Language of document : ECLI:EU:T:2021:367

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 giugno 2021 (*) (1)

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Malattia professionale – Articolo 9 – Domanda di rimborso di spese mediche – Articolo 23 – Consultazione di un altro medico – Diniego di adire la commissione medica sulla base dell’articolo 22 – Mancata applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Applicazione della legge nel tempo»

Nella causa T‑316/19,

Arnaldo Lucaccioni, residente in San Benedetto del Tronto (Italia), rappresentato da E. Bonanni, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 2 agosto 2018 recante rigetto delle domande del ricorrente del 23 marzo e dell’8 giugno 2018 di adizione della commissione medica ai sensi dell’articolo 22 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee e, dall’altro, al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo e fatti

 Contesto normativo

1        L’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, adottata dalle istituzioni di comune accordo, il quale è stato constatato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 dicembre 1976, e modificata da ultimo il 18 luglio 1997 (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura previgente»), precisa quanto segue:

«L’assicurato che abbia subito un infortunio o contratto una malattia professionale ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie per il ripristino più completo possibile della sua integrità fisica o psichica e per tutte le cure rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni, nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale e professionale.

Nondimeno, l’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione di appartenenza dell’assicurato può, ove ritenga determinate spese eccessive o non necessarie, su parere del medico designato da detta autorità, (...) rifiutarne il rimborso».

2        Intitolato «Rimborso delle spese», l’articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, stabilita dalle istituzioni di comune accordo, constatato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 dicembre 2005 (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»), riprende in termini simili il contenuto dell’articolo 10 della regolamentazione di copertura previgente, ad eccezione del termine «funzionario», che è sostituito dal termine «assicurato».

3        L’articolo 18 della regolamentazione di copertura, sotto il titolo «Decisioni», prevede quanto segue:

«Le decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, sia esso un avvenimento qualificato come infortunio sul lavoro o come infortunio nell’ambito della vita privata, e le decisioni correlate relative al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina con la procedura prevista dall’articolo 20:

–        in base alle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dalle istituzioni,e

–        se l’assicurato lo richiede, previa consultazione della commissione medica di cui all’articolo 22».

4        Per quanto riguarda la composizione e i lavori della commissione medica, l’articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma, della regolamentazione di copertura, intitolato «Commissione medica», prevede quanto segue:

«1.      La commissione medica è composta di tre medici designati:

–        il primo, dall’assicurato o dai suoi aventi diritto;

–        il secondo, dall’autorità che ha il potere di nomina;

–        il terzo, d’intesa, tra i due medici suddetti.

Ove, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico, quest’ultimo è scelto d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia [dell’Unione europea], su iniziativa di una delle parti».

5        L’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura, intitolato «Consultazione di un altro medico», così dispone:

«1. Nei casi non contemplati dall’articolo 18, se la decisione va adottata previo parere del medico designato dall’autorità che ha il potere di nomina, quest’ultima, prima di adottare la decisione, ne notifica il progetto, corredato delle conclusioni del medico, all’assicurato od ai suoi aventi diritto che possono, entro 30 giorni, chiedere la consultazione di un altro medico, scelto di comune accordo dal medico da essi designato e dal medico designato dall’autorità. Scaduto il termine senza che sia stata presentata alcuna domanda di consultazione, l’autorità adotta una decisione identica al progetto notificato».

 Fatti

6        Il ricorrente, Arnaldo Lucaccioni, ha lavorato come funzionario presso la Commissione europea a partire dal 1962. Durante il suo impiego presso l’edificio della Commissione, il Berlaymont, a Bruxelles (Belgio), è stato esposto alle polveri e fibre di amianto.

7        Il 16 luglio 1991, al termine del procedimento di cui all’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e gli è stata concessa una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio di base.

8        Con decisione del 15 aprile 1994, la Commissione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente (lesioni polmonari), conformemente all’articolo 73 dello Statuto, e ha constatato che «l’invalidità permanente totale [era] pari al 100% [e che essa] risaliva all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)». Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei disturbi psicologici gravi del ricorrente, gli è stata concessa «un’indennità del 30%», conformemente all’articolo 14 della regolamentazione di copertura previgente.

9        Il 7 giugno 2000 il ricorrente ha presentato una domanda diretta, in sostanza, al riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale in applicazione dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura previgente. Alla data di proposizione del presente ricorso, il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale era in corso di trattazione da parte dei servizi della Commissione.

 Domande presentate ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto

10      In forza dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, relativo alla copertura dei rischi di malattia, il ricorrente ha trasmesso, il 9 febbraio 2016, una domanda di autorizzazione preventiva al trattamento, alla quale era allegato un preventivo, datato 7 gennaio 2016 e redatto dal suo medico curante (in prosieguo: il «medico designato dall’assicurato»), all’ufficio liquidatore di Ispra (Italia) del regime comune di assicurazione malattia.

11      Il 16 febbraio 2016, l’ufficio di liquidazione ha emesso un accordo previo sul preventivo per un importo di EUR 7 754.

12      Con due domande del 2 febbraio e del 6 marzo 2017, il ricorrente ha trasmesso all’ufficio di liquidazione, conformemente all’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di rimborso di spese connesse a un trattamento odontoiatrico diretto alla «chiusura del morso aperto che rischiava di aggravare [il suo stato di salute]».

13      Con il conteggio di rimborso recante il numero 233, del 17 febbraio 2017, l’ufficio di liquidazione ha invitato il ricorrente a presentargli una nuova domanda di rimborso contenente una fattura o una nota di onorari più dettagliata relativa al trattamento menzionato al precedente punto 12. Con il conteggio di rimborso recante il numero 238, del 23 marzo 2017 (in prosieguo: il «conteggio n. 238»), l’ufficio di liquidazione negava il rimborso «normale» delle spese, in quanto l’importo massimo rimborsabile era stato raggiunto per il periodo di riferimento.

 Domande presentate ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 3, dello Statuto

14      Conformemente all’articolo 73, paragrafo 3, dello Statuto, relativo alla copertura dei rischi di malattia professionale e di infortunio, il ricorrente, con lettera del 9 febbraio 2016, ha chiesto all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), che fossero prese a carico le spese connesse a una prestazione medica, dirette alla «chiusura del morso aperto che rischiava di aggravare [il suo stato di salute, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura previgente]». Tale domanda era corredata, in particolare, di un preventivo di trattamento odontoiatrico redatto dal medico designato dall’assicurato e attestava un importo di EUR 21 440. Con lettera del 24 gennaio 2017, il ricorrente ha depositato una domanda complementare di rimborso delle spese connesse a detta prestazione.

15      Con il progetto di decisione del 29 marzo 2017, notificato al ricorrente lo stesso giorno, l’APN ha previsto di respingere la domanda di rimborso delle spese relative alla prestazione medica citata al precedente punto 14, con la motivazione, in sostanza, che le spese elencate nel preventivo allegato dal medico designato dall’assicurato non erano rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della regolamentazione di copertura. Il progetto di decisione del 29 marzo 2017 era accompagnato dalle conclusioni contenute, da un lato, in una prima relazione del 12 aprile 2016, modificata da una seconda relazione del 23 marzo 2017, del medico di fiducia dell’istituzione (in prosieguo: il «medico designato dall’APN») e, dall’altro, nella relazione del 12 marzo 2017 di un medico specialista consultato su iniziativa dell’APN (in prosieguo: il «medico specialista»). Nella sua relazione, il medico specialista sottolineava che il trattamento medico cui si riferiva la domanda di rimborso delle spese non avrebbe avuto «alcuna influenza positiva sui problemi respiratori» del ricorrente e che il fatto che «la bocca rimanga aperta» non poteva essere corretto dal trattamento di cui si chiedeva il rimborso (impianti o protesi).

16      Con messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2017, il ricorrente ha chiesto il riesame della sua domanda di rimborso del 9 febbraio 2016, alla luce di documenti scientifici supplementari prodotti al fine di inficiare la posizione del medico specialista.

17      In un nuovo progetto di decisione del 30 giugno 2017, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 20 luglio 2017, l’APN ha annullato e sostituito il progetto di decisione del 29 marzo 2017 citato al precedente punto 15 basandosi sulle conclusioni contenute nella nuova relazione, del 27 giugno 2017, del medico specialista (in prosieguo: il «progetto di decisione del 30 giugno 2017»). Con tale progetto di decisione, l’APN intendeva respingere la domanda di rimborso delle spese, conformemente all’articolo 9 della regolamentazione di copertura, in quanto le spese mediche non potevano essere prese a carico a titolo della malattia professionale del ricorrente.

18      Non condividendo il progetto di decisione del 30 giugno 2017, il ricorrente ha chiesto, con lettera del 15 agosto 2017, la consultazione di un «altro medico», conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura. Ai sensi del suddetto articolo, l’«altro medico» deve essere scelto di comune accordo dal medico designato dall’APN e da quello designato dall’assicurato.

