta impartito, cioè sino al 4 febbraio 2011. La Commissione giustificava la suddetta proroga con il considerevole numero di documenti ai quali veniva chiesto l’accesso, con la natura tecnica dei dati che essi contenevano e con la necessità di effettuare nuove consultazioni presso terzi.

8        Con lettera del 3 febbraio 2011, inviata per posta elettronica, la Commissione informava le ricorrenti di non essere in grado di fornire una risposta definitiva entro il termine prorogato fino al 4 febbraio 2011, e ciò in quanto l’analisi necessaria dei documenti richiesti nonché le consultazioni dei servizi interessati al suo interno avevano richiesto più tempo del solito. Essa aggiungeva di avere l’intenzione di inviare siffatta risposta nel più breve tempo possibile.

9        Con messaggio di posta elettronica inviato alla segreteria generale della Commissione il 23 febbraio 2011, le ricorrenti esprimevano le loro preoccupazioni circa l’assenza di risposta della Commissione alla domanda confermativa e la invitavano a comunicare loro una data di risposta precisa.

10      Con lettera del 28 febbraio 2011, inviata per posta elettronica, la Commissione faceva presente alle ricorrenti che la domanda confermativa era in corso di trattamento e che avrebbe fatto tutto il possibile affinché prima della fine del marzo 2011 fosse fornita una risposta definitiva alla domanda di cui trattasi.

11      Con lettera del 7 aprile 2011, inviata per posta elettronica, le ricorrenti facevano osservare alla Commissione che essa non aveva ancora inviato loro alcuna risposta definitiva alla domanda confermativa e la invitavano a comunicare loro i documenti richiesti entro dieci giorni lavorativi a partire dal 7 aprile 2011, aggiungendo che, qualora non avessero ricevuto la suddetta risposta prima del 22 aprile 2011, avrebbero proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione implicita di rifiuto quale risposta alla suddetta domanda.

12      Con lettera del 14 aprile 2011, inviata per posta elettronica, la Commissione informava le ricorrenti che, a causa di nuovi sviluppi nel caso di cui trattasi e della chiusura dei suoi uffici «per le feste pasquali dal 21 al 25 aprile 2011», non sarebbe stata in grado di rispondere definitivamente alla domanda confermativa prima del 22 aprile 2011, ma che potevano sperare di ricevere una risposta poco dopo tale data.

13      Con lettera del 18 aprile 2011, inviata per posta elettronica, le ricorrenti facevano presente alla Commissione che il sopravvenire delle ferie pasquali era privo di pertinenza, dato che la domanda confermativa era stata inviata e registrata il 15 dicembre 2010 e che erano trascorsi 83 giorni lavorativi dopo la suddetta domanda, cioè 68 giorni lavorativi oltre il termine massimo consentito per il trattamento di una domanda confermativa e 53 giorni lavorativi oltre ogni proroga del suddetto termine legalmente prevedibile in forza delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001.

14      Con decisione del 19 settembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione esplicita, in risposta alla domanda confermativa del 15 dicembre 2010, che verteva su una parte dei documenti richiesti (in prosieguo: la «prima decisione esplicita»).

 Procedimento

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso avverso la decisione implicita di rigetto della loro domanda confermativa che si sarebbe formata il 22 aprile 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16      Il 2 aprile 2012 veniva notificata alle parti la decisione del Tribunale di aprire la fase orale del procedimento e di fissare al 5 giugno 2012 la data dell’udienza.

17      Con lettera del 17 aprile 2012 la Commissione informava il Tribunale che con lettera del 3 febbraio 2012 (in prosieguo: la «seconda decisione esplicita»), ricevuta dalle ricorrenti mediante lettera raccomandata l’8 febbraio 2012, aveva adottato una seconda decisione esplicita vertente sui documenti richiesti che non erano stati trattati nella prima decisione esplicita. A tenore della suddetta lettera, la Commissione conclude formalmente per il venir meno dell’interesse ad agire delle ricorrenti, con la conseguenza che non vi sarebbe più luogo a statuire nella presente causa, e fa peraltro valere l’irricevibilità che inficerebbe manifestamente il ricorso avverso la decisione impugnata. Infatti, esso sarebbe stato proposto dopo la scadenza del termine di ricorso di annullamento. La decisione impugnata, in quanto decisione implicita, si sarebbe formata allo scadere dei termini di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, cioè il 4 febbraio 2011.

18      Con lettera del 4 maggio 2012 le ricorrenti, su invito del Tribunale, hanno presentato le loro osservazioni circa la domanda di non luogo a statuire avanzata dalla Commissione.

19      Con lettera del 29 giugno 2012 le ricorrenti, su invito del Tribunale, hanno comunicato le loro osservazioni circa l’irricevibilità del ricorso sollevata incidentalmente dalla Commissione nella lettera del 17 aprile 2012 in quanto il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente.

