Language of document : ECLI:EU:T:2011:719

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

7 dicembre 2011

Causa T‑274/11 P

VE

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indennità di dislocazione – Condizioni previste dall’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di residenza abituale – Snaturamento dei fatti – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, VE/Commissione (F‑28/10).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. VE sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente istanza.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso a una motivazione implicita da parte del Tribunale della funzione pubblica – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1        Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punto 18)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc.FP pagg I‑B‑1‑37 e II-B-1-267, punti da 60 a 62, e la giurisprudenza citata

2        L’obbligo di motivazione delle sentenze che incombe al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del detto Statuto non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che permetta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti ad esercitare il suo sindacato giurisdizionale.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 2 luglio 2010, Lafili/Commissione, T‑458/08 P, punto 72, e la giurisprudenza citata