19      Con messaggio di posta elettronica del 25 gennaio 2018, il medico designato dall’APN ha constatato che, nonostante varie proposte di candidati presentate da lui stesso e dal medico designato dall’assicurato al fine di accordarsi sulla nomina di un «altro medico», essi non erano giunti ad un accordo. Con lettera del 7 febbraio 2018, dinanzi all’impossibilità di un accordo sulla designazione di tale «altro medico», il direttore dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione si è rivolto al presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: il «presidente della Corte») affinché quest’ultimo designasse d’ufficio un medico, applicando, per analogia, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura.

20      Con lettera del 19 febbraio 2018, il ricorrente si è altresì rivolto al presidente della Corte al fine di contestare la procedura del ricorso, per analogia, all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura richiesta dal direttore del PMO nella lettera del 7 febbraio 2018. Inoltre, il ricorrente ha subordinato il suo consenso al fatto, da un lato, che il medico incaricato d’ufficio risiedesse nelle vicinanze del suo luogo di abitazione e, dall’altro, che gli fosse trasmesso, prima dell’invio a tale medico designato d’ufficio, il mandato di quest’ultimo e un elenco dei documenti relativi al suo fascicolo medico contenente documenti da lui indicati.

21      Con lettera del 5 giugno 2018, il presidente della Corte ha risposto al ricorrente di non poter, «nell’esercizio delle sue competenze per nominare un medico d’ufficio in una procedura relativa al riconoscimento di una malattia professionale, trasmettere ingiunzioni alle istituzioni, né, più in generale, accettare che la designazione sia soggetta a condizioni imposte da una delle parti». Egli ha chiesto al ricorrente di fargli sapere se, alla luce di tali spiegazioni, egli potesse dare il suo consenso incondizionato al fine di procedere alla designazione richiesta dal PMO.

22      Con lettera del 22 giugno 2018, il ricorrente ha risposto al presidente della Corte che non poteva dare il suo consenso incondizionato alla designazione d’ufficio di un «terzo medico», conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, applicato per analogia.

23      Parallelamente agli scambi tra il presidente della Corte, il ricorrente e la Commissione, il ricorrente ha inviato alla Commissione, con lettera del 23 marzo 2018, una domanda «a titolo preventivo» di applicazione del procedimento previsto dall’articolo 22 della regolamentazione di copertura, relativo all’adizione di una commissione medica. Il ricorrente ha reiterato tale domanda con lettera dell’8 giugno 2018.

24      Con lettera del 13 giugno 2018, il PMO ha risposto al ricorrente che, da un lato, la domanda di adizione della commissione medica era messa in attesa della decisione del presidente della Corte e che, dall’altro, «le conclusioni [della] procedura [di consultazione dell’altro medico] [avrebbero consentito] all’amministrazione di [inviare al ricorrente] una decisione che [fosse] definitiva e non [avrebbe aperto] la porta a nessun altro ricorso previsto dalla regolamentazione [di copertura]».

25      Con lettera del 2 agosto 2018, la Commissione ha respinto le domande del ricorrente del 23 marzo e dell’8 giugno 2018 dirette ad applicare il procedimento di cui all’articolo 22 della regolamentazione di copertura riguardante l’adizione di una commissione medica. Secondo la Commissione, l’articolo 22 è collegato all’articolo 18 della regolamentazione di copertura, che non riguarda una decisione, come quella di cui trattasi, relativa a un rimborso spese. La Commissione ha confermato che l’amministrazione aveva deciso, per far avanzare la pratica, di ispirarsi alla regola prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, al fine di chiedere al presidente della Corte di nominare un «altro medico» in applicazione dell’articolo 23 di detta regolamentazione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

26      Con il reclamo recante il numero R/688/18, presentato il 31 ottobre 2018 (in prosieguo: il «reclamo»), conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata che negava l’adizione della commissione medica, prevista dall’articolo 22 della regolamentazione di copertura, arrecandogli un asserito danno, anche economico.

27      Con decisione del 25 febbraio 2019, l’APN ha respinto il reclamo, confermando, in sostanza, il contenuto della decisione impugnata diretta a respingere la domanda del ricorrente di adire la commissione medica (in prosieguo: la «risposta al reclamo»). Essa ha ritenuto, infatti, che l’articolo 22 della regolamentazione di copertura non fosse applicabile (in prosieguo: il «primo motivo»). Inoltre, l’APN ha considerato che l’adizione della Corte, per chiedere al suo presidente di designare, per analogia alla procedura prevista all’articolo 22 della regolamentazione di copertura, un «altro medico» nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, di detta regolamentazione, era l’unica via possibile per uscire dallo stallo risultante dall’impossibilità per i medici designati rispettivamente dall’istituzione e dall’assicurato di riuscire, dopo diversi mesi, a trovare un accordo sulla designazione di un «altro medico» (in prosieguo: il «secondo motivo»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29      Il 6 agosto 2019 la Commissione ha depositato il controricorso.

30      Il 3 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato la replica.

31      Con decisione adottata il 25 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha riassegnato la causa a un altro giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione.

32      Il 18 novembre 2019, la Commissione ha depositato la controreplica.

33      Con lettera del 19 novembre 2019, le parti sono state informate della chiusura della fase scritta del procedimento e della possibilità, per esse, di chiedere lo svolgimento di un’udienza alle condizioni previste all’articolo 106 del regolamento di procedura. Con lettera del 13 dicembre 2019, il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza entro il termine previsto.

34      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e d), del suo regolamento di procedura, il 15 giugno 2020, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere ad una serie di quesiti e di produrre una versione leggibile di taluni documenti. Le parti hanno risposto ai quesiti e il ricorrente ha ottemperato alla richiesta di produzione di documenti entro il termine impartito.

35      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Tuttavia, poiché il ricorrente, a seguito di una domanda del Tribunale, ha indicato, in sostanza, con lettera del 16 luglio 2020, che alla fine non avrebbe partecipato all’udienza di discussione, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di chiudere la fase orale del procedimento.

36      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2020, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato l’istanza, di modo che il ricorso riguarda, in sostanza, la presa in considerazione, dopo che il ricorrente ne ha avuto conoscenza, «di un atto, quale elemento nuovo, che ha per effetto di ridurre automaticamente le pretese iniziali del ricorso, (...) per “tener conto di questo elemento nuovo”, a supporto dell’annullamento della decisione del [2 agosto 2018] della Commissione (...)». Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020, la Commissione ha chiesto il rigetto della memoria di adattamento del ricorrente in quanto irricevibile.

37      Il 14 settembre 2020 il ricorrente ha depositato una memoria contenente un motivo nuovo. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito a detta memoria il 30 settembre 2020.

38      Nel suo ricorso il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        «[annullare] la decisione della Commissione contenuta nel [messaggio di posta elettronica] del 2 agosto 2018, alla seconda pagina, primo capoverso, mediante la quale, “per fare avanzare la pratica, [l’APN] ha deciso di ispirarsi alla regola prevista espressamente dall’articolo 22, [paragrafo 1, secondo comma,] della regolamentazione [di copertura] per i casi in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo medico tra il medico che rappresenta l’assicurato e quello che rappresenta l’istituzione e di applicarla, per analogia, ai fini della designazione dell’altro medico nel [presente] caso”, nonché:

–        condannare, se i poteri del Tribunale lo permettono, la Commissione a pagare al ricorrente l’importo di EUR 21 440, rappresentante il [rimborso] delle “spese rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale” (...) e rese necessarie per una “riabilitazione con carattere di urgenza, in quanto il morso aperto rischiava di aggravare una situazione clinica già compromessa dalla malattia con continui e ripetuti episodi di infezioni delle vie aeree superiori”,

–        in subordine, imporre[,] autorizzare o prendere qualsiasi altra misura affinché la stessa Commissione riconosca che la fattispecie, nel caso specifico del ricorrente e con i suoi precedenti della malattia professionale, all’evidenza rientra nel caso descritto all’[articolo 10 della regolamentazione di copertura previgente e] faccia il necessario per rimborsare al ricorrente l’importo [richiesto in via principale],

–        in ulteriore subordine, condannare la Commissione, come da orientamento espresso nella stessa decisione impugnata “ad ispirarsi alla regola prevista espressamente dall’articolo 22 della regolamentazione [di copertura]” per il caso specifico del ricorrente “e di applicarla, per analogia”, cioè che venga chiesto il parere della commissione medica secondo l’articolo 20 della [regolamentazione di copertura],

–        condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente i dovuti interessi moratori da ritardo dal 23 gennaio 2017, data del rifiuto di rimborso delle spese per la cura effettuata, fino al soddisfo, secondo il conteggio n. 238 (allegato A.04),

–        condannare la Commissione, per il pregiudizio arrecato al ricorrente, alla rifusione, in suo favore, della somma forfettaria nella misura di EUR 500 000 ovvero altro importo (maggiore o minore) determinato secondo equità, per causa di volontarietà e/o carattere persecutorio degli atti o delle omissioni illegittimamente praticati dall’[i]stituzione, in particolare per il comportamento assurdo tenuto dai tre medici intervenuti, neganti fra l’altro, le più elementari funzioni del naso, asserendo praticamente che respirare con la bocca, nel caso specifico del ricorrente è ugualmente salutare che respirare col naso;

–        condannare, in ogni caso, la Commissione alle spese legali e di giudizio».