 Conclusioni delle parti

20      Le ricorrenti hanno chiesto inizialmente che il Tribunale volesse:

–        dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 4, più esattamente i suoi paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento n. 1049/2001 nonché l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

–        dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafi 1-4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale stipulata il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Ǻrhus»);

–        dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Ǻrhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13);

–        annullare la decisione implicita di rifiuto dell’accesso ai documenti richiesti;

–        pronunciare un’ingiunzione sulla base dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Ǻrhus, che condanni la Commissione a concedere l’accesso entro un termine stabilito a tutti i documenti richiesti, a meno che essi non siano protetti da un’eccezione assoluta prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute da ciascun interveniente.

21      La Commissione ha concluso inizialmente che il Tribunale volesse:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile per quanto riguarda i 63 documenti divulgati sulla base della decisione del 19 settembre 2011;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

22      Nella lettera del 17 aprile 2012 la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto privo di oggetto;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

23      Nella lettera del 4 maggio 2012 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che, tenuto conto degli evidenti ritardi procedurali della Commissione – in palese violazione delle regole dell’Unione sull’accesso ai documenti e sulla trasparenza –, non sussiste più per loro alcun interesse pratico a ottenere una sentenza né a statuire nella specie.

–        condannare la Commissione alle spese conformemente all’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

 In diritto

24      A norma dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata. Inoltre, a norma dell’articolo 113 del suddetto regolamento, il Tribunale può, in qualsiasi momento, pronunciarsi d’ufficio, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti prodotti e dalle spiegazioni fornite dalle parti nel corso della fase scritta e orale di modo che non occorre proseguire il procedimento.

25      Nella lettera del 17 aprile 2012, versata agli atti di causa in quanto domanda di non luogo a statuire, la Commissione, in primo luogo, sostiene che, a seguito della seconda decisione esplicita, notificata alle ricorrenti l’8 febbraio 2012, queste, non avendo né proposto un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione entro il termine impartito, né aggiornato il loro ricorso alla luce della suddetta decisione, hanno perso il loro interesse ad agire avverso la decisione impugnata, per cui il Tribunale dovrebbe pronunciare il non luogo a statuire nella presente causa.

26      In secondo luogo, senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione solleva, in subordine, un motivo di manifesta irricevibilità del ricorso in quanto è stato proposto dopo la scadenza del termine impartito alle ricorrenti per contestare la legittimità della decisione impugnata. A questo proposito la Commissione sostiene che suddetto termine è scaduto il 14 aprile 2011.

27      Le ricorrenti, nelle osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire della Commissione, quali formulate nella loro lettera del 4 maggio 2012, fanno valere, in primo luogo, che il ricorso è rivolto avverso una decisione implicita della Commissione che esse collocano al 22 aprile 2011 sulla base degli scambi di corrispondenza intrattenuti con la Commissione tra il 14 e il 18 aprile 2011. In secondo luogo, esse contestano che la seconda decisione esplicita sia stata loro notificata l’8 febbraio 2012. Infatti, soltanto una di loro sarebbe stata la destinataria della suddetta notifica. In terzo luogo, in sostanza, esse riconoscono di non avere più interesse ad ottenere un accesso ai documenti che avevano chiesto e che la Commissione aveva loro rifiutato nella seconda decisione esplicita. In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione sostiene a torto che il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento avverso la seconda decisione esplicita sarebbe scaduto. A ogni modo, esse avrebbero il diritto, a seguito dell’adozione di quest’ultima decisione, di modificare le conclusioni e i motivi di diritto figuranti nel ricorso nella presente causa. Tuttavia, le ricorrenti confermano di riconoscere di non aver più un interesse pratico a ottenere una sentenza e che quindi non vi è più interesse a statuire nella specie.

28      Le ricorrenti, nella loro risposta alla misura di organizzazione del procedimento da parte del Tribunale concernente il rispetto del termine di ricorso nella presente causa, sostengono, in sostanza, che, come risulta dallo scambio di corrispondenza intervenuto con la Commissione tra il 3 febbraio e il 18 aprile 2011, in particolare dagli impegni assunti e rinnovati in tali occasioni dalla Commissione di adottare, non appena possibile, una decisione esplicita, esse potevano legittimamente ritenere che la decisione implicita non si fosse formata allo scadere dei termini, il 4 febbraio 2011, ma in una data successiva che esse collocano al 22 aprile 2011.

 Giudizio del Tribunale

29      Il Tribunale, sentite le parti, decide di esaminare d’ufficio, nonostante la domanda di non luogo a statuire sollevata formalmente dalla Commissione nella lettera del 17 aprile 2012, la ricevibilità del presente ricorso riguardo al termine di cui le ricorrenti disponevano per proporlo.

