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Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 marzo 2024 — Partito ID/Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

(Causa T-1189/23 R)

Procedimento sommario — Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee — Decisione che infligge una sanzione pecuniaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Partito Identità e Democrazia (Partito ID) (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuta: Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (rappresentanti: P. Schonard, N. Entchev e S. Kaiser, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 25 ottobre 2023, che gli infligge una sanzione pecuniaria, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), sub vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU 2014, L 317, pag. 1).

Dispositivo

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

Le spese sono riservate.

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