39      Nel controricorso la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

40      Nella replica, il ricorrente chiede, inoltre, che il Tribunale voglia «stabilire che [egli] ha diritto, a titolo provvisorio, anche con ordinanza separata, alla somma di EUR 7 754, rappresentante il rimborso previsto [dall’ufficio di liquidazione] e a suo tempo autorizzato, sulla base dei documenti per ben due volte già introdotti e in possesso [della Commissione]».

41      Nella controreplica, la Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere anche la domanda formulata dal ricorrente nella replica.

 In diritto

 Considerazioni preliminari sulla determinazione della regolamentazione di copertura applicabile

42      Il ricorrente e la Commissione sostengono che la regolamentazione di copertura applicabile nel caso di specie è la precedente regolamentazione di copertura, che era in vigore all’epoca della domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente, vale a dire dal 1990 al 1994, ad eccezione del capitolo III, intitolato «Procedura», contenente gli articoli da 16 a 25. Il ricorrente designa altresì la regolamentazione di copertura previgente come a lui più favorevole. La Commissione indica che l’articolo 10, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura previgente corrisponde essenzialmente all’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura.

43      Nella risposta al reclamo e nei progetti di decisione del 29 marzo e del 30 giugno 2017, recanti rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’APN fa riferimento alla regolamentazione di copertura entrata in vigore il 1º gennaio 2006.

44      Il 13 dicembre 2005 le istituzioni dell’Unione europea hanno adottato di comune accordo una regolamentazione di copertura, entrata in vigore il 1º gennaio 2006. Fino a quest’ultima data, era applicabile la regolamentazione di copertura previgente. Va osservato che dall’articolo 30, primo comma, della regolamentazione di copertura risulta che la regolamentazione di copertura previgente è abrogata. Tuttavia, l’articolo 30, secondo comma, della regolamentazione di copertura, letto alla luce dei suoi articoli 18 e 20, dispone che la regolamentazione di copertura previgente resti applicabile a qualsiasi progetto di decisione relativo al riconoscimento dell’origine infortunistica di un evento derivante dal lavoro o dalla vita privata e relativo al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla fissazione del grado di invalidità permanente adottato anteriormente al 1º gennaio 2006, salvo in caso di riapertura del fascicolo in applicazione dell’articolo 21.

45      Nel caso di specie, la decisione impugnata non può essere qualificata come progetto di decisione ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della regolamentazione di copertura letto alla luce dei suoi articoli 18 e 20, il cui contenuto è descritto al precedente punto 44. Infatti, con la decisione impugnata, la Commissione rifiuta di applicare la procedura per adire la commissione medica di cui all’articolo 22 della regolamentazione di copertura al fine di decidere sul rimborso delle spese mediche. Allo stesso modo, il progetto di decisione del 30 giugno 2017 riguarda una domanda di rimborso delle spese connesse ad una prestazione medica, consistente nella «chiusura del morso aperto che rischiava di aggravare [lo stato di salute]» del ricorrente. A tale titolo, detto progetto di decisione non corrisponde a nessuno dei casi menzionati all’articolo 30, secondo comma, della regolamentazione di copertura, letto alla luce dei suoi articoli 18 e 20.

46      Comunque, anche nell’ipotesi in cui il progetto di decisione del 30 giugno 2017 dovesse essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, secondo comma, della regolamentazione di copertura in combinato disposto con i suoi articoli 18 e 20, esso è stato adottato dopo il 1º gennaio 2006, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della regolamentazione di copertura (v., a contrario, sentenze del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione, T‑551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751, punto 55 e la giurisprudenza citata, e del 14 settembre 2011, Hecq/Commissione, F‑47/10, EU:F:2011:137, punto 5).

47      Pertanto, contrariamente a quanto sostengono il ricorrente e la Commissione, la regolamentazione applicabile al caso di specie non può essere la regolamentazione di copertura previgente in quanto era quella «in vigore al momento della domanda relativa al riconoscimento della malattia professionale (1990/1994)». Infatti, tale circostanza non incide sulla determinazione del diritto applicabile, la quale dipende, in forza dell’articolo 30, secondo comma, della regolamentazione di copertura, dalla data e dall’oggetto della decisione di cui trattasi.

48      Nell’ipotesi in cui si dovesse intendere l’argomento del ricorrente nel senso che egli sostiene che, a causa della data in cui la sua malattia professionale è stata riconosciuta, vale a dire il 15 aprile 1994, tutte le spese connesse a quest’ultima dovrebbero essere oggetto di rimborso in applicazione della regolamentazione di copertura previgente, ivi comprese le spese esaminate nel progetto di decisione del 30 giugno 2017, occorre rilevare che nessuna disposizione transitoria in tal senso figura nella regolamentazione di copertura.

49      Infine, l’argomento del ricorrente secondo cui la regolamentazione di copertura previgente gli sarebbe più favorevole è, in ogni caso, infondato, tenuto conto del fatto che le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura previgente sono riprese all’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura.

50      Pertanto, la regolamentazione di copertura entrata in vigore il 1º gennaio 2006 è applicabile alla presente controversia. Di conseguenza, per quanto riguarda le norme sostanziali, si devono intendere i riferimenti fatti dalle parti all’articolo 10, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura previgente come riferimenti all’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, di identico tenore.

 Sulla competenza del Tribunale

51      Con il suo secondo capo delle conclusioni, sollevato in via principale, il ricorrente chiede al Tribunale di «condannare, se i poteri [di quest’ultimo] lo permettono, la Commissione a pagare al ricorrente l’importo di EUR 21 440, rappresentante il [rimborso] delle “spese rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale” (...) e rese necessarie per una “riabilitazione con carattere di urgenza, in quanto il morso aperto rischiava di aggravare una situazione clinica già compromessa dalla malattia con continui e ripetuti episodi di infezioni delle vie aeree superiori”».

52      Con il terzo capo delle sue conclusioni, dedotto in subordine, il ricorrente chiede di «imporre[,] autorizzare o prendere qualsiasi altra misura affinché la stessa Commissione riconosca che la fattispecie, nel [suo] caso specifico (...) e con i suoi precedenti della malattia professionale, all’evidenza rientra nel caso descritto all’articolo 10 della [regolamentazione di copertura previgente e affinché la Commissione] faccia il necessario per rimborsare al ricorrente l’importo [richiesto in via principale]».

53      La Commissione fa valere che il secondo e il terzo capo delle conclusioni sono in parte irricevibili in quanto sarebbero diretti a chiedere al Tribunale di rivolgere ingiunzioni all’istituzione. Inoltre, la domanda di condanna della Commissione contenuta in detti capi delle conclusioni sarebbe priva di oggetto o prematura. In ogni caso, tali capi delle conclusioni sarebbero privi di fondamento in quanto fondati sull’ipotesi secondo cui la Commissione avrebbe trattato la domanda di rimborso delle spese di cui trattasi come una semplice domanda di rimborso di spese mediche.

54      Poiché l’amministrazione non si è ancora pronunciata sulla domanda di rimborso della somma di EUR 21 440 presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 3, dello Statuto, occorre interpretare i termini del secondo capo delle conclusioni come diretti a chiedere al Tribunale di ingiungere alla Commissione di accogliere tale domanda per le «spese rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale». Pertanto, con tale capo delle conclusioni, il ricorrente mira a che il Tribunale obblighi la Commissione a versargli la somma di EUR 21 440, quale spesa il cui rimborso sarebbe ammissibile conformemente all’articolo 9 della regolamentazione di copertura.

55      Analogamente, il terzo capo delle conclusioni deve essere inteso come una domanda rivolta al Tribunale di ingiungere alla Commissione di riconoscere che la domanda di rimborso della prestazione medica rientra manifestamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 della regolamentazione di copertura e di procedere al rimborso della somma di EUR 21 440.