30      In primo luogo, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, i termini per la presentazione di un ricorso sono di ordine pubblico, essendo stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se siano stati rispettati (sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e ordinanza del Tribunale del 4 aprile 2008, Kulykovska-Pawlowski e a./Parlamento e Consiglio, T‑503/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 6).

31      È altrettanto costante giurisprudenza che né le parti né il giudice possono disporre dei termini del ricorso (sentenze del Tribunale del 15 marzo 1995, Cobrecaf e a./Commissione, T‑514/93, Racc. pag. II‑621, punto 40; del 14 luglio 1998, Hauer/Consiglio e Commissione, T‑119/95, Racc. pag. II‑2713, punto 22, e ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2003, AIT/Commissione, T‑287/02, Racc. pag. II‑2179, punto 20).

32      In secondo luogo, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, in linea di principio, sia la Corte che il Tribunale rifiutano di riconoscere, salvo mettere in discussione il sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato FUE, che il semplice silenzio da parte di un’istituzione sia equiparato ad una decisione implicita, fatta salva l’esistenza di disposizioni espresse che fissano un termine alla scadenza del quale si ritiene adottata una siffatta decisione da parte dell’istituzione invitata a prendere posizione, e che definiscono il contenuto di tale decisione (sentenza della Corte del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, Racc. pag. I‑11647, punto 45; sentenze del Tribunale del 13 dicembre 1999, SGA/Commissione, T‑189/95, T‑39/96 e T‑123/96, Racc. pag. II‑3587, punto 27, e del 9 settembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commissione, T‑437/05, Racc. pag. II‑3233, punto 55).

33      Orbene, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, l’assenza di risposta da parte dell’istituzione nei termini previsti per una domanda confermativa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, è considerata risposta negativa e autorizza il richiedente a proporre, conformemente alle disposizioni del Trattato FUE, un ricorso giurisdizionale avverso l’istituzione.

34      Nella specie, è del resto pacifico tra le parti che l’atto impugnato è una decisione implicita di rigetto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. A tale proposito, il Tribunale rileva che, effettivamente, come risulta dagli atti di causa, alla data della presentazione del ricorso di annullamento, cioè il 25 maggio 2011, la Commissione non aveva risposto alla domanda confermativa delle ricorrenti del 15 dicembre 2010 e che, sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo del regolamento n. 1049/2001, le ricorrenti, depositando il loro ricorso, hanno dato inizio alla contestazione della legittimità di ciò che rappresentava una risposta negativa della Commissione.

35      In terzo luogo, si deve ricordare che, secondo l’articolo 263, sesto comma, del TFUE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto notizia.

36      Alla luce delle succitate disposizioni del Trattato, si deve in un primo momento determinare la data alla quale la decisione impugnata si è giuridicamente formata e, in un secondo momento, calcolare il termine di ricorso di cui le ricorrenti disponevano per contestare la legittimità della suddetta decisione.

37      Per quanto riguarda la determinazione della data alla quale la decisione impugnata si è giuridicamente formata, si deve rilevare che, come risulta dal tenore del tredicesimo considerando del regolamento n. 1049/2001, per garantire il pieno rispetto del diritto di accesso del pubblico ai documenti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento e quindi la piena effettività di tale diritto, il legislatore ha previsto di integrare l’attuazione del procedimento amministrativo a due fasi, rispettivamente previste agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento, con la possibilità di proporre, in particolare, un ricorso giurisdizionale. Questo è per l’appunto il caso delle decisioni implicite di rigetto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

38      Occorre aggiungere che il riferimento, nelle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, alla nozione «nei termini» invece che a un termine fisso, si spiega con il fatto che, in forza delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, la durata del periodo di trattamento di una domanda confermativa può variare tra un minimo di 15 giorni lavorativi e un massimo di 30 giorni lavorativi a partire dalla registrazione della domanda. Di conseguenza, la durata dei termini ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 deve essere calcolata con riferimento allo sviluppo, in ciascuna fattispecie, della procedura di trattamento da parte dell’istituzione interessata delle domande confermative per le quali è stata adita, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001.

39      Nella specie, in primo luogo, il Tribunale rileva che è pacifico tra le parti che il termine di risposta alla domanda confermativa, registrata dai servizi della Commissione il 15 dicembre 2010, di cui disponeva la Commissione, dopo averlo prolungato di 15 giorni lavorativi sulla base delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, scadeva il 4 febbraio 2011. Alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), dell’elenco dei giorni festivi dell’anno 2010 (GU 2008, C 166, pag. 18) e di quello dei giorni festivi dell’anno 2011 per le istituzioni della Comunità europea (GU 2009, C 230, pag. 10), si deve considerare che tale computo del termine di risposta alla domanda confermativa non è inficiato da alcun errore. Di conseguenza i termini, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 scadevano nella specie il 4 febbraio 2011.