56      Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione, occorre ricordare che il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto e in forza della normativa applicabile al caso di specie, spetta unicamente all’APN pronunciarsi sulle domande presentate ai sensi di tali disposizioni. Le decisioni dell’APN possono, in seguito, essere impugnate dinanzi al Tribunale mediante ricorso previsto dall’articolo 91 dello Statuto. Orbene, nell’ambito di un siffatto ricorso, il Tribunale non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni a tale istituzione (v., in tal senso, per quanto riguarda una domanda di fissazione del grado di invalidità, sentenza del 15 dicembre 1999, Latino/Commissione, T‑300/97, EU:T:1999:328, punto 28).

57      Pertanto, il secondo e il terzo capo delle conclusioni presentate a fini di ingiunzione devono essere respinti a causa dell’incompetenza del Tribunale a pronunciarsi a riguardo.

 Sulla ricevibilità

58      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il nuovo capo delle conclusioni presentato in sede di replica, poi la domanda di adattamento delle conclusioni del ricorso, poi la memoria complementare contenente un motivo nuovo, di seguito il quinto capo delle conclusioni, relativo al pagamento di interessi moratori, prima di esaminare, infine, il motivo vertente sull’errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura invocato a sostegno del primo e del quarto capo delle conclusioni considerati congiuntamente.

 Sulla ricevibilità del nuovo capo delle conclusioni introdotto in sede di replica

59      Nell’ambito della replica, il ricorrente presenta un nuovo capo delle conclusioni, diretto ad ottenere che il Tribunale «stabili[sca] che [egli] ha diritto, a titolo provvisorio, anche con ordinanza separata, alla somma di EUR 7 754, rappresentante il rimborso previsto [dall’ufficio di liquidazione] e a suo tempo autorizzato, sulla base dei documenti per ben due volte già introdotti e in possesso [della Commissione]».

60      Nella controreplica, la Commissione chiede il rigetto di detta domanda. Peraltro, la Commissione fa valere di aver presentato le proprie scuse nell’ambito del controricorso per aver affermato erroneamente, nella risposta al reclamo, che la somma di EUR 7 754 era stata versata al ricorrente. Tale affermazione non equivarrebbe, tuttavia, ad un riconoscimento di debito né ad un impegno a pagare tale somma.

61      Il nuovo capo delle conclusioni diretto a che il Tribunale dichiari che il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute relative a un trattamento medico pari a EUR 7 754 deve essere respinto in quanto irricevibile.

62      Risulta da una giurisprudenza costante che gli articoli 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso dinanzi al Tribunale, proposto dal funzionario o da un ex funzionario contro l’istituzione della quale fa o faceva parte, al rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo, contemplato dagli stessi articoli (ordinanze dell’11 maggio 1992, Whitehead/Commissione, T‑34/91, EU:T:1992:64, punto 18; del 25 marzo 2015, Singou/Consiglio, F‑143/14, EU:F:2015:27, punto 10, e del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione, F‑103/15, EU:F:2016:184, punto 27).

63      Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui si applica detto Statuto può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, reclamo che dev’essere presentato entro un termine di tre mesi.

64      Occorre rammentare che costituisce un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto una lettera con la quale un funzionario, senza chiedere espressamente la revoca della decisione controversa, intende chiaramente ottenere soddisfazione in merito alle proprie censure in via amichevole, oppure una lettera che manifesta chiaramente la volontà del ricorrente di contestare la decisione lesiva nei suoi confronti. Al riguardo, il contenuto dell’atto prevale sulla forma. Infatti, un reclamo amministrativo presentato da un funzionario non deve presentare una forma particolare. È sufficiente che con esso sia manifestata in modo chiaro e preciso la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti (ordinanza del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione, F‑103/15, EU:F:2016:184, punto 35).

65      Nel caso di specie, come giustamente rilevato dalla Commissione, il ricorrente non ha contestato il conteggio n. 238, contenente il secondo rifiuto dell’ufficio di liquidazione relativo al rimborso «normale» delle spese mediche oggetto di un previo accordo per un importo pari a EUR 7 754, nelle forme previste ivi indicate. Più in particolare, il ricorrente deve presentare osservazioni su una copia di detto conteggio all’ufficio di liquidazione e, eventualmente, a seguito di tali scambi, presentare un reclamo, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Orbene, da un lato, il reclamo non ha ad oggetto la decisione contenuta nel conteggio n. 238 e, dall’altro, il ricorrente non dimostra di aver presentato un siffatto reclamo avverso la decisione contenuta in tale conteggio.

66      Di conseguenza, il capo delle conclusioni presentato in fase di replica è irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda di adattamento delle conclusioni del ricorso

67      Il 16 luglio 2020 il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento che riguarda, in sostanza, la presa in considerazione, dopo averne avuto conoscenza, «di un atto, quale elemento nuovo, che ha per effetto di ridurre automaticamente le pretese iniziali del ricorso, (...) “per tener conto di questo elemento nuovo”, a supporto dell’annullamento della decisione del 2 agosto 2018 della Commissione (...)». Mentre, ai sensi del secondo e del terzo capo delle conclusioni esposte nel ricorso, il ricorrente chiede di condannare «la Commissione a pagare (...) l’importo di EUR 21 440» o, «in subordine, [che il Tribunale imponga, autorizzi o prenda] qualsiasi altra misura affinché la stessa Commissione (...) faccia il necessario per rimborsare (...) l’importo [richiesto]», egli riduce tale importo, nell’ambito della domanda di adattamento delle conclusioni, a EUR 15 207. Inoltre, in tale domanda, il ricorrente riduce la domanda di risarcimento relativa a un danno morale quale risultava dal sesto capo delle conclusioni da EUR 500 000 a EUR 354 640,86. A sostegno di ciascuna riduzione degli importi richiesti, il ricorrente invoca, come giustificazione, il rimborso di spese mediche effettuato dalla Commissione il 3 giugno 2020, per un importo di EUR 6 233.

68      Nelle osservazioni sulla memoria di adattamento, la Commissione sostiene che la domanda di adattamento delle conclusioni è irricevibile, poiché la corrispondenza alla quale il ricorrente fa riferimento nella sua domanda non rientra nel presente procedimento. La corrispondenza sarebbe relativa ad una domanda di rimborso presentata ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, dello Statuto. In ogni caso, la domanda di adattamento delle conclusioni esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

69      L’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che «l’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato e, in deroga al paragrafo 2, entro il termine previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello statuto (...) entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso».

70      Inoltre, occorre rilevare che il deposito di un atto processuale presso la cancelleria del Tribunale nel corso di un procedimento al fine di adattare il ricorso equivale a proporre un’azione di annullamento attraverso un ricorso. Di conseguenza, la giurisprudenza costante sui requisiti di forma e di contenuto di tale ricorso si applica per analogia. L’adattamento del ricorso esige, segnatamente, che il ricorrente indichi, inequivocabilmente e in modo sufficientemente chiaro e preciso, l’oggetto della controversia, gli elementi essenziali di diritto e di fatto sui quali si fonda il ricorso, nonché le relative conclusioni al fine di evitare che il Tribunale statuisca ultra petita o ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, punto 59, e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Spagna/Commissione, C‑114/17 P, EU:C:2018:309, paragrafi 45 e 46 e giurisprudenza ivi citata).

71      Nel caso di specie, nella memoria di adattamento, il ricorrente omette di indicare in modo preciso l’atto considerato nell’ambito di detta memoria e avente lo stesso oggetto della decisione controversa. Esso si riferisce in maniera vaga al riguardo a «un atto, quale elemento nuovo», senza fornire maggiori precisazioni quanto alla designazione di quest’ultimo.

72      Infatti, il ricorrente si limita a menzionare due eventi nuovi per giustificare il deposito della memoria di adattamento. Da un lato, esso invoca il conteggio recante il numero 376, del 25 maggio 2020, con il quale l’ufficio di liquidazione accoglie il pagamento «normale» delle sue spese mediche menzionate nel conteggio n. 238. Dall’altro lato, il ricorrente menziona uno scambio di corrispondenza con il PMO in merito ad un’altra domanda, del 27 maggio 2020, di applicazione dell’articolo 72, paragrafo 3, dello Statuto riguardante il rimborso «speciale» delle spese mediche. Quest’ultima domanda è distinta dall’oggetto del conteggio n. 238, relativo ad una procedura di rimborso «normale». Infine, il ricorrente non precisa gli illeciti asseriti.

73      Pertanto, la domanda di adattamento delle conclusioni del ricorso non espone, in modo inequivocabile e sufficientemente chiaro, l’atto che ha l’effetto di modificare l’oggetto del ricorso. Pertanto, la domanda di adattamento delle conclusioni del ricorso non soddisfa i requisiti formali e sostanziali rammentati al precedente punto 70 ed è, pertanto, irricevibile.