40      Dall’insieme delle considerazioni esposte ai punti 35-39 consegue che la decisione impugnata, nella forma di decisione implicita di rigetto, si è formata il 4 febbraio 2011.

41      Per quanto riguarda il computo del termine di cui le ricorrenti disponevano per proporre il ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata, il termine di ricorso di cui all’articolo 263 TFUE ha iniziato a decorrere, conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il 5 febbraio 2011 ed è scaduto, conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il 14 aprile 2011, cioè più di un mese prima dell’introduzione del ricorso il 25 maggio 2011.

42      Tale conclusione non può essere modificata dagli argomenti delle ricorrenti.

43      Infatti, si deve innanzitutto constatare che la Commissione ha bensì espressamente indicato, nella lettera del 3 febbraio 2011, di avere l’intenzione di comunicare una risposta definitiva alla domanda confermativa quanto prima, successivamente, nella lettera del 28 febbraio 2011, che avrebbe fatto il possibile affinché una siffatta risposta fosse fornita prima della fine del marzo 2011 e, infine, nella lettera del 14 aprile 2011, che contava di trasmettere una siffatta risposta poco dopo il 22 aprile 2011. Alla luce degli impegni espliciti assunti per iscritto dalla Commissione, quest’ultima ha così manifestato, nei confronti delle ricorrenti, la sua intenzione di adottare a breve scadenza, nel corso del primo semestre del 2011, una risposta definitiva alla domanda confermativa.

44      Successivamente, il Tribunale rileva che nella loro lettera del 7 aprile 2011 le ricorrenti hanno espressamente fatto presente alla Commissione che, in assenza di una risposta definitiva alla loro domanda confermativa prima del 22 aprile 2012, esse avrebbero proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione implicita formata, a loro avviso, in tale data.

45      Tuttavia, il Tribunale considera che nessuna delle due circostanze rilevate supra ai punti 43 e 44 poteva produrre l’effetto, come sembrano aver considerato all’epoca le ricorrenti e come queste hanno sostenuto sia nelle loro osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire sia nella loro lettera del 29 giugno 2012, di rinviare al 22 aprile 2011 la data di formazione della decisione implicita.

46      Infatti, come ricordato dal Tribunale al punto 31, supra, da una costante giurisprudenza risulta che i termini di ricorso non sono a disposizione né del giudice né delle parti. Orbene, le ricorrenti, nel considerare, come risulta dalle lettere del 4 maggio e 29 giugno 2012, alla luce dello scambio di corrispondenza intervenuto tra esse e la Commissione, che la decisione implicita di rigetto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, era intervenuta il 22 aprile 2011, hanno manifestamente inteso disporre del termine di ricorso di annullamento rinviando la data della formazione della suddetta decisione e, di conseguenza, quella a partire dalla quale il termine loro impartito per proporre il suddetto ricorso è iniziato a decorrere nonché quella alla quale esso è scaduto.

47      Dalle suesposte considerazioni consegue che il ricorso, a causa della sua tardività, va respinto integralmente in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

48      Secondo l’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può, per motivi eccezionali, ripartire le spese.

49      A questo proposito il Tribunale considera che i molteplici impegni espliciti assunti dalla Commissione nelle lettere del 3 febbraio, 28 febbraio e 14 aprile 2011, quali rilevati dal Tribunale supra al punto 43, hanno potuto far sorgere nei confronti delle ricorrenti legittime aspettative circa l’imminente adozione di una risposta definitiva alla domanda confermativa del 15 dicembre 2010. Quindi, come risulta dalle loro osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire, le ricorrenti hanno potuto ritenere, certamente a torto, ma in modo del tutto comprensibile, visto quanto espliciti fossero gli impegni assunti dalla Commissione, che il trattamento della suddetta domanda proseguisse e che la data di scadenza dei termini fosse stata rimandata.

50      Del resto, è giocoforza constatare che contrariamente agli impegni espliciti assunti dalla Commissione nelle lettere del 3 febbraio, 28 febbraio e 14 aprile 2011, di adottare a breve scadenza una risposta definitiva alla domanda confermativa, la suddetta risposta è intervenuta solo il 3 febbraio 2012, cioè un anno, giorno più, giorno meno, dopo la scadenza dei termini ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001. Quindi la Commissione ha manifestamente e gravemente superato il suddetto termine.

51      Alla luce di tali eccezionali circostanze che caratterizzano il trattamento da parte della Commissione della domanda confermativa, è equo far sostenere a quest’ultima, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalle ricorrenti. Queste ultime sopporteranno un quarto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della ClientEarth, della Friends of the Earth Europe, della Stichting FERN e della Corporate Europe Observatory, le quali sopporteranno un quarto delle proprie spese.

Lussemburgo, 13 novembre 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’inglese.