74      La domanda di adattamento delle conclusioni deve essere quindi respinta in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità della memoria integrativa contenente un motivo nuovo

75      Nella memoria integrativa contenente un motivo nuovo, il ricorrente presenta, come motivo nuovo, «un atto gravissimo perpetrato [dall’APN], consistente nell’aver confermato di non voler applicare volontariamente e senza la minima giustificazione, sia l’articolo 10 della [regolamentazione di copertura previgente] sia l’articolo 72 dello Statuto, in particolare [il] paragrafo 3 [di detto articolo]». Benché il ricorrente abbia espressamente chiesto all’APN una giustificazione relativa al rifiuto di applicare tali disposizioni, l’APN non avrebbe fornito alcuna risposta. Inoltre, e «in considerazione del nuovo motivo addotto con la presente memoria», il ricorrente presenta un nuovo capo delle conclusioni diretto all’«annullamento della decisione [del 20 luglio 2020 della Commissione], che rifiuta l’applicazione dell’articolo 72 dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 della [regolamentazione di copertura previgente]».

76      Nelle osservazioni sulla memoria integrativa contenente un motivo nuovo, la Commissione fa valere che detta memoria sarebbe irricevibile in quanto verte su una domanda di rimborso presentata dal ricorrente il 27 maggio 2020, vale a dire successivamente alla proposizione del presente ricorso. Pertanto, non si tratterebbe di un elemento di fatto o di diritto che riguarda la presente fattispecie. Inoltre, la Commissione aggiunge che la domanda di annullamento dell’atto del 20 luglio 2020 non può essere accolta nell’ambito della presente causa, in quanto essa non avrebbe rispettato il procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infine, il ricorrente non fornirebbe alcuna spiegazione sul modo in cui l’atto della Commissione del 20 luglio 2020, che ha tratto origine dalla domanda di rimborso del 27 maggio 2020, potrebbe costituire un motivo nuovo ricevibile nell’ambito di tale causa.

77      Il ricorrente presenta quindi un nuovo capo delle conclusioni diretto a all’«annullamento della decisione [del 20 luglio 2020 della Commissione], che rifiuta l’applicazione dell’articolo 72[, paragrafo 3,] dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 della [regolamentazione di copertura previgente]». Pertanto, la domanda qualificata come motivo nuovo dal ricorrente nella memoria integrativa costituisce, in realtà, un nuovo capo della domanda di annullamento.

78      Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 62 e 64, gli articoli 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso dinanzi al Tribunale, proposto da un funzionario o da un ex funzionario contro l’istituzione cui appartiene o apparteneva, alla condizione del regolare svolgimento del procedimento precontenzioso previsto da tali articoli. Occorre interpretare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto in funzione del suo contenuto, e non della sua forma, poiché è sufficiente che essa manifesti chiaramente e in modo preciso la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti.

79      Nella fattispecie, occorre sottolineare, al pari della Commissione, da un lato, che il reclamo, datato 31 ottobre 2018, non ha ad oggetto l’atto della Commissione del 20 luglio 2020 ad esso successivo e, dall’altro, che il ricorrente non dimostra di aver presentato un siffatto reclamo.

80      Di conseguenza, il nuovo capo della domanda di annullamento contenuto nella memoria integrativa deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità del quinto capo delle conclusioni, relativo al pagamento di interessi moratori

81      Con il quinto capo delle conclusioni, il ricorrente chiede di «condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente i dovuti interessi moratori da ritardo dal 23 gennaio 2017, data del rifiuto di rimborso delle spese per la cura effettuata, fino al soddisfo, secondo il conteggio n. 238 (allegato A.04)».

82      La Commissione respinge tale capo della domanda in quanto irricevibile, tenuto conto del fatto che il conteggio n. 238 non è stato, di per sé, contestato dal ricorrente.

83      L’allegato A.04 menzionato nel quinto capo delle conclusioni nonché il «conteggio n. 238» fanno riferimento alla distinta con cui l’ufficio di liquidazione ha respinto la domanda di rimborso «normale» presentata il 6 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto l’importo massimo di rimborso era stato raggiunto per il periodo. Tuttavia, dalle memorie del ricorrente non risulta che esista una domanda datata 23 gennaio 2017 né che tale data, scelta come dies a quo per il calcolo degli interessi moratori, corrisponda al verificarsi di un evento riguardante le domande di rimborso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto.

84      Occorre ricordare che, secondo quanto disposto dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi e le conclusioni del ricorrente. Tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20, e sentenza del 26 gennaio 2017, GGP Italy/Commissione, T‑474/15, EU:T:2017:36, punto 31).

85      Ne consegue che la parte ricorrente è tenuta ad esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi relativi a ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere costretto, a causa della mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi del ricorso, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva nelle intenzioni di detta parte. Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, ad una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa del convenuto (sentenza del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:918, punti 60 e 61, e ordinanza del 9 luglio 2019, Scaloni e Figini/Commissione, T‑158/18, non pubblicata, EU:T:2019:491, punto 30).

86      Nel caso di specie, il ricorrente non precisa la sua domanda nel testo del suo ricorso. Inoltre, esso non adduce argomenti giuridici a sostegno di tale capo delle conclusioni. Nessun elemento di diritto e di fatto pertinente che si ricolleghi a tale capo delle conclusioni è presentato in modo chiaro e rigoroso. In tali circostanze, è molto difficile analizzare l’argomentazione giuridica esposta a sostegno di tale quinto capo delle conclusioni.

87      Pertanto, il quinto capo delle conclusioni non rispetta i requisiti di forma enunciati all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla ricevibilità del motivo vertente sull’errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura, dedotto a sostegno del primo capo delle conclusioni

88      La Commissione sostiene, in sostanza, che il motivo relativo all’applicazione irregolare, per analogia, del procedimento di designazione del «terzo medico» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura è irricevibile, in quanto tale motivo non sarebbe stato sollevato né nel reclamo né nelle successive comunicazioni tra il ricorrente e la Commissione. Infatti, il reclamo avrebbe ad oggetto il preteso rifiuto della Commissione di applicare gli articoli 9 e 22 della regolamentazione di copertura. Del resto, il ricorrente non sarebbe contrario al coinvolgimento del presidente della Corte. Egli avrebbe comunicato la sua opposizione alla designazione dell’«altro medico» a partire dal momento in cui detta designazione non avrebbe potuto essere assoggettata alle condizioni espresse nelle sue domande, come, ad esempio, quella secondo cui tale «altro medico» si trovasse vicino al suo luogo di residenza. Inoltre, il ricorrente avrebbe chiesto successivamente alla Commissione l’applicazione, per analogia, dell’intero articolo 22 della regolamentazione di copertura al suo caso di specie. Nella misura in cui si tratterebbe del solo motivo dedotto a sostegno dell’illegittimità della decisione controversa e le altre conclusioni del ricorrente sarebbero dirette a chiedere al Tribunale di rivolgere alla Commissione ingiunzioni che sono irricevibili, l’irricevibilità di tale motivo implicherebbe quella del ricorso nella sua interezza.

89      Il ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

90      Secondo una giurisprudenza costante, la regola della concordanza tra il reclamo precontenzioso e il successivo ricorso contenzioso impone, a pena di irricevibilità, che un motivo o una censura sollevati dinanzi al giudice dell’Unione lo siano già stati nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’APN sia stata in grado di conoscere le censure formulate dall’interessato nei confronti della decisione contestata. Tale principio si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, procedimento che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. Ne consegue che, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti da 71 a 73 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 22 maggio 2014, BG/Mediatore, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punti 30 e 31).

91      Infatti, secondo costante giurisprudenza, i reclami non devono essere interpretati restrittivamente, ma devono, al contrario, essere esaminati con spirito di apertura. Al riguardo, il contenuto dell’atto prevale sulla forma. Di conseguenza, nell’ambito dell’esame della portata dei capi delle conclusioni contenuti nel reclamo, non basta attenersi esclusivamente alla domanda formale presentata dal reclamante in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punto 76, e del 15 luglio 2015, Rouffaud/SEAE, T‑457/14 P, EU:T:2015:495, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

92      Nel caso di specie, nella decisione controversa, la Commissione ha respinto le domande del ricorrente del 23 marzo e dell’8 giugno 2018 dirette ad adire la commissione medica ai sensi dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura. La Commissione ha altresì confermato che «[p]er far avanzare la pratica [l’]amministrazione [aveva] deciso, di ispirarsi alla regola prevista (...) dall’articolo 22, [paragrafo 1, secondo comma,]» di detta regolamentazione, al fine di chiedere al presidente della Corte di nominare un «altro medico» in applicazione dell’articolo 23 di detta regolamentazione.

93      Nel reclamo, occorre rilevare che il ricorrente contesta, in particolare, il rifiuto dell’APN di applicare l’intero articolo 22 della regolamentazione di copertura al suo caso di specie. Per contro, nel ricorso, a sostegno del suo primo capo delle conclusioni, il ricorrente afferma in sostanza che nella decisione controversa l’APN si ispira illegittimamente, nel caso di specie, alla regola espressamente prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura per i casi in cui non si raggiunga alcun accordo per quanto riguarda la designazione del terzo medico di una commissione medica e mirante a che il presidente della Corte designi d’ufficio l’«altro medico».

94      Sebbene dal reclamo non risulti che il ricorrente abbia espressamente contestato, nell’ambito di una censura, il ricorso per analogia all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, resta il fatto che egli ha chiaramente contestato alla Commissione il suo rifiuto di applicare integralmente l’articolo 22 di detta regolamentazione. Orbene, l’opposizione del ricorrente al rifiuto dell’APN di applicare l’intero articolo 22 è strettamente connessa alla sua contestazione relativa al fatto che l’APN ha applicato in parte e per analogia l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, cosicché tali contestazioni hanno il medesimo oggetto. Infatti, queste due posizioni derivano dall’evoluzione del dibattito tra le parti. A tal riguardo, l’oggetto della risposta al reclamo, come ricordato in una delle sue parti introduttive, conferma l’approccio secondo cui il reclamo verte sulle «modalità di designazione del medico terzo chiamato a pronunciarsi sulla possibilità che le spese mediche sostenute dal [ricorrente] possano essere oggetto di rimborso ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto», e non esclusivamente sul rifiuto dell’applicazione della procedura di designazione dell’«altro medico» secondo la modalità prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di detta regolamentazione.

95      Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti della Commissione diretti a rilevare che l’opposizione del ricorrente al coinvolgimento del presidente della Corte nella designazione d’ufficio dell’«altro medico» si sarebbe manifestata solo quando egli avrebbe appreso, con la risposta del presidente della Corte, che detta designazione non poteva essere subordinata alle sue condizioni. Infatti, occorre notare che le circostanze che hanno indotto il ricorrente a cambiare parere o la data esatta di tale cambiamento di parere, essendo anteriori al procedimento precontenzioso, non incidono sulla presente conclusione.

96      Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta in quanto infondata.

97      Di conseguenza, si deve ritenere che il motivo vertente sull’errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura invocato a sostegno del primo capo delle conclusioni sia ricevibile.

 Nel merito

98      Con il primo capo delle conclusioni è chiesto l’annullamento della decisione controversa, con la quale, secondo il ricorrente, l’APN si ispira, erroneamente, alla regola espressamente prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, applicabile ai casi in cui «non si raggiunga un accordo sulla designazione del terzo medico» tra il medico che rappresenta l’assicurato e quello che rappresenta l’istituzione, al fine di applicarlo, per analogia, per designare un «altro medico».

99      Il quarto capo delle conclusioni, sollevato in ulteriore subordine, mira, in sostanza, a che alla Commissione sia imposto di ispirarsi alla regola espressamente prevista all’articolo 22 della regolamentazione di copertura, quale indicata nella decisione controversa, nel caso specifico del ricorrente e ad applicarla per analogia, chiedendo alla commissione medica di esprimere il proprio parere, conformemente all’articolo 20 della regolamentazione di copertura.

100    Pertanto, con le formulazioni del primo e del quarto capo delle conclusioni, il ricorrente mira, da un lato, a contestare la posizione della Commissione che privilegia un’applicazione selettiva, ricorrendo solo al paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura nel caso di specie, e, dall’altro, a contestare la decisione della Commissione di non ricorrere all’intero procedimento previsto da detto articolo. Occorre pertanto esaminare congiuntamente questi due capi delle conclusioni.

101    Il ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 22 della regolamentazione di copertura. Esso fa valere che la decisione controversa, che stabilisce che, nel caso di specie, occorre ricorrere al procedimento, per analogia, di designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di un terzo medico al fine di designare l’«altro medico», è illegittima.

102    In primo luogo, il ricorrente sostiene che, tenuto conto della decisione controversa di ricorrere all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, «a maggior ragione [egli] dovrebbe avere la possibilità, anzi il diritto, di [adire la commissione medica], per avere maggiori garanzie di tutela dei propri diritti». Infatti, il parere di un organo collegiale offrirebbe maggiori garanzie rispetto a quello di un solo medico alle prese con un fascicolo e un mandato praticamente segreti. Nel primo caso il ricorrente conoscerebbe il mandato conferito dall’APN all’«altro medico» e potrebbe assicurarsi che tale mandato contenga lo «specifico (...) riferimento alla cura del morso aperto [conformemente all’articolo 9], paragrafo 1] della regolamentazione di copertura», e non mere spese odontoiatriche. Nel caso di adizione della commissione medica, il ricorrente, alla lettura del mandato di detta commissione, sarebbe a conoscenza dei documenti messi a disposizione della stessa. Egli potrebbe indicare, tramite il medico da lui designato, altri documenti del suo fascicolo medico relativi ai suoi antecedenti medici (in particolare la sua malattia professionale, la sua invalidità, il riconoscimento di un aggravamento parziale e la domanda di riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale presentata il 7 giugno 2000). Inoltre, il ricorrente potrebbe anche partecipare alle riunioni anche senza diritto di parola ed evitare il verificarsi di eventuali fatti illeciti. In secondo luogo, il ricorrente ritiene di avere il diritto di ricorrere alla procedura di adizione della commissione medica nell’ipotesi in cui un medico designato dall’APN avesse rifiutato di accogliere una domanda di rimborso presentata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura.

103    La Commissione sostiene che il motivo sollevato è infondato. In primo luogo, la decisione controversa sarebbe legittima in quanto l’APN avrebbe rispettato la procedura prevista all’articolo 23 della regolamentazione di copertura e avrebbe poi deciso di rivolgersi al presidente della Corte, chiedendo l’applicazione, per analogia, dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, solo per «far avanzare la pratica» del ricorrente. Infatti, secondo la Commissione, essa faceva fronte alla necessità di trovare una soluzione alla situazione di stallo causata dall’impossibilità accertata di designare un «altro medico». Secondo la Commissione, l’articolo 23 di detta regolamentazione, che non prevede tale caso, non contiene alcuna disposizione che consenta di risolverlo. Tale scelta sarebbe equilibrata e permetterebbe di conciliare in modo equo gli interessi delle due parti. Essa sarebbe fondata sul dovere di sollecitudine e sul principio di buona amministrazione che incombe all’amministrazione, la quale, come attesta il contenuto della decisione controversa, «è determinata a rispondere nel modo più chiaro possibile alle richieste e ai quesiti (...) degli affiliati» e «si attiene esclusivamente alle procedure stabilite dalla regolamentazione e si adopera con il massimo impegno per rispondere a certe situazioni non contemplate da tale regolamentazione». Tale decisione sarebbe stata l’unica possibile, dato che sarebbe stato inammissibile ricorrere alla consultazione della commissione medica di cui agli articoli 20 e 22 della regolamentazione di copertura. In secondo luogo, la Commissione ritiene che la censura secondo cui il ricorso alla procedura della commissione medica di cui all’articolo 22 della regolamentazione di copertura, quale formazione collegiale, offrirebbe «sicuramente migliore garanzia di buon parere che un singolo medico» sia priva di fondamento. A tal riguardo, la Commissione ricorda che i diritti della difesa del ricorrente sono garantiti nella procedura prevista dall’articolo 23 di detta regolamentazione. In ogni caso, tale censura sarebbe infondata nella misura in cui il ricorrente pretenderebbe di stravolgere la procedura prevista dall’articolo 23 della regolamentazione di copertura, che prevede il parere di un «altro medico».

104    Nella replica, il ricorrente respinge l’argomento secondo cui il ricorso a tale procedura sarebbe equilibrato e concilierebbe gli interessi delle parti, poiché il ricorso per analogia alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura non era previsto da detta regolamentazione. In sostanza, il ricorrente fa valere che egli non potrebbe sollevare obiezioni né sul medico designato secondo tale procedura, né sul mandato che definisce l’ambito del suo incarico, né sulla documentazione che sarebbe comunicata a quest’ultimo. Nel caso di specie, il mandato conferito al medico coprirebbe le spese odontoiatriche senza tener conto della prestazione medica effettuata. Inoltre, esisterebbe una contraddizione nella decisione controversa in quanto, da un lato, essa prevedrebbe che la Commissione possa «avere il diritto» di ricorrere all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura e, dall’altro, rifiuterebbe questo «stesso diritto» al ricorrente.

105    La Commissione risponde, nella controreplica, che la legittimità della decisione controversa non sarebbe rimessa in discussione dal mandato che riguarderebbe esclusivamente le «spese odontoiatriche». La Commissione avrebbe esaminato la domanda del ricorrente ai sensi dell’articolo 9 della regolamentazione di copertura per quanto riguarda la malattia professionale del ricorrente e esaminando tutti i documenti allegati.

106    In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nell’ambito del quarto capo delle conclusioni, consistente, in sostanza, nell’ispirarsi alla norma procedurale diretta ad adire la commissione medica al fine di riesaminare la sua domanda di rimborso delle spese, la regolamentazione di copertura distingue chiaramente due fattispecie riguardanti il riesame di un progetto di decisione.

107    Nella prima fattispecie, se l’assicurato lo richiede, la decisione è adottata previa consultazione della commissione medica conformemente all’articolo 18, secondo trattino, della regolamentazione di copertura. Nella seconda ipotesi, l’assicurato può chiedere la consultazione del parere di un «altro medico» nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 18 di detta regolamentazione. A seguito della notifica di tali progetti di decisione, le due procedure prevedono, rispettivamente, un termine di 60 giorni e 30 giorni entro i quali l’assicurato può chiedere il riesame di detti progetti. Se, alla scadenza del termine, non è stata presentata alcuna domanda di consultazione, l’APN adotta la decisione quale notificata dal progetto.

108    Da tali disposizioni risulta che le decisioni adottate, come nel caso di specie, riguardo a una domanda di rimborso delle spese, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, non rientrano, come giustamente sottolineato dalla Commissione, nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 18 della regolamentazione di copertura. Infatti, quest’ultimo articolo verte sulle «decisioni relative al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, sia esso un avvenimento qualificato come infortunio sul lavoro o come infortunio nell’ambito della vita privata, e [sul]le decisioni correlate relative al riconoscimento dell’origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado di invalidità permanente». Poiché tali termini sono chiari, essi non possono essere interpretati in modo da includervi le decisioni relative a domande di rimborso spese ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura.

109    Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, non si tratta di determinare un qualsivoglia diritto di ricorrere all’intera procedura applicabile a una domanda di rimborso, bensì di determinare la procedura di designazione dell’«altro medico» applicabile in caso di disaccordo tra le parti in merito alla suddetta designazione. Infatti, su tale punto, l’articolo 23 della regolamentazione di copertura non contiene alcuna lacuna che giustifichi l’applicazione dell’intera procedura prevista all’articolo 22 di detta regolamentazione.

110    Pertanto, le decisioni adottate in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura riguardano ipotesi diverse da quelle contemplate dal suo articolo 18 e sono disciplinate dalla procedura descritta al suo articolo 23.

111    Dalla conclusione formulata al precedente punto 110 risulta che il ricorrente non può avvalersi del fatto che l’APN, nel caso di specie, ha deciso di ricorrere in parte e per analogia, per quanto riguarda la designazione dell’«altro medico» prevista dall’articolo 23 della regolamentazione di copertura, alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura per dedurne che, a maggior ragione, tutta la procedura prevista da detto articolo 22 dovrebbe applicarsi alla sua domanda di rimborso. Allo stesso modo, egli non può trarre dal rifiuto di rimborso spese opposto dal medico designato dall’APN alcun diritto di adire la commissione medica. Di conseguenza, il primo punto della motivazione della decisione controversa è fondato in quanto l’articolo 22 della regolamentazione di copertura non riguarda le decisioni relative a un rimborso di spese mediche.

112    In secondo luogo, tenuto conto della conclusione accolta al precedente punto 110, occorre valutare la legittimità del ricorso, per analogia, alla procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, come contestata dal ricorrente e sostenuta dalla Commissione, al fine di designare l’«altro medico» ai sensi dell’articolo 23 di detta regolamentazione.

113    Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, intitolato «Rimborso delle spese», risulta che tale articolo istituisce un diritto al rimborso di «tutte le spese necessarie (...) per tutte le cure rese necessarie dai postumi delle lesioni subite e delle loro manifestazioni, nonché, se del caso, di tutte le spese di riadattamento funzionale e professionale [della vittima]». Per contro, esso non contiene alcuna precisazione quanto alla procedura applicabile alle domande di rimborso di spese mediche.

114    A tal riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 23, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, il quale, conformemente al suo ambito di applicazione materiale residuale, definisce la procedura applicabile alle decisioni relative ai casi non previsti dall’articolo 18 della regolamentazione di copertura, situazione in cui rientra la decisione controversa.

115    È vero che, come indicato dalle parti, l’articolo 23, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, intitolato «Consultazione di un altro medico», non precisa esplicitamente la procedura da seguire per designare l’«altro medico» al fine di rimediare, se del caso, a un disaccordo tra il medico designato dall’APN e il medico designato dall’assicurato.

116    Tuttavia, il principio della certezza del diritto impone un’interpretazione imperniata sulle disposizioni del diritto dell’Unione al fine di garantire un alto grado di prevedibilità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, punti 32 e 33). Al fine di garantire tale prevedibilità, è necessario attenersi, per quanto possibile, fedelmente alla lettera delle disposizioni interpretate.

117    Ammettere che, in mancanza di accordo tra il medico designato dall’APN e il medico designato dall’assicurato per la nomina dell’«altro medico», si deve ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura rischierebbe di modificare l’ambito di applicazione della procedura di consultazione quale inizialmente prevista dai suoi autori. Inoltre, come risulta dal preambolo della regolamentazione di copertura, spetta alle istituzioni, e non al Tribunale, adottare, di comune accordo, la regolamentazione di copertura e, di conseguenza, prevedere, se del caso, una procedura siffatta o operare un rinvio esplicito all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura.

118    Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione «alla luce» del contesto giuridico in cui essa si inserisce o del suo scopo sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, un’interpretazione di questo tipo non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, pena la violazione dei requisiti posti dal principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2005, BCE/Germania, C‑220/03, EU:C:2005:748, punto 31; del 15 luglio 2010, Commissione/Regno-Unito, C‑582/08, EU:C:2010:429, punti 46, 49 e 51 e giurisprudenza ivi citata e del 22 settembre 2016, Parlamento/Consiglio, C‑14/15 e C‑116/15, EU:C:2016:715, punto 70).

119    Poiché le istituzioni non hanno esplicitamente previsto il ricorso ad una designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte dell’«altro medico», né hanno espresso il loro consenso su tale applicazione analogica, non spetta al Tribunale imporlo in sede giurisdizionale. A tal riguardo, il Tribunale non può ignorare la formulazione chiara e precisa di una disposizione che prevede soltanto la possibilità di designare un «altro medico» scelto di comune accordo dal medico designato dall’APN e quello designato dall’assicurato. Di conseguenza, la Commissione non poteva applicare, per analogia alla situazione di specie, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura.

120    In terzo luogo, la conclusione accolta al punto precedente non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione. Quest’ultima giustifica il ricorso all’applicazione per analogia della regola di designazione del «terzo medico» prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura in ragione della necessità di trovare una soluzione alla situazione di stallo causata dall’impossibilità di nominare un «altro medico» ai sensi dell’articolo 23 della regolamentazione di copertura e dell’assenza, nell’articolo in questione, di una regolamentazione espressa applicabile in un caso del genere. Inoltre, la scelta di tale ricorso sarebbe equilibrata secondo la Commissione e consentirebbe di conciliare equitativamente gli interessi dell’ex funzionario e dell’amministrazione. Tale scelta sarebbe fondata sul dovere di sollecitudine e sul principio di buona amministrazione che incombono all’istituzione.

121    A tal riguardo, anzitutto, l’argomento della Commissione secondo cui, a causa della necessità di trovare una soluzione alla situazione di stallo che caratterizza il caso di specie, la disposizione di cui all’articolo 23 della regolamentazione di copertura dovrebbe, in presenza di un disaccordo sulla designazione di un «altro medico», essere interpretato nel senso che prevede il ricorso per analogia alla procedura prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, è incompatibile con la formulazione chiara di detta disposizione e non trova, per giunta, alcun sostegno in altri elementi della regolamentazione di copertura.

122    Peraltro, occorre rilevare che l’affermazione della Commissione secondo cui la scelta di ricorrere alla regola della designazione di un terzo medico prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura sarebbe equilibrata e consentirebbe di conciliare equamente gli interessi dell’ex funzionario e dell’amministrazione è contestata dal ricorrente. In particolare, gli argomenti presentati relativi al contenuto incerto del mandato di tale «altro medico» designato dal presidente della Corte, alla documentazione che sarebbe inviata a quest’ultimo senza diritto di controllo del ricorrente e al carattere definitivo della decisione di tale procedura di riesame ad hoc dimostrano, quanto meno, che il ricorrente contesta che tale scelta sia equilibrata e concili gli interessi delle parti coinvolte. Infatti, in presenza di una procedura ad hoc come quella di cui trattasi, gli argomenti del ricorrente possono essere interpretati nel senso che sostengono che il principio della certezza del diritto non sarebbe rispettato a causa della mancanza di prevedibilità di tale procedura.

123    Peraltro, la circostanza che altre disposizioni della regolamentazione di copertura prevedano un procedimento simile, o che quest’ultima sia giustificata dal dovere di sollecitudine e dal principio di buona amministrazione che incombono all’istituzione, non può giustificare l’accoglimento dell’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura contenuta nella decisione controversa.

124    Secondo una giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che le condizioni di impiego e le norme sul personale hanno creato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico, il che implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel fare ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Quest’ultimo obbligo è imposto all’amministrazione dal principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v. sentenze del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2017, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, punto 131 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

125    Inoltre, gli obblighi che derivano per l’amministrazione dal dovere di sollecitudine sono sostanzialmente rafforzati quando è in gioco la situazione di un funzionario la cui salute, fisica o mentale, è compromessa (v. sentenza del 18 novembre 2014, McCoy/Comitato delle Regioni, F‑156/12, EU:F:2014:247, punto 106 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, WN/Parlamento, T‑431/18, non pubblicata, EU:T:2019:781, punto 106).

126    Tuttavia, nell’ambito del dovere di sollecitudine, la tutela dei diritti e degli interessi dei funzionari deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme vigenti (v. sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, quest’ultimo non può indurre l’amministrazione a dare a una disposizione comunitaria un effetto contrario ai termini chiari e precisi di tale disposizione (sentenze del 27 giugno 2000, K/Commissione, T‑67/99, EU:T:2000:169, punto 68, e del 26 marzo 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, punti da 87 a 89).

127    Nel caso di specie, se è vero che la decisione controversa si inserisce nel contesto più generale di una domanda di rimborso di spese mediche connessa alla malattia professionale del ricorrente, il fatto che gli obblighi dell’amministrazione derivanti dal dovere di sollecitudine siano sostanzialmente rafforzati non significa che la Commissione possa contraddire i termini chiari e precisi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione di copertura. Se, in forza del dovere di sollecitudine, la Commissione è effettivamente tenuta a trovare una soluzione alla situazione di blocco esistente, tale soluzione dev’essere rispettosa del quadro normativo che le si impone.

128    Di conseguenza, la Commissione non può invocare il dovere di sollecitudine per giustificare l’applicazione per analogia della regola di designazione del terzo medico prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura, dal momento che la disposizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, di detta regolamentazione osta a una siffatta applicazione e non è peraltro incompatibile con alcun principio generale del diritto (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione, F‑81/09, EU:F:2011:13, punto 55).

129    In quarto luogo, neppure la conclusione accolta al precedente punto 119 può essere rimessa in discussione dagli argomenti del ricorrente. Anzitutto, quest’ultimo fa valere, in sostanza, che egli avrebbe il diritto di vedersi applicare la procedura di consultazione della commissione medica prevista dall’articolo 22 della regolamentazione di copertura, in quanto il parere di un organo collegiale offrirebbe maggiori garanzie rispetto a quello di un solo medico alle prese con un fascicolo e un mandato praticamente segreti. A tal riguardo, sembra fare riferimento, in particolare, al rispetto dei suoi diritti della difesa, nell’ambito dell’articolo 23 di detta regolamentazione, sia nel corso della procedura di esame che ha portato all’adozione del progetto di decisione del 30 giugno 2017 sia nel corso della procedura di riesame attualmente pendente. Più in particolare, egli menziona, da un lato, la presa in considerazione del suo fascicolo medico personale e dei suoi antecedenti legati alla malattia professionale e, dall’altro, la messa a disposizione presso l’«altro medico», da parte del medico dell’assicurato, di documenti adeguati al caso di specie.

130    A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito del loro esame concreto e circostanziato della situazione loro sottoposta, i medici designati dall’APN devono pronunciarsi sulla base della letteratura scientifica, ma non possono prescindere dallo stato di salute effettivo e completo della persona interessata. Del resto, tale obbligo di tener conto della situazione personale dell’assicurato sarebbe imposto dal dovere di sollecitudine (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punto 88, e del 25 maggio 2016, GW/Commissione, F‑111/15, EU:F:2016:122, punto 40).

131    Inoltre, l’«altro medico» incaricato di riesaminare la pertinenza del rimborso della prestazione medica rispetto alla malattia professionale del ricorrente deve avere conoscenza dell’entità e delle conseguenze derivanti da quest’ultima e avere accesso al contenuto delle decisioni.

132    Dalla giurisprudenza risulta poi che, per emettere validamente un parere medico, occorre che il medico sia in grado di prendere conoscenza di tutti i documenti che possono essere utili per la sua valutazione (v., per analogia, sentenze del 15 luglio 1997, R/Commissione, T‑187/95, EU:T:1997:119, punto 49, e del 29 febbraio 2012, AM/Parlamento, F‑100/10, EU:F:2012:24, punto 92). Così, come ricorda giustamente la Commissione, il medico designato dall’assicurato ha la possibilità di presentare e di difendere il proprio punto di vista presentando documenti complementari.

133    Inoltre, l’argomento del ricorrente diretto a dimostrare che i medici della Commissione non sarebbero imparziali, alla luce della sentenza del 24 ottobre 1996, Commissione/Royale belge (C‑76/95, EU:C:1996:406), è privo di fondamento e non rimette in discussione la conclusione accolta al precedente punto 119. Infatti, con tale argomento formulato in termini generali e con tale breve riferimento giurisprudenziale, il ricorrente non spiega come, nella fattispecie, e nei confronti di quale entità precisamente, i medici designati dall’istituzione abbiano mancato di imparzialità nell’adozione di una decisione relativa al rimborso delle spese richieste.

134    Di conseguenza, la procedura di esame e quella di riesame, come disciplinate dall’articolo 23 della regolamentazione di copertura, offrono garanzie sufficienti quanto al rispetto dei diritti della difesa del ricorrente nell’ambito dell’esame della sua domanda di rimborso delle spese, cosicché egli non può rivendicare la nomina di una commissione medica per assicurare il rispetto di tali diritti.

135    Pertanto, il secondo punto della motivazione della decisione controversa, secondo cui l’amministrazione ha deciso di ispirarsi alla regola prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della regolamentazione di copertura al fine di chiedere al presidente della Corte di designare d’ufficio un «altro medico», è errato in diritto.

136    Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che quando alcuni punti della motivazione di una decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, quando il dispositivo di una decisione della Commissione si basa su diversi punti di argomentazione, ognuno dei quali sarebbe sufficiente di per sé a costituire il fondamento del dispositivo, tale atto può essere annullato, in linea di principio, soltanto se ognuno dei suddetti punti è affetto da illegittimità. In tal caso, un errore o un’altra illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa perché tale errore non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato tale decisione (v., sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

137    Nel caso di specie, l’errore di diritto che vizia il secondo motivo della decisione controversa non è tale da comportare l’annullamento di tale decisione, dato che essa non ha potuto incidere sul suo risultato. Infatti, conformemente alla conclusione accolta dal Tribunale ai precedenti punti 110 e 111, il primo punto della motivazione della decisione controversa, il quale indica che la procedura prevista all’articolo 22 della regolamentazione di copertura non riguarda le decisioni relative a un rimborso di spese mediche, è fondato ed è sufficiente a giustificare adeguatamente il rifiuto di adire la commissione medica opposto nella decisione controversa.

138    Pertanto, il primo e il quarto capo delle conclusioni devono essere respinti in quanto infondati.

 Sul sesto capo delle conclusioni, relativo alla domanda di risarcimento

139    Il ricorrente chiede che la Commissione sia condannata a risarcirlo del danno subito per un importo di EUR 500 000 o qualsiasi altra somma determinata ex aequo et bono, a causa del carattere volontario o vessatorio degli atti e delle omissioni illeciti della Commissione. In particolare, il ricorrente denuncia il comportamento anomalo dei tre medici consultati, ossia il medico designato dall’APN, il suo successore nonché il medico specialista. Questi ultimi avrebbero in particolare negato le funzioni più elementari del naso, sostenendo in pratica che, nel caso specifico del ricorrente, «respirare con la bocca [era] ugualmente salutare che respirare col naso».

140    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

141    Da una giurisprudenza costante risulta che, nel settore della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità dell’istituzione implicata è subordinato al ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Le tre condizioni summenzionate sono cumulative, il che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, non può essere riconosciuta la responsabilità dell’Unione (sentenza del 9 dicembre 2010, Commissione/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, punto 57).

142    Orbene, il ricorrente, sul quale grava l’onere della prova, si limita ad affermare di aver subito diversi danni senza addurre il minimo elemento a sostegno delle sue affermazioni. Al riguardo, esso non precisa l’effettività del danno e non dimostra l’esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti asseriti e i danni lamentati. Pertanto, nel caso di specie mancano due dei presupposti per il sorgere della responsabilità dell’Unione, il che è sufficiente per respingere il capo della domanda risarcitoria in quanto infondato.

143    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

144    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

145    Nel caso di specie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


* Lingua processuale : l’italiano.


1      La presente sentenza è oggetto di una pubblicazione per estratto.